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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 04/11/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3536/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 giugno 1976, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RI GE e dell'avv. TORDI LARA, elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI 105, FORLI' presso il difensore avv. RI GE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il 13 settembre CP_1 C.F._2
1976, residente in [...], non costituito
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI All'udienza del 9.10.2024 la parte ricorrente ha formulato con note scritte precedentemente depositate istanza di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha omesso di precisare le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/12/2022 chiedeva la pronunzia Parte_1 della separazione personale da rappresentando che dal matrimonio, CP_1
celebrato con rito concordatario in Canicattì il 25.08.2009 (Anno 2009 atto n. 106 parte II serie A), era nato il figlio (il 20.04.2010) e che la prosecuzione della convivenza Per_1 era diventata intollerabile. La ricorrente assumeva che l'unione si era deteriorata a causa dell'esasperarsi dei difetti caratteriali del Sig. che avevano reso improseguibile il CP_1 rapporto di coniugio, pertanto, chiedeva la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per l'intervenuta mancanza della comunione morale e materiale dei coniugi.
Con ordinanza presidenziale del 08/02/2023 si autorizzavano i coniugi a vivere separati con obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di €
350,00, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore che, con provvedimento del
01.02.2024, reso a seguito di udienza celebratasi in modalità cartolare, dichiarava la contumacia del resistente e rinviava per la precisazione delle conclusioni ai fini della sentenza parziale di separazione.
Successivamente, precisate le conclusioni ribadendo la richiesta di sentenza parziale di separazione anche per i successivi comportamenti violenti del resistente che l'avevano portata a chiedere di trasferirsi con il figlio in un'altra città, la causa era rimessa al collegio per la sentenza non definitiva relativa alla separazione.
*****
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente nella contumacia del resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni rese innanzi al Presidente del Tribunale e delle circostanze fattuali concretamente emerse, tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che è ormai declinato in un insanabile conflitto.
Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse tra le parti, con riferimento in particolare alla richiesta di addebito, alle pretese di carattere economico ed alle istanze istruttorie formulate in atti, occorre rimettere la causa in istruttoria, avendo peraltro parte ricorrente già provveduto al deposito delle memorie autorizzate di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e dovendo dunque il G.I. pronunciarsi sulle istanze istruttorie medesime.
Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, decidendo con sentenza non definitiva e con l'intervento del pubblico ministero,
1. pronunzia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
il 16 giugno 1976 e nato a [...] il [...], CP_1
coniugati a Canicattì (AG) il 25.08.2009 (atto n. 106 P. 2 S. A anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Canicattì di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 106 Parte 2 Serie A;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese al definitivo.
Così nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N.R.G. 3536/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 3536/2022 R.G. promosso da
(C.F. ), nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1
giugno 1976, residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
RI GE e dell'avv. TORDI LARA, elettivamente domiciliata in VIALE
MATTEOTTI 105, FORLI' presso il difensore avv. RI GE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il 13 settembre CP_1 C.F._2
1976, residente in [...], non costituito
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 31.10.2025; rilevato che deve proseguire l'istruttoria del presente procedimento, essendo stati richiesti e concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. ed essendo state depositate le memorie istruttorie;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa in istruttoria, dovendosi il G.I. pronunciare in ordine alle istanze di prova già articolate in atti;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e fissa per l'ammissione dei mezzi di prova innanzi al predetto Giudice l'udienza del 19.11.2025 ore
9,20. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3536/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1 giugno 1976, residente in [...], con il patrocinio dell'avv. RI GE e dell'avv. TORDI LARA, elettivamente domiciliata in VIALE MATTEOTTI 105, FORLI' presso il difensore avv. RI GE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il 13 settembre CP_1 C.F._2
1976, residente in [...], non costituito
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica in sede
CONCLUSIONI All'udienza del 9.10.2024 la parte ricorrente ha formulato con note scritte precedentemente depositate istanza di pronuncia di sentenza non definitiva sul vincolo.
