CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2727/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/09/2024 da
NN DI VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
PRETORIO 30 20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. PARINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
contro
ALLIANZ NEXT S.P.A. ORA ALLIANZ VIVA SPA AVIVA ITALIA S.P.A. (C.F.
09197520159), elettivamente domiciliato in MILANO 20144 VIA ALTINO 4 presso lo studio dell'avv. SCALTRITI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 10 P.M.I. S.R.L. (C.F. 02255440022)
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
Sulle conclusioni delle parti: come da note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.03.2021 la Sig.ra NA Di LE conveniva in giudizio AVIVA Italia S.p.a. (ora ALLIANZ VIVA Spa) e P.M.I S.r.l. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 04.08.2019.
Allegava l'attrice che in quella occasione, mentre percorreva in bicicletta la Via Volta, nel
Comune di CO, con direzione centro-periferia, veniva travolta dal veicolo condotto dal sig. Ciccone, di proprietà della società P.M.I S.r.l., riportando lesioni.
Con comparsa depositata in data 08.11.2021, si costituiva in giudizio AVIVA ITALIA S.p.a., concludendo per il rigetto delle domande dell'attrice, per prevalente responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro, ritenendo satisfattiva l'offerta reale di euro
18.000,00 effettuata successivamente alla notificazione dell'atto di citazione.
Alla prima udienza, fissata per il 09.11.2021 il Giudice, verificata la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia di PMI S.r.l. e concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 03.03.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. A tale udienza, il Tribunale disponeva CTU medico legale, nominando quale consulente d'ufficio il Dott. Lagioia Giovanni;
respingeva la richiesta di provvisionale proposta dall'attrice.
Con la sentenza n. 2857/2024, pubblicata in data 14.03.2024 dal Tribunale di Milano, ritenuto sussistente un concorso di colpa al 50%, condannava parte convenuta al risarcimento del pagina 2 di 10 danno, pari 29.191,77, oltre accessori come indicato in motivazione, già dedotto l'importo di euro 18.000,00 versati in acconto alla danneggiata;
condannava altresì parte convenuta alla rifusione dei compensi professionali ed al rimborso delle spese di CTU medico-legale.
NN DI VA impugna la sentenza articolando i seguenti di appello:
1. travisamento dei fatti di cui alla dinamica del sinistro;
2. errata applicazione degli indirizzi giurisprudenziali in relazione all'art. 145 c.d.s.;
3. errata liquidazione dell'indennità temporanea – omessa motivazione sul punto;
4. errore per la mancata liquidazione del danno patrimoniale per mancato incasso degli stipendi lavorativi – travisamento dei fatti;
5. errata liquidazione dei compensi legali per l'attività stragiudiziale;
6. errata liquidazione dei compensi legali per l'attività giudiziale.
NZ si è costituita chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
P.M.I. s.r.l. non si è costituita né è mai comparsa nonostante regolare notificazione della citazione.
In prima udienza, la Corte ha rimesso in decisione la causa ex artt. 350 bis, 127 ter c.p.c. fissando l'udienza cartolare del 25/2/2025.
All'esito, la causa è stata decisa a seguito di discussione in camera di consiglio, nei termini che si riportano.
Preliminarmente, vista la regolare notifica della citazione nei confronti di P.M.I. s.r.l., non costituitasi e non comparsa nonostante, deve essere dichiarata la contumacia della stessa.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia il travisamento dei fatti e della dinamica del sinistro da parte del Tribunale, risultando secondo l'appellante “l'esclusiva responsabilità del Sig. ON AU, conducente del veicolo di controparte, nella pagina 3 di 10 causazione del sinistro per cui è causa”; esclusiva responsabilità che si evincerebbe “dal verbale d'incidente redatto dai CC di CO (cfr. doc. 01 - fascicolo primo grado) ed in particolare dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, nonché dalle dichiarazioni rese dal Sig.
