TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/04/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1756/2024 R.G. TRA
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Dario Testa con studio in Caserta alla Piazza Matteotti n°67 e dall'Avv. Benedetto Farina con studio in Caserta al Viale Michelangelo n.5.;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to F.Pasut ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
NONCHE' già Controparte_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M.
[...]
Carraba con il quale elett.te domicilia come in atti
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nullo l'avviso di addebito n. 328/2018/00058912/64/000 notificato al ricorrente in data 16.02.2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 669,43 a titolo di presunto omesso versamento contributi I.V.S. maturati per il periodo dall'ottobre 2017 al novembre 2017., deducendo tra gli altri motivi la prescrizione del credito;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Con successiva memoria integrativa depositata il 4.3.2025, l' rilevava di aver annullato CP_6
d'ufficio l'avviso di addebito con provvedimento del 4.3.2024 chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1 Si costituiva altresì l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_7
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la CP_8 legittimazione cade esclusivamente a carico dell' in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito, ex dl 78/2010, per cui non sussiste la legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_9
Sussiste altresì il difetto di legittimazione passiva della in considerazione dell'epoca CP_10 di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' annullato l'avviso di addebito in data 4.3.2025 come eccepito e CP_1 CP_ documentato dall' nella memoria integrativa depositata in pari data (cfr. prod. cui si CP_6 associava la parte ricorrente all'odierna udienza insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di lite (cfr. verbale d'udienza. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto chiaramente al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese che seguono la soccombenza nei confronti dell' che ha CP_1 riconosciuto la irregolarità delle notifiche effettuate e dunque la prescrizione (cfr. relazione amministrativa dep.4.3.2025) e sono liquidate in considerazione del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria. Spese compensate tra parte ricorrente e in considerazione della natura della pronuncia. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 400,00 oltre IVA e CPA spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) compensa le spese tra parte ricorrente e CP_8
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 29/4/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3
, residente in [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'Avv. Dario Testa con studio in Caserta alla Piazza Matteotti n°67 e dall'Avv. Benedetto Farina con studio in Caserta al Viale Michelangelo n.5.;
RICORRENTE E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, anche quale procuratore CP_1 speciale della rappresentato e Controparte_2 CP_3 difeso, in virtù di procura generale alle liti dall'avv.to F.Pasut ed elettivamente domiciliato presso la sede in Caserta via Arena – loc. San Benedetto, CP_1
NONCHE' già Controparte_4 Controparte_5
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M.
[...]
Carraba con il quale elett.te domicilia come in atti
RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 6.3.2024, l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice di dichiarare nullo l'avviso di addebito n. 328/2018/00058912/64/000 notificato al ricorrente in data 16.02.2024, con il quale l' ha richiesto il pagamento della somma CP_1 complessiva di € 669,43 a titolo di presunto omesso versamento contributi I.V.S. maturati per il periodo dall'ottobre 2017 al novembre 2017., deducendo tra gli altri motivi la prescrizione del credito;
con vittoria di spese (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo).
Ritualmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Con successiva memoria integrativa depositata il 4.3.2025, l' rilevava di aver annullato CP_6
d'ufficio l'avviso di addebito con provvedimento del 4.3.2024 chiedendo pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
1 Si costituiva altresì l' chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_7
Acquisita la documentazione prodotta, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio mediante sentenza ex art. 429 c.p.c. completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di atteso che la CP_8 legittimazione cade esclusivamente a carico dell' in quanto titolare del rapporto CP_1 obbligatorio di natura previdenziale e soggetto incaricato della notifica dell'atto impositivo, l'avviso di addebito, ex dl 78/2010, per cui non sussiste la legittimazione passiva di
[...]
. Controparte_9
Sussiste altresì il difetto di legittimazione passiva della in considerazione dell'epoca CP_10 di maturazione dei contributi, esulanti dal periodo 1998-2008 in cui è stata operativa la cessione dei crediti dell' alla società di cartolarizzazione ex lege 448/98. CP_1
Tanto premesso, nel caso di specie deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, avendo l' annullato l'avviso di addebito in data 4.3.2025 come eccepito e CP_1 CP_ documentato dall' nella memoria integrativa depositata in pari data (cfr. prod. cui si CP_6 associava la parte ricorrente all'odierna udienza insistendo tuttavia per il pagamento delle spese di lite (cfr. verbale d'udienza. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto chiaramente al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
2 Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo provato in atti l'integrale annullamento. Residua la questione sulle spese che seguono la soccombenza nei confronti dell' che ha CP_1 riconosciuto la irregolarità delle notifiche effettuate e dunque la prescrizione (cfr. relazione amministrativa dep.4.3.2025) e sono liquidate in considerazione del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria. Spese compensate tra parte ricorrente e in considerazione della natura della pronuncia. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite liquidate in CP_1 complessivi € 400,00 oltre IVA e CPA spese forfettarie come per legge con attribuzione in favore del procuratore antistatario;
3) compensa le spese tra parte ricorrente e CP_8
Manda la cancelleria per la comunicazione della predetta sentenza alle parti costituite. Così deciso in S.M.C.V., il 29/4/2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
3