Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 14/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, iscritta al n. 2609 del ruolo generale dell'anno 2024 V.G., vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via della C.F._1
Sapienza n. 19, presso lo studio dell'Avv. Marta Brenciaglia che la rappresenta e difende per procura rilasciata;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), alla C.F._2
Via Poggio Graziano n. 82/84, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Berna che lo rappresenta e difende per procura rilasciata.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 3 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi Parte_1 Parte_2
dell'art. 473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio a Terni (TR) il 7 maggio Persona_1
2017, stabilite con decreto di omologa cron. n. 2928/2020 emesso e pubblicato il
23 settembre 2020 dal Tribunale ordinario di Viterbo.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti nuove condizioni:
“1) Affidamento: affidare la figlia minor ad entrambi i genitori, Persona_1
secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, disporre che le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni della figlia, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente. Disporre che entrambi i genitori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, mantengano un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, tenendosi, altresì, costantemente informati su tutte le questioni relative alla minore.
2) Diritti di visita: per le motivazioni sopra esposte e nell'esclusivo interesse della minore modificare il diritto di visita e disporre che, salvo diverso accordo delle parti, il Sig. durante il periodo scolastico, compatibilmente Parte_2
con la effettiva volontà della minore, potrà vedere e tenere con sé la figli a Per_1
fine settimana alterni, dal sabato mattina alla domenica sera, quando riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione materna. Le parti stabiliscono inoltre che le comunicazioni relative alla figlia minore avvengano preferibilmente a fine giornata. Periodi di vacanza e festività: fermo restando quanto previsto in tema di diritto di visita e salvo comunque un diverso accordo delle parti sul punto, disporre che, il Sig. potrà trascorre con la figlia i seguenti periodi: A) Parte_2
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Festività Natalizie: ad anni alterni i giorni del 24 o del 25 dicembre;
ad anni alterni i giorni del 31 Dicembre e del 1° gennaio;
ad anni alterni il giorno del 6 gennaio;
B) Festività Pasquali: ad anni alterni il giorno di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo dalle ore 09:00 alle ore 20:00 (orario in cui il padre riaccompagnerà la figlia presso l'abitazione della madre); C) Vacanze estive: un periodo di venticinque giorni, anche non consecutivi, che dovranno essere concordati con l'altro genitore entro il
31 maggio di ogni anno;
D) Festività varie (compleanni, onomastici, ponti scolastici, ecc.): i genitori si accorderanno di volta in volta in relazione alle esigenze concrete ed impegnandosi ad assicurare la loro costante e contemporanea presenza nell'esclusivo interesse della minore.
3) Mantenimento: disporre che il Sig corrisponderà alla Sig.ra Parte_2
a titolo di mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni Parte_1
mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) mediante bonifico bancario, indicando come causale “mantenimento ” ed il mese corrispondente;
tale Per_1
importo verrà annualmente rivalutato sulla base degli indici ISTAT relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.
Disporre, inoltre, che le spese straordinarie per la figlia, siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno come stabilito dal protocollo del Tribunale di Viterbo. Consenso all'espatrio: dare atto che i Sig.ri e Parte_2
si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei Parte_1
rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quello della figlia minore”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento delle nuove condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
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Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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