ON AU”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva, quindi, che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la violazione dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente-danneggiante. Come rileva la danneggiata, “Sul punto il Tribunale omette qualsivoglia valutazione in ordine al comportamento del Sig. ON per aver mancato lo “STOP”. In quest'ottica, richiama giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III, 12.01.1973, n. 106) secondo cui il segnale di STOP ad un incrocio stradale “non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengono sia da destra che da sinistra”. Il segnale di “STOP”, invero, porrebbe a carico del conducente del veicolo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intenda confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che, se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità (Cass civ. n.
30993/2018; Cass n. 4055/2009 e Cass n. 15434/2004)”. Di conseguenza, il sig. ON – diversamente da quanto accaduto – avrebbe dovuto arrestare la marcia e concedere la precedenza ai due sensi di marcia, destra e sinistra in modo da rimanere dietro la linea d'arresto. La circostanza che la danneggiata provenisse da sinistra, in contromano, non rileverebbe dunque ai fini della determinazione in concreto della sua concorsuale responsabilità.
Tali censure sono infondate.
L'accertamento di pari responsabilità della vittima e del danneggiante si fonda su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
pagina 4 di 10 Dall'annotazione di P.G., prodotta dalla stessa parte danneggiata, risulta che quest'ultima
“mentre percorreva a bordo della sua bici la via A. Volta in direzione via S. da CO, quindi contromano, nel momento in cui impegnava l'incrocio in questione veniva urtata da un furgoncino che proveniva a bassa velocità dalla via G. Leopardi che non si sarebbe fermato allo
STOP; infatti riferiva di aver visto l'autista che si girava alla sua destra e non vedendo provenire autovetture continuava la marcia trascurando il lato sinistro andando quindi ad impattare contro la sua gamba destra facendola cadere sul lato sinistro.” (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Se da una parte è pacifica e incontestata la responsabilità del conducente, che non si è accorto del passante e non si arrestava allo STOP, altrettanto evidente è la colpa della ciclista.
Non rileva, al riguardo, né porta a un diverso esito, quanto dedotto dalla danneggiata col secondo motivo. Come ricorda la giurisprudenza, “se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità” (cfr. Cass civ. n. 30993/2018; Cass n. 4055/2009 e Cass n.
15434/2004)”. Tale principio impone di accertare se e in che misura, in concreto, la violazione della regola cautelare – da parte tanto dell'autore dell'illecito quanto della vittima – ha determinato l'evento lesivo. L'art. 2054, comma secondo, c.c., infatti, pone una presunzione generale di pari responsabilità, che ha carattere relativo, e che può essere superata dall'accertamento, in concreto, del reale ed effettivo contributo causale dato da ciascuno dei conducenti. Pertanto, valutando le condotte di guida di entrambi i soggetti coinvolti nello scontro, qualora “sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n.
11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l'attribuzione,
pagina 5 di 10 a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (Cass. n. 26004/2011; v. anche
Cass. ord. n. 8311 del 23/03/2023).
Ora, se è certo che il non essersi arrestato allo STOP ha causato l'incidente, altrettanto certo è che la violazione posta in essere dalla ciclista ha concorso al verificarsi del sinistro. Invero, se l'automobilista si fosse arrestato al segnale, molto probabilmente avrebbe evitato lo scontro;
ma, allo stesso modo, se la ciclista non si fosse trovata in contromano, il conducente del veicolo avrebbe potuto scorgerla e attuare una manovra correttiva per evitarla. È infatti massima di esperienza comune il fatto che impegnare in contromano una strada percorsa da veicoli, oltre a integrare una grave violazione del codice della strada, determina un serio rischio di incidenti e contravviene a una basilare regola di cautela, volta a prevenire eventi lesivi.
Resta indubbio, pertanto, che la condotta senz'altro colpevole dell'appellante ha causato, in uguale misura rispetto a quella del conducente del veicolo, il sinistro.
Le doglianze, quindi, non hanno alcun pregio.
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha liquidato nella somma di
€ 12.498,75 il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, lamentando che sarebbe stato più congruo utilizzare per la liquidazione un punto diverso base, pari a euro 130,00.
La censura non è fondata.
