CA
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 1622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1622 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.547/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.139/2019 del Tribunale di Benevento vertente
TRA
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156], n. iscrizione Parte_1 al Registro delle Imprese di Torino e C.F. , P. IVA – che ha P.IVA_1 P.IVA_2 incorporato per fusione (breviter “ ” o “ ), in persona Controparte_1 Pt_1 CP_2 del procuratore Avv. Roberto Rusciano (a tanto facoltizzato in forza di procura in data
20.02.2019 per Notaio di Milano, rep. n. 42433, racc. n. 13755, registrata Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 26.02.2019 al n. 6530 Serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone, presso il cui studio in alla via Agostino Depretis CP_1
n.51 elettivamente domicilia, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, (C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._1 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Simone, presso il cui studio in Ariano
[...]
Irpino al C.so Vittorio Emanuele n. 194 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
( _4 CodiceFiscale_2 ) Controparte_5 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Simone, presso il cui studio in Ariano Irpino al
C.so Vittorio Emanuele n. 194 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2013, conveniva in Persona_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, e Parte_1 Controparte_1 ed esponeva che in data 25 settembre 1991 aveva acquistato dal Banco di Napoli azioni per un importo complessivo di Lire 248.000.000, pari a Euro 128.081,31; che l'acquisto era stato effettuato stanti le ingannevoli prospettazioni della fornite anche in sede di CP_2 deposito del prospetto informativo presso la e da questa approvato;
che CP_6 successivamente, anche dalle indagini penali, erano emersi fatti di alterazione del bilancio che hanno comportato l'azzeramento del capitale sociale con conseguente perdita da parte degli azionisti del capitale investito.
Tanto premesso, chiedeva condannare le convenute in solido, o ognuno per quanto di competenza, al risarcimento danni che quantificava nell'importo di complessivi
E.128.081,31, con vittoria alle spese di lite.
Si costituiva che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Parte_1 citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, con sentenza n. 139/2019 pubblicata in data 16.12.2019, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda di Per_2
dichiarando non provata l'eccezione di prescrizione formulata dalla non
[...] CP_2 essendo sufficiente, ai fini della individuazione del dies a quo la produzione di notizie stampa e altre notizie ufficiali, come ad esempio la pubblicazione dei bilanci. Pertanto, così statuiva: “accoglie la domanda e per l'effetto condanna le convenute a risarcire i danni in favore dell'attore, liquidati in Euro 128.081,31, con interessi al tasso legale dal 26.9.1991 al soddisfo;
ammette in via definitiva l'attore al gratuito patrocinio e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario liquidate in euro
12.000,00, oltre accessori di legge e spese di c.t.u con liquidazione, con separato decreto, delle spese a carico dell'Erario a favore del .” Per_2
Avverso la predetta sentenza incorporante per fusione Parte_1 [...]
proponeva appello con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2020, CP_1 censurando la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva del e nella parte in cui Controparte_1 riteneva che non fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione. Impugnava altresì la decisione del Tribunale nella parte in cui accoglieva la domanda del , Per_2 deducendone l'erroneità per assente e insufficiente motivazione
Concludeva chiedendo “1) In via preliminare, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
139/2019 ex art. 283 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare dichiari la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, accerti e dichiari l'inammissibilità delle Controparte_1 domande spiegate nei suoi confronti;
3) Ancora in via preliminare, accerti e dichiari
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dall'attore in giudizio
e dunque l'infondatezza delle domande nei confronti della 4) Solo Parte_1 in via subordinata, rigetti integralmente le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
5) In ogni caso, condanni l'appellato sig. Persona_2 alla rifusione delle spese del presente giudizio e di quelle del giudizio di primo grado oltre accessori di legge.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello essendo lo stesso Persona_2 improponibile, inammissibile, improcedibile nonché infondato sia in fatto che in diritto.
Dichiarava di aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e chiedeva quindi di liquidare le competenze in favore del procuratore e porle a carico dello Stato.
Con provvedimento del 16.7.2020 la Corte accoglieva la richiesta di parte attrice avanzata in grado di appello ex art.283 c.p.c. e sospendeva l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 3 marzo 2022 il difensore di parte appellata comunicava il decesso del avvenuto in data 22 novembre 2020. Per_2 Con ordinanza del 31 marzo 2022, comunicata in data 1.4.2022, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, riassunto da con ricorso notificato il 22 giugno Parte_1
2022 a , e , quali eredi di Controparte_3 _4 Controparte_5 Per_2
.
[...]
Si costituivano e al solo fine di chiedere l'estromissione _4 Controparte_5 dal presente giudizio per avvenuta rinuncia all'eredità, come da verbale del 3 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Benevento, iscritto al num. 156/2021 RG VG, registrato in data 10 marzo 2021.
Chiedevano quindi la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
A tale richiesta l'appellante si opponeva deducendo che aveva riassunto il giudizio mediante notifica ai soggetti individuati, quali chiamati all'eredità, nello stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Ariano Irpino (AV).
Si costituiva in qualità di erede di , il quale in via Controparte_3 Persona_2 preliminare eccepiva l'estinzione del giudizio, in quanto riassunto oltre termine trimestrale decorrente dalla data di dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di _4
e che convenute in riassunzione come eredi dell'appellato Controparte_5 Per_2
hanno eccepito di aver rinunciato all'eredità paterna come risulta dal verbale del
[...]
3 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Benevento, iscritto al num. 156/2021 RG VG, registrato in data 10 marzo 2021.
Deducono le appellate che la prima di procedere alla riassunzione del giudizio, CP_2 avrebbe potuto consultare il registro delle successioni tenuto dal Tribunale competente ed accertare la esistenza di una eventuale rinuncia alla eredità.
Chiedono, quindi, dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, con condanna alle spese di lite.
Le ragioni esposte dalle appellate richiamano correttamente l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che “per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta — o conoscibile con l'ordinaria diligenza — alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario” (cfr. Cass.
06/07/2020, n.13851; 08/10/2014, n.21227; 14/10/2011, n.21287).
Nel caso di specie la attrice in riassunzione era tenuta a verificare, dopo il decesso CP_2 del , la sorte del compendio ereditario di quest'ultimo ed è certamente Persona_2 stata negligente nel notificare il ricorso in riassunzione a e Controparte_5 _4 in data successiva alla registrazione della rinuncia all'eredità da parte delle predette del tutto estranee per effetto della rinuncia stessa alla pretesa vantata ex adverso.
Si sottolinea, infatti, che il giudizio d'appello è stato riassunto in data 22 giugno 2022 nei confronti di soggetti che, chiamati all'eredità di , hanno provveduto a Persona_2 rinunciarvi il 3 febbraio 2021, rifiutando di assumere la qualifica di successori del primo.
Di tale evento, la ben poteva venirne a conoscenza facendo uso dell'ordinaria CP_2 diligenza richiesta, potendo apprendere l'esistenza dell'atto di rinuncia consultando il registro delle successioni che è pubblico.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle predette e _4
. Controparte_5
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da per tardiva riassunzione del processo da parte di , Controparte_3 Parte_1 oltre il termine di tre mesi decorrente dalla data di dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato . Persona_2
Al riguardo, deve rammentarsi che a norma dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c., l'interruzione del processo si verifica automaticamente dal momento in cui il procuratore costituito della parte colpita dall'evento interruttivo lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”. (cfr. Cass. n. 16797 del 24/05/2022)
Si desume, quindi, che, ai fini della decorrenza del termine per riassumere, salva l'ipotesi della dichiarazione nel contraddittorio o in udienza, occorre una qual forma di comunicazione dell'evento interruttivo, che con certezza consenta di calcolare il decorso del termine così da non pregiudicare il diritto di difesa delle parti.
Ebbene nel caso di specie l'evento interruttivo è stato dichiarato dall'Avv. Domenico Simone, procuratore del defunto appellato con deposito in telematico in data Persona_2
3.3.2022 di note scritte in sostituzione d'udienza del 31.3.2022, svolta in forma cartolare, come disposto con provvedimento dell'1.3.2022, secondo le modalità previste dall'art.221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del c.d. decreto legge “Rilancio”
(decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - senza provvedere allo scambio delle note stesse con la controparte.
La citata norma prevede che: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.
Le note scritte, contenenti la dichiarazione di morte del non sono state Persona_2 condivise con la difesa di parte appellante ma solo depositate nel fascicolo telematico, laddove la norma indicata prevedeva la duplice attività di scambio con la controparte e successivo deposito nel fascicolo telematico.
Come affermato dalla Suprema Corte “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione”. (Cass.29.11.2024 n.30729) Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio.
Infatti, se è vero che, ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, sia sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, è necessario che tale conoscenza sia sempre realizzata attraverso forme di comunicazione formale.
Ne discende, nella vicenda in esame, che abbia avuto legale Parte_1 conoscenza dell'evento interruttivo solo in data 1^ aprile 2022, allorquando fu ad essa comunicato il provvedimento reso in data 31 marzo 2022.
Pertanto da tale data ha avuto inizio il termine trimestrale per riassumere il giudizio interrotto, sicchè deve ritenersi tempestiva la riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data
22 giugno 2022.
Per le ragioni innanzi esposte, l'eccezione di estinzione deve dichiararsi infondata.
Passando all'esame delle censure articolate dall'appellante, va in primo luogo esaminato il secondo motivo di appello con il quale i duole dell'erroneità della Parte_1 decisione del Tribunale che rigettava l'eccezione di prescrizione.
La questione si pone come potenzialmente assorbente sotto il profilo della c.d. ragione più liquida secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276
c.p.c. (Cass. 20/05/2020 n.9309; 9/1/2019 n.363; 11/5/2018 n.11458).
Nello specifico, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiara che la non abbia fornito prova del decorso del termine quinquennale CP_2 di prescrizione, non essendo sufficiente a tal fine la produzione in giudizio di documenti quali notizie di stampa ed altre notizie ufficiali, come ad esempio la pubblicazione dei bilanci, in quanto inidonei ad interrompere la prescrizione.
La Banca chiede accertarsi l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere da controparte, deducendo l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, sostenendo viceversa che la pubblicazione dei bilanci del gli articoli di stampa pubblicati dai Controparte_1 maggiori quotidiani nazionali la convocazione dell'assemblea degli azionisti, integrino la prova che l'evento dannoso si sia oggettivamente verificato oltre il quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (17 luglio 2013)
Il motivo è fondato e l'appello è meritevole di accoglimento.
Come da statuizione del giudice di primo grado, non oggetto di censura, “secondo la normativa vigente all'epoca nessuna tutela specifica era attribuita a colui che avesse investito le proprie risorse in borsa, per cui i fatti vanno valutati e ricondotti alla generale previsione dell'art. 2043 c.c.”
Ciò detto, a norma deII'art. 2935 cc. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato e, secondo l'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass., 13 dicembre 2012, n. 17832; Cass., 29 agosto 2003, n. 12666; Cass., 21 giugno 2011, n.
13616), in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito - come nella specie -, sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Conseguentemente, la semplice ignoranza del proprio diritto non preclude il decorso della prescrizione né la interrompe in quanto lo stato di ignoranza soggettivo in cui versa il titolare del diritto costituisce un mero impedimento di fatto.
Tanto premesso, è dirimente, quindi, ai fini del decorso del termine di prescrizione, individuare il momento a partire dal quale il avrebbe potuto avere conoscenza Per_2 della produzione dell'evento dannoso, secondo ordinaria diligenza, e, di conseguenza, avrebbe avuto la possibilità legale di esercitare il proprio diritto.
A tal fine, occorre anzitutto sottolineare che il danno lamentato dall'appellato derivava dall'aver acquistato titoli dal valore inferiore rispetto a quello risultante dal prospetto informativo depositato presso la e da questa regolarmente approvato. CP_6
Il termine di prescrizione decorre quindi dal momento in cui il era in condizione di Per_2 conoscere la reale situazione patrimoniale della e, quindi, l'effettivo valore delle CP_2 azioni.
Ciò è avvenuto sicuramente nell'anno 1994 a seguito del deposito del bilancio del CP_1 er l'esercizio dell'anno 1994 da cui emergeva una perdita di 1147 miliardi di lire.
[...]
Tale bilancio era consultabile dal che dunque era nelle condizioni di conoscere la Per_2 situazione del e proporre l'azione. Controparte_1 Infatti, se è vero che i bilanci pregressi rappresentavano una situazione patrimoniale societaria falsa, è vero anche che, a far data dalla pubblicazione del bilancio relativo all'anno
1994, che riportava una perdita di 1147 miliardi di lire, si rendeva rendeva manifesta la produzione del danno.
Inoltre, anche a voler individuare, successivamente a tale anno, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, questo non può che coincidere al più con la delibera del 1996 con la quale la dichiarava l'azzeramento del capitale sociale per vizi e buchi di CP_2 bilancio presenti ben prima del collocamento presso il pubblico delle azioni.
Infatti, a seguito dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci del 31 luglio 1996, non contestato, con argomento all'ordine del giorno “Parte straordinaria: situazione patrimoniale del al 1996 al 31 marzo 1996 e provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art.2446 CP_1 del Codice Civile e del decreto legge 27 maggio 1996 n. 293; conseguenti modifiche statutarie, è stato posto nelle condizioni di conoscere la situazione patrimoniale posta alla base della delibera di azzeramento, e quindi l'inveritiera rappresentazione dei dati contabili contenuta nei pregressi bilanci al momento della diffusione delle azioni sul mercato.
