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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 742/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
GA NI, RE
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3599/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200039843366 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220015757645000 (erroneamente indicata come 296 2020
0039843366, ma depositata correttamente) notificata a mezzo pec in data 23.05.2022 per tassa automobilistica anno 2016, eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione della pretesa.
Si è costituita ADER contestando il ricorso;
l'ente di riscossione ha proceduto pure alla denuntatio litis all'ente impositore, che, però, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, considerato che, alla data di notifica della cartella, si era maturato il termine triennale di prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
TA La RB
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 2, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA BARBERA GAETANO, Presidente
GA NI, RE
FERRARA CALOGERO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3599/2022 depositato il 15/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200039843366 BOLLO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 29620220015757645000 (erroneamente indicata come 296 2020
0039843366, ma depositata correttamente) notificata a mezzo pec in data 23.05.2022 per tassa automobilistica anno 2016, eccependo la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione della pretesa.
Si è costituita ADER contestando il ricorso;
l'ente di riscossione ha proceduto pure alla denuntatio litis all'ente impositore, che, però, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, considerato che, alla data di notifica della cartella, si era maturato il termine triennale di prescrizione.
All'accoglimento del ricorso segue comunque la compensazione delle spese, non essendo stato contestato il merito del tributo (Cass., ord. 30720 del 14.11.2025).
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
spese compensate.
Palermo, 2.12.2025
La Giudice rel.
Daniela Galazzi Il Presidente
TA La RB