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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/05/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852/2019 R.G., avente ad oggetto “pensione anticipata lavoratori precoci”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 25.11.2019
titolare di pensione anticipata per i lavoratori precoci (ex L. n. 232/2016) con Parte_1 decorrenza dall'01.03.2019, ha in via principale chiesto volersi accertare il proprio diritto alla liquidazione della riconosciutagli prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018 - come da domanda amministrativa del 28.02.2018, illegittimamente respinta dalla sede di TR dell' in ragione dell'erroneamente ritenuto difetto dei requisiti contributivi e riproposta il CP_2
20.02.2019 -, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti CP_1 pensionistici non corrisposti, o in subordine riconoscere il proprio diritto “al risarcimento del danno derivante dal mancato accoglimento della domanda del 28.02.2018, per causa imputabile all e quantificabile nei mancati ratei pensionistici dal 01.03.2018 al Controparte_3 28.02.2019”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, esponendo CP_2 che il ricorrente, rivendicando il diritto all'integrale liquidazione della pensione in base al sistema retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. n. 335/1995, vantando alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni: 1) aveva proposto in data 28.02.2018 domanda di verifica dei requisiti presso la sede di TR (polo per la definizione delle domande di CP_2 verifiche di accesso all' ) - disattesa in data 29.05.2018 per difetto dei requisiti legali - CP_4
e contestuale domanda di anticipo pensionistico presso la sede di Ragusa, disattesa in data CP_2
12.07.2018 in ragione del mancato accoglimento della domanda di verifica;
2) aveva nelle more presentato, in data 18.06.2018, istanza di riesame di quest'ultima, infine accolta dalla sede di TR in data 22.01.2019; e 3) aveva nondimeno omesso di presentare domanda di riesame della respinta domanda di anticipo pensionistico, per modo che la domanda amministrativa del
28.02.2018 doveva ritenersi definitivamente abbandonata, come comprovato dalla presentazione, in data 20.02.2019, di nuova domanda di anticipo pensionistico istruita e infine accolta dalla sede di
Ragusa con liquidazione della prestazione a far data dal marzo 2019, mese successivo alla data di presentazione della domanda. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.02.2025.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.
Dalla documentazione acclusa al ricorso emerge infatti che in data 28.02.2018 Pt_1
ha correttamente indirizzato alla sede di TR la domanda n. 2136772900015 di
[...] CP_2
“verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci” (respinta per ritenuto difetto del requisito contributivo) e alla sede di Ragusa la domanda n. 2136772900019 di
“pensione anticipata – lavoratori precoci legge 232/2016” (respinta in forza del provvedimento reiettivo reso dalla sede di TR). All'esito di riesame, in data 12.02.2019 la sede di TR ha quindi comunicato al ricorrente che “i requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 87/2017 risultano perfezionati in data 28.02.2018. Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dall'01.03.2018 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici”, giusta provvedimento del 28.01.2019 al quale ha fatto seguito lettera di riscontro e chiarimenti della sede di Ragusa nella quale si espone: “l'istanza cui si riferisce è stata respinta in data 12.07.2018 in quanto la verifica del requisito aveva dato esito negativo. A seguito di riesame detta verifica è risultata positiva in data 22.01.2019. Al fine di poter liquidare la prestazione è necessario che la S.V. presenti un riesame della respinta relativa alla domanda di pensione lavoratori precoci”. In data 01.03.2019 la sede di Ragusa ha quindi provveduto a liquidare la pensione dello con la deplorata decorrenza dall'01.03.2019, in Pt_1 accoglimento della “richiesta presentata il 20 febbraio 2019” (non in atti), dall' CP_1 qualificata e intesa come domanda nuova atta a palesare l'abbandono dell'originaria domanda del 28.02.2018. L'argomento non appare condivisibile. Appare infatti evidente, pure nell'omessa produzione della provveduta domanda del 20.02.2019, che con quest'ultima il ricorrente abbia semplicemente inteso dare immediato seguito all'indicazione fornitagli dall' nella sopra richiamata CP_1 lettera di riscontro e chiarimenti, nella quale lo si invitava appunto a sollecitare - all'esito della riforma dell'errato provvedimento reiettivo reso dalla sede di TR - il conseguente riesame del provvedimento di rigetto adottato dalla sede di Ragusa in ragione del negativo riscontro dei requisiti normativi di accesso alla prestazione;
acclarata l'erroneità di quest'ultimo, l'istanza del 20.02.2019 deve perciò senz'altro intendersi volta al recupero dell'ingiustamente disattesa originaria domanda del 28.02.2018. Per quanto sopra, deve oggi dichiararsi che abbia diritto alla Parte_1 riconosciutagli prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018 e al pagamento degli emolumenti arretrati conseguentemente dovutigli, oltre alle spese di lite, che giusta soccombenza vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore CP_1 della controversia e all'attività difensiva svolta, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2852/2019 R.G., in accoglimento del ricorso;
dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della riconosciutagli Parte_1 prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente: CP_2
- degli emolumenti arretrati conseguentemente dovutigli;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella.
Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 21.02.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2852/2019 R.G., avente ad oggetto “pensione anticipata lavoratori precoci”;
promossa da:
nato a [...] l'[...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Guastella del Foro di C.F._1
Ragusa, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manlio Galeano e Lucio Cornelio Vigilanti, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Esauriti i rimedi amministrativi, con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 25.11.2019
titolare di pensione anticipata per i lavoratori precoci (ex L. n. 232/2016) con Parte_1 decorrenza dall'01.03.2019, ha in via principale chiesto volersi accertare il proprio diritto alla liquidazione della riconosciutagli prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018 - come da domanda amministrativa del 28.02.2018, illegittimamente respinta dalla sede di TR dell' in ragione dell'erroneamente ritenuto difetto dei requisiti contributivi e riproposta il CP_2
20.02.2019 -, con conseguente condanna dell' al pagamento degli emolumenti CP_1 pensionistici non corrisposti, o in subordine riconoscere il proprio diritto “al risarcimento del danno derivante dal mancato accoglimento della domanda del 28.02.2018, per causa imputabile all e quantificabile nei mancati ratei pensionistici dal 01.03.2018 al Controparte_3 28.02.2019”. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto del ricorso, siccome infondato, esponendo CP_2 che il ricorrente, rivendicando il diritto all'integrale liquidazione della pensione in base al sistema retributivo ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. n. 335/1995, vantando alla data del 31.12.1995 un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni: 1) aveva proposto in data 28.02.2018 domanda di verifica dei requisiti presso la sede di TR (polo per la definizione delle domande di CP_2 verifiche di accesso all' ) - disattesa in data 29.05.2018 per difetto dei requisiti legali - CP_4
e contestuale domanda di anticipo pensionistico presso la sede di Ragusa, disattesa in data CP_2
12.07.2018 in ragione del mancato accoglimento della domanda di verifica;
2) aveva nelle more presentato, in data 18.06.2018, istanza di riesame di quest'ultima, infine accolta dalla sede di TR in data 22.01.2019; e 3) aveva nondimeno omesso di presentare domanda di riesame della respinta domanda di anticipo pensionistico, per modo che la domanda amministrativa del
28.02.2018 doveva ritenersi definitivamente abbandonata, come comprovato dalla presentazione, in data 20.02.2019, di nuova domanda di anticipo pensionistico istruita e infine accolta dalla sede di
Ragusa con liquidazione della prestazione a far data dal marzo 2019, mese successivo alla data di presentazione della domanda. Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 21.02.2025.
***
La domanda è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni di cui appresso.
Dalla documentazione acclusa al ricorso emerge infatti che in data 28.02.2018 Pt_1
ha correttamente indirizzato alla sede di TR la domanda n. 2136772900015 di
[...] CP_2
“verifica del requisito per l'accesso alla pensione anticipata – lavoratori precoci” (respinta per ritenuto difetto del requisito contributivo) e alla sede di Ragusa la domanda n. 2136772900019 di
“pensione anticipata – lavoratori precoci legge 232/2016” (respinta in forza del provvedimento reiettivo reso dalla sede di TR). All'esito di riesame, in data 12.02.2019 la sede di TR ha quindi comunicato al ricorrente che “i requisiti e le condizioni per l'accesso alla pensione anticipata per lavoratori precoci di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 87/2017 risultano perfezionati in data 28.02.2018. Pertanto può accedere alla pensione anticipata per lavoratori precoci con decorrenza dall'01.03.2018 presentando, qualora non l'abbia già fatto, la relativa domanda attraverso i consueti canali telematici”, giusta provvedimento del 28.01.2019 al quale ha fatto seguito lettera di riscontro e chiarimenti della sede di Ragusa nella quale si espone: “l'istanza cui si riferisce è stata respinta in data 12.07.2018 in quanto la verifica del requisito aveva dato esito negativo. A seguito di riesame detta verifica è risultata positiva in data 22.01.2019. Al fine di poter liquidare la prestazione è necessario che la S.V. presenti un riesame della respinta relativa alla domanda di pensione lavoratori precoci”. In data 01.03.2019 la sede di Ragusa ha quindi provveduto a liquidare la pensione dello con la deplorata decorrenza dall'01.03.2019, in Pt_1 accoglimento della “richiesta presentata il 20 febbraio 2019” (non in atti), dall' CP_1 qualificata e intesa come domanda nuova atta a palesare l'abbandono dell'originaria domanda del 28.02.2018. L'argomento non appare condivisibile. Appare infatti evidente, pure nell'omessa produzione della provveduta domanda del 20.02.2019, che con quest'ultima il ricorrente abbia semplicemente inteso dare immediato seguito all'indicazione fornitagli dall' nella sopra richiamata CP_1 lettera di riscontro e chiarimenti, nella quale lo si invitava appunto a sollecitare - all'esito della riforma dell'errato provvedimento reiettivo reso dalla sede di TR - il conseguente riesame del provvedimento di rigetto adottato dalla sede di Ragusa in ragione del negativo riscontro dei requisiti normativi di accesso alla prestazione;
acclarata l'erroneità di quest'ultimo, l'istanza del 20.02.2019 deve perciò senz'altro intendersi volta al recupero dell'ingiustamente disattesa originaria domanda del 28.02.2018. Per quanto sopra, deve oggi dichiararsi che abbia diritto alla Parte_1 riconosciutagli prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018 e al pagamento degli emolumenti arretrati conseguentemente dovutigli, oltre alle spese di lite, che giusta soccombenza vanno poste a carico dell' , nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore CP_1 della controversia e all'attività difensiva svolta, e distratte ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario del ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2852/2019 R.G., in accoglimento del ricorso;
dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della riconosciutagli Parte_1 prestazione pensionistica con decorrenza dall'01.03.2018; condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente: CP_2
- degli emolumenti arretrati conseguentemente dovutigli;
- delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, e distrae in favore dell'Avv. Francesco Guastella.
Così deciso in Ragusa il 21 maggio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella