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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/05/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sezione Civile, dott.ssa Maria Rita
Cuzzola, in funzione di giudice onorario monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 941/2020 del Registro Generale Contenzioso
TRA
, (C.F. ), nato il [...] a Parte_1 C.F._1
Messina e residente a [...], elettivamente domiciliato in
Terme Vigliatore, Via Nazionale Terme, n. 277, presso lo studio dell'Avv. Orazio Giacinta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Attore -
CONTRO
(P.I. con sede in Barcellona P.G. Controparte_1 P.IVA_1
(ME), Via Serro del Carmine n° 7, suo titolare e legale rappresentante pro tempore, sig.
[...]
, nato a [...] il [...], residente in [...]
Carmine n° 11, codice fiscale elettivamente domiciliata in Barcellona C.F._2
P.G. via Mons. Paino n° 14, presso lo studio legale dell'avv. Christian Genovese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Convenuta-
(P.I. ), con sede legale in Verona, Controparte_2 P.IVA_2
Lungadige Cangrande n° 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, ed elettivamente domiciliata in Messina, Via dei Mille 243, presso lo studio dell'Avv. Ottaviano Augusto, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Interveniente volontario -
avente per OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte depositate ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione, notificato in data 07.07.2020, il Sig. Parte_1
conveniva in giudizio innanzi a codesto Ill.mo Tribunale la TA individuale Controparte_1
(di seguito, per brevità, denominata ), per sentirla condannare
[...] CP_1
ex artt. 2043 e 2049 c.c. al risarcimento dei danni subiti in conseguenza delle lesioni personali riportate nell'incidente occorsogli in data 29.11.2014, alle ore 10:00 circa in Milazzo (ME), danni quantificati genericamente in €. 26.000,00
Secondo la ricostruzione dell'odierno attore, in tali circostanze, mentre transitava a piedi sulla
Via del Sole, dirigendosi verso l'incrocio derivante dalla intersezione con la Via Massimiliano
Regis, giunto in prossimità di uno degli accessi dell'agenzia di Milazzo dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena veniva colpito da una pesante unità di climatizzazione che gli operai della Ditta
stavano trasportando fuori dalla Banca, riportando lesioni personali. CP_1
In particolare, riferiva che la TA , al fine di eseguire il trasporto dell'ingombrante CP_1
unità esterna di climatizzazione, ricorreva ad una gru con braccio meccanico allocata su un automezzo da lavoro a cui, all'estremità, era fissata una catena metallica per trattenere il pesante carico. L'unità di climatizzazione esterna in parola, avvolta in suddetta imbracatura, veniva sollevata dal braccio meccanico della gru - manovrato dal titolare della TA individuale Clima
SE sig. UN - e, durante il tragitto dall'interno dell'istituto bancario verso l'esterno dello stesso, sulla Via del Sole, a causa dell'improvviso venir meno del supporto meccanico scivolava e cadeva sulla pubblica via, impattando sul passante. A nulla serviva l'intervento dei dipendenti della , intervenuti proprio nel tentativo di trattenere il pesante carico. CP_1
A seguito dell'occorso, l'odierno attore caduto rovinosamente a terra e privo di sensi a causa delle lesioni e dei traumi causati dalla violenza dell'impatto, veniva soccorso dal titolare e dagli operai della TA Clima SE e, quindi, trasportato dai medesimi presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero G. Fogliani di Milazzo ove, una volta sottoposto agli opportuni accertamenti medici e ricevute tutte le cure del caso, gli venivano diagnosticati “trauma cranico commotivo con amnesia retro anterograda, trauma facciale con frattura delle ossa nasali e ferita LC al dorso del naso, trauma al bacino con fratture composte della branca ischio pubica dx ed ileo pubica sx, contusioni multiple” ed ove, in conseguenza della serietà della soprammenzionata diagnosi, veniva ricoverato venendo dimesso solo in data 2.12.2014.
Tutto ciò premesso, l'odierno attore chiedeva al Tribunale adito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1°) per le ragioni, titoli e causali spiegate in narrativa, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della TA individuale convenuta, in persona del suo titolare e legale rappresentante pro CP_1
tempore, sig. nella causazione dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti Controparte_1
dall'attore, sig. 2°) per l'effetto, condannare la convenuta al connesso e corrispondente Parte_1
risarcimento in favore dell'attore sig. di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1
dal medesimo sofferti in diretta dipendenza dell'evento lesivo del 29.11.2014, meglio descritto in narrativa, e quantificabile in almeno € 26.000,00, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3°) Emettere, in favore dell'attore ed a carico della TA individuale convenuta, ogni e qualsiasi ulteriore ordine, statuizione e condanna comunque attinenti
e conseguenti alla fattispecie in esame, anche in mancanza di formulazione di specifiche conclusioni. 4°)
Condannare la TA individuale convenuta al pagamento delle spese e dei compensi di causa”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.10.2020, si costituiva in giudizio la convenuta TA individuale , la quale contestando le richieste attoree, osservava che il sinistro CP_1
fosse avvenuto per fatto e colpa del sig. , evidenziando di aver messo in atto tutte le Pt_1 cautele e gli avvisi necessari a fine di evidenziare la presenza dei lavori in corso - in particolare transennando la strada al fine di impedire il passaggio di veicoli e pedoni – chiedeva, così,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In rito, 1. La in persona Controparte_1
del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, ut supra rappresentata e difesa, ai sensi e per gli effetti dell'art.
269 cpc, dichiara espressamente di avere interesse e di voler procedere, come in effetti procede, alla chiamata in causa del terzo, la , in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, partita iva con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n° 16, e P.IVA_2
contestualmente chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice Istruttore adito voglia spostare la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del suddetto terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc. In via principale, 2. rigettare tutte le domande e richieste ex adverso formulate, poiché infondate per le ragioni, titoli e causali esposte nella superiore narrativa;
3. per l'effetto, condannare l'attore al pagamento delle spese e compensi di causa. In via subordinata, 4. ritenere dichiarare la corresponsabilità dell'attore, comunque in misura prevalente rispetto a quella della nella causazione del sinistro e dei danni per cui è causa e Controparte_1
conseguentemente, anche in applicazione dell'art. 1227 cc, ripartire il connesso risarcimento in misura proporzionale al rispettivo grado di responsabilità imputabile alle parti ed indi compensare le spese e i compensi di causa. In ogni caso, 5. nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande e richieste attoree, per le causali, titoli
e ragioni esposti in narrativa e in dipendenza della polizza assicurativa ivi menizonata, ritenere e dichiarare
l'obbligo della terza chiamata in causa , in persona del Controparte_3
legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande P.IVA_2
n° 16, di garantire e manlevare e, comunque, tenere indenne la in Controparte_4
persona del suo titolare e legale rappresentante pro tempore, da ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la suddetta compagnia assicurativa ut supra al pagamento in favore della convenuta chiamante di ogni somma ed esborso, anche per spese e compensi del presente giudizio, cui la TA individuale suddetta convenuta fosse tenuta a corrispondere all'attore, pronunziando ogni e qualsiasi conseguente ulteriore statuizione in favore della chiamante ed a carico della chiamata, con eventuale vittoria anche di spese e compensi del giudizio nei rapporti tra i medesimi in relazione all'atto di chiamata e alla posizione difensiva che sarà assunta dalla chiamata [...]”.
Con comparsa del 9.11.2020 interveniva volontariamente in giudizio la soc. di ass.ni , CP_3
contestando i fatti e le richieste così come riferite dall' attore. In particolare, evidenziava che il sinistro per cui è causa si è verificato per la esclusiva o quantomeno concorsuale responsabilità del sig. il quale camminava incurante e ignorando i segnali di lavori in corso che Pt_1
impedivano temporaneamente l'accesso alla strada da lui percorsa.
Radicatosi ritualmente il contraddittorio ed iscritto al n. 941/2020 R.G del ruolo generale del contenzioso del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, il GI consentita la chiamata in causa del terzo, preso atto della comparizione delle parti e viste le istanze delle parti, all'udienza dell'8.07.2021 concedeva i termini ex art. 183 c.p.c. e, successivamente, con ordinanza del
25.02.2022 ammetteva prova per testi.
Assunta la prova orale e sentito il teste sig. all'udienza del 22.03.2022, e Testimone_1
successivamente, all'udienza del 13.07.2022 veniva escusso il teste . Dopo una Testimone_2
serie di rinvii per l'espletamento dell'ulteriore prova orale, all'udienza del 3.10.2023, veniva sentito il teste Testimone_3
Con ordinanza del 9.10.2023, il GI ammetteva CTU medico-legale sulla persona del sig.
, nominando all'uopo il dott. , il quale accettava Parte_1 Persona_1
l'incarico depositando in data 21.04.2024 la relazione peritale.
Esaurita la fase istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, il GI rinviava la causa all'udienza dell'8.04.2025 per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note sino al 20.03.2025.
I procuratori delle parti depositavano nei termini note scritte, riportandosi ai precedenti atti e verbali di causa, insistendo nelle domande in esse formulate.
2. Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta nel corso del giudizio, le domande avanzate da parte attrice sono parzialmente ammissibili in quanto nell'accadimento del sinistro si riconosce un concorso di colpa.
Nel merito, l'esposizione dei fatti, così come descritti e comprovati nel corso dell'espletata istruttoria, potrà meglio specificare le argomentazioni poste a fondamento della decisione.
In ordine all'an debeantur, il fatto storico che dà origine al presente giudizio, inteso nel suo accadimento nei tempi descritti dall'attore trova riscontro nella testimonianza del teste oculare – presente sul luogo al momento del sinistro - sig. nato a [...] P.G. il Testimone_1
01.08.1978, escusso all'udienza del 22.3.2022, il quale ha dichiarato: “A.D.R. E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova b), ed infatti, io ed i colleghi, insieme al titolare della Testimone_2 Testimone_3
TA, per mezzo di una gru, portavamo fuori dalla banca una macchina refrigerante per Controparte_1
posizionarla sul camion che la TA aveva noleggiato per il trasporto;
A.D.R. E' vera la circostanza di cui all'articolo di prova c), ed infatti, mentre spostavamo con la gru la macchina refrigerante, si è rotto il gancio dell'imbracatura e la stessa è caduta a terra colpendo il che non conoscevo”. Dinamica confermata Pt_1
altresì dal sig. nato il [...] a [...] P.G., escusso all'udienza del Testimone_2
13.07.2022, il quale presente nelle circostanze di tempo e luogo, riferiva: “ADR Risponde al vero la circostanza a) delle note 183 sesto comma n. 2 di parte attrice. Io ero presente sui luoghi perché stavo effettuando dei lavori. ADR Risponde al vero la circostanza b). Io ed altri mie colleghi stavamo portando fuori dall'agenzia un climatizzatore. ADR Risponde al vero la circostanza c) [...] ADR Preciso che quando il macchinario si è sganciato noi, che eravamo di fianco, abbiamo cercato di tenerlo per appoggiarlo a terra ma, essendo pesante, si è capovolto ed ha colpito il sig. [...]”, nonché dal teste nato il [...] a Pt_1 Testimone_3
Oliveri, il quale sentito all'udienza del 3.10.2023, in qualità di dipendente della TA Climaservice, dichiarava: “ADR Risponde al vero la circostanza l). Ricordo che ho visto il macchinario ribaltarsi sulla strada, ho sentito le urla dei miei colleghi, ho temuto che qualcuno di loro fosse rimasto sotto il macchinario, ma dalla mia posizione non era possibile vedere la strada perchè la visuale era ostruita dal citato macchinario di grandi dimensioni. A quel punto mi sono avvicinato ed ho visto il ragazzo sanguinante nel viso e stordito ed il Sig. lo ha accompagnato in ospedale.” CP_1
Ciò che è in contestazione tra le parti, risultano essere i profili di responsabilità nella causazione del sinistro riconducibili alla condotta colposa della TA Clima SE. In tal senso, pare opportuno richiamare la disciplina applicabile, nonché la possibilità di configurare al riguardo una responsabilità sia per colpa diretta ai sensi dell'art. 2043 c.c. che per responsabilità oggettiva dei dipendenti ai sensi dell'art. 2049 c.c., così come invocato da parte attrice.
Nell'ambito dell'invocata responsabilità di cui all'art 2043 c.c., la responsabilità extracontrattuale è originata da qualunque fatto colposo o doloso che cagioni ad altri un danno ingiusto. L'art. 2043 c.c. dispone che “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il fatto illecito ex art. 2043 c.c. si compone, in sostanza, di una condotta (attiva o omissiva), di un danno evento (il cd. “danno ingiusto”, da intendersi come evento fattuale in sé lesivo di un interesse giuridicamente tutelato nella vita di relazione), di un nesso causale tra condotta ed evento, nonché infine di un danno-conseguenza, patrimoniale o non patrimoniale, causalmente ricollegabile al danno evento e che deve essere come tale provato, non potendo considerarsi in re ipsa per il semplice fatto del verificarsi dell'evento lesivo (Cass. civ. n. 10120/09).
Con specifico riguardo al tema dell'accertamento del nesso causale, si ritiene che in ambito di responsabilità civile operino gli artt. 40 e 41 c.p., in base ai quali un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla scorta del quale, all'interno della serie causale, occorre dare rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione ex ante – del tutto inverosimili (Cass. civ. n. 12923/15).
La disciplina della responsabilità extracontrattuale impone al danneggiato l'onere della prova di tutti i presupposti costitutivi, tanto oggettivi (condotta, evento, danno, nesso di causalità, ingiustizia del danno), quanto soggettivi (dolo o colpa), dell'illecito civile dedotto, come chiarito anche dalla Corte di Cassazione (sul punto tra le tante Cass. n. 2422/2014).
Orbene, dalle risultanze istruttorie e per quanto sopra osservato, può certamente ritenersi fatto pacifico ed incontestato l'imputabilità della dedotta condotta illecita al convenuto.
L'elemento soggettivo della colpa può individuarsi nella negligenza e imperizia nell'esecuzione della manovra sopra descritta per non avere conformato la propria condotta a dettami di sicurezza e tutela dell'incolumità di terzi, ovvero alle buone regole di prudenza, nonché nell'insufficiente collocazione delle transenne di sicurezza sia “a monte” che “a valle” della summenzionata Via del Sole interessata dalle attività di spostamento della voluminosa e pesante unità esterna di climatizzazione.
Nel caso in esame, si configura una responsabilità diretta per fatto colposo della TA, in quanto le operazioni di carico e scarico su suolo pubblico sono intrinsecamente pericolose, soprattutto se riguardano impianti ingombranti e pesanti come quello in oggetto. La TA, quale soggetto organizzatore dell'attività, aveva l'onere di verificare l'idoneità e sicurezza dell'imbracatura di sostegno impiegata e di predisporre misure di sicurezza idonee ad evitare la presenza di pedoni nell'area operativa (es. transennatura adeguta, segnaletica, sorveglianza). La rottura dell'imbracatura, evento prevedibile e prevenibile con una normale attività di controllo tecnico, configura una condotta colposa omissiva (violazione del dovere di diligenza e perizia ex art. 1176 c.c.).
La lesione personale al pedone costituisce un danno ingiusto, essendo egli legittimamente presente sulla pubblica via.
Il nesso causale tra condotta colposa è diretto: la negligenza della TA nell'adozione di misure preventive ha reso possibile l'evento lesivo
Tanto premesso, anche solo considerando le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto illecito si è verificato, che il danno patito dall'attore sia riconducibile all'attività lavorativa della TA convenuta e, per essa, dei suoi sottoposti deve poi ritenersi sussistente la responsabilità solidale della TA Clima SE ai sensi dell'art. 2049 c.c. (cfr. "i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti") contemplante un'ipotesi di responsabilità oggettiva.
La ratio della norma sulla responsabilità dei "padroni e dei committenti" appare quella di risolvere i problemi relativi al rischio (c.d. rischio di servizio) che inevitabilmente accompagna l'esercizio di ogni attività che presenti un minimo di continuità e che richieda un minimo di organizzazione di uomini e mezzi.
L'attribuzione della responsabilità in questione a carico del soggetto titolare dell'attività trova giustificazione nell'esistenza di un potere di direzione e sorveglianza sul preposto e nell'effettiva possibilità di influire, mediante la selezione e il successivo controllo dei comportamenti del soggetto legato da nesso di preposizione, sulle condizioni del rischio inerente all'attività stessa.
Nel caso di specie i dipendenti della TA convenuta non applicavano adeguatamente le regole di diligenza, prudenza e/o perizia, poiché faceva ricorso a tecniche, attrezzature e strumenti per la effettuazione delle operazioni di rimozione e trasporto dell'unità di climatizzazione non idonee/non sufficienti allo scopo e causalmente collegate al verificarsi del danno ingiusto patito dal sig. . Specificatamente, è emerso dall'istruttoria in atti che le transenne fossero poste Pt_1
solo “a monte” della suddetta Via del Sole e che non vi fossero addetti a sorveglianza dei due accessi, che potessero adeguatamente evitare ai pedoni di transitare lungo il tratto di strada interessato dalle attività di carico/scarico della pesante e voluminosa unità di climatizzazione.
Ciò è quanto emerso dalle deposizioni di tutti i testi escussi, i quali hanno riferito che la strada in questione fosse a senso unico e che l'unica transenna utilizzata dalla TA convenuta fosse stata collocata a valle della Via del Sole, in prossimità dell'incrocio con la Via M. Regis e quindi, in definitiva, non al suo ingresso (a monte, dalla Via N. La Rosa), da cui ha fatto accesso l'attore.
Nel caso prospettato, il titolare della TA di manutenzione risponde pertanto a titolo di colpa diretta (art. 2043 c.c.) per la mancata adozione delle misure di sicurezza e, in via oggettiva (art. 2049 c.c.), per la condotta colposa dei propri dipendenti.
Di contro, tenuto conto del comportamento posto in essere dal – per aver transitato Pt_1
lungo il marciapiede nonostante le indicazioni – lo stesso appare aver contribuito sotto il profilo causale nella determinazione dell'evento lesivo.
Nell'ipotesi che la fattispecie rientri nell'art. 2043 c.c. va valutato l'eventuale comportamento colposo del danneggiato, poiché esso incide sul nesso causale, potendo escluderlo o ridurne l'apporto in relazione ai danni subiti, secondo la regola di cui all'art. 1227 c.c., espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6903). La possibilità per il danneggiato di percepire agevolmente l'esistenza della situazione di pericolo incide sulla concreta configurabilità di un nesso eziologio tra la cosa e il danno, ponendo correlativamente in risalto il rilievo causale attribuibile al comportamento colposo del danneggiato che avrebbe verosimilmente dovuto prestare maggiore attenzione alle condizioni della strada che stava percorrendo. In altri termini, si dovrà tener conto che quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 26/09/2017, n. 22419).
Ciò detto, dalle risultanze processuali è emerso che la causalità dell'evento sia da ricercare in misura concorsuale alla condotta dal sig. da ascriversi ad un comportamento negligente Pt_1
ed imprudente, quantomeno concorrente, tenuto conto del fatto che la strada era interessata da evidenti lavori di manutenzione.
Stante quanto precede, si riconosce a carico delle parti un concorso di colpa pari al 30% per l'attore e 70% per la convenuta TA Parte_1 Controparte_1 .
[...]
Accertato il diritto al ristoro dei danni, in ordine al quantum debeantur, i danni subiti dall'attore, consistono in danni per lesioni personali, eziologicamente connessi al sinistro de quo.
Sui danni e la loro liquidazione, coerentemente con quanto sopra esposto e per le circostanze evidenziate nel corso del giudizio, non vi è motivo per discostarsi dalle conclusioni diagnostiche conseguenti alla visita medico-legale eseguita sul sig. dal CTU – dott. Parte_2 Per_1
- nominato nell'ambito del presente giudizio.
[...]
La suddetta consulenza tecnica ha giudicato le patologie del periziato compatibili con i traumi subiti, riconoscendo il nesso causale tra l'evento denunciato e le lesioni riportate.
Nel merito, dagli accertamenti conseguenti alla visita medica sul paziente, il CTU ha diagnosticato “- esiti di trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali;
- esiti algo-disfunzionali di lieve entità da fratture composte della branca ischio-pubica di sinistra;
- Esiti cicatriziali al volto determinanti un pregiudizio estetico di lievissima entità”, ritenendo che tali lesioni abbiano determinato un periodo di: inabilità temporanea assoluta (ITA) di gg (30) trenta;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 75% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 50% di gg (20) venti;
inabilità temporanea parziale (ITP) al 25% di gg (20) venti;
cui sono residuati postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 10 (dieci)% sul totale (tabella di legge del 03/07/2003). Dagli atti esaminati, non risultano prodotte spese mediche ad eccezione di una fattura relativa alle prestazioni eseguite dal CTP, dott. la quale, seppur congrua, risulta indicare un Persona_2
codice fiscale scorretto.
Alla luce di ciò appare chiaro l'obbligo gravante sui convenuti di risarcire il danno subito da
. Parte_1
Sulla quantificazione del danno è necessario fare delle premesse.
La tipologia di danno di cui oggi ci si occupa è da inquadrare all'interno dell'area del danno non patrimoniale, in particolare danno biologico, per il quale si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito. Il danno biologico così come sopra riconosciuto, detto anche danno alla salute, riguarda il danno fisico o psichico che compromette le normali attività vitali del danneggiato ed è risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c..
Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psicofisica, la stessa presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative, vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto.
Alla luce delle tabelle sopra menzionate, il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età dell'attore all'epoca dei fatti (24), è pari a complessivi €.24.020,67 comprensivo di danno biologico permanente e temporaneo, considerato il concorso di colpa come sopra individuato e quantificato.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, sul capitale devalutato alla data del sinistro e rivalutato via via, dalla data del sinistro al passaggio in giudicato della presente sentenza, da quando decorreranno soltanto gli interessi legali.
Quanto alla richiesta di personalizzazione del danno richiesta da parte attrice nei propri scritti difensivi, questo Giudice chiarisce che nessuna somma ulteriore può essere riconosciuta all'attrice a titolo di personalizzazione, atteso che non sono stati allegati e dedotti profili diversi e ulteriori rispetto a quelli normalmente afferenti il danno biologico che avrebbero potuto giustificare la liquidazione di una personalizzazione del danno.
Riguardo al risarcimento del danno c.d. patrimoniale è necessario precisare che tra la lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo, per cui in presenza di una lesione alla salute non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito;
i richiedenti hanno sempre l'onere di provare, anche mediante presunzione che l'invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno (Cass. 10.07.08 n. 18866).
“Mentre l'invalidità permanente concorre di per sé a dar luogo a danno biologico, la stessa non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorre che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulle capacità di svolgimento dell'attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulle capacità di guadagno, accerti se ed in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo o nonostante l'infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. Solo se dall'esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questa è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante.
La relativa prova incombe al danneggiato e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica” (Cass. 29.01.10 n. 2062).
Non viene, pertanto, riconosciuto in quanto tali richieste non risultano supportate da sufficienti elementi probatori e non risulta fornita la prova dell'esistenza di tali danni.
Le suddette statuizioni sono assorbenti di ogni ulteriore decisione sulle altre domande formulate dalle parti in quanto ultronee.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti, in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione del D.M. n.
147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva svolta, nei valori medi stante l'entità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ed al concorso di colpa come quantificato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del sottoscritto giudice onorario in funzione di giudice unico, sentiti i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 941/2020, così provvede:
1) Dichiara che l'evento per cui è causa si è verificato per colpa concorrente delle parti nella misura del 70% a carico della convenuta
[...]
e del 30% a carico di parte attrice sig. Controparte_5 [...]
; Parte_1
2) Per l'effetto, condanna la convenuta AS, in persona del titolare e legale rappresentante pro tempore, e la intervenuta Controparte_6
, in solido, al pagamento di Euro €.24.020,67, quale
[...]
risarcimento del danno patito da , considerato il Parte_1
riconoscimento del concorso di colpa, oltre interessi come meglio specificato in parte motiva;
3) condanna la convenuta AS e la intervenuta
[...]
in solido, al pagamento del 70% delle Controparte_6
spese di giudizio, che si liquidano in favore dell'attore, in € 3.384,67, oltre €
237,00 per spese vive ed oltre ancora alle spese generali, IVA e C.P.A. se dovute.
4) Condanna la convenuta AS e la intervenuta
[...]
in solido, al pagamento delle spese di Controparte_6
CTU come liquidate con separato decreto.
Barcellona P.G. 21.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Maria Rita Cuzzola