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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 06/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE CIVILE PRIMA nella persona del Giudice designato dott.ssa Jone Galasso, ha emesso la seguente
SENTENZA assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1181 del ruolo generale per l'anno 2023, tra rappresentata e difesa dall'Avv. GRAZIUSO CATHERINE;
Parte_1 parte ricorrente e
Controparte_1 parte resistente non costituita
CONCLUSIONI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato, la società ricorrente ha adito l'intestato Tribunale affinchè fosse autorizzata a rimuovere il contatore del gas presente nei locali di proprietà della parte resistente, a seguito della riscontrata morosità nel pagamento delle bollette;
inoltre, ha chiesto che fossero stabilite le modalità di attuazione del provvedimento e che la parte resistente fosse condannata ex art. 614 bis c.p.c. ad una somma pari ad €. 50,00 per ogni giorno di ritardo.
La parte resistente non si è costituita in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo.
Ciò premesso in punto di fatto, va dichiarata la cessata materia del contendere.
La società ricorrente ha rappresentato che, in data successiva al deposito del presente ricorso, con la delibera n. 379 dell'ARERA del 24.09.2024 sarebbe stato modificato l'art. 13 bis del TIMG, con innalzamento ad €. 5.000,00 della soglia di prelievo annuo di consumo di gas al di sopra della quale scatta l'obbligo per il distributore di attivarsi giudizialmente per la disalimentazione del contatore.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha rappresentato che la morosità sarebbe inferiore ad
€. 5.000,00; ne deriva che è sicuramente applicabile l'art. 13 bis del TIMG come di recente modificato. Costituisce jus receptum in giurisprudenza il principio per il quale la cessazione della materia del contendere è, nel processo civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, rilevabile d'ufficio dal giudice, che si verifica qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l'interesse ad agire ed a contraddire ovvero l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (v., tra le tante, Cass., n. 12310/2007;
Cass., n. 4714/2006).
Tuttavia, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere, è necessario che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sottoponendo conclusioni conformi (cfr. Cass., n. 27460/2006).
Diversamente, allorquando la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere (Cass. n. 11931/2006;
Trib. Torino II, 9 marzo 2006; App. Bari I, 23 agosto 2007 n. 899, giurisprudenzabarese.it).
Dovrà al contrario dare luogo ad una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse ad agire quando – come nel caso di specie – non vi sia più l'interesse della parte ad una statuizione sul punto, essendo intervenuta una modifica normativa.
Pertanto, va dichiarata la cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Le spese di lite sarebbero state compensate tra le parti alla luce della recente modifica normativa che ha reso non più utile la proposizione di un ricorso per la disalimentazione;
tuttavia, le spese di lite rimangono a carico della parte ricorrente, non essendosi costituita la resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, sezione Prima, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1) dichiara la cessata materia del contendere;
2) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Nocera Inferiore il 5 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Jone Galasso