Inoltre, lo stesso dichiara che “all'azionariato diffuso, una volta azzerato il capitale Per_2 sociale e deliberata la sua ricostituzione sino a Lire 2.283 miliardi (delibera dell'assemblea del 30 luglio del 1996), veniva offerto un diritto di opzione, non esercitato” (pag.2 dell'atto di citazione primo grado), confermando, implicitamente, che la produzione del danno si era manifestato all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
In conclusione, il dies a quo del quinquennio resterebbe quello della pubblicazione del bilancio dell'anno 1994 o, al più, quello della convocazione dell'assemblea di soci del 1996 con all'o.d.g. la delibera di azzeramento del capitale sociale.
Di conseguenza, alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (17 luglio 2013), deve considerarsi ampiamente decorso il termine di prescrizione.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione assorbe le altre questioni proposte dall'appellante.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da
. Persona_2
Per quanto riguarda le spese processuali con riguardo al rapporto tra l'appellante e CP_3
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di
[...] provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; Sez.Un.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellato , quale erede di . Controparte_3 Persona_2
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, secondo i parametri tra i minimi e i medi previsti dal
D.M.55/2014, come aggiornati dal D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020
n. 9263).
Le spese del presente grado del giudizio sostenute da e Controparte_5 _4 seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, tenuto conto però dei parametri minimi in considerazione dell'impegno difensivo svolto in favore delle predette non particolarmente gravoso, con attribuzione all'Avv.Domenico Simone, procuratore anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2
avverso la sentenza n.139/2019 del Tribunale di Benevento, con atto Persona_2 notificato in data 4 febbraio 2020, proseguito nei confronti di , in qualità Controparte_3 di erede di , nonché nei confronti di e , Persona_2 Controparte_5 _4 con atto di riassunzione notificato in data 22.6.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con atto notificato in data 17.7.2013; Persona_2
b) condanna , in qualità di erede di , al pagamento in Controparte_3 Persona_2 favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado E.5.000,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.7.638,5, di cui
E.1.138,50 per esborsi ed E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore di e delle Controparte_5 _4 spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.4.997,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Domenico
Simone, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 6.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n.547/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza n.139/2019 del Tribunale di Benevento vertente
TRA
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlo 156], n. iscrizione Parte_1 al Registro delle Imprese di Torino e C.F. , P. IVA – che ha P.IVA_1 P.IVA_2 incorporato per fusione (breviter “ ” o “ ), in persona Controparte_1 Pt_1 CP_2 del procuratore Avv. Roberto Rusciano (a tanto facoltizzato in forza di procura in data
20.02.2019 per Notaio di Milano, rep. n. 42433, racc. n. 13755, registrata Persona_1 all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 il 26.02.2019 al n. 6530 Serie 1T), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Nardone, presso il cui studio in alla via Agostino Depretis CP_1
n.51 elettivamente domicilia, in virtù di procura su foglio separato allegato all'atto di appello.
APPELLANTE
E
, (C.F. , in qualità di erede di Controparte_3 C.F._1 Per_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Simone, presso il cui studio in Ariano
[...]
Irpino al C.so Vittorio Emanuele n. 194 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATO IN RIASSUNZIONE
E
( _4 CodiceFiscale_2 ) Controparte_5 CodiceFiscale_3
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Simone, presso il cui studio in Ariano Irpino al
C.so Vittorio Emanuele n. 194 elettivamente domicilia, in virtù di procura alle liti su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in riassunzione
APPELLATE IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 17 luglio 2013, conveniva in Persona_2 giudizio dinanzi al Tribunale di Ariano Irpino, e Parte_1 Controparte_1 ed esponeva che in data 25 settembre 1991 aveva acquistato dal Banco di Napoli azioni per un importo complessivo di Lire 248.000.000, pari a Euro 128.081,31; che l'acquisto era stato effettuato stanti le ingannevoli prospettazioni della fornite anche in sede di CP_2 deposito del prospetto informativo presso la e da questa approvato;
che CP_6 successivamente, anche dalle indagini penali, erano emersi fatti di alterazione del bilancio che hanno comportato l'azzeramento del capitale sociale con conseguente perdita da parte degli azionisti del capitale investito.
Tanto premesso, chiedeva condannare le convenute in solido, o ognuno per quanto di competenza, al risarcimento danni che quantificava nell'importo di complessivi
E.128.081,31, con vittoria alle spese di lite.
