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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 29/01/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6122/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Tonelato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Agron Xhanaj (C.F. CodiceFiscale_4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dell'attore:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa eccezione e domanda:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di MB (VI) (registro degli Atti di Matrimonio n.19 parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 12 1987) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1
MB (VI), il 13.10.1965, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di MB di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) qualora la signora abbia oggi un'occupazione a tempo pieno e dunque un Controparte_1
reddito maggiore rispetto a , riconoscere in favore di il diritto a Parte_1 Parte_1 percepire a far data dalla domanda un assegno di divorzio dell'importo mensile non inferiore a €
150,00 da porsi a carico di , con rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
3) respingere la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore di Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
4) condannare alla rifusione delle spese di causa” Controparte_1
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGg.ri
e in data 03.10.1987 in MB (VI), regolarmente Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del precitato Comune, al n. 19, parte II, serie A, anno 1987;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MB (VI) di annotare nel Registro degli atti di matrimonio, a margine dell'Atto di matrimonio n. 19, parte II, serie A, anno 1987, l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) rigettare la richiesta di assegno divorzile dell'importo di € 150,00 formulata dal IG. e, Pt_1 per l'effetto, dichiarare che nulla gli è dovuto a tale titolo, posto che la IG.ra , come P_ dimostrato con gli scritti difensivi, non ha reperito un'occupazione a tempo pieno e non ha potuto beneficiare di un incremento del proprio reddito e che lo squilibrio patrimoniale e reddituale sussistente tra le parti è, in realtà, tutto a favore del IG. , con conseguente condanna in suo Pt_1
capo alla rifusione delle spese di lite per tale domanda;
4) disporre un assegno divorzile pari ad € 350,00 in favore della IG.ra e a carico del IG. P_
, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda, in Pt_1
considerazione del fatto che l'accordo intervenuto in sede di separazione non può avere efficacia in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile, poiché volto a compensare esclusivamente le domande di assegno di mantenimento e di addebito della separazione - entrambe all'uopo rinunciate dall'odierna resistente – nonché le pretese di natura economico/patrimoniale riguardanti i contributi economici che la ha effettuato per il pagamento dei mutui insistenti sull'immobile di P_
proprietà esclusiva del marito. Con la conseguenza che sono, per contro, da ritenersi pienamente sussistenti, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui alle memorie difensive, i requisiti richiesti
pagina 2 di 12 dalla normativa di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 e dalla sentenza n. 18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte in capo alla IG.ra ai fini dell'assegno divorzile, a fronte della P_
sproporzione di patrimonio fra i coniugi, frutto di una scelta comune in regime di matrimonio, dell'insuperabilità di tale squilibrio a fronte delle condizioni soggettive in cui attualmente versa la resistente, del contributo personale ed economico (quest'ultimo da intendersi quale contributo che la
IG.ra ha apportato alla gestione familiare relativamente alle spese vive, quali alimenti, P_
bollette per utenze, vestiario e quant'altro) che ella ha fornito alla formazione del patrimonio familiare
e dell'ex coniuge, nonché del sacrificio lavorativo che la predetta ha sopportato per trent'anni per occuparsi della famiglia e per consentire al marito di lavorare;
5) in ogni caso, spese di causa integralmente rifuse.
In via istruttoria: alla luce dell'orientamento di cui alla sentenza della Suprema Corte Civile, Sez. III,
n. 16886 del 10.08.2016, per mero scrupolo difensivo si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria ex art. 473bis.17, comma 2 c.p.c. e rigettate con Ordinanza del 22.03.2024 (e pubblicata in data 25.03.2024).
Pertanto, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: […].”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 7.12.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 3.10.1987 matrimonio concordatario con la convenuta in MB (VI), che dall'unione erano nati i figli _1
(8.2.1992) e (9.12.1994), entrambi maggiorenni ed autosufficienti, deduceva che i coniugi si Per_2
erano separati a seguito di comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza del 15.10.2021 e con omologa del 4/12.11.2021. Con quest'ultimo provvedimento la separazione veniva omologata alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati;
b) si impegna a versare a la somma di € 20.000,00 Parte_1 Controparte_1
entro il 25.10.2021;
c) con il ricevimento della somma suindicata, si dichiara soddisfatta di ogni Controparte_1
pretesa economica derivante dal matrimonio e rinuncia a ogni iniziativa giudiziaria attinente all'immobile sito in Montebello Vicentino, stradella Muzzi, 38 ed ai relativi mutui;
d) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano all'assegno di mantenimento oltre che alle contrapposte domande di addebito;
e) le automobili in uso ai coniugi verranno considerate di proprietà esclusiva dell'intestatario;
f) spese compensate”
pagina 3 di 12 Deduceva che da allora la convivenza non era ripresa, atteso il venir meno dell'affectio maritalis.
Tramite il legale l'attore aveva sondato la possibilità di presentare una richiesta di divorzio congiunto, solo sullo status, senza buon esito.
Osserva che, sulla base delle rispettive dichiarazioni dei redditi al momento della separazione
(considerata la circostanza che la all'epoca lavorasse part time) e del fatto che con la P_
separazione i coniugi avessero definito ogni rapporto, sciogliendo la comunione dei beni, alcuna domanda di carattere economico avrebbe potuto essere proposta.
Deduceva tuttavia che, laddove la avesse ripreso a lavorare a tempo pieno, sicuramente i P_
suoi redditi sarebbero stati superiori a esso attore. Osservava di esser stato sottoposto nel 2009 ad esofagectomia subtotale con asportazione di metà dello stomaco in conseguenza di un carcinoma squamoso all'esofago, quindi nel 2011 ad uno svuotamento laterocervicale per una recidiva linfonodale e di esser quindi stato dichiarato invalido all'80%, con pensionamento anticipato.
