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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5383 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Caserta Salvatore, giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 33
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Massaccesi, in virtù di P.IVA_1
procura alle liti conferita per atto notar del 18.12.2014, rep. n. 186905/30367 ed Per_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in qualità di F.G.V.S., al fine di sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1
della responsabilità del conducente del veicolo non identificato, al risarcimento dei danni da lui patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 16.09.2017, alle ore 18:00 circa, in Napoli,
al Corso Umberto I.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava attraversando a piedi la careggiata stradale sulle apposite strisce pedonali,
veniva investito da un'auto Fiat Panda di colore chiaro, non meglio identificata e successivamente allontanatasi;
per effetto del sinistro, l'attore riportava lesioni personali accertate e refertate dal
Presidio Ospedaliero S.M. Loreto Nuovo di Napoli.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, condannare in qualità di F.G.V.S., al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patiti quantificati nella somma di € 114.401,50, al netto delle somme percepite e percipiendi e comunque relative alla pratica di infortunio in itinere o della maggior somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, nonché la propria Controparte_1
carenza di legittimazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento. In subordine, sempre nel merito, chiedeva accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore, indicando le relative percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.
2. Nel corso della fase istruttoria veniva ascoltato un teste di parte attrice e disposta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante. Successivamente, subentrato questo giudice in data 15.07.2024,
è stata fissata udienza per il giorno 20.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, la domanda è proponibile, essendo stato rispettato il disposto di cui agli artt.
145 e 148 d.l.gs. n. 209/2005, in quanto preceduta da idonea e rituale messa in mora alla convenuta,
come da documentazione in atti non contestata.
3.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e
164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi
siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez.
III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
4.1. Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2
cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto
(Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass.,
18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
4.2. Ciò posto va rilevato che, nel caso di specie, nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593
c.p. presentata in data 26.10.2017, a distanza di un mese dall'investimento, Parte_1
nel ricostruire la dinamica del sinistro, non faceva cenno alla presenza di testimoni, dichiarando in modo generico “di essere stato trasportato in ospedale da delle persone che erano nelle
vicinanze”.
Tale elemento di per sé non dirimente si accompagna alla genericità ed apoditticità delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso Testimone_1
Il predetto teste ha infatti dichiarato: “ADR Ricordo che mi trovavo al Corso Umberto nei pressi
del negozio “Perché”, stavo attraversando la strada quando vidi un'auto un Fiat Panda che ad
alta velocità impattò addosso al che attraversava la strada. ADR Ricordo che ho dato al Pt_1
i miei recapiti. ADR La strada non era molto trafficata. Nessuno dei presenti riuscì a Pt_1
segnare la targa del veicolo che si dileguava velocemente. Il veicolo investitore fuggiva con
direzione Piazza Garibaldi”.
Ebbene, la deposizione è palesemente inattendibile in quanto il predetto non descrive affatto la dinamica del sinistro e sebbene dichiari di essere stato presente all'incidente stradale, non è stato in grado di riferire quale sia stato il punto di impatto tra il presunto veicolo pirata e il pedone investito, né la modalità in cui lo stesso sarebbe avvenuto.
Infatti, non è dato sapersi se il era in procinto di attraversare la strada, aveva già occupato Pt_1
la carreggiata o stava ultimando l'attraversamento né tanto meno riferisce i motivi per i quali non fu possibile evitare l'impatto e annotare il numero di targa, anche in considerazione della dichiarata presenza di più persone in quel momento.
Dalla dichiarazione testimoniale emerge che anche stesse attraversando la strada, Testimone_1 ma non è chiarito se i due fossero l'uno al fianco dell'altro, o l'uno dietro l'altro, di tal ché non è
possibile comprendere in che modo l'automobile abbia potuto colpire solo un soggetto.
Di conseguenza, resta del tutto oscura la dinamica del sinistro.
A ciò deve aggiungersi, l'assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico.
In tale contesto, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo
Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla
responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Ebbene, tutti gli elementi sopra evidenziati, congiuntamente valutati, militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, abbia ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modalità del trauma subito da e le lesioni riportate, in Parte_1
quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo: “Il giudice
di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti
tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di
merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”.
Peraltro, la valutazione del C.T.U. è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua dinamica e la imputabilità del danno alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Quanto alle spese di c.t.u., stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte del dott. CP_2
il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto
[...]