Si costituiva che eccepiva in via preliminare la nullità dell'atto di Parte_1 citazione ai sensi dell'art.164 c.p.c. e la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni;
nel merito contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Depositata la documentazione e precisate le conclusioni, con sentenza n. 139/2019 pubblicata in data 16.12.2019, il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda di Per_2
dichiarando non provata l'eccezione di prescrizione formulata dalla non
[...] CP_2 essendo sufficiente, ai fini della individuazione del dies a quo la produzione di notizie stampa e altre notizie ufficiali, come ad esempio la pubblicazione dei bilanci. Pertanto, così statuiva: “accoglie la domanda e per l'effetto condanna le convenute a risarcire i danni in favore dell'attore, liquidati in Euro 128.081,31, con interessi al tasso legale dal 26.9.1991 al soddisfo;
ammette in via definitiva l'attore al gratuito patrocinio e condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario liquidate in euro
12.000,00, oltre accessori di legge e spese di c.t.u con liquidazione, con separato decreto, delle spese a carico dell'Erario a favore del .” Per_2
Avverso la predetta sentenza incorporante per fusione Parte_1 [...]
proponeva appello con atto di citazione notificato il 4 febbraio 2020, CP_1 censurando la decisione impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi sulla carenza di legittimazione passiva del e nella parte in cui Controparte_1 riteneva che non fosse decorso il termine quinquennale di prescrizione. Impugnava altresì la decisione del Tribunale nella parte in cui accoglieva la domanda del , Per_2 deducendone l'erroneità per assente e insufficiente motivazione
Concludeva chiedendo “1) In via preliminare, inaudita altera parte o previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.
139/2019 ex art. 283 c.p.c.; 2) Sempre in via preliminare dichiari la carenza di legittimazione passiva del e, per l'effetto, accerti e dichiari l'inammissibilità delle Controparte_1 domande spiegate nei suoi confronti;
3) Ancora in via preliminare, accerti e dichiari
l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno dedotto dall'attore in giudizio
e dunque l'infondatezza delle domande nei confronti della 4) Solo Parte_1 in via subordinata, rigetti integralmente le domande attoree in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto;
5) In ogni caso, condanni l'appellato sig. Persona_2 alla rifusione delle spese del presente giudizio e di quelle del giudizio di primo grado oltre accessori di legge.
Si costituiva che chiedeva il rigetto dell'appello essendo lo stesso Persona_2 improponibile, inammissibile, improcedibile nonché infondato sia in fatto che in diritto.
Dichiarava di aver presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello
Stato e chiedeva quindi di liquidare le competenze in favore del procuratore e porle a carico dello Stato.
Con provvedimento del 16.7.2020 la Corte accoglieva la richiesta di parte attrice avanzata in grado di appello ex art.283 c.p.c. e sospendeva l'efficacia esecutiva della impugnata sentenza.
Con nota di trattazione scritta depositata in data 3 marzo 2022 il difensore di parte appellata comunicava il decesso del avvenuto in data 22 novembre 2020. Per_2 Con ordinanza del 31 marzo 2022, comunicata in data 1.4.2022, la Corte dichiarava l'interruzione del giudizio, riassunto da con ricorso notificato il 22 giugno Parte_1
2022 a , e , quali eredi di Controparte_3 _4 Controparte_5 Per_2
.
[...]
Si costituivano e al solo fine di chiedere l'estromissione _4 Controparte_5 dal presente giudizio per avvenuta rinuncia all'eredità, come da verbale del 3 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Benevento, iscritto al num. 156/2021 RG VG, registrato in data 10 marzo 2021.
Chiedevano quindi la condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.
A tale richiesta l'appellante si opponeva deducendo che aveva riassunto il giudizio mediante notifica ai soggetti individuati, quali chiamati all'eredità, nello stato di famiglia rilasciato dal
Comune di Ariano Irpino (AV).
Si costituiva in qualità di erede di , il quale in via Controparte_3 Persona_2 preliminare eccepiva l'estinzione del giudizio, in quanto riassunto oltre termine trimestrale decorrente dalla data di dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato; nel merito contestava l'appello e ne chiedeva il rigetto con vittoria delle spese del giudizio.
Precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di _4
e che convenute in riassunzione come eredi dell'appellato Controparte_5 Per_2
hanno eccepito di aver rinunciato all'eredità paterna come risulta dal verbale del
[...]