Sebbene il primo giudice non abbia sufficientemente motivato sul punto, la Corte, ad integrazione della motivazione, ritiene che l'utilizzo dei minimi per la liquidazione di tale voce di danno sia giustificata alla luce della situazione concreta risultante dagli atti. Invero, tenendo conto anche delle componenti riconosciute per il danno biologico/dinamico-relazionale, nonché di quelle per il danno da sofferenza soggettiva interiore, la somma liquidata appare pienamente satisfattiva.
Fondato è invece il motivo relativo all'omessa liquidazione del danno patrimoniale, non avendo il Tribunale liquidato il danno da perdita di retribuzioni, riconducibile alla mancata attività lavorativa della DI VA a seguito del sinistro.
pagina 6 di 10 Anzitutto, il mancato percepimento di redditi configura un danno-conseguenza risarcibile ex art. 1223, 2056 c.c., in quanto mancato guadagno che deriva in via immediata e diretta dall'illecito.
Ebbene, è provato che la danneggiata, a causa dell'evento lesivo, ha subito una riduzione patrimoniale sub specie di contrazione del reddito di lavoro.
La stessa ha documentato, infatti, di essere impiegata come addetta ai servizi mensa e che, a seguito delle lesioni riportate, dopo essere stata sottoposta a visita medica di idoneità del
02.09.2020, la datrice di lavoro le comunicava di averla esonerata, fino a nuova visita medica prevista alla rimozione dei mezzi di sintesi (luglio 2021), “dal prestare attività lavorativa, senza decorrenza della retribuzione diretta e indiretta” (cfr. doc. 40 – fascicolo primo grado).
Anche per la posizione lavorativa presso la società SCALA ENTERPRISE SRL (impresa di pulizie), la lavoratrice ha documentato che, con mail del 10.06.2020, la responsabile comunicava l'accoglimento della richiesta di periodo di aspettativa non retribuita dal
01.07.2020 al 31.12.2020, a causa di gravi motivi personali. Tale richiesta, deve essere evidentemente valutata come impossibilità a poter svolgere le proprie mansioni a causa del sinistro (v. doc. 39 – fascicolo attoreo di primo grado); invero, poiché la lavoratrice era risultata inidonea, per accertamento medico, allo svolgimento dell'attività di addetta alla mensa, a fortiori, deve ricavarsi che l'inidoneità a svolgere la mansione di addetta alle pulizie sia conseguenza delle lesioni riportate.
Risulta provato dunque il nesso di causalità fra l'evento e il danno-conseguenza.
La danneggiata ha poi provato la contrazione di reddito, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi.
In conclusione, quindi, non appare corretta, sul punto, la statuizione del primo giudice.
La pronuncia di primo grado, in specie, è viziata sotto due profili.
In primo luogo, laddove esclude la riconducibilità del danno all'illecito, per le ragioni appena evidenziate.
pagina 7 di 10 In secondo luogo, laddove afferma che “nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori voci di danno patrimoniale, e ciò in quanto la maggiore usura lavorativa -accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio- costituisce un'ipotesi di lesione della salute che non può dare origine ad un autonomo risarcimento, dovendosi invece valutare come una componente del danno alla salute”. Il primo giudice, a ben vedere, confonde l'usura lavorativa (c.d. riduzione della capacità lavorativa generica) con la contrazione patrimoniale derivante dall'illecito. Si tratta, infatti, nel primo caso, di danno non patrimoniale, consistente nella “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. ord. n.
16628 del 12/06/2023); nel secondo, di danno di natura patrimoniale.
La sentenza impugnata è quindi errata sul punto in esame e va riformata, riconoscendo all'appellante anche il danno in questione.
Ciò premesso, per l'impiego presso SCALA ENTERPRISE SRL sono state prodotte le buste paga da giugno 2020 a dicembre 2020 (data di cessazione dell'appalto) ove è documentato che
DI VA non ha percepito alcun stipendio;
pertanto, tenuto conto del reddito dell'anno precedente certificato dal modello 730 redditi 2019 (doc. 36 fascicolo primo grado), pari a euro
6.623,00 per 12 mensilità, spetta all'appellante per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2020 (6 mensilità) la somma di euro 3.311,52. Analogamente, tenuto conto del reddito percepito come addetta mansa nel 2019 (euro 6.808,00 per 12 mensilità: v. cfr. doc. 36, modello 730 redditi
2019 – fascicolo primo grado), spetta all'appellante la somma ulteriore di euro 6.240,00 per gli
11 mesi non stipendiati a causa del sinistro.