Deduceva di aver cercato conforto nell'alcool a seguito della separazione e di essere stato seguito dal
, di aver richiesto la revisione dell'invalidità di necessitare per le sue condizioni di aiuto CP_2 domestico, remunerato brevi manu, con impatto sulle sue finanze, percependo mensilmente solo €
1.163,61.
Chiedeva dunque – ove fosse accertato che la avesse ripreso a lavorare a tempo pieno – il P_
riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore ad € 150,00, in funzione assistenziale, posto che le sue risorse – pur considerato che era proprietario di una abitazione di proprietà - non gli erano sufficienti a far fronte alle spese ordinarie, dovendo intaccare i risparmi residuati dalla separazione e l'eredità pervenuta dai genitori.
Deduceva che la all'epoca della separazione avesse prelevato dal c.c. ingenti somme e che P_ con l'accordo le avrebbe corrisposto altri € 20.000,00, di fatto trattenendo metà dei risparmi e più della metà del TFR del marito.
Tanto dedotto, concludeva come in epigrafe.
Fissata l'udienza del 21.3.2024, la convenuta si costituiva con comparsa del 16.2.2024, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Richiamate le cause che portarono alla separazione coniugale, osservava che la situazione economico-lavorativo della non fosse P_
mutata dalla separazione, posto che la convenuta lavorerebbe ancora come operaia, con contratto part- time, percependo € 1.200,00 mensili circa.
La convenuta non possederebbe immobili, risiedendo presso la madre, pur dovendo a breve trasferirsi altrove, essendo la madre affetta da moderato deterioramento cognitivo con necessità di assistenza costante e dunque di badante a tempo pieno.
pagina 4 di 12 Deduceva pertanto di essere prossima a cambiare alloggio e di essere intenzionata ad acquistare un immobile del valore di € 90.000,00 per cui avrebbe dovuto farsi carico di un mutuo di € 431,00 ca. per
10 anni.
Deduceva di aver sostenuto, in costanza di matrimonio, il 50% delle rate dei mutui accesi dal Pt_1 per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile familiare, posto che i coniugi si sarebbero accordati per far confluire i rispettivi stipendi su un conto cointestato, ove far confluire gli stipendi di entrambi e da cui venivano detratte le rate dei mutui: ciò perché il marito la avrebbe indotta a credere che l'immobile, sebbene acquistato da lui prima del matrimonio, fosse in comproprietà.
Deduceva di disporre unicamente di un conto corrente con disponibilità, al 29.9.2023, di € 13.940,44, cui via via avrebbe dato fondo per le spese mediche necessarie per curarsi, avendo scoperto di essere affetta da una patologia cardiovascolare. Negava che tra i 26.000,00 € prelevati dal conto dell'attore vi fosse una parte del TFR del marito, trattandosi al più della quota a lei spettante degli stipendi fino a quel momento accreditati, delle giacenze sul conto cointestato (€ 80.000,00).
Deduceva che le condizioni del marito fossero migliori, godendo di una pensione di € 1.200,00 al mese, avendo percepito € 45.000,00 di TFR, essendo intestatario dell'immobile ove abitava, dal valore di €
300.000,00, di un c.c. con saldo di € 56.410,00, di un libretto postale con saldo attivo di € 3.000,00.
Osservava che dall'esame degli e/c emergessero prelievi di denaro contante tra agosto 2023 e novembre 2023 per 15.000,00, verosimilmente al solo fine far risultare disponibilità di denaro inferiori, in vista del procedimento.
Deduceva pertanto la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale a vantaggio del marito.
Chiedeva dunque il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 350,00. Ciò
(i) sia per fornito un apporto economico alla costituzione del patrimonio comune e di quello dell'ex coniuge, avendo contribuito di fatto all'acquisto dell'immobile ora di proprietà del marito;
(ii) per aver ridotto il proprio orario di lavoro, optando per un part time nel 1996, dopo la nascita del secondo figlio, con un ridimensionamento dello stipendio che le porterebbe al più, al momento della pensione (2027), il riconoscimento di una pensione di € 580,00. Deduceva di essere stata impossibilitata a riprendere il lavoro full time dopo la separazione, sia per l'età, sia per le condizioni di salute (crisi epilettiche, condizione cardiaca). Osservava pertanto, considerata la prospettiva di dover sostenere spese pe un mutuo di € 431,00 per l'acquisto di una soluzione abitativa, la sussistenza di un rilevante divario economico tra i due coniugi, con una conseguente situazione di indigenza. Concludeva come in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17, co. 2 c.p.c., all'udienza del 21.3.2024 i difensori si riportavano alle rispettive difese. Con provvedimento del 22.3.2024 venivano rigettate le istanze di pagina 5 di 12 prova orale di parte convenuta e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c. al 10.9.2024, poi tenutasi il 20.11.2024. A detta udienza, su richiesta dei difensori, veniva concesso termine per il deposito di dichiarazioni aggiornate e note conclusive – termine di cui si avvalevano entrambe le parti – e la causa rinviata, sempre per discussione, al 17.12.2024. A detta udienza i difensori precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano la causa davanti al Relatore, che tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM, rese come in epigrafe 9.1.2025.
