Articolo 3 della Legge 16 giugno 1939, n. 1111
Articolo 2Articolo 4
Versione
26 agosto 1939
Art. 3.

Gli affittacamere non possono fornire alloggio per un periodo inferiore ai sette giorni, ad eccezione che ad artisti drammatici e lirici od orchestrali, ed altri partecipanti allo spettacolo.

Deroghe eventuali giustificate da deficienze locali di esercizi alberghieri, potranno essere consentite in ogni singola Provincia dal prefetto, il quale ne dara' comunicazione all'Ente provinciale per il turismo.
Entrata in vigore il 26 agosto 1939
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