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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/12/2025, n. 18091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18091 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8423/2019 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8423 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 giugno 2025
TRA
società per azioni di diritto russo, con sede legale nella città di SC, Parte_1 via Arbat n° 10, con Ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna 28, in persona del legale rappresentante per l'Italia; rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3;
- appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Chiusi 68;
- appellata nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la convenendo in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Roma n. 42835/2018, depositata in data 5 dicembre 2018, per “la riforma della sentenza impugnata col favore delle spese del doppio grado in capo al procuratore che si dichiara antistatario”.
Premetteva l'appellante che aveva agito nei suoi confronti dinanzi al Giudice di CP_1
Pace al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo registrato nel viaggio sulla tratta Guangzhou-Venezia, con scalo tecnico a
SC (voli SU221 e SU2422 del 26.04.2018), in particolare, maturato sul volo Guangzhou-SC: in virtù di quest'ultimo, infatti, l'attrice aveva perso la coincidenza con il volo SC-Venezia, ed era stata riprotetta sul volo SU2596 del giorno successivo, con arrivo alla destinazione finale con un giorno di ritardo.
L'appellante riferiva che l'attrice aveva chiesto al Giudice di Pace la liquidazione in suo favore del risarcimento del danno ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, chiedendone la quantificazione in analogia con le previsioni del Regolamento CE 261/04; che il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e disposto la sua condanna al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 600, oltre rivalutazione monetaria e interessi e delle spese del procedimento.
Nel proporre impugnazione avverso la sentenza, ne censurava l'assenza totale di Pt_1 motivazione, negava la propria responsabilità in relazione al danno lamentato dall'attrice e, comunque, affermava che quest'ultimo non fosse stato in alcun modo provato dalla medesima.
Si costituiva la parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace su controversia di valore inferiore ad euro 1.100, secondo equità, negando la carenza di motivazione della sentenza e ribadendo la fondatezza della sua pretesa sul presupposto della responsabilità contrattuale della convenuta;
quanto al pregiudizio subito, sosteneva che esso ben potesse essere presunto.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per le causali e le ragioni di cui in narrativa”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quest'ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 06 giugno 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali nei termini assegnati.
2 *********
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata con riferimento al disposto dell'art. 339 comma 3 c.p.c., non ricorrendo il presupposto della intervenuta pronuncia della sentenza secondo equità e dovendosi, da un lato, richiamare il disposto dell'art. 113 comma 2
c.p.c., secondo il quale “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.” e, dall'altro, porre in evidenza la circostanza che l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto per adesione a condizioni predefinite in moduli o formulari.
Nel merito, l'impugnazione si ritiene fondata per la ragione, assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti, che il Giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, liquidando in suo favore somma di denaro quantificata nella misura di euro 600 in difetto di qualsivoglia elemento di prova del danno effettivamente subito da parte sua.
Invero, non potendo trovare applicazione alla fattispecie la disciplina prevista dal Reg. CE 261/04, non ricorrendo ipotesi contemplata dall'art. 3 del medesimo, per essere il vettore convenuto in giudizio di nazionalità extracomunitaria, né la Convenzione di Montreal, non avendo la Federazione
SS mai aderito ad essa, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizioni della Convenzione di Varsavia, alla quale ha invece aderito il Paese di nazionalità del vettore. In tale prospettiva, avrebbe dovuto quindi respingere la domanda risarcitoria, non avendo l'attrice neppure allegato compiutamente il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente derivatole dalla condotta del vettore.
Ritiene il giudicante di richiamare in questa sede, in quanto condivisibile, il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore
3 inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea) (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
In ossequio a tale principio deve quindi ritenersi che l'attrice avesse l'onere di allegare specificamente il danno subito e di fornire prova del medesimo, mentre, si è limitata ad allegare in via del tutto generica, nell'atto introduttivo del giudizio, la possibile incidenza del ritardo di un volo sulla sfera patrimoniale di un passeggero, senza operare alcun riferimento al caso concreto, ed anche gli effetti negativi che il ritardo significativo di un volo possa determinare nella sua sfera psicologica ed emozionale, quale dato notorio, in base al quale avrebbe dovuto presumersi la sussistenza di un danno risarcibile.
Si ritiene, invece, in virtù dei richiamati principi, che non fosse dato affatto pervenire mediante presunzioni all'accertamento dell'esistenza del danno e alla liquidazione di esso in via equitativa: si richiama, sul punto, la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, nella quale si legge
“secondo pacifico insegnamento, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n.
4310). Secondo il richiamato orientamento, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone:
a) l'esistenza certa del danno (non potendo supplire il potere di liquidazione equitativa alla mancata prova dell'esistenza stessa del danno); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere «oggettiva», cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e «incolpevole», cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (cfr., da ultimo, Cass.
17/11/2020, n. 26051).
Nel caso di specie è certo e provato il ritardo del volo e quindi l'inadempimento del vettore all'obbligazione assunta, non anche l'effettiva esistenza di un danno risarcibile.
4 Per tali ragioni, si accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, si respinge la domanda formulata da a nei confronti della convenuta CP_1 Parte_1
[...]
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna della parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in relazione al giudizio di primo grado, nella misura complessiva di euro 346, per compensi professionali (euro
68, per la fase di studio, euro 68, per la fase introduttiva, euro 68 per la fase istruttoria, euro 142, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per la fase di appello, nella misura di euro 662 (euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 200 per la fase istruttoria, euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata, respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta CP_1 [...]
Parte_1
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, nella misura di euro 346, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, nella misura di euro 662, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore della parte convenuta, odierna appellante, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c..
Roma, 28 dicembre 2025
Il Giudice
AU AN
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile in persona del giudice AU AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 8423 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2019, trattenuto in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 6 giugno 2025
TRA
società per azioni di diritto russo, con sede legale nella città di SC, Parte_1 via Arbat n° 10, con Ufficio di rappresentanza in Roma nella via Sardegna 28, in persona del legale rappresentante per l'Italia; rappresentata e difesa dall'avv. Tatiana Della Marra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Giunio Bazzoni n. 3;
- appellante
E
nata a [...] il [...] (c.f. , rappresentata e CP_1 C.F._1 difesa dall'Avv. Francesco Longo Bifano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma,
Via Chiusi 68;
- appellata nella quale le parti precisavano le conclusioni: come da note depositate in sostituzione dell'udienza del 6 giugno 2025, riportate in motivazione.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la convenendo in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di CP_1
Pace di Roma n. 42835/2018, depositata in data 5 dicembre 2018, per “la riforma della sentenza impugnata col favore delle spese del doppio grado in capo al procuratore che si dichiara antistatario”.
Premetteva l'appellante che aveva agito nei suoi confronti dinanzi al Giudice di CP_1
Pace al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto al ristoro del pregiudizio subito in conseguenza del ritardo registrato nel viaggio sulla tratta Guangzhou-Venezia, con scalo tecnico a
SC (voli SU221 e SU2422 del 26.04.2018), in particolare, maturato sul volo Guangzhou-SC: in virtù di quest'ultimo, infatti, l'attrice aveva perso la coincidenza con il volo SC-Venezia, ed era stata riprotetta sul volo SU2596 del giorno successivo, con arrivo alla destinazione finale con un giorno di ritardo.
L'appellante riferiva che l'attrice aveva chiesto al Giudice di Pace la liquidazione in suo favore del risarcimento del danno ai sensi della Convenzione di Montreal del 1999, chiedendone la quantificazione in analogia con le previsioni del Regolamento CE 261/04; che il Giudice di Pace aveva accolto la domanda e disposto la sua condanna al pagamento nei confronti dell'attrice della somma di euro 600, oltre rivalutazione monetaria e interessi e delle spese del procedimento.
Nel proporre impugnazione avverso la sentenza, ne censurava l'assenza totale di Pt_1 motivazione, negava la propria responsabilità in relazione al danno lamentato dall'attrice e, comunque, affermava che quest'ultimo non fosse stato in alcun modo provato dalla medesima.
Si costituiva la parte appellata, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello, in quanto proposto avverso sentenza pronunciata dal Giudice di Pace su controversia di valore inferiore ad euro 1.100, secondo equità, negando la carenza di motivazione della sentenza e ribadendo la fondatezza della sua pretesa sul presupposto della responsabilità contrattuale della convenuta;
quanto al pregiudizio subito, sosteneva che esso ben potesse essere presunto.
Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “…rigettare l'appello in quanto inammissibile e/o infondato per le causali e le ragioni di cui in narrativa”.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
quest'ultime precisavano le conclusioni all'udienza del 06 giugno 2025, che si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice tratteneva la causa in decisione e le parti depositavano le comparse conclusionali nei termini assegnati.
2 *********
L'appello è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata con riferimento al disposto dell'art. 339 comma 3 c.p.c., non ricorrendo il presupposto della intervenuta pronuncia della sentenza secondo equità e dovendosi, da un lato, richiamare il disposto dell'art. 113 comma 2
c.p.c., secondo il quale “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede duemilacinquecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.” e, dall'altro, porre in evidenza la circostanza che l'acquisto di un biglietto aereo comporta la conclusione di un contratto di trasporto per adesione a condizioni predefinite in moduli o formulari.
Nel merito, l'impugnazione si ritiene fondata per la ragione, assorbente di ogni altra questione sollevata dalle parti, che il Giudice di primo grado ha accolto la domanda risarcitoria proposta dalla parte attrice, liquidando in suo favore somma di denaro quantificata nella misura di euro 600 in difetto di qualsivoglia elemento di prova del danno effettivamente subito da parte sua.
Invero, non potendo trovare applicazione alla fattispecie la disciplina prevista dal Reg. CE 261/04, non ricorrendo ipotesi contemplata dall'art. 3 del medesimo, per essere il vettore convenuto in giudizio di nazionalità extracomunitaria, né la Convenzione di Montreal, non avendo la Federazione
SS mai aderito ad essa, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto fare applicazione delle disposizioni della Convenzione di Varsavia, alla quale ha invece aderito il Paese di nazionalità del vettore. In tale prospettiva, avrebbe dovuto quindi respingere la domanda risarcitoria, non avendo l'attrice neppure allegato compiutamente il pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale asseritamente derivatole dalla condotta del vettore.
Ritiene il giudicante di richiamare in questa sede, in quanto condivisibile, il principio affermato dalla Corte di legittimità, secondo il quale “In tema di trasporto aereo internazionale, gli artt. 5 e 7 del Regolamento CE n. 261 del 2004, nel prevedere a favore dei passeggeri un ristoro indennitario per il caso di cancellazione del volo (nonché, secondo la giurisprudenza europea, per il caso di ritardo superiore a tre ore), indipendentemente dall'esistenza di un effettivo pregiudizio, configurano una disciplina speciale che si applica, ai sensi dell'art. 3, par. 1, del regolamento medesimo, ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro e a quelli in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo con destinazione in un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, se il vettore aereo operativo è un vettore dell'Unione; pertanto, la suddetta disciplina non è analogicamente estensibile oltre i predetti casi, al di fuori dei quali resta applicabile il principio generale di cui agli artt.1223 e 2697 c.c., secondo cui il debitore
3 inadempiente risponde (solo) dei danni che costituiscono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, mentre il creditore è onerato della prova tanto delle conseguenze dannose quanto del loro collegamento causale con la condotta del debitore, secondo il nesso di cd. causalità giuridica.” (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in accoglimento della domanda risarcitoria di due passeggeri, aveva ritenuto analogicamente applicabile la disciplina eurounitaria in un caso in cui il vettore aereo, responsabile del ritardo, proveniva da un paese non facente parte dell'Unione europea) (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9474 del 09/04/2021).
In ossequio a tale principio deve quindi ritenersi che l'attrice avesse l'onere di allegare specificamente il danno subito e di fornire prova del medesimo, mentre, si è limitata ad allegare in via del tutto generica, nell'atto introduttivo del giudizio, la possibile incidenza del ritardo di un volo sulla sfera patrimoniale di un passeggero, senza operare alcun riferimento al caso concreto, ed anche gli effetti negativi che il ritardo significativo di un volo possa determinare nella sua sfera psicologica ed emozionale, quale dato notorio, in base al quale avrebbe dovuto presumersi la sussistenza di un danno risarcibile.
Si ritiene, invece, in virtù dei richiamati principi, che non fosse dato affatto pervenire mediante presunzioni all'accertamento dell'esistenza del danno e alla liquidazione di esso in via equitativa: si richiama, sul punto, la motivazione della sentenza della Corte di Cassazione, nella quale si legge
“secondo pacifico insegnamento, l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c.., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, che, pertanto, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare (v. e pluribus Cass. 30/04/2010, n. 10607; 12/10/2011 n. 20990; 23/09/2015, n. 18804; 22/02/2018, n.
4310). Secondo il richiamato orientamento, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. presuppone:
a) l'esistenza certa del danno (non potendo supplire il potere di liquidazione equitativa alla mancata prova dell'esistenza stessa del danno); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere «oggettiva», cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e «incolpevole», cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova (cfr., da ultimo, Cass.
17/11/2020, n. 26051).
Nel caso di specie è certo e provato il ritardo del volo e quindi l'inadempimento del vettore all'obbligazione assunta, non anche l'effettiva esistenza di un danno risarcibile.
4 Per tali ragioni, si accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, si respinge la domanda formulata da a nei confronti della convenuta CP_1 Parte_1
[...]
In ragione della soccombenza, si dispone, infine, condanna della parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, in relazione al giudizio di primo grado, nella misura complessiva di euro 346, per compensi professionali (euro
68, per la fase di studio, euro 68, per la fase introduttiva, euro 68 per la fase istruttoria, euro 142, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge e, per la fase di appello, nella misura di euro 662 (euro 131, per la fase di studio, euro 131, per la fase introduttiva, euro 200 per la fase istruttoria, euro 200, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c...
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace impugnata, respinge le domande proposte dall'attrice nei confronti della convenuta CP_1 [...]
Parte_1
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio nei confronti dell'appellante, che si liquidano, quanto al giudizio di primo grado, nella misura di euro 346, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e, per il giudizio di appello, nella misura di euro 662, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, disponendo la distrazione di esse in favore del procuratore della parte convenuta, odierna appellante, dichiaratosi antistatario ex art. 93
c.p.c..
Roma, 28 dicembre 2025
Il Giudice
AU AN
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