2. Deve anzitutto essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale articolate dalla convenuta, perché superflue ai fini del decidere (da 1 a 5), documentali (6, 10), valutativi (7, anche generico, 8, 9 quest'ultimo superfluo dovendosi procedere alla valutazione sulla debenza dell'assegno divorzile rebus sic stantibus).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attore – cui la convenuta si è associata - è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle contrapposte domande di riconoscimento di un assegno divorzile, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di pagina 6 di 12 natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, pur evocato in motivazione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”.
Pa Sulla base di detti principi la le , pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una
pagina 7 di 12 correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita,
l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un pagina 8 di 12 vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate, rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Tali principi sono stati poi ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità: “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
(Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
5. Applicando nel caso di specie i predetti principi, può osservarsi che le parti si sono sposate il
3.10.1987, quando l'attore aveva 24 anni, la convenuta 21; il matrimonio è durato per 34 anni.
Quanto ai redditi, l'attore ha prodotto i modelli 730 2021 (per il 2020), 2022 (per il 2021), 2023 (per il
2022) – docc. 13-15; e 2024 (per il 2023 doc. 29 allegato a note conclusive).
Dal 730/2024, in linea con quelli precedenti, emerge un reddito complessivo lordo di € 19.722,00 che detratta l'imposta netta (imposta lorda – le detrazioni: € 4.344,00 – 1.471,00), ammontano a complessivi € 16.849, ossia € 1.400,00 mensili ca., considerati anche i maggiori ratei per il mese di dicembre.
In base alla documentazione prodotta, risulta titolare di un conto corrente presso la Pt_1 CP_3
pagina 9 di 12 delle , che alla proposizione del ricorso portava un saldo di € 49.027,51 e un libretto CP_4 postale, per € 3.000,00.
È inoltre proprietario dell'immobile già costituente la residenza familiare in Montebello Vicentino (Vi),
Stradella Muzzi, 38, composto di 11,5 vani e di una rimessa di 39 m2 (cfr. doc. 11 convenuto).
L'attrice svolge la professione di operaia part time (dalla documentazione prodotta non risulta di aver ripreso l'attività a tempo pieno, né parte attrice ha provato alcunché sul punto).
La convenuta ha prodotto i modelli 730 2021 (per il 2020), 2022 (per il 2021), 2023 (per il 2022); e
2024 (per il 2023, doc. 19 allegato a note conclusive).
Dal 730/2024, in linea con quelli precedenti, emerge un reddito complessivo di € 18.320,00 che detratta l'imposta netta (imposta lorda – le detrazioni: € 4.280,00 – 2.974,00), ammontano a complessivi €
17.014, ossia € 1.417,00 mensili ca., considerati quindi anche tredicesima mensilità.
In base alla documentazione prodotta, la risulta titolare di un conto corrente presso la Banca P_ delle Terre Venete, che al 31.12.2023 portava un saldo di € 13.940,44 (doc. 8).
In corso di causa l'attore ha dedotto che dovrebbe anche considerarsi dell'eredità del padre della convenuta. La convenuta aveva dedotto di non averla ancora accettata, ma unitamente alle note conclusive l'attore ha prodotto una visura da cui consta che in effetti la è divenuta titolare, P_
per successione legittima del padre, giusta trascrizione del luglio 2024, dei 2000/9000 di un immobile abitativo (di 205 mq oltre area scoperta e annessa rimessa in MB) e di alcune quote di titolarità di un terreno, unitamente ai fratelli e alla madre. La produzione di detta visura – non contestata dalla convenuta in udienza di discussione – è ammissibile, risultando l'intestazione dell'immobile successivo alla scadenza delle memorie 473bis.17 c.p.c.
Deve osservarsi, quanto alle disponibilità liquide, che entrambe le parti hanno dedotto la sussistenza di operazioni idonee a sollevare dubbi sull'attendibilità dei saldi indicati negli estratti conti prodotti: può dirsi che effettivamente dagli e/c dell'attore risultano nel 2023 prelievi per € 15.000 in contanti, antecedenti la proposizione del ricorso, prelievi che il non ha giustificato. Pt_1
Maggiori le criticità inerenti la posizione della : oltre a dei versamenti a dei figli, come P_ dedotto dall'attore dall'esame degli estratti conto emerge che “ha versato alla RaiffeisenKasse €
4.600,00; -che ha corrisposto piccoli importi in un PAC ad e alla Capital Broker;
che nel CP_5 corso del 2023 ha versato a tale la somma di € 3.000,00, a tale la Persona_3 Persona_4 somma complessiva di € 16.850,00, a tale la somma di € 3.500,00 e a tale Persona_5 Per_6 la somma complessiva di € 6.700,00, il tutto per un totale di € 30.050,00” (da ultimo note
[...]
conclusive, pag. 5).
La convenuta non ha in effetti giustificato tali operazioni, tutte risalenti al 2023, né ha dato evidenza pagina 10 di 12 degli investimenti finanziari cui si ricollegano i versamenti verso Capital Broker, o alla CP_5
RaiffeisenKasse; dall'e/c al 2023 emergono anche dei versamenti in entrata da detti soggetti (Capital
Broker).
Può dirsi dunque dimostrato che entrambe le parti abbiano posto in essere delle operazioni che di fatto falsano la stima delle disponibilità liquide: mentre per il le operazioni si risolvono nel prelievo Pt_1 di € 15.000,00 (sicché le disponibilità liquide si aggirerebbero comunque su ca. € 69.000,00, tra conto e libretto postale), è decisamente più opaca la posizione della . Considerando i versamenti ai P_ nominativi non giustificati (€ 30.050,00) e alla RaiffeisenKasse (€ 4.600,00) le disponibilità liquide ammonterebbero a ca. € 47.000,00. A ciò deve aggiungersi che la dispone di investimenti P_
finanziari, su cui non ha fornito alcun elemento, oltre a non aver dato atto, anche in corso di causa, dell'esatta consistenza di quanto pervenutole dalla successione paterna.
