Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 12/03/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
n. 1065 / 2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LE Ordinario Di Cuneo
SEZIONE CIVILE
Il LE di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del
Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1065 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 assegnata in decisione all'udienza del 5 febbraio 2025 ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c., e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Mondovì (CN), AR CodiceFiscale_1
Piazza Santa Maria Maggiore n. 8, presso lo studio dell'Avv. Giulia Negri (pec:
) dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in Email_1 atti;
- ATTORE -
E
(C.F.: ), in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1 C.F._2 dell'omonima impresa individuale (P.IVA: Controparte_2
), con sede legale in Villanova Mondovì (CN), Corso Europa n. 78, pec: P.IVA_1
Email_2
- CONVENUTI CONTUMACI -
Oggetto: azione di risarcimento danni.
1
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
• Svolgimento del processo.
Con atto di citazione, ritualmente notificato a mezzo pec in data 19 aprile 2022, AR conveniva in giudizio innanzi all'intestato LE , in proprio e nella Controparte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale , Controparte_2 lamentando di avere subito danni di natura patrimoniale in dipendenza del grave inadempimento della controparte agli accordi intercorsi inter partes e meglio precisati infra.
Parte attrice, nello specifico, deduceva:
a) di avere acquistato, in data 28 marzo 2019, un appartamento sito in Milano, Corso
Monforte n. 18;
b) che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, il sig.
nel mese di luglio 2019, aveva incaricato il sig. , idraulico Pt_1 CP_1 CP_1 professionista, della realizzazione degli impianti e dei bagni a servizio dell'alloggio;
c) che, in particolare il sig. aveva realizzato: CP_1
- BAGNO 1:
n. 1 attacco acqua fredda + scarico wc;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico bidet;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavabo;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico doccia;
- 2: CP_3
n. 1 attacco acqua fredda + scarico wc;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico bidet;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavabo;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico doccia;
- : CP_4
2 n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavello cucina n. 2 attacchi acqua fredda/calda per boiler elettrico
- installazione sanitari escluso lavabo bagno 2;
d) che, per tali lavori, le parti avevano concordato oralmente il costo complessivo di euro
3.000,00 che era stato, pertanto, interamente corrisposto da parte del sig. Pt_1
;
[...]
e) che i menzionati lavori erano stati realizzati e consegnati dal sig. nei primi CP_1 giorni del mese di settembre 2019 e, in data 12 settembre 2019, era stato messo in funzione l'impianto idraulico;
f) che il giorno seguente, 13 settembre 2019, gli artigiani incaricati di ultimare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di proprietà del sig. sigg.ri Pt_1 CP_5
(falegname) e (elettricista), recatisi nell'immobile, avevano trovato il Controparte_6 pavimento del bagno degli ospiti completamente allagato ed avevano percepito rumore continuo di acqua;
g) che l'acqua fuoriuscita dal bagno aveva bagnato anche il pavimento in legno dell'ingresso, nonostante fosse protetto da imballi di plastica per non essere rovinato durante l'esecuzione degli ulteriori lavori;
h) che i sigg.ri e , onde evitare ulteriori perdite d'acqua, CP_5 Controparte_6 avevano chiuso l'impianto idrico ed avevano contattato direttamente sia il sig.
, segnalandogli quanto accaduto, sia il sig. Controparte_1 Pt_1
i) che, in data 17 settembre 2019, il sig. , riconoscendo la Controparte_1 responsabilità per la perdita d'acqua verificatasi nell'impianto da lui realizzato, si era recato a Milano presso l'appartamento di proprietà del sig. con il sig. Pt_1 CP_5 ed era intervenuto sugli impianti idrici appena eseguiti;
[...]
