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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 02/04/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 89/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SENTER DIEGO elett. Dom VIA PAOLI, 20/C 38068 ROVERETO appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONDI MAURO elett dom. in Rovereto Via Paoli n. 20/C P.IVA_2
appellato
Avente ad oggetto: appalto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 115/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 18.3.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Trento in riforma della sentenza appellata,
pagina 1 di 7 contrariis reiectis:
Preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione.
Nel merito per i motivi di narrativa respingersi in toto le domande attoree e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia anche ex art. 2041 e 2042 c.c.
PARTE APPELLATA:
In via preliminare:previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 348 bis, comma I, c.p.c., dichiararsi inammissibile l'appello come proposto stante le rilevate carenze procedurali rilevate;
nel merito:- respingersi le domande formulate da controparte in quanto infondate così confermando la sentenza di primo grado. Condannarsi parte appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc.Con vittoria delle spese legali, di primo e secondo grado, di CTU e CTP”
FATTO E DIRITTO
La ditta individuale aveva proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2021 emesso dal Tribunale di Rovereto per l'importo di euro 19.730,00, somma richiesta dalla a titolo di corrispettivo Parte_1
per l'esecuzione di opere in forza di contratto di subappalto intercorso tra le parti.
In particolare la ditta opponente deduceva l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto in contratto, il ritardo nell'ultimazione dei lavori con conseguente richiesta di una penale di euro
2.500,00, che i lavori presentavano vizi e difetti per l'eliminazione dei quali erano stati realizzati interventi per euro 2.130,00, che i materiali necessari per l'esecuzione delle opere erano stati da essa acquistati per l'importo di euro 16.878,97, somma che doveva essere rimborsata o comunque posta in compensazione con quanto dovuto alla società subappaltatrice, che i vizi, i difetti e ritardi lamentati giustificavano la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti.
pagina 2 di 7 La società opposta si costituiva in giudizio, rilevando che non era stato possibile esperire il tentativo di mediazione previsto in contratto, che i materiali non dovevano essere da essa forniti, che non sussisteva alcun vizio o difetto delle opere realizzate, né le stesse erano state realizzate con ritardo,
tenuto conto anche della mancanza di un termine stabilito in contrato, che il corrispettivo richiesto era pertanto dovuto.
Esperito il procedimento di mediazione, si provvedeva all'espletamento di CTU e all'assunzione di prove orali.
Il giudice con ordinanza 12.2.24 sottoponeva alle parti la questione rilevata d'ufficio circa la nullità
del contratto ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lvo n 81/2008 per omessa indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto, ritenuta effettivamente sussistente la nullità del contratto dedotto in giudizio per mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro,
dichiarava la nullità del contratto e conseguentemente rigettava tutte le domande proposte dalle parti,
revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando unico Parte_1
motivo di impugnazione di seguito esaminato.
La ditta si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.25 e decisa nella camera di consiglio del
18.3.25.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione la società appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado non abbia pronunciato sulla sua domanda di condanna della società appellata al pagamento pagina 3 di 7 dell'importo preteso, posto che con le note all'udienza 7.10.23 la stessa aveva comunque richiesto la condanna di controparte al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata e con note 27.2.24,
deducendo sulla questione rilevata d'ufficio del giudice circa la nullità del contratto, aveva esposto il proprio diritto al compenso sicchè doveva ritenersi che, in virtù di tali deduzioni, la stessa avesse proposto in primo grado la domanda residuale di cui all'art. 2041 cc..
Di conseguenza il tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dalla società appellante presupponeva la validità del contratto, nel caso di specie mancante, ma avrebbe dovuto comunque riconoscere la somma corrispondente ai lavori effettuati, lamentando quindi una omessa pronuncia su una sua domanda comunque proposta.
Ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia anche ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.
La ditta appellata si è costituita in giudizio, sostenendo che mai nel corso del giudizio di primo grado la società appellante aveva proposto domanda ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. e che conseguentemente la domanda proposta per la prima volta in appello ai sensi delle richiamate norme doveva considerarsi nuova e quindi inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c..
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
L'appello in esame deve essere rigettato.
Dalla lettura delle difese di parte appellante svolte in primo grado emerge in modo del tutto evidente che mai la stessa abbia proposto nel corso di tale giudizio domanda di condanna della ditta appellata per arricchimento senza causa.