3 febbraio 2021 innanzi al Tribunale di Benevento, iscritto al num. 156/2021 RG VG, registrato in data 10 marzo 2021.
Deducono le appellate che la prima di procedere alla riassunzione del giudizio, CP_2 avrebbe potuto consultare il registro delle successioni tenuto dal Tribunale competente ed accertare la esistenza di una eventuale rinuncia alla eredità.
Chiedono, quindi, dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva, con condanna alle spese di lite.
Le ragioni esposte dalle appellate richiamano correttamente l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che “per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta — o conoscibile con l'ordinaria diligenza — alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario” (cfr. Cass.
06/07/2020, n.13851; 08/10/2014, n.21227; 14/10/2011, n.21287).
Nel caso di specie la attrice in riassunzione era tenuta a verificare, dopo il decesso CP_2 del , la sorte del compendio ereditario di quest'ultimo ed è certamente Persona_2 stata negligente nel notificare il ricorso in riassunzione a e Controparte_5 _4 in data successiva alla registrazione della rinuncia all'eredità da parte delle predette del tutto estranee per effetto della rinuncia stessa alla pretesa vantata ex adverso.
Si sottolinea, infatti, che il giudizio d'appello è stato riassunto in data 22 giugno 2022 nei confronti di soggetti che, chiamati all'eredità di , hanno provveduto a Persona_2 rinunciarvi il 3 febbraio 2021, rifiutando di assumere la qualifica di successori del primo.
Di tale evento, la ben poteva venirne a conoscenza facendo uso dell'ordinaria CP_2 diligenza richiesta, potendo apprendere l'esistenza dell'atto di rinuncia consultando il registro delle successioni che è pubblico.
Va pertanto dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle predette e _4
. Controparte_5
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata da per tardiva riassunzione del processo da parte di , Controparte_3 Parte_1 oltre il termine di tre mesi decorrente dalla data di dichiarazione di intervenuto decesso dell'appellato . Persona_2
Al riguardo, deve rammentarsi che a norma dell'art. 300, 1° e 2° comma, c.p.c., l'interruzione del processo si verifica automaticamente dal momento in cui il procuratore costituito della parte colpita dall'evento interruttivo lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti.
La Suprema Corte ha chiarito che “l'evento della morte della parte costituita, che sia dichiarato in udienza mediante nota scritta scambiata e depositata in telematico nell'ambito dello svolgimento dell'udienza in forma cartolare, secondo le modalità previste dalle disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione, e il conseguente termine per la prosecuzione o riassunzione, come previsto dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore nei confronti delle altre parti, senza che rilevi, a tal fine, il momento nel quale venga adottato il successivo provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione, avente natura meramente ricognitiva”. (cfr. Cass. n. 16797 del 24/05/2022)
Si desume, quindi, che, ai fini della decorrenza del termine per riassumere, salva l'ipotesi della dichiarazione nel contraddittorio o in udienza, occorre una qual forma di comunicazione dell'evento interruttivo, che con certezza consenta di calcolare il decorso del termine così da non pregiudicare il diritto di difesa delle parti.
Ebbene nel caso di specie l'evento interruttivo è stato dichiarato dall'Avv. Domenico Simone, procuratore del defunto appellato con deposito in telematico in data Persona_2
3.3.2022 di note scritte in sostituzione d'udienza del 31.3.2022, svolta in forma cartolare, come disposto con provvedimento dell'1.3.2022, secondo le modalità previste dall'art.221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77 - di conversione del c.d. decreto legge “Rilancio”
(decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) - senza provvedere allo scambio delle note stesse con la controparte.
La citata norma prevede che: “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte.
Le note scritte, contenenti la dichiarazione di morte del non sono state Persona_2 condivise con la difesa di parte appellante ma solo depositate nel fascicolo telematico, laddove la norma indicata prevedeva la duplice attività di scambio con la controparte e successivo deposito nel fascicolo telematico.
Come affermato dalla Suprema Corte “Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione”. (Cass.29.11.2024 n.30729) Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio.
Infatti, se è vero che, ai fini della determinazione del dies a quo per la decorrenza del termine per la riassunzione o prosecuzione del processo interrotto, sia sufficiente una conoscenza legale e non effettiva, è necessario che tale conoscenza sia sempre realizzata attraverso forme di comunicazione formale.
Ne discende, nella vicenda in esame, che abbia avuto legale Parte_1 conoscenza dell'evento interruttivo solo in data 1^ aprile 2022, allorquando fu ad essa comunicato il provvedimento reso in data 31 marzo 2022.