j) che, in particolare, il sig. aveva smontato la vaschetta dell'acqua Controparte_1
e aveva lavorato tutto il giorno per sostituire il galleggiante della stessa;
k) che, successivamente all'intervento di ripristino, era stato riaperto l'impianto idrico e non si era verificata alcuna ulteriore perdita d'acqua;
l) che, circa due settimane dopo la perdita, il pavimento dell'ingresso aveva cominciato a sollevarsi e gonfiarsi a causa dei danni da bagnamento subiti;
3 m) che il sig. pertanto, aveva richiesto una consulenza tecnica alla società LAISE Pt_1
s.r.l.s., pavimenti in legno, con sede in Vinovo, la quale aveva accertato che “il rigonfiamento del lato lungo delle liste dovuto alla spinta della fibra causato dalla perdita d'acqua del bagno” e che non era allo stato possibile definire l'entità del danno, essendo necessario attendere il tempo utile al completo asciugamento;
n) che i lavori di ristrutturazione integrale dell'appartamento erano stati ultimati nel mese di novembre 2019;
o) che il danno subito dal pavimento, però, non era stato – e non avrebbe potuto essere
– immediatamente ripristinato attesa la necessità di attendere la naturale essicazione del legno;
p) che la presenza del pavimento danneggiato aveva reso impossibile per il sig. Pt_1 utilizzare l'immobile per lo scopo in ordine al quale era stato acquistato, ovvero locazioni brevi tramite formula B&B, o ad uso abitativo transitorio;
q) che, una volta completata l'essiccazione del pavimento e prima di procedere con la sostituzione della parte danneggiata, il sig. aveva incaricato il perito Pt_1 Per_1
di valutare i danni subiti dal parquet, i quali erano stati quantificati nell'importo di
[...] euro 1.000,00 oltre iva, sostenendo, altresì, l'esborso di euro 352,00 per le spese di perizia;
r) che il pavimento era stato, quindi, ripristinato nella primavera dell'anno 2020 e l'appartamento era stato immediatamente locato al sig. , con contratto Parte_2 di locazione ad uso abitativo transitorio sottoscritto in data 27 giugno 2020, al canone mensile di euro 2.500,00;
s) che vane erano risultate le richieste invitate dal sig. all'indirizzo della Pt_1 controparte di provvedere immediatamente al risarcimento dei danni subiti.
Tanto premesso, parte attrice concludeva affinché il LE adito volesse così provvedere:
“Dichiarare la responsabilità del sig. in proprio e in qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa artigiana c.f. Controparte_2
, p.i. , con sede in Villanova Mondovì, per tutti i danni C.F._2 P.IVA_1 subiti dal sig. in relazione ai fatti per cui è causa e conseguentemente AR condannarlo al pagamento dell'importo di €
4 18.852,00, ovvero in quell'altra somma in corso di causa emergenda e/o accertanda, ovvero da liquidarsi dal Giudice in via equitativa, con interessi legali fino al saldo.
In ogni caso
Con il favore delle spese di lite.
Con ogni più ampia riserva di produrre, dedurre ed indicare testi”.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, non si costituiva in giudizio la parte convenuta, la quale, pertanto, all'udienza del 30 novembre 2022 di prima comparizione e trattazione, veniva dichiarata contumace.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., all'esito del deposito delle memorie istruttorie, veniva assunta la prova orale articolata da parte attrice. Esaurita l'attività istruttoria ammessa, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 5 febbraio
2025 ove, sulle conclusioni formulate da parte attrice, era trattenuta in decisione e riservato il deposito della sentenza nei trenta giorni successivi ai sensi di quanto previsto dalla norma di cui all'art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.-.
• Diritto.
Nel merito, la domanda proposta da è risultata fondata e merita di trovare AR accoglimento nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
Nella controversia in esame, invero, l'attore lamenta di aver subito danni economici per un complessivo importo di euro 18.852,00, assumendo la riconducibilità degli stessi alla negligente condotta della controparte in ordine alla realizzazione degli impianti idraulici nell'appartamento di sua proprietà meglio indicato in premessa.
Alla luce di quanto dedotto, pertanto, l'attore chiede, previo accertamento di responsabilità, condannarsi la parte convenuta, , in proprio e nella qualità di titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, al pagamento della complessiva somma di euro 18.852,00 a titolo di risarcimento danni (ovvero di altra somma accertata in corso di causa), oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Orbene, la fattispecie in esame e, in particolare, l'accertamento di responsabilità della convenuta società per inadempimento delle obbligazioni assunte ex contractu, che funge da presupposto delle domande proposte, impone, in via preliminare, di meglio precisare il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.
5 Com'è noto, in tema di responsabilità contrattuale, in base al combinato disposto degli artt.
1218 e 2697 cod. civ., coordinato con l'art. 115 cod. proc. civ. e col principio di vicinanza della prova, incombe al preteso creditore allegare e provare la fonte (legale o negoziale) dell'obbligazione di pagamento che assume inadempiuta, totalmente o parzialmente, e, a fronte del puntuale soddisfacimento di tali oneri deduttivi e probatori, spetta al preteso debitore allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti idonei a paralizzare la pretesa creditoria (cfr. ex multis Cass. civ. SS.UU. 30.10.2001 n. 13533).
Tale regola probatoria dev'essere, poi, coordinata, nella vicenda che ci vede impegnati, con la mancata costituzione in giudizio della parte convenuta (atteso che la contumacia integra un comportamento neutrale al quale non può attribuirsi alcuna valenza non contestativa dei fatti allegati dalla controparte: cfr. ex multis Cass., n. 461/2015) e con il valore probatorio dei documenti di mera formazione unilaterale, che, nell'ambito del giudizio a cognizione piena, assumono valenza esclusivamente di indizio dell'esecuzione delle prestazioni relative ad un rapporto non contestato (cfr. ex multis Cass. n. 26801 del 21/10/2019).