Tale domanda non è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta, nelle cui conclusioni veniva sì richiesto, oltre che il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo, anche la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata pagina 4 di 7 di giustizia, ma tale ultima domanda si fondava sul contratto di subappalto intercorso tra le parti, come chiaramente si evinceva dal contenuto complessivo della comparsa di costituzione e risposta che richiamava le pattuizioni di tale contratto e le vicende che avevano riguardato la sua esecuzione.
Nella prima memoria ex art. 186 co. 6 cpc l'odierna società appellante si limitava richiamare le conclusioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
Nelle note depositate in data 8.11.23 l'odierna società appellante si limitava a richiedere la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia.
Nella comparsa conclusionale venivano illustrate le risultanze istruttorie acquisite al giudizio sempre con riferimento all'accoglimento della propria domanda diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Con ordinanza di data 12.2.24 il giudice, rilevata d'ufficio la nullità del contratto ai sensi dell'articolo
26 comma 5 del D.Lvo n. 81/2008 per omessa specificazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro,
assegnava alle parti termine per dedurre su tale questione. Con note depositate in data 1/3/24 la soc.
appellante rilevava l'inapplicabilità della norma indicata dal giudice al contratto intercorso tra le parti e sosteneva la conseguente validità di tale contratto, deducendo inoltre: “in ogni caso le prestazioni da
parte di sono state e quindi la convenuta ha diritto al Parte_2 Parte_3
compenso”.
Anche tale espressione, in mancanza di argomentazioni idonee a consentire l'interpretazione di tale richiesta come domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cc, va intesa nel senso che la soc. appellante richiedeva il corrispettivo maturato in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti,
quindi va intesa come domanda che fonda il proprio titolo sull'adempimento di un contratto .
In tal senso del resto depone anche l'utilizzo dell'espressione utilizzata (“diritto al compenso”) che evidentemente si riferisce alla richiesta di un corrispettivo per prestazioni rese, domanda differente rispetto a quella prevista dall''art.2041 c.c., posto che in tal caso l'arricchimento in danno di una parte pagina 5 di 7 porrebbe a carico dell'arricchito l'obbligo di indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale e non di pagare il corrispettivo pattuito in forza di contratto intercorso tra le parti.
Deve pertanto concludersi che l'appello sia infondato per essere stata proposta solo nel presente grado di giudizio una domanda nuova, come tale inammissibile.
Infatti (Cass. n. 18145/22) “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il
"petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”
(cfr anche Cass. n. 3058/21).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a partico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi contenuti nel
Regolamento n.147/22, stante la non complessità dell'unica questione trattata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della società appellante richiesta da controparte, non emergendo la sussistenza dello stato soggettivo della mala fede e/o della colpa grave, nè per la modifica della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite e delle spese di CTU e CTP (le spese di lite sono state compensate tra le parti e le spese di
CTU sono state poste a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna), in mancanza di impugnazione incidentale da parte della ditta appellata, che ha genericamente avanzato tale richiesta nelle conclusioni senza nulla argomentare al riguardo..
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione l'accertamento nei confronti della soc. appellante, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13
del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della pagina 6 di 7 stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
115/24 dd. 20.3.24 del Tribunale di Rovereto;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante, al Parte_1
rimborso in favore della ditta in persona del Controparte_1
titolare, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 567,00 per la fase di studio,
€ 460,50 per la fase introduttiva, € 955,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Cosi deciso in Trento, lì 18.3.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Trento in persona dei magistrati:
Dr.ssa L.Guzzo Presidente
Dr.ssa M.Tulumello Consigliere
Dr.ssa R.Fermanelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado R.G. 89/2024
tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
SENTER DIEGO elett. Dom VIA PAOLI, 20/C 38068 ROVERETO appellante e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. BONDI MAURO elett dom. in Rovereto Via Paoli n. 20/C P.IVA_2
appellato
Avente ad oggetto: appalto
In punto: riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto n. 115/24
Causa decisa nella camera di consiglio del giorno 18.3.25 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PARTE APPELLANTE:
Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Trento in riforma della sentenza appellata,
pagina 1 di 7 contrariis reiectis:
Preliminarmente concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta e la causa non è di pronta soluzione.
Nel merito per i motivi di narrativa respingersi in toto le domande attoree e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto.
In subordine condannare l'opponente al pagamento della diversa somma che risulterà di giustizia anche ex art. 2041 e 2042 c.c.