Pertanto da tale data ha avuto inizio il termine trimestrale per riassumere il giudizio interrotto, sicchè deve ritenersi tempestiva la riassunzione del giudizio con ricorso depositato in data
22 giugno 2022.
Per le ragioni innanzi esposte, l'eccezione di estinzione deve dichiararsi infondata.
Passando all'esame delle censure articolate dall'appellante, va in primo luogo esaminato il secondo motivo di appello con il quale i duole dell'erroneità della Parte_1 decisione del Tribunale che rigettava l'eccezione di prescrizione.
La questione si pone come potenzialmente assorbente sotto il profilo della c.d. ragione più liquida secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art.276
c.p.c. (Cass. 20/05/2020 n.9309; 9/1/2019 n.363; 11/5/2018 n.11458).
Nello specifico, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado dichiara che la non abbia fornito prova del decorso del termine quinquennale CP_2 di prescrizione, non essendo sufficiente a tal fine la produzione in giudizio di documenti quali notizie di stampa ed altre notizie ufficiali, come ad esempio la pubblicazione dei bilanci, in quanto inidonei ad interrompere la prescrizione.
La Banca chiede accertarsi l'avvenuta prescrizione del diritto fatto valere da controparte, deducendo l'erroneità della conclusione cui è pervenuto il Tribunale, sostenendo viceversa che la pubblicazione dei bilanci del gli articoli di stampa pubblicati dai Controparte_1 maggiori quotidiani nazionali la convocazione dell'assemblea degli azionisti, integrino la prova che l'evento dannoso si sia oggettivamente verificato oltre il quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione (17 luglio 2013)
Il motivo è fondato e l'appello è meritevole di accoglimento.
Come da statuizione del giudice di primo grado, non oggetto di censura, “secondo la normativa vigente all'epoca nessuna tutela specifica era attribuita a colui che avesse investito le proprie risorse in borsa, per cui i fatti vanno valutati e ricondotti alla generale previsione dell'art. 2043 c.c.”
Ciò detto, a norma deII'art. 2935 cc. la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere esercitato e, secondo l'art. 2947 c.c., il diritto al risarcimento del danno per fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato.
Alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra le tante, Cass., 13 dicembre 2012, n. 17832; Cass., 29 agosto 2003, n. 12666; Cass., 21 giugno 2011, n.
13616), in materia di risarcimento del danno (sia da fatto illecito - come nella specie -, sia da illecito contrattuale) il termine di prescrizione dell'azione decorre non dal momento in cui il fatto del terzo determina ontologicamente il danno all'altrui diritto, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. Conseguentemente, la semplice ignoranza del proprio diritto non preclude il decorso della prescrizione né la interrompe in quanto lo stato di ignoranza soggettivo in cui versa il titolare del diritto costituisce un mero impedimento di fatto.
Tanto premesso, è dirimente, quindi, ai fini del decorso del termine di prescrizione, individuare il momento a partire dal quale il avrebbe potuto avere conoscenza Per_2 della produzione dell'evento dannoso, secondo ordinaria diligenza, e, di conseguenza, avrebbe avuto la possibilità legale di esercitare il proprio diritto.
A tal fine, occorre anzitutto sottolineare che il danno lamentato dall'appellato derivava dall'aver acquistato titoli dal valore inferiore rispetto a quello risultante dal prospetto informativo depositato presso la e da questa regolarmente approvato. CP_6
Il termine di prescrizione decorre quindi dal momento in cui il era in condizione di Per_2 conoscere la reale situazione patrimoniale della e, quindi, l'effettivo valore delle CP_2 azioni.
Ciò è avvenuto sicuramente nell'anno 1994 a seguito del deposito del bilancio del CP_1 er l'esercizio dell'anno 1994 da cui emergeva una perdita di 1147 miliardi di lire.
[...]
Tale bilancio era consultabile dal che dunque era nelle condizioni di conoscere la Per_2 situazione del e proporre l'azione. Controparte_1 Infatti, se è vero che i bilanci pregressi rappresentavano una situazione patrimoniale societaria falsa, è vero anche che, a far data dalla pubblicazione del bilancio relativo all'anno
1994, che riportava una perdita di 1147 miliardi di lire, si rendeva rendeva manifesta la produzione del danno.
Inoltre, anche a voler individuare, successivamente a tale anno, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione, questo non può che coincidere al più con la delibera del 1996 con la quale la dichiarava l'azzeramento del capitale sociale per vizi e buchi di CP_2 bilancio presenti ben prima del collocamento presso il pubblico delle azioni.