Per quanto qui rileva, può osservarsi che allo stato non sussiste una sperequazione reddituale tra le parti, ma neanche patrimoniale, stante l'opacità della posizione della . P_
Del tutto irrilevanti le prospettate – ma non dimostrate e non rilevanti nel presente giudizio, dovendosi valutare la situazione rebus sic stantibus – spese che la convenuta dovrà sostenere per il possibile mutuo per l'acquisto di un immobile d'abitazione o il ridotto ammontare della pensione che potrebbe percepire, una volta che cesserà di lavorare.
Difetta dunque in radice il presupposto per il riconoscimento di un assegno divorzile, a favore di entrambe le parti.
Può comunque osservarsi che aveva chiesto il riconoscimento di un assegno solamente per il Pt_1
caso in cui la moglie avesse iniziato a lavorare full time, circostanza questa non dimostrata nel caso di specie.
Quanto alla , questa aveva addotto delle circostanze che, nella sua prospettiva, dovrebbero P_
dimostrare il diritto di vedersi riconoscere un assegno divorzile con funzione compensativo- perequativa, ossia il contributo dato per il pagamento delle rate di mutuo dell'immobile ora di proprietà del marito o il non aver potuto coltivare l'attività lavorativa full time. Ribadendo che difetta il requisito della sperequazione reddituale/patrimoniale tra coniugi, può osservarsi che la convenuta non ha fornito elementi sufficienti a supporto delle sue asserzioni: in particolare, non ha minimamente fornito elementi diretti a ricostruire quali fossero i rapporti economici tra coniugi in costanza di matrimonio e se effettivamente possa dirsi che il marito abbia saldato i mutui sugli immobili anche con il contributo della retribuzione della – dovendosi in tale contesto vagliare peraltro la circostanza che la P_
convenuta pacificamente prelevò, in occasione della separazione, 26.000,00 € dal conto comune e che sempre in occasione della separazione a tacitazione dei profili patrimoniali il marito le versò €
pagina 11 di 12 20.000,00; né sono stati forniti elementi utili a ricostruire, in maniera chiara, il fondamento delle scelte lavorative della . P_
Le domande di riconoscimento degli assegni divorzili dovranno essere rigettate.
6. Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 P_
il 3.10.1987, trascritto il 17.10.1987 presso l'ufficio dello stato civile del Comune di
[...]
MB (VI) (registro degli Atti di Matrimonio n.19 parte II, Serie A, Anno 1987):
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 19, parte II, serie A, anno 1987;
iii) rigetta le contrapposte domande, dirette al riconoscimento di un assegno divorzile;
iv) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei IGnori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 6122/2023 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Parte_1 C.F._1
Tonelato (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
Agron Xhanaj (C.F. CodiceFiscale_4
CONVENUTA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dell'attore:
“Voglia il Tribunale di Vicenza, respinta ogni diversa eccezione e domanda:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto presso l'ufficio dello stato civile del Comune di MB (VI) (registro degli Atti di Matrimonio n.19 parte II, Serie A, Anno
pagina 1 di 12 1987) tra (nato a [...] il [...]) e (nata a [...]_1
MB (VI), il 13.10.1965, ordinando all'ufficiale dello stato civile del Comune di MB di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) qualora la signora abbia oggi un'occupazione a tempo pieno e dunque un Controparte_1
reddito maggiore rispetto a , riconoscere in favore di il diritto a Parte_1 Parte_1 percepire a far data dalla domanda un assegno di divorzio dell'importo mensile non inferiore a €
150,00 da porsi a carico di , con rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
3) respingere la richiesta di corresponsione di un assegno divorzile a favore di Controparte_1
perché infondata in fatto e in diritto;
4) condannare alla rifusione delle spese di causa” Controparte_1
Conclusioni della convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i IGg.ri
e in data 03.10.1987 in MB (VI), regolarmente Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri dello stato civile del precitato Comune, al n. 19, parte II, serie A, anno 1987;
2) ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MB (VI) di annotare nel Registro degli atti di matrimonio, a margine dell'Atto di matrimonio n. 19, parte II, serie A, anno 1987, l'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3) rigettare la richiesta di assegno divorzile dell'importo di € 150,00 formulata dal IG. e, Pt_1 per l'effetto, dichiarare che nulla gli è dovuto a tale titolo, posto che la IG.ra , come P_ dimostrato con gli scritti difensivi, non ha reperito un'occupazione a tempo pieno e non ha potuto beneficiare di un incremento del proprio reddito e che lo squilibrio patrimoniale e reddituale sussistente tra le parti è, in realtà, tutto a favore del IG. , con conseguente condanna in suo Pt_1
capo alla rifusione delle spese di lite per tale domanda;
4) disporre un assegno divorzile pari ad € 350,00 in favore della IG.ra e a carico del IG. P_
, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, a far data dalla domanda, in Pt_1
considerazione del fatto che l'accordo intervenuto in sede di separazione non può avere efficacia in punto di riconoscimento dell'assegno divorzile, poiché volto a compensare esclusivamente le domande di assegno di mantenimento e di addebito della separazione - entrambe all'uopo rinunciate dall'odierna resistente – nonché le pretese di natura economico/patrimoniale riguardanti i contributi economici che la ha effettuato per il pagamento dei mutui insistenti sull'immobile di P_
proprietà esclusiva del marito. Con la conseguenza che sono, per contro, da ritenersi pienamente sussistenti, per tutte le ragioni in fatto e in diritto di cui alle memorie difensive, i requisiti richiesti
pagina 2 di 12 dalla normativa di cui all'art. 5, comma 6 L. 898/1970 e dalla sentenza n. 18287/2018 delle SS.UU. della Suprema Corte in capo alla IG.ra ai fini dell'assegno divorzile, a fronte della P_
sproporzione di patrimonio fra i coniugi, frutto di una scelta comune in regime di matrimonio, dell'insuperabilità di tale squilibrio a fronte delle condizioni soggettive in cui attualmente versa la resistente, del contributo personale ed economico (quest'ultimo da intendersi quale contributo che la
IG.ra ha apportato alla gestione familiare relativamente alle spese vive, quali alimenti, P_
bollette per utenze, vestiario e quant'altro) che ella ha fornito alla formazione del patrimonio familiare
e dell'ex coniuge, nonché del sacrificio lavorativo che la predetta ha sopportato per trent'anni per occuparsi della famiglia e per consentire al marito di lavorare;
5) in ogni caso, spese di causa integralmente rifuse.