PARTE APPELLATA:
In via preliminare:previa adozione dei provvedimenti di cui all'art. 348 bis, comma I, c.p.c., dichiararsi inammissibile l'appello come proposto stante le rilevate carenze procedurali rilevate;
nel merito:- respingersi le domande formulate da controparte in quanto infondate così confermando la sentenza di primo grado. Condannarsi parte appellante per lite temeraria ex art. 96 cpc.Con vittoria delle spese legali, di primo e secondo grado, di CTU e CTP”
FATTO E DIRITTO
La ditta individuale aveva proposto Controparte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 334/2021 emesso dal Tribunale di Rovereto per l'importo di euro 19.730,00, somma richiesta dalla a titolo di corrispettivo Parte_1
per l'esecuzione di opere in forza di contratto di subappalto intercorso tra le parti.
In particolare la ditta opponente deduceva l'omesso esperimento del tentativo di mediazione previsto in contratto, il ritardo nell'ultimazione dei lavori con conseguente richiesta di una penale di euro
2.500,00, che i lavori presentavano vizi e difetti per l'eliminazione dei quali erano stati realizzati interventi per euro 2.130,00, che i materiali necessari per l'esecuzione delle opere erano stati da essa acquistati per l'importo di euro 16.878,97, somma che doveva essere rimborsata o comunque posta in compensazione con quanto dovuto alla società subappaltatrice, che i vizi, i difetti e ritardi lamentati giustificavano la risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra le parti.
pagina 2 di 7 La società opposta si costituiva in giudizio, rilevando che non era stato possibile esperire il tentativo di mediazione previsto in contratto, che i materiali non dovevano essere da essa forniti, che non sussisteva alcun vizio o difetto delle opere realizzate, né le stesse erano state realizzate con ritardo,
tenuto conto anche della mancanza di un termine stabilito in contrato, che il corrispettivo richiesto era pertanto dovuto.
Esperito il procedimento di mediazione, si provvedeva all'espletamento di CTU e all'assunzione di prove orali.
Il giudice con ordinanza 12.2.24 sottoponeva alle parti la questione rilevata d'ufficio circa la nullità
del contratto ai sensi dell'art. 26 comma 5 del D.Lvo n 81/2008 per omessa indicazione specifica dei costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Rovereto, ritenuta effettivamente sussistente la nullità del contratto dedotto in giudizio per mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro,
dichiarava la nullità del contratto e conseguentemente rigettava tutte le domande proposte dalle parti,
revocando il decreto ingiuntivo opposto.
Avverso tale sentenza la ha proposto appello, articolando unico Parte_1
motivo di impugnazione di seguito esaminato.
La ditta si è costituita in giudizio, Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello.
Quindi la causa, sulle conclusioni delle parti come in epigrafe precisate nei termini di cui all'art 189
cpc, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 11.3.25 e decisa nella camera di consiglio del
18.3.25.
* * * *
Con unico motivo di impugnazione la società appellante deduce che erroneamente il giudice di primo grado non abbia pronunciato sulla sua domanda di condanna della società appellata al pagamento pagina 3 di 7 dell'importo preteso, posto che con le note all'udienza 7.10.23 la stessa aveva comunque richiesto la condanna di controparte al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata e con note 27.2.24,
deducendo sulla questione rilevata d'ufficio del giudice circa la nullità del contratto, aveva esposto il proprio diritto al compenso sicchè doveva ritenersi che, in virtù di tali deduzioni, la stessa avesse proposto in primo grado la domanda residuale di cui all'art. 2041 cc..
Di conseguenza il tribunale non avrebbe dovuto limitarsi ad affermare che la domanda di pagamento del corrispettivo proposta dalla società appellante presupponeva la validità del contratto, nel caso di specie mancante, ma avrebbe dovuto comunque riconoscere la somma corrispondente ai lavori effettuati, lamentando quindi una omessa pronuncia su una sua domanda comunque proposta.
Ha chiesto pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia anche ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c.
La ditta appellata si è costituita in giudizio, sostenendo che mai nel corso del giudizio di primo grado la società appellante aveva proposto domanda ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c. e che conseguentemente la domanda proposta per la prima volta in appello ai sensi delle richiamate norme doveva considerarsi nuova e quindi inammissibile ai sensi dell'articolo 345 c.p.c..
Ha chiesto pertanto il rigetto dell'appello, con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c.
L'appello in esame deve essere rigettato.
Dalla lettura delle difese di parte appellante svolte in primo grado emerge in modo del tutto evidente che mai la stessa abbia proposto nel corso di tale giudizio domanda di condanna della ditta appellata per arricchimento senza causa.