Per entrambe le attività lavorative compete, dunque, alla danneggiata la somma complessiva di euro 9.551,52 a titolo di danno patrimoniale, da cui va detratto il 50%, atteso il riconosciuto concorso di colpa;
ne risulta la somma di euro 4.775,76.
pagina 8 di 10 Tale importo deve essere devalutato al momento del sinistro;
sulla somma così determinata, rivalutata anno per anno, sono quindi dovuti gli interessi compensativi dall'illecito alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Infondato, infine, il motivo inerente all'errata liquidazione delle spese stragiudiziali.
Tali somme risultano correttamente liquidate dal Tribunale in considerazione del valore di causa quale risultante dal decisum. Infatti, a norma dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo…nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata».
Le spese sono, dunque, correttamente quantificate, in conformità con il dettato del D.M. n.
55/2014, anche tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta.
Per le ragioni esposte, l'appello merita solo parzialmente accoglimento.
Visto l'esito complessivo, stante il parziale accoglimento delle domande, le spese di appello vanno in parte compensate, così come quelle del primo grado, nella misura del 40%, restando la residua parte a carico delle appellate.
Ne deriva la rideterminazione delle spese di primo grado, da liquidarsi in base al valore dell'accolto (scaglione 26.001-52.000 euro) ai sensi del sitato D.M. n. 55/2014 (valori medi), in euro 4.560,00, già operata la predetta compensazione, oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a.
e accessori se e in quanto dovuti per legge, salvo quanto già eventualmente corrisposto alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese dell'appello, le stesse sono liquidate in euro 4.165,00, oltre accessori, già operata la compensazione del 40%, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e del valore complessivo riconosciuto all'esito della lite, nonché dei valori tabellari medi del D.M. cit.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da NA Di LE e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata,
2. condanna ALLIANZ NEXT S.P.A. ORA ALLIANZ VIVA SPA AVIVA ITALIA
S.P.A. e P.M.I. S.R.L., in solido fra loro, a pagare in favore dell'appellante la somma di euro 4.775,76 in moneta attuale, oltre interessi come in motivazione;
3. compensa in misura del 40% le spese di entrambi gradi e, per la restante parte,
4. condanna le appellate in solido fra loro a corrispondere all'appellante, la somma di euro
4.560,00, a titolo di spese processuali per il primo grado, oltre rimborso spese al 15%,
IVA, c.p.a. e accessori se dovuti per legge, e di euro 4.165,00, per il presente grado, oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori se dovuti per legge.
5. conferma nel resto la sentenza impugnata;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/2/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Maria Caterina Chiulli Presidente rel.
Maria Elena Catalano Consigliere
Nicoletta Sommazzi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2727/2024 promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 24/09/2024 da
NN DI VA (C.F. [...]), elettivamente domiciliato in VIA
PRETORIO 30 20013 MAGENTA presso lo studio dell'avv. PARINI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
contro
ALLIANZ NEXT S.P.A. ORA ALLIANZ VIVA SPA AVIVA ITALIA S.P.A. (C.F.
09197520159), elettivamente domiciliato in MILANO 20144 VIA ALTINO 4 presso lo studio dell'avv. SCALTRITI LUCA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
pagina 1 di 10 P.M.I. S.R.L. (C.F. 02255440022)
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: lesione personale
Sulle conclusioni delle parti: come da note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 09.03.2021 la Sig.ra NA Di LE conveniva in giudizio AVIVA Italia S.p.a. (ora ALLIANZ VIVA Spa) e P.M.I S.r.l. per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 04.08.2019.