Il Pubblico Ministero intervenuto ha omesso di precisare le conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13/12/2022 chiedeva la pronunzia Parte_1 della separazione personale da rappresentando che dal matrimonio, CP_1
celebrato con rito concordatario in Canicattì il 25.08.2009 (Anno 2009 atto n. 106 parte II serie A), era nato il figlio (il 20.04.2010) e che la prosecuzione della convivenza Per_1 era diventata intollerabile. La ricorrente assumeva che l'unione si era deteriorata a causa dell'esasperarsi dei difetti caratteriali del Sig. che avevano reso improseguibile il CP_1 rapporto di coniugio, pertanto, chiedeva la separazione dal marito con addebito a quest'ultimo per l'intervenuta mancanza della comunione morale e materiale dei coniugi.
Con ordinanza presidenziale del 08/02/2023 si autorizzavano i coniugi a vivere separati con obbligo del padre di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di €
350,00, rimettendo le parti dinanzi al giudice istruttore che, con provvedimento del
01.02.2024, reso a seguito di udienza celebratasi in modalità cartolare, dichiarava la contumacia del resistente e rinviava per la precisazione delle conclusioni ai fini della sentenza parziale di separazione.
Successivamente, precisate le conclusioni ribadendo la richiesta di sentenza parziale di separazione anche per i successivi comportamenti violenti del resistente che l'avevano portata a chiedere di trasferirsi con il figlio in un'altra città, la causa era rimessa al collegio per la sentenza non definitiva relativa alla separazione.
*****
Ciò posto e venendo ora al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione giudiziale avanzata in atti dalla ricorrente nella contumacia del resistente, è senz'altro fondata e merita accoglimento in ragione delle risultanze processuali, del comportamento e delle dichiarazioni rese innanzi al Presidente del Tribunale e delle circostanze fattuali concretamente emerse, tali da ritenere comprovata la crisi del rapporto coniugale che è ormai declinato in un insanabile conflitto.
Elementi tutti dai quali si ricava in modo univoco il venir meno, secondo ogni ragionevole previsione, di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 c.c. e conseguentemente deve essere pronunziata la separazione personale tra i coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse tra le parti, con riferimento in particolare alla richiesta di addebito, alle pretese di carattere economico ed alle istanze istruttorie formulate in atti, occorre rimettere la causa in istruttoria, avendo peraltro parte ricorrente già provveduto al deposito delle memorie autorizzate di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. e dovendo dunque il G.I. pronunciarsi sulle istanze istruttorie medesime.
Ogni statuizione sulle spese di lite va rimessa alla definizione del merito.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione collegiale, decidendo con sentenza non definitiva e con l'intervento del pubblico ministero,
1. pronunzia la separazione personale di nata a [...] Parte_1
il 16 giugno 1976 e nato a [...] il [...], CP_1
coniugati a Canicattì (AG) il 25.08.2009 (atto n. 106 P. 2 S. A anno 2009);
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Canicattì di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2009 Atto n. 106 Parte 2 Serie A;
3. dispone con separata ordinanza la rimessione in istruttoria per tutte le ulteriori questioni;
4. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, disponendo che copia della presente sentenza venga trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile successivamente al passaggio in giudicato.
Spese al definitivo.
Così nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente
dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI
N.R.G. 3536/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione CIVILE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile di 1° grado iscritto al n° 3536/2022 R.G. promosso da
(C.F. ), nata a [...] il 16 Parte_1 C.F._1
giugno 1976, residente in [...], con il patrocinio dell'avv.
RI GE e dell'avv. TORDI LARA, elettivamente domiciliata in VIALE
MATTEOTTI 105, FORLI' presso il difensore avv. RI GE
RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il 13 settembre CP_1 C.F._2
1976, residente in [...], non costituito
RESISTENTE CONTUMACE letti gli atti e i documenti di causa;
premessa la sentenza parziale emanata da questo Collegio in data 31.10.2025; rilevato che deve proseguire l'istruttoria del presente procedimento, essendo stati richiesti e concessi dal G.I. i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. ed essendo state depositate le memorie istruttorie;
ritenuto dunque che la causa debba essere rimessa in istruttoria, dovendosi il G.I. pronunciare in ordine alle istanze di prova già articolate in atti;
P.Q.M.
dispone la rimessione della causa sul ruolo istruttorio del G.I. dott.ssa Serena Chimichi e fissa per l'ammissione dei mezzi di prova innanzi al predetto Giudice l'udienza del 19.11.2025 ore
9,20. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Forlì nella camera di consiglio del 31.10.2025
Il Presidente dott. Massimo DI PATRIA
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Serena CHIMICHI