Tale domanda non è stata proposta con la comparsa di costituzione e risposta, nelle cui conclusioni veniva sì richiesto, oltre che il rigetto delle domande dell'opponente e la conferma del decreto ingiuntivo, anche la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata pagina 4 di 7 di giustizia, ma tale ultima domanda si fondava sul contratto di subappalto intercorso tra le parti, come chiaramente si evinceva dal contenuto complessivo della comparsa di costituzione e risposta che richiamava le pattuizioni di tale contratto e le vicende che avevano riguardato la sua esecuzione.
Nella prima memoria ex art. 186 co. 6 cpc l'odierna società appellante si limitava richiamare le conclusioni esposte in comparsa di costituzione e risposta.
Nelle note depositate in data 8.11.23 l'odierna società appellante si limitava a richiedere la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma che sarebbe risultata di giustizia.
Nella comparsa conclusionale venivano illustrate le risultanze istruttorie acquisite al giudizio sempre con riferimento all'accoglimento della propria domanda diretta ad ottenere il pagamento del corrispettivo maturato in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti.
Con ordinanza di data 12.2.24 il giudice, rilevata d'ufficio la nullità del contratto ai sensi dell'articolo
26 comma 5 del D.Lvo n. 81/2008 per omessa specificazione dei costi relativi alla sicurezza del lavoro,
assegnava alle parti termine per dedurre su tale questione. Con note depositate in data 1/3/24 la soc.
appellante rilevava l'inapplicabilità della norma indicata dal giudice al contratto intercorso tra le parti e sosteneva la conseguente validità di tale contratto, deducendo inoltre: “in ogni caso le prestazioni da
parte di sono state e quindi la convenuta ha diritto al Parte_2 Parte_3
compenso”.
Anche tale espressione, in mancanza di argomentazioni idonee a consentire l'interpretazione di tale richiesta come domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 cc, va intesa nel senso che la soc. appellante richiedeva il corrispettivo maturato in esecuzione del contratto di subappalto intercorso tra le parti,
quindi va intesa come domanda che fonda il proprio titolo sull'adempimento di un contratto .
In tal senso del resto depone anche l'utilizzo dell'espressione utilizzata (“diritto al compenso”) che evidentemente si riferisce alla richiesta di un corrispettivo per prestazioni rese, domanda differente rispetto a quella prevista dall''art.2041 c.c., posto che in tal caso l'arricchimento in danno di una parte pagina 5 di 7 porrebbe a carico dell'arricchito l'obbligo di indennizzarla della correlativa diminuzione patrimoniale e non di pagare il corrispettivo pattuito in forza di contratto intercorso tra le parti.
Deve pertanto concludersi che l'appello sia infondato per essere stata proposta solo nel presente grado di giudizio una domanda nuova, come tale inammissibile.
Infatti (Cass. n. 18145/22) “La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi", basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e l'azione di arricchimento sull'assenza di un vincolo negoziale, sia per il
"petitum" avendo l'azione contrattuale ad oggetto il corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita”
(cfr anche Cass. n. 3058/21).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a partico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi contenuti nel
Regolamento n.147/22, stante la non complessità dell'unica questione trattata.
Non sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della società appellante richiesta da controparte, non emergendo la sussistenza dello stato soggettivo della mala fede e/o della colpa grave, nè per la modifica della sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite e delle spese di CTU e CTP (le spese di lite sono state compensate tra le parti e le spese di
CTU sono state poste a carico delle stesse nella misura del 50% ciascuna), in mancanza di impugnazione incidentale da parte della ditta appellata, che ha genericamente avanzato tale richiesta nelle conclusioni senza nulla argomentare al riguardo..
Segue altresì al rigetto dell'impugnazione l'accertamento nei confronti della soc. appellante, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero 228/12 che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13
del testo unico di cui al DPR numero 115/02, della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della pagina 6 di 7 stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione rigettata.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Trento, ogni diversa o contraria azione, eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. Parte_1
115/24 dd. 20.3.24 del Tribunale di Rovereto;
2) condanna la , in persona del legale rappresentante, al Parte_1
rimborso in favore della ditta in persona del Controparte_1
titolare, delle spese del presente giudizio di appello, liquidate in € 567,00 per la fase di studio,
€ 460,50 per la fase introduttiva, € 955,50 per la fase decisionale, oltre a spese generali nella misura del 15%, all'I.V.A. ed al contributo C.N.A.P. nelle misure di legge, se ed in quanto dovuti;
3) ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della dell'ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello
Cosi deciso in Trento, lì 18.3.25.
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Renata Fermanelli) (dr.ssa Liliana Guzzo)
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