In via istruttoria: alla luce dell'orientamento di cui alla sentenza della Suprema Corte Civile, Sez. III,
n. 16886 del 10.08.2016, per mero scrupolo difensivo si rinnovano le istanze istruttorie già formulate in sede di memoria ex art. 473bis.17, comma 2 c.p.c. e rigettate con Ordinanza del 22.03.2024 (e pubblicata in data 25.03.2024).
Pertanto, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: […].”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in data 7.12.2023 l'attore, premesso di aver contratto il 3.10.1987 matrimonio concordatario con la convenuta in MB (VI), che dall'unione erano nati i figli _1
(8.2.1992) e (9.12.1994), entrambi maggiorenni ed autosufficienti, deduceva che i coniugi si Per_2
erano separati a seguito di comparizione avanti il Presidente del Tribunale di Vicenza del 15.10.2021 e con omologa del 4/12.11.2021. Con quest'ultimo provvedimento la separazione veniva omologata alle seguenti condizioni:
“a) i coniugi vivranno separati;
b) si impegna a versare a la somma di € 20.000,00 Parte_1 Controparte_1
entro il 25.10.2021;
c) con il ricevimento della somma suindicata, si dichiara soddisfatta di ogni Controparte_1
pretesa economica derivante dal matrimonio e rinuncia a ogni iniziativa giudiziaria attinente all'immobile sito in Montebello Vicentino, stradella Muzzi, 38 ed ai relativi mutui;
d) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano all'assegno di mantenimento oltre che alle contrapposte domande di addebito;
e) le automobili in uso ai coniugi verranno considerate di proprietà esclusiva dell'intestatario;
f) spese compensate”
pagina 3 di 12 Deduceva che da allora la convivenza non era ripresa, atteso il venir meno dell'affectio maritalis.
Tramite il legale l'attore aveva sondato la possibilità di presentare una richiesta di divorzio congiunto, solo sullo status, senza buon esito.
Osserva che, sulla base delle rispettive dichiarazioni dei redditi al momento della separazione
(considerata la circostanza che la all'epoca lavorasse part time) e del fatto che con la P_
separazione i coniugi avessero definito ogni rapporto, sciogliendo la comunione dei beni, alcuna domanda di carattere economico avrebbe potuto essere proposta.
Deduceva tuttavia che, laddove la avesse ripreso a lavorare a tempo pieno, sicuramente i P_
suoi redditi sarebbero stati superiori a esso attore. Osservava di esser stato sottoposto nel 2009 ad esofagectomia subtotale con asportazione di metà dello stomaco in conseguenza di un carcinoma squamoso all'esofago, quindi nel 2011 ad uno svuotamento laterocervicale per una recidiva linfonodale e di esser quindi stato dichiarato invalido all'80%, con pensionamento anticipato.
Deduceva di aver cercato conforto nell'alcool a seguito della separazione e di essere stato seguito dal
, di aver richiesto la revisione dell'invalidità di necessitare per le sue condizioni di aiuto CP_2 domestico, remunerato brevi manu, con impatto sulle sue finanze, percependo mensilmente solo €
1.163,61.
Chiedeva dunque – ove fosse accertato che la avesse ripreso a lavorare a tempo pieno – il P_
riconoscimento di un assegno divorzile non inferiore ad € 150,00, in funzione assistenziale, posto che le sue risorse – pur considerato che era proprietario di una abitazione di proprietà - non gli erano sufficienti a far fronte alle spese ordinarie, dovendo intaccare i risparmi residuati dalla separazione e l'eredità pervenuta dai genitori.
Deduceva che la all'epoca della separazione avesse prelevato dal c.c. ingenti somme e che P_ con l'accordo le avrebbe corrisposto altri € 20.000,00, di fatto trattenendo metà dei risparmi e più della metà del TFR del marito.
Tanto dedotto, concludeva come in epigrafe.
Fissata l'udienza del 21.3.2024, la convenuta si costituiva con comparsa del 16.2.2024, nulla opponendo alla richiesta di scioglimento del matrimonio. Richiamate le cause che portarono alla separazione coniugale, osservava che la situazione economico-lavorativo della non fosse P_
mutata dalla separazione, posto che la convenuta lavorerebbe ancora come operaia, con contratto part- time, percependo € 1.200,00 mensili circa.
La convenuta non possederebbe immobili, risiedendo presso la madre, pur dovendo a breve trasferirsi altrove, essendo la madre affetta da moderato deterioramento cognitivo con necessità di assistenza costante e dunque di badante a tempo pieno.
pagina 4 di 12 Deduceva pertanto di essere prossima a cambiare alloggio e di essere intenzionata ad acquistare un immobile del valore di € 90.000,00 per cui avrebbe dovuto farsi carico di un mutuo di € 431,00 ca. per
10 anni.
