Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rosa Bonanzinga, ha pronunciato, in esito all' udienza dell'11 giugno
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 1723/2024
TRA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Messina presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Sergio Pavia che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento;
art. 3, comma 3, l. 104/1992
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 26 marzo 2024, esponeva: Parte_1
-di avere presentato, in data 14 gennaio 2023, domanda di aggravamento per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l.
104/1992;
- essendosi esaurito inutilmente l'iter amministrativo, aveva, dunque, depositato istanza di ATP, iscritto presso questo Tribunale al R.G. n. 2032/2023, per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento delle domande presentate e, disposta la CTU medico legale, il consulente aveva ritenuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3, L. 104/92, escludendo la sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- aveva depositato dichiarazione di dissenso.
In particolare, rilevava la presenza in atti dell'esito di una visita psichiatrica eseguita in data 10 dicembre 2022, nella quale lo psichiatra aveva certificato, tra l'altro, la mancanza di autonomia sia per gli atti della vita quotidiana che per gli atti strumentali della vita quotidiana.
Richiamava certificazione del 12 marzo 2024 relativa ad una nuova valutazione psicologica.
Osservava che il ctu aveva evidenziato solo il concetto di autonomia mentre non aveva valutato quello di autosufficienza
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 3 della Legge 104/1992, già riconosciute dal CTU nominato e che aveva diritto a conseguire l'indennità di accompagnamento sin dalla data della domanda amministrativa, attesa la mancanza di autonomia per gli atti della vita quotidiana e per gli atti strumentali e che l' venisse CP_1
condannato al riconoscimento dei benefici richiesti, alla liquidazione e alla corresponsione del beneficio economico, previa la rivalutazione per perequazione automatica prevista dalla legge, di ogni somma al medesimo dovuta a tale titolo, oltre al pagamento degli accessori di legge;
Instava per le spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al CP_1
pagamento della prestazione.
Contestava, poi, la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente, veniva disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
4.- L'udienza dell'11 giugno 2024 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
5.- Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI cpc.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierno ricorrente al fine di verificare la sussistenza del requisito per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 (giudizio iscritto al RG
n. 2032/2023, acquisito e riunito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati aveva escluso la presenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, mentre aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa e parte ricorrente aveva depositato dichiarazione di dissenso. Con il presente giudizio, parte ricorrente chiede accertarsi la sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento nonché la conferma la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992.
Va evidenziato che ai sensi dell'art. 445 bis comma VI “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Come si evince dal tenore letterale della norma indicata, il ricorso di merito deve contenere a pena di inammissibilità i motivi della contestazione delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di ATP;
la previsione mira, evidentemente ad evitare che un rito pensato quale strumento deflattivo del contenzioso in materia previdenziale ed assistenziale qual è l'ATP, produca nient'altro che una duplicazione di giudizi aventi ad oggetto l'accertamento del medesimo requisito sanitario. Ciò comporta che, ove le contestazioni avanzate dalla parte attrice non siano tali da inficiare il giudizio del sanitario nominato nell'ambito del procedimento per ATP, non si verterà in ipotesi di inammissibilità del ricorso, ma non sarà certo necessario procedere necessariamente ad un rinnovo dell'accertamento medico legale.
Nel caso di specie, tenuto conto dei rilievi di parte ricorrente è stato disposto il rinnovo della c.t.u. espletata nel procedimento per ATP.
Il consulente, nominato nel presente procedimento, ha ritenuto che il ricorrente è affetto da: “ritardo mentale di grado moderato. (icd-9 cod.diagn.318.0 - tab. d.m. 02/92 cod.diagn.1006)……disturbo del controllo degli impulsi con ridotta socializzazione. (icd-9 cod.diagn.312.02- tab. d.m. 02/92 cod.diagn. 2301 per analogia).”.
Il ctu ha rilevato che il ricorrente “ è affetto da un grado moderato, evidenziato alla visita peritale specialistica e diagnosticato dal Centro di Salute Mentale di Taormina(Me),….All'esame psicopatologico ed alla visita peritale emergono inoltre, in maniera evidente, gli elementi psicopatologici di un Disturbo della Condotta. … La caratteristica clinica principale del Disturbo della di cui è affetto il periziando è la sistematica e persistente incapacità di avere un equilibrio emotivo-affettivo, con conseguenze negative sul piano del funzionamento lavorativo e sociale, infatti il soggetto è escluso dal tessuto sociale e non riesce ad svolgere nessuna attività lavorativa, né ad avere alcun tipo di relazione socio-affettiva per cui, a prescindere dalla disabilità intellettiva, certificata anche dalla Centro medico-legale necessita di terapia farmacologica con CP_1 antipsicotici e stabilizzanti del tono dell'umore. A causa della pervasività delle patologie il soggetto presenta una grave mancanza nella capacità di gestirsi autonomamente che si riverberano in alcuni semplici atti della vita quotidiano(igiene personale) e soprattutto negli atti strumentali in cui necessita di continua assistenza e monitoraggio, come anche attestato nelle certificazioni della
Psichiatria dell'Asp del dicembre 2022 e del marzo 2024.”
Il ctu ha poi concluso ritenendo che “ il soggetto è invalido totale e permanente e sono soddisfatti i requisiti sanitari per ottenere l'indennità di accompagnamento della L.104/92 art.3 c.3, a causa della patologia neuropsichiatrica che ha compromesso l'autonomia personale, a far data dal mese di dicembre 2022, in cui è stato documentato il quadro clinico neuro-psicopatologico con perdite delle autonomie da parte del centro di Salute Mentale”.
Il consulente tecnico ha adeguatamente valutato le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e le conclusioni cui giunge il CTU sono coerenti, dunque, con l'esame obiettivo da esso condotto e con la documentazione medica esaminata.
Tenuto comunque conto che la domanda amministrativa è stata presentata in data 18/01/2023, si dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché nelle condizioni sanitarie di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
6.- Va rilevato che secondo l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente,
“Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (Cass.
Civ., sez. Lav, 24 ottobre 2018 n. 27010).
La natura di mero accertamento del presente giudizio preclude, dunque, ogni ulteriore indagine e impedisce la pronuncia di condanna dell' al pagamento della prestazione CP_1
7.- Le spese del procedimento per atp e del presente giudizio, atteso l'esito della lite, vengono poste a carico dell' e liquidate in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55, applicando i minimi previsti CP_1
tenuto conto della semplicità della controversia;
le spese di ctu, separatamente liquidate, vengono poste in via definitiva a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara che si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'indennità di Parte_1 accompagnamento nonché nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3, l. 104/1992 dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
b) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del procedimento per atp liquidate nella CP_1 somma di € 1168,50 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) condanna l' al pagamento delle spese giudiziali del presente procedimento liquidate nella CP_1 somma di € 2695,5 oltre iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore del procuratore antistatario;
d) pone le spese di CTU, separatamente liquidate, in via definitiva a carico dell' . CP_1
Messina, 12 giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga