Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00544/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 544 del 2025, proposto dalla società Santise Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Mauro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Galatro, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'accertamento:
- dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Galatro sull’istanza avente ad oggetto revisione dei prezzi e rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori per l'appalto CIG: 8088558936;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa RT MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO che, con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la società istante, quale esecutrice dei “ Lavori di Recupero e Riqualificazione Vecchie Terme Comunali ed Aree Circostanti ” (CIG: 8088558936 - CUP: C21B16000060001), di cui al contratto d’appalto Rep. n. 465, stipulato con il Comune di Galatro in data 05/06/2020, ha agito in giudizio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio da quest’ultimo serbato in ordine all’istanza, da ultimo a mezzo pec del 30/07/2025, avente ad oggetto l’approvazione della revisione prezzi ed il rilascio del Certificato di Esecuzione Lavori;
RILEVATO che il Comune di Galatro, benché ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito;
VISTA la memoria depositata in data 28.11.2025, con la quale la società istante ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione della causa nel merito poiché, nelle more del giudizio, le parti hanno intrapreso proficue interlocuzioni al fine di addivenire a una definizione bonaria della controversia;
RITENUTO, pertanto, che il ricorso, chiamato alla camera di consiglio del 3.12.2025, sia improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse;
RITENUTO che le spese di lite, tenuto conto della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione, debbano essere dichiarate irripetibili, in linea con le richieste in tal senso formulate dall’interessata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IN CE, Presidente
RT MA, Primo Referendario, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT MA | IN CE |
IL SEGRETARIO