Infatti, a seguito dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci del 31 luglio 1996, non contestato, con argomento all'ordine del giorno “Parte straordinaria: situazione patrimoniale del al 1996 al 31 marzo 1996 e provvedimenti conseguenziali ai sensi dell'art.2446 CP_1 del Codice Civile e del decreto legge 27 maggio 1996 n. 293; conseguenti modifiche statutarie, è stato posto nelle condizioni di conoscere la situazione patrimoniale posta alla base della delibera di azzeramento, e quindi l'inveritiera rappresentazione dei dati contabili contenuta nei pregressi bilanci al momento della diffusione delle azioni sul mercato.
Inoltre, lo stesso dichiara che “all'azionariato diffuso, una volta azzerato il capitale Per_2 sociale e deliberata la sua ricostituzione sino a Lire 2.283 miliardi (delibera dell'assemblea del 30 luglio del 1996), veniva offerto un diritto di opzione, non esercitato” (pag.2 dell'atto di citazione primo grado), confermando, implicitamente, che la produzione del danno si era manifestato all'esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile.
In conclusione, il dies a quo del quinquennio resterebbe quello della pubblicazione del bilancio dell'anno 1994 o, al più, quello della convocazione dell'assemblea di soci del 1996 con all'o.d.g. la delibera di azzeramento del capitale sociale.
Di conseguenza, alla data della notifica dell'atto di citazione in primo grado (17 luglio 2013), deve considerarsi ampiamente decorso il termine di prescrizione.
L'accoglimento della eccezione di prescrizione assorbe le altre questioni proposte dall'appellante.
Pertanto, in riforma della impugnata sentenza, va rigettata la domanda proposta da
. Persona_2
Per quanto riguarda le spese processuali con riguardo al rapporto tra l'appellante e CP_3
l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza appellata impongono di
[...] provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese, quale conseguenza della pronuncia adottata, dovendo il relativo onere essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite (Cass.13.7.2020 n.14916; 14.10.2013 n.23226; Sez.Un.17.10.2003 n.15559); ciò in ossequio al principio della globalità del giudizio sulle spese, che deve avvenire con riferimento all'intero processo ed all'esito finale della lite, indipendentemente dalla sorte delle fasi incidentali eventualmente apertesi nel suo corso. (Cass.16.5.2006
n.11491; 5.6.2007 n.13059).
Per rigore di soccombenza le spese di entrambi i gradi del giudizio sostenute dall'appellante vanno poste a carico dell'appellato , quale erede di . Controparte_3 Persona_2
Alla liquidazione delle spese si provvede in dispositivo in considerazione della natura e valore della controversia e dell'attività svolta, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto luogo in grado di appello, secondo i parametri tra i minimi e i medi previsti dal
D.M.55/2014, come aggiornati dal D.M.147/2022, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Tale ipotesi va ravvisata anche in caso di riforma della decisione, visto che il giudice della impugnazione, investito ai sensi dell'art.336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che la eccezione onnicomprensiva “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza. (Cass.26.10.2018 n. 27233; 17.10.2019 n. 26297; 20.05.2020
n. 9263).
Le spese del presente grado del giudizio sostenute da e Controparte_5 _4 seguono la soccombenza dell'appellante, liquidate come in dispositivo secondo i criteri sopra indicati, tenuto conto però dei parametri minimi in considerazione dell'impegno difensivo svolto in favore delle predette non particolarmente gravoso, con attribuzione all'Avv.Domenico Simone, procuratore anticipatario.
P.Q.M
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_2
avverso la sentenza n.139/2019 del Tribunale di Benevento, con atto Persona_2 notificato in data 4 febbraio 2020, proseguito nei confronti di , in qualità Controparte_3 di erede di , nonché nei confronti di e , Persona_2 Controparte_5 _4 con atto di riassunzione notificato in data 22.6.2022, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da con atto notificato in data 17.7.2013; Persona_2
b) condanna , in qualità di erede di , al pagamento in Controparte_3 Persona_2 favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida quanto al primo grado E.5.000,00 per compensi, e quanto al secondo grado in complessivi E.7.638,5, di cui
E.1.138,50 per esborsi ed E.6.500,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) condanna l'appellante al pagamento in favore di e delle Controparte_5 _4 spese del presente grado del giudizio, che liquida in E.4.997,00 per compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge e rimborso spese generali, con attribuzione all'Avv.Domenico
Simone, procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli, addì 6.3.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio