Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile – collegio Minori
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Concettina EPIFANIO Presidente
dott.ssa Giovanna GIOIA Consigliere
dott.ssa Adele FORESTA Consigliere rel./est. dott. Francesco EBOLI Esperto
dott.ssa Brunella PASQUINO Esperto esaminati gli atti, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25.2.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, ha pronunciato il presente
DECRETO
Nella causa civile iscritta al n. 128/2025 R.V.G., vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo Cerrelli Parte_1
reclamante
E
rappresentato e difeso dall'avv. Maria Folino Raso Controparte_1
reclamata
E
rappresentata dal Curatore speciale, avv. Maria Teresa Controparte_2
Laurito, difesa da se medesima reclamata
Con l'intervento del Procuratore Generale.
RILEVATO E RITENUTO CHE
propone reclamo ex art. 739 c.p.c. avverso il decreto, emesso e Parte_1
depositato in data 21.1.2025, con cui il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, pronunciando in via provvisoria e d'urgenza, ha prescritto ad essa istante, madre della minore , “di astenersi rigorosamente dal contattare autonomamente Controparte_2 la figlia minore e dall'andare presso la sua abitazione e presso il centro benessere di
1
Sociali attraverso la nonna affidataria e da svolgersi in luogo neutro.
Il decreto del Tribunale era emesso su istanza del 10.1.2025, con la nonna affidataria aveva chiesto l'adozione di un provvedimento volto ad impedire alla madre della minore il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ragazzina, la quale aveva spesso manifestato turbamento e rifiuto rispetto agli incontri con la genitrice.
Assumeva l'istante che la si era più volte presentata a casa della minore, contro Pt_1
la volontà di questa e anche nel centro benessere di cui la nonna affidataria era titolare, generando situazioni inopportune anche con la clientela. Il Tribunale, inoltre, evidenziava che la minore, sentita personalmente dal curatore speciale, aveva dimostrato di avere acquistato serenità da quando era stata affidata alla nonna e che, pur nutrendo affetto nei confronti della madre, non si sentiva ancora pronta ad avere contatti con lei, sicché viveva in uno stato di continua ansia in quanto la madre, in diverse occasioni, aveva fatto irruzione nell'abitazione della nonna senza preavviso e tenendo un atteggiamento aggressivo, manifestato frequentemente anche nei confronti del Curatore, che, quindi, formulava istanze analoghe a quelle della nonna affidataria.
Sulla scorta di simili dati di fatto, il Tribunale riteneva sussistente una situazione di grave pregiudizio per generata dall'inosservanza, da parte della madre, delle CP_2
prescrizioni impartite già in precedenza dal Tribunale «il quale, quanto alle frequentazioni di con la madre, con decreto in data 13.10.2023, aveva CP_2
delegato il Servizio sociale del Comune di Catanzaro alla gestione dei contatti e delle frequentazioni tra la minore e la madre, “da svolgersi in luogo neutro e in forma osservata, nelle forme ritenute opportune, tenuto conto della volontà della minore e con facoltà di immediata sospensione in caso di condotte disfunzionali da parte delle figure adulte”».
A fondamento del ricorso la deduceva: Pt_1
- la violazione del contraddittorio, essendo stato, il decreto, emesso senza sentire previamente la madre e senza darle la possibilità d esporre le proprie ragioni e sulla scorta delle sole prospettazioni della nonna e del curatore speciale, senza, invece, tenere conto dei risultati raggiunti da essa istante attraverso i percorsi di recupero intrapresi (richiamava, sul punto, la relazione del Ser.D. di Soverato del
2 20.6.2024, la relazione del 7.6.2024 del Consultorio familiare di Badolato, la relazione del CSM del 27.7.2024);
- il mancato ascolto del minore, che vizierebbe sia il provvedimento impugnato sia il decreto emesso il 16.10.2023, con cui la minore venne affidata alla nonna materna: tanto avrebbe comportato una decisione fondata su una rappresentazione dei fatti – quella fornita dalla nonna – non veritiera, non avendo, la minore, manifestato alcun disagio a fronte della visita della madre, che, anzi, era stata accolta con gioia;
- la violazione di norme processuali, con particolare riferimento:
1. alla omessa fissazione di apposita udienza per confermare, modificare e revocare nel contraddittorio il provvedimento temporaneo e urgente;
2. alla ritenuta sufficienza dell'ascolto del minore da parte del Curatore speciale, inidoneo a sostituire l'ascolto in giudizio;
3. alla mancata previsione di un termine per l'affidamento, che, dovendo, per sua natura, risolvere una situazione transitoria, non può protrarsi sine die, soprattutto considerando che la nonna affidataria starebbe tenendo una condotta ostativa al rapporto madre-figlia e i Servizi
Sociali, investiti del compito di propiziare tale rapporto, sarebbero rimasti inerti;
4. all'incongruenza del decreto nella parte in cui demanda alla nonna affidataria la decisione sugli incontri madre-figlia.
Conclude chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia del decreto reclamato, e, nel merito, che sia dichiarata la nullità del decreto impugnato e la nullità dell'affidamento della minore alla nonna materna.
Costituitisi in giudizio, sia nonna affidataria della piccola Controparte_1
sia il curatore speciale hanno eccepito l'inammissibilità del reclamo e, nel CP_2
merito, hanno argomentato in ordine alla sua infondatezza.