Deduceva di aver sostenuto, in costanza di matrimonio, il 50% delle rate dei mutui accesi dal Pt_1 per l'acquisto e ristrutturazione dell'immobile familiare, posto che i coniugi si sarebbero accordati per far confluire i rispettivi stipendi su un conto cointestato, ove far confluire gli stipendi di entrambi e da cui venivano detratte le rate dei mutui: ciò perché il marito la avrebbe indotta a credere che l'immobile, sebbene acquistato da lui prima del matrimonio, fosse in comproprietà.
Deduceva di disporre unicamente di un conto corrente con disponibilità, al 29.9.2023, di € 13.940,44, cui via via avrebbe dato fondo per le spese mediche necessarie per curarsi, avendo scoperto di essere affetta da una patologia cardiovascolare. Negava che tra i 26.000,00 € prelevati dal conto dell'attore vi fosse una parte del TFR del marito, trattandosi al più della quota a lei spettante degli stipendi fino a quel momento accreditati, delle giacenze sul conto cointestato (€ 80.000,00).
Deduceva che le condizioni del marito fossero migliori, godendo di una pensione di € 1.200,00 al mese, avendo percepito € 45.000,00 di TFR, essendo intestatario dell'immobile ove abitava, dal valore di €
300.000,00, di un c.c. con saldo di € 56.410,00, di un libretto postale con saldo attivo di € 3.000,00.
Osservava che dall'esame degli e/c emergessero prelievi di denaro contante tra agosto 2023 e novembre 2023 per 15.000,00, verosimilmente al solo fine far risultare disponibilità di denaro inferiori, in vista del procedimento.
Deduceva pertanto la sussistenza di uno squilibrio economico-reddituale a vantaggio del marito.
Chiedeva dunque il riconoscimento in suo favore di un assegno divorzile nella misura di € 350,00. Ciò
(i) sia per fornito un apporto economico alla costituzione del patrimonio comune e di quello dell'ex coniuge, avendo contribuito di fatto all'acquisto dell'immobile ora di proprietà del marito;
(ii) per aver ridotto il proprio orario di lavoro, optando per un part time nel 1996, dopo la nascita del secondo figlio, con un ridimensionamento dello stipendio che le porterebbe al più, al momento della pensione (2027), il riconoscimento di una pensione di € 580,00. Deduceva di essere stata impossibilitata a riprendere il lavoro full time dopo la separazione, sia per l'età, sia per le condizioni di salute (crisi epilettiche, condizione cardiaca). Osservava pertanto, considerata la prospettiva di dover sostenere spese pe un mutuo di € 431,00 per l'acquisto di una soluzione abitativa, la sussistenza di un rilevante divario economico tra i due coniugi, con una conseguente situazione di indigenza. Concludeva come in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 473bis.17, co. 2 c.p.c., all'udienza del 21.3.2024 i difensori si riportavano alle rispettive difese. Con provvedimento del 22.3.2024 venivano rigettate le istanze di pagina 5 di 12 prova orale di parte convenuta e la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata per p.c. e discussione orale ex art. 473bis.22 c.p.c. al 10.9.2024, poi tenutasi il 20.11.2024. A detta udienza, su richiesta dei difensori, veniva concesso termine per il deposito di dichiarazioni aggiornate e note conclusive – termine di cui si avvalevano entrambe le parti – e la causa rinviata, sempre per discussione, al 17.12.2024. A detta udienza i difensori precisavano le conclusioni come in epigrafe e discutevano la causa davanti al Relatore, che tratteneva la causa in decisione, riservando di riferire al
Collegio previa acquisizione delle conclusioni del PM, rese come in epigrafe 9.1.2025.
2. Deve anzitutto essere ribadito il rigetto delle istanze istruttorie di prova orale articolate dalla convenuta, perché superflue ai fini del decidere (da 1 a 5), documentali (6, 10), valutativi (7, anche generico, 8, 9 quest'ultimo superfluo dovendosi procedere alla valutazione sulla debenza dell'assegno divorzile rebus sic stantibus).
3. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dall'attore – cui la convenuta si è associata - è meritevole di accoglimento.
È infatti decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
Tribunale di Vicenza nel procedimento di separazione, conclusasi con la sentenza summenzionata, e la data di deposito del ricorso introduttivo del presente procedimento.
Nel corso del giudizio è emerso che le parti non convivono ormai da tempo e le difese svolte dalle parti dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
4. Quanto alle contrapposte domande di riconoscimento di un assegno divorzile, non si può che prendere le mosse dalla nota pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che ha diffusamente trattato proprio il tema dell'assegno divorzile, discostandosi dalla precedente sentenza n. 11504/2017.
Le SS.UU. sulla base della considerazione che “…lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare…” hanno ritenuto di riconoscere all'assegno divorzile una funzione composita sia di natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia di natura compensativa- perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia di pagina 6 di 12 natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione) criterio quest'ultimo che, pur evocato in motivazione, sembra, comunque, assurgere ad un ruolo meno rilevante, stante la mancata sua riproduzione nel principio di diritto enunciato nella parte finale della decisione.
Le Su fondano tale conclusione sulla necessità di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “[…] dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio […]”.
Le SU hanno superato la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull'an dell'assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum, affermando che “[…] il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto…ha natura composita, dovendo
l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza […].”.
Pa Sulla base di detti principi la le , pur ritenendo definitivamente superato il criterio del tenore di vita goduto o fruibile durante la vita matrimoniale condividendo i passaggi della citata sentenza n.
11504/2017, laddove erano stati posti in luce il principio di autoresponsabilità e la valorizzazione delle scelte personali, hanno sottolineato che l'art. 2 della Carta Costituzionale “[…] colloca il principio di autodeterminazione all'interno delle formazioni sociali nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo […]” rilevando che “[…] l'autodeterminazione non si esaurisce con la facoltà anche unilaterale di sciogliersi dal vincolo ma preesiste a tale determinazione e connota tutta la relazione ed, in particolare, la definizione e la condivisione dei ruoli endofamiliari. Ugualmente
l'autoresponsabilità costituisce il cardine dell'intera relazione matrimoniale, su di essa fondandosi
l'obbligo di assistenza e di collaborazione nella vita familiare così come tratteggiati nell'art. 143 cod. civ […]” precisando che “[…] la conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile.
Alla reversibilità della scelta relativa al legame matrimoniale non consegue necessariamente una
pagina 7 di 12 correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale dell'ex coniuge al momento della cessazione dell'unione matrimoniale […]”.
Per questi motivi
la Su ha conferito “…preminenza alla funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio…” sottolineando la necessità di accertare, nei casi in cui vi sia uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, se tale squilibrio sia da “…ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente…”.
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile si deve, quindi, assumere, come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti
(comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio.
Svolto tale accertamento si dovrà poi accertare se la disparità economico reddituale e lo squilibrio rilevato siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante.
Tanto maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Giova sottolineare, peraltro, che avendo le stesse SS.UU. eliminato il criterio del tenore di vita,
l'assegno divorzile non può avere la funzione di “pareggiare” le condizioni degli ex-coniugi laddove esse sarebbero comunque state diverse in assenza delle nozze.
Diversamente, si attribuirebbe al matrimonio un compito del tutto incompatibile con la natura dell'istituto, a favore di scelte matrimoniali basate sulla convenienza economica, e si darebbe legittimità a quella “locupletazione ingiustificata” che le stesse Sezioni Unite hanno censurato quando hanno sottoposto a critica serrata il criterio del tenore della vita matrimoniale.
Del resto, se si accedesse a una visione dell'assegno divorzile correttiva della situazione economico- sociale, verrebbe superata la funzione compensativa dell'assegno stesso, posto che quest'ultimo non servirebbe a ristorare la parte che, sulla base delle scelte della coppia, ha sacrificato le proprie ambizioni personali di realizzazione lavorativa, ma attribuirebbe invece alla parte medesima un pagina 8 di 12 vantaggio superiore a tale sacrificio.
Avendo le SU affermato che l'assegno divorzile deve tendere a consentire “[…] un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente […]” si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate, rispetto alla situazione che si crea con il divorzio, avendo le SU sottolineato che “[…] è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi […]” e che “[…] la funzione equilibratrice dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale […]”.
Tali principi sono stati poi ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità: “[…] al fine di stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune
e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, nè al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”
(Cassazione sez. I, ord. n. 11178 del 23/4/2019).
5. Applicando nel caso di specie i predetti principi, può osservarsi che le parti si sono sposate il
3.10.1987, quando l'attore aveva 24 anni, la convenuta 21; il matrimonio è durato per 34 anni.
Quanto ai redditi, l'attore ha prodotto i modelli 730 2021 (per il 2020), 2022 (per il 2021), 2023 (per il
2022) – docc. 13-15; e 2024 (per il 2023 doc. 29 allegato a note conclusive).
Dal 730/2024, in linea con quelli precedenti, emerge un reddito complessivo lordo di € 19.722,00 che detratta l'imposta netta (imposta lorda – le detrazioni: € 4.344,00 – 1.471,00), ammontano a complessivi € 16.849, ossia € 1.400,00 mensili ca., considerati anche i maggiori ratei per il mese di dicembre.
In base alla documentazione prodotta, risulta titolare di un conto corrente presso la Pt_1 CP_3
pagina 9 di 12 delle , che alla proposizione del ricorso portava un saldo di € 49.027,51 e un libretto CP_4 postale, per € 3.000,00.
È inoltre proprietario dell'immobile già costituente la residenza familiare in Montebello Vicentino (Vi),
Stradella Muzzi, 38, composto di 11,5 vani e di una rimessa di 39 m2 (cfr. doc. 11 convenuto).
L'attrice svolge la professione di operaia part time (dalla documentazione prodotta non risulta di aver ripreso l'attività a tempo pieno, né parte attrice ha provato alcunché sul punto).
La convenuta ha prodotto i modelli 730 2021 (per il 2020), 2022 (per il 2021), 2023 (per il 2022); e
2024 (per il 2023, doc. 19 allegato a note conclusive).
Dal 730/2024, in linea con quelli precedenti, emerge un reddito complessivo di € 18.320,00 che detratta l'imposta netta (imposta lorda – le detrazioni: € 4.280,00 – 2.974,00), ammontano a complessivi €
17.014, ossia € 1.417,00 mensili ca., considerati quindi anche tredicesima mensilità.
In base alla documentazione prodotta, la risulta titolare di un conto corrente presso la Banca P_ delle Terre Venete, che al 31.12.2023 portava un saldo di € 13.940,44 (doc. 8).