Allegava l'attrice che in quella occasione, mentre percorreva in bicicletta la Via Volta, nel
Comune di CO, con direzione centro-periferia, veniva travolta dal veicolo condotto dal sig. Ciccone, di proprietà della società P.M.I S.r.l., riportando lesioni.
Con comparsa depositata in data 08.11.2021, si costituiva in giudizio AVIVA ITALIA S.p.a., concludendo per il rigetto delle domande dell'attrice, per prevalente responsabilità di quest'ultima nella causazione del sinistro, ritenendo satisfattiva l'offerta reale di euro
18.000,00 effettuata successivamente alla notificazione dell'atto di citazione.
Alla prima udienza, fissata per il 09.11.2021 il Giudice, verificata la ritualità delle notifiche, dichiarava la contumacia di PMI S.r.l. e concedeva i termini per le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., rinviando all'udienza del 03.03.2022 per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova. A tale udienza, il Tribunale disponeva CTU medico legale, nominando quale consulente d'ufficio il Dott. Lagioia Giovanni;
respingeva la richiesta di provvisionale proposta dall'attrice.
Con la sentenza n. 2857/2024, pubblicata in data 14.03.2024 dal Tribunale di Milano, ritenuto sussistente un concorso di colpa al 50%, condannava parte convenuta al risarcimento del pagina 2 di 10 danno, pari 29.191,77, oltre accessori come indicato in motivazione, già dedotto l'importo di euro 18.000,00 versati in acconto alla danneggiata;
condannava altresì parte convenuta alla rifusione dei compensi professionali ed al rimborso delle spese di CTU medico-legale.
NN DI VA impugna la sentenza articolando i seguenti di appello:
1. travisamento dei fatti di cui alla dinamica del sinistro;
2. errata applicazione degli indirizzi giurisprudenziali in relazione all'art. 145 c.d.s.;
3. errata liquidazione dell'indennità temporanea – omessa motivazione sul punto;
4. errore per la mancata liquidazione del danno patrimoniale per mancato incasso degli stipendi lavorativi – travisamento dei fatti;
5. errata liquidazione dei compensi legali per l'attività stragiudiziale;
6. errata liquidazione dei compensi legali per l'attività giudiziale.
NZ si è costituita chiedendo di rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata.
P.M.I. s.r.l. non si è costituita né è mai comparsa nonostante regolare notificazione della citazione.
In prima udienza, la Corte ha rimesso in decisione la causa ex artt. 350 bis, 127 ter c.p.c. fissando l'udienza cartolare del 25/2/2025.
All'esito, la causa è stata decisa a seguito di discussione in camera di consiglio, nei termini che si riportano.
Preliminarmente, vista la regolare notifica della citazione nei confronti di P.M.I. s.r.l., non costituitasi e non comparsa nonostante, deve essere dichiarata la contumacia della stessa.
Tanto premesso, l'appello è parzialmente fondato.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante denuncia il travisamento dei fatti e della dinamica del sinistro da parte del Tribunale, risultando secondo l'appellante “l'esclusiva responsabilità del Sig. ON AU, conducente del veicolo di controparte, nella pagina 3 di 10 causazione del sinistro per cui è causa”; esclusiva responsabilità che si evincerebbe “dal verbale d'incidente redatto dai CC di CO (cfr. doc. 01 - fascicolo primo grado) ed in particolare dai rilievi fotografici e planimetrici allegati, nonché dalle dichiarazioni rese dal Sig.
ON AU”.
Con il secondo motivo, l'appellante rileva, quindi, che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la violazione dell'art. 145 c.d.s. da parte del conducente-danneggiante. Come rileva la danneggiata, “Sul punto il Tribunale omette qualsivoglia valutazione in ordine al comportamento del Sig. ON per aver mancato lo “STOP”. In quest'ottica, richiama giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. III, 12.01.1973, n. 106) secondo cui il segnale di STOP ad un incrocio stradale “non comporta solo l'obbligo dell'arresto, ma anche quello successivo – una volta ripresa la marcia – di dare in ogni caso la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengono sia da destra che da sinistra”. Il segnale di “STOP”, invero, porrebbe a carico del conducente del veicolo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intenda confluire sia sgombra da veicoli;
ne consegue che, se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità (Cass civ. n.