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Tanto premesso, preliminarmente occorre chiarire – a fronte dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per mancata evocazione in giudizio di , Persona_1
padre della minore, parte del giudizio di prime cure, sollevata dalle difese di entrambe le parti reclamate – che, pur essendo le deduzione fondata, tuttavia, nella fattispecie, le manifeste ragioni di inammissibilità del reclamo, come di seguito esposte, rendono superflua l'integrazione del contraddittorio, che costituirebbe un inutile appesantimento
3 dell'attività processuale e un allungamento dei tempi di definizione del contenzioso senza alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti, atteso che l'eventuale difesa del nessun argomento utile potrebbe apportare CP_2 rispetto all'inevitabile definizione in rito del giudizio (cfr., sul punto, il consolidato orientamento di legittimità che ha escluso la necessità di assegnare termine per integrare il contraddittorio in ipotesi di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'impugnazione: Cass. S.U. 26373/2008; Cass. 6826/2010; Cass. 11287/2018; Cass.
12515/2018; Cass. 24071/2019; Cass. 800/2020).
Sempre in via preliminare, va rilevato che, potendo il reclamo essere definito con immediatezza sulla scorta di quanto presente in atti, nessun provvedimento va emesso in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia del decreto reclamato, avanzata dalla ricorrente (istanza, peraltro, di dubbia ammissibilità, esulando, la misura richiesta, dalla disciplina del reclamo come contenuta nell'art. 739 c.p.c.).
Venendo all'esame del mezzo, la valutazione del reclamo non può prescindere da una constatazione di fondo: con decreto provvisorio e urgente del 13.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro disponeva l'immediato affidamento della minore alla nonna materna, alla quale attribuiva tutti i poteri connessi all'esercizio della responsabilità genitoriale e presso la quale collocava la bambina, delegava il Servizio
Sociale di Catanzaro alla gestione dei contatti e delle frequentazioni tra la minore e i genitori, da svolgersi in luogo neutro e in forma osservata;
ribadiva alla madre le prescrizioni già precedentemente impartite, ossia di astenersi rigorosamente dal porre in essere comportamenti ostativi o disturbanti dell'affidamento della minore e comunque incidenti sulla serenità della medesima e di seguire i percorsi di sostegno e i trattamenti sanitari.
Tale decreto non veniva tempestivamente reclamato.
Tanto comporta, di necessità, l'inammissibilità del presente reclamo nella parte in cui, adducendo ragioni di invalidità del provvedimento del 13.10.2023, si chiede la declaratoria di “nullità dell'affidamento della minore alla nonna materna”, trattandosi di statuizione – quella sull'affidamento alla nonna – contenuta non nel provvedimento reclamato bensì nel provvedimento emesso, appunto, nel 2023 e non impugnato.
Il reclamo, poi, è inammissibile anche con riferimento alla restante parte del suo contenuto, ossia a quelle parti con cui, effettivamente, si censura il decreto del
4 21.1.2025.
Giova, infatti, rammentare che il reclamo ex art. 739 c.p.c. – vigente prima della riforma operata con D. Lgs 149/2022, non applicabile ratione temporis al presente giudizio, proveniente da rinvio al giudice di primo grado, disposto da questa Corte in ragione della ritenuta nullità dell'originario decreto definitivo – non è consentito avverso qualsiasi decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni.
Benché la Suprema Corte, di recente, abbia esteso l'esperibilità del rimedio in parola non solo ai decreti definitori, ossia conclusivi del procedimento (come ritenuto, invece, dalla precedente giurisprudenza di legittimità), ma anche a quelli messi in corso di causa in via temporanea, simile estensione è stata riconosciuta esclusivamente a quei provvedimenti de postestate aventi l'effettiva e concreta attitudine ad incidere in maniera sostanziale su diritti personalissimi delle parti. Non è un caso, quindi, che oggi l'art. 473-bis.24 co. 2 c.p.c. consenta il reclamo, appunto, dei provvedimenti temporanei emessi in corso di causa solo quando essi “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” ovvero “sostanziali modifiche all'affidamento e alla collocazione die minori” o “ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”: la norma, a ben vedere, costituisce il recepimento, sul piano normativo, proprio di quell'orientamento cui si è fatto innanzi cenno. Tanto siffatto orientamento quanto la disposizione che oggi ne costituisce la positivizzazione, dunque, disegnano il reclamo non come uno strumento di generalizzata applicazione ma come un rimedio atto risolvere esclusivamente quelle situazioni che possono pregiudicare in maniera determinante e con effetti potenzialmente irreversibili la posizione del singolo.
Nella fattispecie non vi è dubbio che nel provvedimento reclamato manchino i predetti connotati: il decreto in questione, infatti, non è per nulla innovativo rispetto a quello precedente non impugnato né introduce nuove e sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale della reclamante. Piuttosto, esso si limita a specificare – in una chiave di maggiore concretezza – quelle che erano le prescrizioni già, senza alcun dubbio, contenute nel decreto del 13.10.2023, richiamando, sostanzialmente, la Pt_1
alla pedissequa osservanza di quelle regole già poste. Si tratta, quindi, di provvedimento non autonomo, bensì di mera esecuzione di statuizioni già assunte. Non è seriamente contestabile, infatti, che la previsione, contenuta nel decreto del 13.10.2023,
5 dell'affidamento della bambina alla nonna materna e di frequentazioni tra madre e figlia esclusivamente previa organizzazione dei Servizi Sociali, in forma osservata, sempre e solo in luogo neutro e secondo la volontà della figlia già contenesse in sé il divieto, per la madre, di assumere iniziative del tutto personali e di recarsi a suo piacimento a casa della minore. Il Tribunale, in sostanza, constatata l'inadempienza della madre alle regole imposte con il decreto del 2023, ha ribadito quelle prescrizioni, chiarendo che esse includono l'obbligo di astenersi dal contattare autonomamente la figlia minore e dall'andare presso la sua abitazione.
Non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità del reclamo.
La natura degli interessi coinvolti e le finalità del giudizio giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il reclamo;
compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello di Catanzaro del 13.3.2025
Il Presidente
dott.ssa Concettina Epifanio
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