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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 25/09/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, dalla parte ricorrente il 12.09.2025 e dalla parte resistente il 22.09.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 621 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Realmonte (AG) ed elettivamente domiciliata a Favara (AG) via Giovanni XXIII n. 36, presso lo studio dell'avv. Nunzia Russi, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
p.iva: ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede di Agrigento, via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM
26379 del 30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di Persona_1 servizio del Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023 in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 20 febbraio 2025 la sig.ra Parte_1
, premettendo di avere presentato il 12 marzo 2024 apposita domanda per avere
[...] riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% al fine di usufruire della pensione di invalidità di cui all'art. 12 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, esponeva che la Commissione Medica
1 dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stata sottoposta il 02 dicembre 2024,
l'aveva riconosciuta “invalida con percentuale dal 67 al 99%”.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché “proceda alla CP_1 verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla Legge per avere diritto alla pensione di invalidità (100%) mensile sin dalla data della domanda amministrativa
(12/03/2024)”.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_1 giudizio depositando il 09 giugno 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta con la quale eccepiva “preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza … di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c, valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale, cui l'istante afferma di essere titolare”. Ciò in quanto “la ricorrente, avendo 70 anni alla data della domanda, non potrà vedersi riconoscere il beneficio economico della pensione di inabilità anche in caso di accertamento con esito positivo dello status di invalido civile totale stante la mancanza del requisito anagrafico previsto dal legislatore” che richiede una “età compresa tra i 18 e i 67 anni”. Per il resto, contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento depositato il 28 giugno 2025 il Giudice concedeva alla parte ricorrente un termine per controdedurre all'eccezione preliminare sollevata dall' , riservandosi di CP_1 disporre la CTU medica alla successiva udienza.
Con le note depositate il 12 settembre 2025 la ricorrente in riscontro dell'eccezione preliminare dell'ente previdenziale evidenziava che “anche se la sig.ra aveva Parte_1 già compiuto i 70 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa (12.03.24) il riconoscimento della predetta percentuale comporta alcuni benefici come accedere gratuitamente a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito, a prescindere dall'età. Inoltre, tale riconoscimento è essenziale e prodromico alla richiesta dell'indennità di accompagnamento”.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 12.09.2025
e da quella resistente il 22.09.2025, il presente procedimento viene deciso con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria di CP_1 costituzione e risposta. Come visto, per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire della sig.ra ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per non possedere la Parte_1 stessa, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, il requisito anagrafico stabilito dalla legge per la prestazione richiesta.
Invero, il beneficio della pensione di inabilità previsto dall'art. 12 della Legge 30 marzo
1971 n. 118 è corrisposto agli invalidi totali (100%) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, che sono residenti in forma stabile in Italia e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile l'eccezione di cui sopra, si osserva brevemente quanto segue.
Dall'esame del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che ha incoato il presente procedimento emerge chiaramente che la sua proposizione è finalizzata solo ed esclusivamente ad accertare la sussistenza in capo alla signora del requisito sanitario per avere diritto alla Parte_1 pensione di invalidità prevista dal suddetto art. 12 della Legge n. 118/1971.
Quindi, non può revocarsi in dubbio che, mediante l'enunciato scritto l'istante ha inteso espletare la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. esclusivamente per verificare la ricorrenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa (100%) a fronte dell'avvenuto riconoscimento da parte della commissione medica con il verbale del 05.12.2024 di un'invalidità civile medio-grave (dal
67% al 99%).
Ebbene, sulla scorta di quanto opportunamente rilevato dall' nella richiamata CP_1 memoria di costituzione e risposta, la signora al momento della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa aveva già compiuto 70 anni e, quindi, aveva un'età superiore al limite di anni 67 espressamente previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio richiesto (circostanza esplicitamente ammessa nelle note scritte depositate dal legale della ricorrente il 12 settembre
2024).
Di guisa che, nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto il requisito di carattere anagrafico prescritto per legge per avere riconosciuto il diritto alla pensione di cui all'art. 12 della
Legge 118/1971, oggetto della domanda espressamente avanzata dall'istante attraverso il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Il che comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultima ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante che, in mancanza del menzionato presupposto, pur in presenza di quello
3 sanitario, l'espletamento della C.T.U. richiesta dalla signora comporterebbe soltanto Parte_1 un'inutile spesa a carico dello Stato, priva del conseguimento dell'utilità di tipo economico richiesta.