nell'ordinanza del 19.05.2023 e si pone in via definitiva a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.19572/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del , nella qualità di Parte_1 Controparte_1
F.G.V.S, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19572 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021,
avente ad OGGETTO: “Risarcimento del danno per sinistro stradale”, e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Caserta Salvatore, giusta procura in atti, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Napoli alla via A. De Gasperi n. 33
ATTORE
E
nella qualità di impresa designata per la regione Campania dal Controparte_1
f.g.v.s., (p.iva: , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Massaccesi, in virtù di P.IVA_1
procura alle liti conferita per atto notar del 18.12.2014, rep. n. 186905/30367 ed Per_1
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli al Centro Direzionale Is. E/2
CONVENUTA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio la Parte_1
in qualità di F.G.V.S., al fine di sentirla condannare, previo accertamento Controparte_1
della responsabilità del conducente del veicolo non identificato, al risarcimento dei danni da lui patiti a causa dell'incidente stradale verificatosi in data 16.09.2017, alle ore 18:00 circa, in Napoli,
al Corso Umberto I.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto che, nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre stava attraversando a piedi la careggiata stradale sulle apposite strisce pedonali,
veniva investito da un'auto Fiat Panda di colore chiaro, non meglio identificata e successivamente allontanatasi;
per effetto del sinistro, l'attore riportava lesioni personali accertate e refertate dal
Presidio Ospedaliero S.M. Loreto Nuovo di Napoli.
Tanto premesso, chiedeva, previa declaratoria di responsabilità del conducente dell'autoveicolo rimasto sconosciuto, condannare in qualità di F.G.V.S., al risarcimento di Controparte_1
tutti i danni patiti quantificati nella somma di € 114.401,50, al netto delle somme percepite e percipiendi e comunque relative alla pratica di infortunio in itinere o della maggior somma che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi del giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
1.1.Si costituiva la eccependo la nullità della citazione, nonché la propria Controparte_1
carenza di legittimazione;
nel merito, chiedeva il rigetto della domanda attorea, perché destituita di fondamento. In subordine, sempre nel merito, chiedeva accertare e dichiarare il concorso di colpa dell'attore, indicando le relative percentuali di responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa;
il tutto con vittoria di spese e onorari del giudizio.
2. Nel corso della fase istruttoria veniva ascoltato un teste di parte attrice e disposta c.t.u. medico legale sulla persona dell'istante. Successivamente, subentrato questo giudice in data 15.07.2024,
è stata fissata udienza per il giorno 20.05.2025 ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale, la causa è stata decisa ai sensi dell'ultimo comma della richiamata disposizione con deposito della sentenza nel termine di gg.30.
3. Il Tribunale osserva.
3.1. Preliminarmente, la domanda è proponibile, essendo stato rispettato il disposto di cui agli artt.
145 e 148 d.l.gs. n. 209/2005, in quanto preceduta da idonea e rituale messa in mora alla convenuta,
come da documentazione in atti non contestata.
3.1. Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per genericità.
In tal senso, va ribadito il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, in virtù del quale il vizio dell'atto di citazione attinente all'editio actionis sussiste soltanto quando gli elementi identificativi della domanda risultino assolutamente incerti. Sotto tale specifico profilo, invero, l'interpretazione costituzionalmente conforme degli artt. 163, nn. 3) e 4) c.p.c. e
164, IV e V comma c.p.c., impone che, nel bilanciamento tra le esigenze di tutela del contraddittorio, del diritto di difesa delle controparti (art. 24 e 111 Cost.), e del giusto processo,
l'interpretazione della domanda giudiziale va compiuta non già soltanto alla stregua della sua formulazione letterale, ma anche nel sostanziale contenuto delle sue pretese, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio.
Sicché, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda se non nell'ipotesi in cui il petitum o la causa petendi risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti: tale ipotesi non può riscontrarsi nel caso in cui il petitum o la causa petendi
siano individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto, non essendo necessario a tal uopo l'utilizzo di formule sacramentali o solenni, giacché è sufficiente che essi risultino dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (Cass. Civ., Sez., Sez.
III, 28.8.2009, n. 18783).
Ebbene, con riguardo al caso di specie, deve rilevarsi come la domanda attorea risulti sufficientemente precisa.
4. Passando ad esaminare il merito della controversia, la domanda è infondata.
4.1. Va premesso che la fattispecie sub iudice va inquadrata nell'ipotesi di cui all'art. 283 d.lgs.
209/05 co. 1 lett. a) trattandosi di richiesta risarcitoria a seguito di sinistro cagionato da veicolo non identificato.
In punto di diritto, va rammentato che il danneggiato che promuova richiesta di risarcimento nei confronti del , sul presupposto che il sinistro sia stato Parte_2
cagionato da veicolo non identificato, ha l'onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, sia che questo è rimasto sconosciuto
(Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass., 25/7/1995, n. 8086; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
La prova può essere fornita dal danneggiato anche sulla base di tracce ambientali o di dichiarazioni orali, non essendo alla vittima richiesto di mantenere un comportamento di non comune diligenza o di complessa e/o onerosa attuazione, avuto riguardo alle sue condizioni psicofisiche e alle circostanze del caso concrete, purché egli abbia tenuto una condotta diligente e abbia esaustivamente esposto i fatti denunciati (cfr. tra le altre, Cass., 13/7/2011, n. 15367; Cass.,
18/11/2005, n. 24449; Cass., 8/3/1990, n. 1860).