30993/2018; Cass n. 4055/2009 e Cass n. 15434/2004)”. Di conseguenza, il sig. ON – diversamente da quanto accaduto – avrebbe dovuto arrestare la marcia e concedere la precedenza ai due sensi di marcia, destra e sinistra in modo da rimanere dietro la linea d'arresto. La circostanza che la danneggiata provenisse da sinistra, in contromano, non rileverebbe dunque ai fini della determinazione in concreto della sua concorsuale responsabilità.
Tali censure sono infondate.
L'accertamento di pari responsabilità della vittima e del danneggiante si fonda su una corretta valutazione delle risultanze istruttorie.
pagina 4 di 10 Dall'annotazione di P.G., prodotta dalla stessa parte danneggiata, risulta che quest'ultima
“mentre percorreva a bordo della sua bici la via A. Volta in direzione via S. da CO, quindi contromano, nel momento in cui impegnava l'incrocio in questione veniva urtata da un furgoncino che proveniva a bassa velocità dalla via G. Leopardi che non si sarebbe fermato allo
STOP; infatti riferiva di aver visto l'autista che si girava alla sua destra e non vedendo provenire autovetture continuava la marcia trascurando il lato sinistro andando quindi ad impattare contro la sua gamba destra facendola cadere sul lato sinistro.” (doc. 1 fascicolo di primo grado).
Se da una parte è pacifica e incontestata la responsabilità del conducente, che non si è accorto del passante e non si arrestava allo STOP, altrettanto evidente è la colpa della ciclista.
Non rileva, al riguardo, né porta a un diverso esito, quanto dedotto dalla danneggiata col secondo motivo. Come ricorda la giurisprudenza, “se il giudice di merito accerti che il sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità” (cfr. Cass civ. n. 30993/2018; Cass n. 4055/2009 e Cass n.
15434/2004)”. Tale principio impone di accertare se e in che misura, in concreto, la violazione della regola cautelare – da parte tanto dell'autore dell'illecito quanto della vittima – ha determinato l'evento lesivo. L'art. 2054, comma secondo, c.c., infatti, pone una presunzione generale di pari responsabilità, che ha carattere relativo, e che può essere superata dall'accertamento, in concreto, del reale ed effettivo contributo causale dato da ciascuno dei conducenti. Pertanto, valutando le condotte di guida di entrambi i soggetti coinvolti nello scontro, qualora “sia stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare la misura delle rispettive responsabilità, non vi è più spazio per la presunzione di concorso di colpa dell'art. 2054 c.c., comma 2, che ha carattere sussidiario (cfr., tra le tante, Cass. n. 4755/04, n.
11772/06, n. 1317/06) ed è logicamente e giuridicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro – da parte del giudice – e con l'attribuzione,
pagina 5 di 10 a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (Cass. n. 26004/2011; v. anche
Cass. ord. n. 8311 del 23/03/2023).
Ora, se è certo che il non essersi arrestato allo STOP ha causato l'incidente, altrettanto certo è che la violazione posta in essere dalla ciclista ha concorso al verificarsi del sinistro. Invero, se l'automobilista si fosse arrestato al segnale, molto probabilmente avrebbe evitato lo scontro;
ma, allo stesso modo, se la ciclista non si fosse trovata in contromano, il conducente del veicolo avrebbe potuto scorgerla e attuare una manovra correttiva per evitarla. È infatti massima di esperienza comune il fatto che impegnare in contromano una strada percorsa da veicoli, oltre a integrare una grave violazione del codice della strada, determina un serio rischio di incidenti e contravviene a una basilare regola di cautela, volta a prevenire eventi lesivi.
Resta indubbio, pertanto, che la condotta senz'altro colpevole dell'appellante ha causato, in uguale misura rispetto a quella del conducente del veicolo, il sinistro.
Le doglianze, quindi, non hanno alcun pregio.