Inammissibile deve ritenersi, non essendovi alcun richiamo nel ricorso introduttivo,
l'estensione della domanda iniziale, operata a mezzo delle note depositate dalla ricorrente il
12.09.2025, con cui si rappresenta che “anche se la sig.ra aveva già compiuto Parte_1
i 70 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa (12.03.24) il riconoscimento della predetta percentuale comporta alcuni benefici come accedere gratuitamente
a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito, a prescindere dall'età. Inoltre, tale riconoscimento è essenziale e prodromico alla richiesta dell'indennità di accompagnamento”.
Invero, la richiesta di voler ottenere l'accertamento dell'invalidità totale (100%) per i benefici di accesso gratuito “a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito” e di riconoscimento “dell'indennità di accompagnamento” esula da quella formulata nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e costituisce una domanda nuova e, come tale, inammissibile (tra l'altro non è neanche possibile verificare se tali ulteriori e differenti benefici avevano costituito oggetto della domanda amministrativa presentata all' avendo la CP_1 ricorrente omesso di depositarne copia in giudizio).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dalla Parte_1
instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare
[...] accoglimento.
L'odierna istante, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42,
XI comma, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre
2003.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 25/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, in esito alle note di trattazione scritta depositate, ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025, dalla parte ricorrente il 12.09.2025 e dalla parte resistente il 22.09.2025, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 621 dell'anno 2025 del Ruolo Generale, promossa da
(c.f.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a Realmonte (AG) ed elettivamente domiciliata a Favara (AG) via Giovanni XXIII n. 36, presso lo studio dell'avv. Nunzia Russi, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* RICORRENTE * contro
(c.f. - Controparte_1 P.IVA_1
p.iva: ) con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede di Agrigento, via Picone nn. 20-30, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 10, comma 6, D.L. 203/05, conv. con L. 248/05 nonché ai sensi del DPCM
26379 del 30/03/07, dal funzionario dott.ssa , a ciò designato con ordine di Persona_1 servizio del Direttore di Sede n. 2023/0100/0000010 del 10/05/2023 in atti
* RESISTENTE *
- Concisa esposizione delle ragioni giuridiche e di fatto della decisione -
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. depositato il 20 febbraio 2025 la sig.ra Parte_1
, premettendo di avere presentato il 12 marzo 2024 apposita domanda per avere
[...] riconosciuta una percentuale di invalidità del 100% al fine di usufruire della pensione di invalidità di cui all'art. 12 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, esponeva che la Commissione Medica
1 dell'Invalidità Civile, a seguito della visita alla quale era stata sottoposta il 02 dicembre 2024,
l'aveva riconosciuta “invalida con percentuale dal 67 al 99%”.
Pertanto, adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, convenendo in giudizio l' chiedendo la nomina di un consulente tecnico d'ufficio affinché “proceda alla CP_1 verifica preventiva della sussistenza delle condizioni sanitarie previste dalla Legge per avere diritto alla pensione di invalidità (100%) mensile sin dalla data della domanda amministrativa
(12/03/2024)”.
L' in persona del legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente CP_1 giudizio depositando il 09 giugno 2025 il proprio fascicolo con la memoria di risposta con la quale eccepiva “preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza … di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c, valutato nella prospettiva dell'utilità dell'accertamento medico richiesto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale, cui l'istante afferma di essere titolare”. Ciò in quanto “la ricorrente, avendo 70 anni alla data della domanda, non potrà vedersi riconoscere il beneficio economico della pensione di inabilità anche in caso di accertamento con esito positivo dello status di invalido civile totale stante la mancanza del requisito anagrafico previsto dal legislatore” che richiede una “età compresa tra i 18 e i 67 anni”. Per il resto, contestava nel merito la domanda avversaria e ne chiedeva il rigetto.
Con provvedimento depositato il 28 giugno 2025 il Giudice concedeva alla parte ricorrente un termine per controdedurre all'eccezione preliminare sollevata dall' , riservandosi di CP_1 disporre la CTU medica alla successiva udienza.
Con le note depositate il 12 settembre 2025 la ricorrente in riscontro dell'eccezione preliminare dell'ente previdenziale evidenziava che “anche se la sig.ra aveva Parte_1 già compiuto i 70 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa (12.03.24) il riconoscimento della predetta percentuale comporta alcuni benefici come accedere gratuitamente a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito, a prescindere dall'età. Inoltre, tale riconoscimento è essenziale e prodromico alla richiesta dell'indennità di accompagnamento”.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza del 23 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuto dalla parte ricorrente il 12.09.2025
e da quella resistente il 22.09.2025, il presente procedimento viene deciso con l'adozione della seguente sentenza.
Il ricorso introduttivo del procedimento de quo non è giuridicamente legittimo e fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
2 Nell'ipotesi che ci occupa si palesa corredata dei requisiti della validità, della conducenza e dell'accoglibilità l'eccezione formulata in via preliminare dall' nella propria memoria di CP_1 costituzione e risposta. Come visto, per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, la carenza di interesse ad agire della sig.ra ai sensi dell'art. 100 c.p.c. per non possedere la Parte_1 stessa, sin dal momento della presentazione della domanda amministrativa, il requisito anagrafico stabilito dalla legge per la prestazione richiesta.
Invero, il beneficio della pensione di inabilità previsto dall'art. 12 della Legge 30 marzo
1971 n. 118 è corrisposto agli invalidi totali (100%) che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, che sono residenti in forma stabile in Italia e che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Allo scopo di corroborare la decisione di valutare ammissibile l'eccezione di cui sopra, si osserva brevemente quanto segue.
Dall'esame del ricorso ex art. 445 bis c.p.c. che ha incoato il presente procedimento emerge chiaramente che la sua proposizione è finalizzata solo ed esclusivamente ad accertare la sussistenza in capo alla signora del requisito sanitario per avere diritto alla Parte_1 pensione di invalidità prevista dal suddetto art. 12 della Legge n. 118/1971.
Quindi, non può revocarsi in dubbio che, mediante l'enunciato scritto l'istante ha inteso espletare la procedura di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. esclusivamente per verificare la ricorrenza del requisito sanitario per essere riconosciuto invalido civile con riduzione totale della capacità lavorativa (100%) a fronte dell'avvenuto riconoscimento da parte della commissione medica con il verbale del 05.12.2024 di un'invalidità civile medio-grave (dal
67% al 99%).
Ebbene, sulla scorta di quanto opportunamente rilevato dall' nella richiamata CP_1 memoria di costituzione e risposta, la signora al momento della presentazione della Parte_1 domanda amministrativa aveva già compiuto 70 anni e, quindi, aveva un'età superiore al limite di anni 67 espressamente previsto dalla legge per l'ottenimento del beneficio richiesto (circostanza esplicitamente ammessa nelle note scritte depositate dal legale della ricorrente il 12 settembre
2024).
Di guisa che, nel caso di specie non risulta affatto soddisfatto il requisito di carattere anagrafico prescritto per legge per avere riconosciuto il diritto alla pensione di cui all'art. 12 della
Legge 118/1971, oggetto della domanda espressamente avanzata dall'istante attraverso il ricorso ex art. 445 bis c.p.c. Il che comporta la carenza di interesse ad agire di quest'ultima ai sensi dell'art. 100 c.p.c., stante che, in mancanza del menzionato presupposto, pur in presenza di quello
3 sanitario, l'espletamento della C.T.U. richiesta dalla signora comporterebbe soltanto Parte_1 un'inutile spesa a carico dello Stato, priva del conseguimento dell'utilità di tipo economico richiesta.
Inammissibile deve ritenersi, non essendovi alcun richiamo nel ricorso introduttivo,
l'estensione della domanda iniziale, operata a mezzo delle note depositate dalla ricorrente il
12.09.2025, con cui si rappresenta che “anche se la sig.ra aveva già compiuto Parte_1
i 70 anni al momento della presentazione della domanda amministrativa (12.03.24) il riconoscimento della predetta percentuale comporta alcuni benefici come accedere gratuitamente
a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito, a prescindere dall'età. Inoltre, tale riconoscimento è essenziale e prodromico alla richiesta dell'indennità di accompagnamento”.
Invero, la richiesta di voler ottenere l'accertamento dell'invalidità totale (100%) per i benefici di accesso gratuito “a protesi, ortesi e ausili tecnologici per la promozione dell'autonomia dell'assistito” e di riconoscimento “dell'indennità di accompagnamento” esula da quella formulata nel ricorso ex art. 445 bis c.p.c. e costituisce una domanda nuova e, come tale, inammissibile (tra l'altro non è neanche possibile verificare se tali ulteriori e differenti benefici avevano costituito oggetto della domanda amministrativa presentata all' avendo la CP_1 ricorrente omesso di depositarne copia in giudizio).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la pretesa spiegata dalla Parte_1
instaurando il presente giudizio non è ammissibile e, di conseguenza, non può trovare
[...] accoglimento.
L'odierna istante, seppure soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42,
XI comma, del D.L. n. 269 del 30 settembre 2003, convertito nella legge n. 326 del 24 novembre
2003.
P.Q.M.
il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice Luca Restivo, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 25/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca Restivo
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