4.2. Ciò posto va rilevato che, nel caso di specie, nella denuncia querela contro ignoti ex art. 593
c.p. presentata in data 26.10.2017, a distanza di un mese dall'investimento, Parte_1
nel ricostruire la dinamica del sinistro, non faceva cenno alla presenza di testimoni, dichiarando in modo generico “di essere stato trasportato in ospedale da delle persone che erano nelle
vicinanze”.
Tale elemento di per sé non dirimente si accompagna alla genericità ed apoditticità delle dichiarazioni testimoniali rese dal teste escusso Testimone_1
Il predetto teste ha infatti dichiarato: “ADR Ricordo che mi trovavo al Corso Umberto nei pressi
del negozio “Perché”, stavo attraversando la strada quando vidi un'auto un Fiat Panda che ad
alta velocità impattò addosso al che attraversava la strada. ADR Ricordo che ho dato al Pt_1
i miei recapiti. ADR La strada non era molto trafficata. Nessuno dei presenti riuscì a Pt_1
segnare la targa del veicolo che si dileguava velocemente. Il veicolo investitore fuggiva con
direzione Piazza Garibaldi”.
Ebbene, la deposizione è palesemente inattendibile in quanto il predetto non descrive affatto la dinamica del sinistro e sebbene dichiari di essere stato presente all'incidente stradale, non è stato in grado di riferire quale sia stato il punto di impatto tra il presunto veicolo pirata e il pedone investito, né la modalità in cui lo stesso sarebbe avvenuto.
Infatti, non è dato sapersi se il era in procinto di attraversare la strada, aveva già occupato Pt_1
la carreggiata o stava ultimando l'attraversamento né tanto meno riferisce i motivi per i quali non fu possibile evitare l'impatto e annotare il numero di targa, anche in considerazione della dichiarata presenza di più persone in quel momento.
Dalla dichiarazione testimoniale emerge che anche stesse attraversando la strada, Testimone_1 ma non è chiarito se i due fossero l'uno al fianco dell'altro, o l'uno dietro l'altro, di tal ché non è
possibile comprendere in che modo l'automobile abbia potuto colpire solo un soggetto.
Di conseguenza, resta del tutto oscura la dinamica del sinistro.
A ciò deve aggiungersi, l'assenza di rilievi fotografici in atti che avrebbero potuto agevolare la ricostruzione della dinamica nonché l'assenza di intervento da parte delle autorità di pubblica sicurezza e/o di personale medico.
In tale contesto, deve comunque rimarcarsi che al danneggiato è richiesta una condotta diligente,
anche se trattasi di pedone in fase di attraversamento stradale: vige, invero, un obbligo generale di prudenza, il cui principio informatore è ravvisabile nell'art. 140 del nuovo C.d.s. secondo il quale:
“gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la
circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”. La Corte di
Cassazione con sentenza n. 15101 del 21.07.2016 ha espresso un principio di diritto cui questo
Tribunale si uniforma, secondo il quale: “all'investimento del pedone non consegue
automaticamente la responsabilità del conducente, essendo necessario accertare le modalità della
condotta, valutando se il sinistro possa essere in qualche modo ricollegato anche alla
responsabilità della vittima stessa, la quale potrebbe essersi comportata in maniera imprudente”.
Ebbene, tutti gli elementi sopra evidenziati, congiuntamente valutati, militano nel ritenere non provata la dinamica del sinistro, con conseguente rigetto della domanda attorea.
In tale contesto, a nulla rileva il fatto che il CTU nominato, abbia ritenuto accertabile il nesso di causalità materiale tra le modalità del trauma subito da e le lesioni riportate, in Parte_1
quanto la giurisprudenza unanime e datata si è da tempo orientata nel seguente modo: “Il giudice
di merito non può ritenersi vincolato dalle deduzioni tratte dal c.t.u. in base agli accertamenti
tecnici, essendo suo precipuo compito trarre autonomamente logiche conclusioni, giuridiche e di
merito, sulla base del materiale probatorio acquisito”.
Peraltro, la valutazione del C.T.U. è limitata alla sola astratta compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro descritta dall'attore, mentre resta a carico dello stesso danneggiato provare sia il verificarsi del sinistro che la sua dinamica e la imputabilità del danno alla condotta del conducente del veicolo rimasto sconosciuto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza a carico di parte attrice e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n.55/2014 applicando i valori minimi dello scaglione della domanda,
in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
Quanto alle spese di c.t.u., stante l'assenza di richiesta di liquidazione da parte del dott. CP_2
il relativo compenso va quantificato nei termini già liquidati a titolo di acconto
[...]
nell'ordinanza del 19.05.2023 e si pone in via definitiva a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Nunzia Tesone,
definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.19572/2021 r.g.a.c., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, assorbite le ulteriori domande, così provvede
- rigetta la domanda;
- condanna al pagamento in favore del , nella qualità di Parte_1 Controparte_1
F.G.V.S, delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 3.809,00 oltre rimborso spese forfettario i.v.a. e c.p.a. come per legge, se dovuti;
- pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u. Parte_1
Così deciso in Napoli il 20.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Nunzia Tesone