Con il terzo motivo, l'appellante censura il capo della sentenza che ha liquidato nella somma di
€ 12.498,75 il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, lamentando che sarebbe stato più congruo utilizzare per la liquidazione un punto diverso base, pari a euro 130,00.
La censura non è fondata.
Sebbene il primo giudice non abbia sufficientemente motivato sul punto, la Corte, ad integrazione della motivazione, ritiene che l'utilizzo dei minimi per la liquidazione di tale voce di danno sia giustificata alla luce della situazione concreta risultante dagli atti. Invero, tenendo conto anche delle componenti riconosciute per il danno biologico/dinamico-relazionale, nonché di quelle per il danno da sofferenza soggettiva interiore, la somma liquidata appare pienamente satisfattiva.
Fondato è invece il motivo relativo all'omessa liquidazione del danno patrimoniale, non avendo il Tribunale liquidato il danno da perdita di retribuzioni, riconducibile alla mancata attività lavorativa della DI VA a seguito del sinistro.
pagina 6 di 10 Anzitutto, il mancato percepimento di redditi configura un danno-conseguenza risarcibile ex art. 1223, 2056 c.c., in quanto mancato guadagno che deriva in via immediata e diretta dall'illecito.
Ebbene, è provato che la danneggiata, a causa dell'evento lesivo, ha subito una riduzione patrimoniale sub specie di contrazione del reddito di lavoro.
La stessa ha documentato, infatti, di essere impiegata come addetta ai servizi mensa e che, a seguito delle lesioni riportate, dopo essere stata sottoposta a visita medica di idoneità del
02.09.2020, la datrice di lavoro le comunicava di averla esonerata, fino a nuova visita medica prevista alla rimozione dei mezzi di sintesi (luglio 2021), “dal prestare attività lavorativa, senza decorrenza della retribuzione diretta e indiretta” (cfr. doc. 40 – fascicolo primo grado).
Anche per la posizione lavorativa presso la società SCALA ENTERPRISE SRL (impresa di pulizie), la lavoratrice ha documentato che, con mail del 10.06.2020, la responsabile comunicava l'accoglimento della richiesta di periodo di aspettativa non retribuita dal
01.07.2020 al 31.12.2020, a causa di gravi motivi personali. Tale richiesta, deve essere evidentemente valutata come impossibilità a poter svolgere le proprie mansioni a causa del sinistro (v. doc. 39 – fascicolo attoreo di primo grado); invero, poiché la lavoratrice era risultata inidonea, per accertamento medico, allo svolgimento dell'attività di addetta alla mensa, a fortiori, deve ricavarsi che l'inidoneità a svolgere la mansione di addetta alle pulizie sia conseguenza delle lesioni riportate.
Risulta provato dunque il nesso di causalità fra l'evento e il danno-conseguenza.
La danneggiata ha poi provato la contrazione di reddito, attraverso la produzione delle dichiarazioni dei redditi.
In conclusione, quindi, non appare corretta, sul punto, la statuizione del primo giudice.
La pronuncia di primo grado, in specie, è viziata sotto due profili.
In primo luogo, laddove esclude la riconducibilità del danno all'illecito, per le ragioni appena evidenziate.
pagina 7 di 10 In secondo luogo, laddove afferma che “nulla può essere riconosciuto in relazione alla lamentata sussistenza di ulteriori voci di danno patrimoniale, e ciò in quanto la maggiore usura lavorativa -accertata in sede di consulenza tecnica d'ufficio- costituisce un'ipotesi di lesione della salute che non può dare origine ad un autonomo risarcimento, dovendosi invece valutare come una componente del danno alla salute”. Il primo giudice, a ben vedere, confonde l'usura lavorativa (c.d. riduzione della capacità lavorativa generica) con la contrazione patrimoniale derivante dall'illecito. Si tratta, infatti, nel primo caso, di danno non patrimoniale, consistente nella “maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo” (cfr. Cass. ord. n.
16628 del 12/06/2023); nel secondo, di danno di natura patrimoniale.
La sentenza impugnata è quindi errata sul punto in esame e va riformata, riconoscendo all'appellante anche il danno in questione.