Tanto premesso, giova evidenziare come, dalle risultanze documentali e dell'integrale istruttoria orale assunta in corso di causa, è emerso che, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, il sig. nel mese di luglio 2019, aveva Pt_1 incaricato il sig. , idraulico professionista, della realizzazione degli impianti Controparte_1
e dei bagni a servizio dell'alloggio e che, per tali lavori, le parti avevano concordato oralmente il costo complessivo di euro 3.000,00 che era stato interamente corrisposto in favore dell'idraulico da parte del sig. (cfr. doc. n. 1 allegato alla produzione di parte attrice, Pt_1 nonché dichiarazioni rese dal teste nel corso dell'udienza del 27 febbraio Controparte_6
2024 e del teste nel corso dell'udienza del 10 luglio 2024). Testimone_1
Ed invero, la prova orale assunta nel corso del giudizio appare idonea a dimostrare l'intervenuta conclusione del contratto di appalto di opere idrauliche tra le parti dell'odierno giudizio;
in particolare, il conferimento dell'incarico per la realizzazione degli impianti idraulici dell'immobile di proprietà dell'attore sito in Milano, Corso Monforte n. 18, da parte del sig. in favore di e la effettiva esecuzione delle prestazioni ad opera di Pt_1 Controparte_1 quest'ultimo sono circostanze risultate integralmente confermate da entrambi i testi escussi in corso di causa.
6 Ebbene, il teste , artigiano elettricista incaricato dall'attore di effettuare le Controparte_6 lavorazioni degli impianti elettrici nel corso della medesima ristrutturazione dell'immobile di
Milano, escusso all'udienza del 27 febbraio 2024, ha riferito che nell'ambito di tali lavori di ristrutturazione il sig. era stato incaricato, nel mese di luglio 2019, della CP_1 realizzazione degli impianti idraulici della cucina e dei bagni a servizio dell'alloggio (cfr. verbale d'udienza del 27 febbraio 2024 e, in particolare, le dichiarazioni rese da in Controparte_6 relazione al capitolo di prova articolato da parte attrice al n. 2 – “vero che nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà, il sig. nel mese di luglio 2019, Pt_1 incaricava il sig. , idraulico professionista, per la realizzazione degli Controparte_1 impianti e dei bagni a servizio dell'alloggio. In particolare il sig. realizzava: BAGNO CP_1
1: n. 1 attacco acqua fredda + scarico wc;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico bidet;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavabo;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico doccia;
BAGNO N.2: n. 1 attacco acqua fredda + scarico wc;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico bidet;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavabo;
n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico doccia;
: n. 1 attacco acqua fredda/calda + scarico lavello cucina;
n. 2 CP_4 attacchi acqua fredda/calda per boiler elettrico;
- installazione sanitari escluso lavabo bagno 2”
– il quale affermava che: “è vero. io alle volte ero presente in cantiere e alle volte no. Ho visto sia l'effettuazione che l'ultimazione di tali lavori. Preciso che al momento dell'ultimazione eravamo andati insieme con il sig. per risparmiare i costi della trasferta sino a CP_1
Milano”).
L'ulteriore teste escusso alla successiva udienza del 10 luglio 2024, , coniuge Testimone_1 dell'attore in regime di separazione dei beni, ha confermato tale circostanza, affermando che
“ero presente al conferimento dell'incarico in quanto era il nostro idraulico Controparte_1 di fiducia al quale ci eravamo rivolti già in altre occasioni” (cfr. verbale d'udienza del 10 luglio
2024).
È noto, invero, in tema di contratto di appalto tra privati, che nessuna norma impone la forma scritta per lo stesso, né "ad substantiam", nè "ad probationem", di talché tale contratto può essere concluso anche "per facta concludentia"; da ciò deriva che l'avvenuta stipula del contratto può essere provata tramite presunzioni e prove testimoniali (cfr. ex multis Corte appello Genova sez. I, 17/06/2022, n. 710).