In corso di causa l'attore ha dedotto che dovrebbe anche considerarsi dell'eredità del padre della convenuta. La convenuta aveva dedotto di non averla ancora accettata, ma unitamente alle note conclusive l'attore ha prodotto una visura da cui consta che in effetti la è divenuta titolare, P_
per successione legittima del padre, giusta trascrizione del luglio 2024, dei 2000/9000 di un immobile abitativo (di 205 mq oltre area scoperta e annessa rimessa in MB) e di alcune quote di titolarità di un terreno, unitamente ai fratelli e alla madre. La produzione di detta visura – non contestata dalla convenuta in udienza di discussione – è ammissibile, risultando l'intestazione dell'immobile successivo alla scadenza delle memorie 473bis.17 c.p.c.
Deve osservarsi, quanto alle disponibilità liquide, che entrambe le parti hanno dedotto la sussistenza di operazioni idonee a sollevare dubbi sull'attendibilità dei saldi indicati negli estratti conti prodotti: può dirsi che effettivamente dagli e/c dell'attore risultano nel 2023 prelievi per € 15.000 in contanti, antecedenti la proposizione del ricorso, prelievi che il non ha giustificato. Pt_1
Maggiori le criticità inerenti la posizione della : oltre a dei versamenti a dei figli, come P_ dedotto dall'attore dall'esame degli estratti conto emerge che “ha versato alla RaiffeisenKasse €
4.600,00; -che ha corrisposto piccoli importi in un PAC ad e alla Capital Broker;
che nel CP_5 corso del 2023 ha versato a tale la somma di € 3.000,00, a tale la Persona_3 Persona_4 somma complessiva di € 16.850,00, a tale la somma di € 3.500,00 e a tale Persona_5 Per_6 la somma complessiva di € 6.700,00, il tutto per un totale di € 30.050,00” (da ultimo note
[...]
conclusive, pag. 5).
La convenuta non ha in effetti giustificato tali operazioni, tutte risalenti al 2023, né ha dato evidenza pagina 10 di 12 degli investimenti finanziari cui si ricollegano i versamenti verso Capital Broker, o alla CP_5
RaiffeisenKasse; dall'e/c al 2023 emergono anche dei versamenti in entrata da detti soggetti (Capital
Broker).
Può dirsi dunque dimostrato che entrambe le parti abbiano posto in essere delle operazioni che di fatto falsano la stima delle disponibilità liquide: mentre per il le operazioni si risolvono nel prelievo Pt_1 di € 15.000,00 (sicché le disponibilità liquide si aggirerebbero comunque su ca. € 69.000,00, tra conto e libretto postale), è decisamente più opaca la posizione della . Considerando i versamenti ai P_ nominativi non giustificati (€ 30.050,00) e alla RaiffeisenKasse (€ 4.600,00) le disponibilità liquide ammonterebbero a ca. € 47.000,00. A ciò deve aggiungersi che la dispone di investimenti P_
finanziari, su cui non ha fornito alcun elemento, oltre a non aver dato atto, anche in corso di causa, dell'esatta consistenza di quanto pervenutole dalla successione paterna.
Per quanto qui rileva, può osservarsi che allo stato non sussiste una sperequazione reddituale tra le parti, ma neanche patrimoniale, stante l'opacità della posizione della . P_
Del tutto irrilevanti le prospettate – ma non dimostrate e non rilevanti nel presente giudizio, dovendosi valutare la situazione rebus sic stantibus – spese che la convenuta dovrà sostenere per il possibile mutuo per l'acquisto di un immobile d'abitazione o il ridotto ammontare della pensione che potrebbe percepire, una volta che cesserà di lavorare.
Difetta dunque in radice il presupposto per il riconoscimento di un assegno divorzile, a favore di entrambe le parti.
Può comunque osservarsi che aveva chiesto il riconoscimento di un assegno solamente per il Pt_1
caso in cui la moglie avesse iniziato a lavorare full time, circostanza questa non dimostrata nel caso di specie.
Quanto alla , questa aveva addotto delle circostanze che, nella sua prospettiva, dovrebbero P_
dimostrare il diritto di vedersi riconoscere un assegno divorzile con funzione compensativo- perequativa, ossia il contributo dato per il pagamento delle rate di mutuo dell'immobile ora di proprietà del marito o il non aver potuto coltivare l'attività lavorativa full time. Ribadendo che difetta il requisito della sperequazione reddituale/patrimoniale tra coniugi, può osservarsi che la convenuta non ha fornito elementi sufficienti a supporto delle sue asserzioni: in particolare, non ha minimamente fornito elementi diretti a ricostruire quali fossero i rapporti economici tra coniugi in costanza di matrimonio e se effettivamente possa dirsi che il marito abbia saldato i mutui sugli immobili anche con il contributo della retribuzione della – dovendosi in tale contesto vagliare peraltro la circostanza che la P_
convenuta pacificamente prelevò, in occasione della separazione, 26.000,00 € dal conto comune e che sempre in occasione della separazione a tacitazione dei profili patrimoniali il marito le versò €
pagina 11 di 12 20.000,00; né sono stati forniti elementi utili a ricostruire, in maniera chiara, il fondamento delle scelte lavorative della . P_
Le domande di riconoscimento degli assegni divorzili dovranno essere rigettate.
6. Stante la reciproca soccombenza delle parti, sussistono congrue ragioni per compensare ex art. 92
c.p.c. le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
i) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 P_
il 3.10.1987, trascritto il 17.10.1987 presso l'ufficio dello stato civile del Comune di
[...]
MB (VI) (registro degli Atti di Matrimonio n.19 parte II, Serie A, Anno 1987):
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 19, parte II, serie A, anno 1987;
iii) rigetta le contrapposte domande, dirette al riconoscimento di un assegno divorzile;
iv) compensa integralmente le spese di lite tra le parti
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 28 gennaio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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