Ciò premesso, per l'impiego presso SCALA ENTERPRISE SRL sono state prodotte le buste paga da giugno 2020 a dicembre 2020 (data di cessazione dell'appalto) ove è documentato che
DI VA non ha percepito alcun stipendio;
pertanto, tenuto conto del reddito dell'anno precedente certificato dal modello 730 redditi 2019 (doc. 36 fascicolo primo grado), pari a euro
6.623,00 per 12 mensilità, spetta all'appellante per il periodo da luglio 2020 a dicembre 2020 (6 mensilità) la somma di euro 3.311,52. Analogamente, tenuto conto del reddito percepito come addetta mansa nel 2019 (euro 6.808,00 per 12 mensilità: v. cfr. doc. 36, modello 730 redditi
2019 – fascicolo primo grado), spetta all'appellante la somma ulteriore di euro 6.240,00 per gli
11 mesi non stipendiati a causa del sinistro.
Per entrambe le attività lavorative compete, dunque, alla danneggiata la somma complessiva di euro 9.551,52 a titolo di danno patrimoniale, da cui va detratto il 50%, atteso il riconosciuto concorso di colpa;
ne risulta la somma di euro 4.775,76.
pagina 8 di 10 Tale importo deve essere devalutato al momento del sinistro;
sulla somma così determinata, rivalutata anno per anno, sono quindi dovuti gli interessi compensativi dall'illecito alla pubblicazione della presente sentenza e gli interessi legali dalla liquidazione al saldo.
Infondato, infine, il motivo inerente all'errata liquidazione delle spese stragiudiziali.
Tali somme risultano correttamente liquidate dal Tribunale in considerazione del valore di causa quale risultante dal decisum. Infatti, a norma dell'art. 5 D.M. n. 55/2014, ai fini della liquidazione del compenso del difensore, «il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo…nei giudizi per pagamento di somme, anche a titolo di danno, alla somma attribuita alla parte vincitrice e non alla somma domandata».
Le spese sono, dunque, correttamente quantificate, in conformità con il dettato del D.M. n.
55/2014, anche tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta.
Per le ragioni esposte, l'appello merita solo parzialmente accoglimento.
Visto l'esito complessivo, stante il parziale accoglimento delle domande, le spese di appello vanno in parte compensate, così come quelle del primo grado, nella misura del 40%, restando la residua parte a carico delle appellate.
Ne deriva la rideterminazione delle spese di primo grado, da liquidarsi in base al valore dell'accolto (scaglione 26.001-52.000 euro) ai sensi del sitato D.M. n. 55/2014 (valori medi), in euro 4.560,00, già operata la predetta compensazione, oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a.
e accessori se e in quanto dovuti per legge, salvo quanto già eventualmente corrisposto alla danneggiata in esecuzione della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese dell'appello, le stesse sono liquidate in euro 4.165,00, oltre accessori, già operata la compensazione del 40%, tenendo conto dell'assenza di istruttoria e del valore complessivo riconosciuto all'esito della lite, nonché dei valori tabellari medi del D.M. cit.
pagina 9 di 10
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, contrariis reiectis, così dispone:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto da NA Di LE e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata,
2. condanna ALLIANZ NEXT S.P.A. ORA ALLIANZ VIVA SPA AVIVA ITALIA
S.P.A. e P.M.I. S.R.L., in solido fra loro, a pagare in favore dell'appellante la somma di euro 4.775,76 in moneta attuale, oltre interessi come in motivazione;
3. compensa in misura del 40% le spese di entrambi gradi e, per la restante parte,
4. condanna le appellate in solido fra loro a corrispondere all'appellante, la somma di euro
4.560,00, a titolo di spese processuali per il primo grado, oltre rimborso spese al 15%,
IVA, c.p.a. e accessori se dovuti per legge, e di euro 4.165,00, per il presente grado, oltre rimborso spese al 15%, IVA, c.p.a. e accessori se dovuti per legge.
5. conferma nel resto la sentenza impugnata;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 25/2/2025.
Il Presidente estensore
Maria Caterina Chiulli
pagina 10 di 10