7 A ciò aggiungasi che la contumacia della parte convenuta, pur non potendo rappresentare – come si è già evidenziato – una fictio confessio, ha precluso una diversa rappresentazione dei fatti dedotti dall'attore; inoltre, deve ritenersi idonea ad assumere rilievo ex art. 232 c.p.c. (“Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”) la mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale deferito da parte attrice. Ed invero, la norma di cui all'art. 232 c.p.c. attribuisce al Giudice la facoltà, in caso di mancata comparizione a rendere l'interrogatorio formale deferito dalla controparte, di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio secondo il suo prudente apprezzamento
(art. 116 c.p.c.) imponendogli, però, al contempo, di valutare ogni altro elemento di prova (cfr. ex multis Cass. VI, 9436/2018; Cass. III, n. 6204/2016; Cass. I, n. 17719/2014; Cass. III, n.
3258/2007). Deve pertanto ritenersi ammessa dal convenuto contumace l'avvenuta conclusione del contratto oggetto del presente giudizio.
Orbene, tenuto conto delle emergenze istruttorie, complessivamente considerate, deve ritenersi raggiunta la prova in ordine all'an debeatur della pretesa fatta valere dall'attore, avendo quest'ultimo allegato e provato il titolo posto a fondamento della domanda risarcitoria proposta e allegato l'altrui inadempimento – ed incombendo, invece, in capo al convenuto
, l'onere di fornire idonea dimostrazione di avere esattamente adempiuto Controparte_1 ovvero che l'inadempimento o il ritardo era stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile – e fornito altresì la dimostrazione in ordine al danno subito ed alla derivazione causale dello stesso dall'inadempimento imputabile alla odierna parte convenuta;
ed invero, dall'analisi delle dichiarazioni dei testimoni escussi in corso di causa, è emersa peraltro la circostanza che, in seguito alla ultimazione delle lavorazioni relative all'impianto idraulico, in data 13 settembre 2019, vi era stato un malfunzionamento dello stesso con conseguente fuoriuscita di acqua che aveva bagnato il pavimento in legno posizionato all'ingresso dell'immobile (cfr. verbale d'udienza del 27 febbraio 2024, ove il teste ha dichiarato, in relazione al capitolo di prova di cui al n. 5, “è vero. Quando Controparte_6 siamo arrivati la mattina abbiamo trovato acqua per terra. L'acqua era presente nel bagno e nell'antibagno”, circostanza altresì confermata dall'ulteriore teste escusso, , Testimone_1 all'udienza del 10 luglio 2024) e che per l'integrale ripristino dello stesso erano occorsi diversi mesi.
8 Tanto premesso in punto di an debeatur e passando, dunque, all'esame del quantum debeatur, nel valutare le poste di danno di natura patrimoniale vantate dall'attore – consistenti, per un verso, nei costi di ripristino del pavimento e, per altro verso, nel mancato godimento indiretto dell'immobile – appare opportuno rilevare che la domanda è risultata solo parzialmente fondata.
Ed invero, avuto riguardo ai costi di ripristino, quantificati dall'attore nell'importo di euro
1.000,00 oltre ad euro 352,00 relativo al costo della perizia, in mancanza di prova da parte dell'attore di avere sostenuto il relativo esborso, la domanda proposta non può trovare accoglimento.
Quanto, invece, al danno derivante dal mancato godimento del bene immobile in dipendenza della impossibilità – a causa delle condizioni del pavimento – di provvedere alla sua locazione, occorre rammentare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno da indisponibilità diretta o indiretta dell'immobile patito dal proprietario – configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e/o di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione – può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche (cfr. da ultimo, Sez. 3,
Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024).
In particolare, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite (Sentenza n. 33645 del
15/11/2022) – la quale, sebbene resa in tema di azione di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, ha espresso un principio di ampia portata che be può trovare applicazione nella fattispecie che ci vede impegnati relativa al pregiudizio conseguente all'impossibilità di mettere a profitto il cespite da parte del proprietario – in ipotesi di danno da mancato godimento del bene immobile, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di
9 occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno.
In altri termini, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la mancata stipulazione di una locazione “è suscettibile di costituire un mancato guadagno se il proprietario dimostra che il contratto sarebbe stato concluso con la previsione di un canone superiore a quello di mercato”; diversamente, attiene all'area del danno emergente qualora non sia allegato che il canone avrebbe ecceduto il valore di mercato, perché in tal caso rappresenta una “forma di godimento indiretto del bene mediante i frutti civili che da esso possono ritrarsi (art. 820, comma 3, cod. civ.)” (cfr. Cassazione civile sez. un., 15/11/2022, n. 33645).
In particolare, individuando un «punto di mediazione» fra le opposte prospettive della Terza
Sezione Civile (che riteneva sempre e comunque necessario allegare e provare – sia pure tramite presunzioni – il pregiudizio subito) e della Seconda Sezione Civile (che, invece, reputava sufficiente l'allegazione della lesione della facoltà di godimento per presumere il danno), le Sezioni Unite hanno evidenziato come il proprietario debba allegare, oltre all'evento lesivo, la «specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza immediata e diretta della violazione, cagionata dall'occupazione abusiva, del
“diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo”»; a fronte di allegazione, il convenuto deve specificamente contestare (sempre che si tratti di fatti a lui noti, non sorgendo il relativo onere per i fatti a lui invece ignoti) che l'attore «giammai […] avrebbe esercitato il diritto di godimento». Qualora il convenuto assolva il proprio onere di contestazione (con la specificità prescritta dall'art. 115 c.p.c.), il proprietario deve allora provare lo specifico godimento perso, potendo all'uopo avvalersi anche di presunzioni. In caso di domanda risarcitoria avente ad oggetto il mancato guadagno, l'onere di allegazione riguarda, invece, gli
«specifici pregiudizi», con conseguente onus probandi a carico dell'attore sempre se vi sia stata contestazione nei casi e nei limiti poc'anzi evocati.
10 Alla luce delle suesposte coordinate ermeneutiche deve ritenersi assolto dalla parte attrice l'onere su di essa gravante in ordine alla dimostrazione del mancato guadagno derivante dall'evento lesivo (rectius inadempimento del convenuto). Ed invero, l'attore ha provato che i lavori di ristrutturazione dell'immobile di Milano erano terminati nel mese di novembre 2019 e che, a far tempo dal 27 giugno 2020, lo stesso era stato oggetto di locazione ad uso abitativo transitorio al canone mensile di euro 2.500,00 (cfr. doc. n. 5 allegato alla produzione di parte attrice).
Orbene, è possibile presumere (mediante la conoscenza di fatti noti da cui far derivare il fatto ignoto) che in assenza del danneggiamento del pavimento dipendente dall'allagamento (fatto noto) – che ha imposto all'attore di attendere il tempo di essiccazione dello stesso per procedere al successivo ripristino (fatto noto) – il sig. avrebbe provveduto a locare Pt_1
l'immobile al termine dei lavori di ristrutturazione almeno al canone pattuito con il successivo contratto del 27 giugno 2020 (fatto noto); al riguardo, giova ribadire che la contumacia del convenuto, sebbene debba considerarsi un comportamento neutro, ha impedito l'accertamento di una diversa rappresentazione dei fatti, risolvendosi, in definitiva, nella conferma della prospettazione fornita da parte attrice.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta, la parte convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di della somma – quantificata in via equitativa AR alla luce della documentazione prodotta – di euro 15.000,00 (pari all'importo del canone di locazione di euro 2.500,00 per 6 mensilità) a titolo di risarcimento dei danni subiti per il mancato godimento del cespite immobiliare di sua proprietà.
Parte attrice, peraltro, ha chiesto condannarsi la parte convenuta alla corresponsione degli interessi sulle somme rivalutate anno dopo anno, nonché gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Appare opportuno rilevare che nella liquidazione del danno cagionato da illecito/inadempimento, in caso di ritardo nell'adempimento deve, altresì, tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma
11 originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio
1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n. 2796).
Ritenuto, in particolare, che tale danno da ritardo debba essere risarcito secondo la tecnica degli interessi (cfr. Cass. Civ. Sez. Un. sent. n. 1712 del 17.2.1995), andranno ulteriormente corrisposti in favore dell'attore gli interessi al tasso legale calcolati inizialmente sull'importo risultante dalla “devalutazione” delle somme corrisposte al momento dell'evento di danno
(individuato nella data dei relativi effettivi pagamenti, riportata sui bonifici e quietanze prodotti)
e, poi, anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, utilizzando come parametro l'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice “FOI” pubblicato in
Gazzetta Ufficiale ai sensi della L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 81), con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
• Spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si
è fatta applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al D.M. 55/2014 – così come aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda, considerando altresì la semplicità delle questioni affrontate e la ridottissima attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il LE di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
12 a) accoglie la domanda di risarcimento proposta da nei confronti di AR
, in proprio e in qualità di titolare della omonima impresa Controparte_1 individuale e, per l'effetto, condanna la parte Controparte_2 convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro 15.000,00 il tutto oltre interessi al tasso legale, calcolati su tali somme devalutate al momento del danno e via via rivalutate anno per anno fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;
ciò oltre interessi al tasso legale sul totale così ottenuto dalla data odierna fino all'effettiva corresponsione;
b) condanna , in proprio e in qualità di titolare della omonima Controparte_1 impresa individuale , alla refusione in favore di Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 274,00 per esborsi ed euro AR
2.540,00 per onorari, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Così deciso in Cuneo, il 4 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Chiara Martello
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