Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 24/07/2025, n. 5563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5563 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02326/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2326 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la patria potestà sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Adinolfi, domicilio PEC come da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Speciale Consortile Ambito N. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
Per l’accertamento del silenzio inadempimento e dell’illegittimo comportamento omissivo e dell’obbligo di concludere il procedimento con riferimento alla richiesta di assegnazione dell’assegno di cura del -OMISSIS- e conseguentemente per la condanna a provvedere sulla richiesta della ricorrente e di procedere ad emettere i provvedimenti previsti dalla legge e dalle disposizioni regionali in tema di assegni di cura
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Premesso che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui agli articoli 31 e 117 d.lgs. 104/2010; accertata l’integrità del contraddittorio;
Rilevato che la parte ricorrente premetteva di aver chiesto, con istanza del -OMISSIS-, la corresponsione dell’assegno di cura;
- che l’istruttoria e l’evasione della pratica in ragione della residenza erano in capo all’azienda speciale consortile Ambito N.17;
- che l’istanza era rimasta senza riscontro alcuno;
DIRITTO
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente domandava l’accertamento dell’obbligo in capo all’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, ritenendo l’inerzia della p.a. illegittima per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 2 l. n. 241/90, atteso l’obbligo, in capo all’Amministrazione, di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
Ritenuto che il ricorso è fondato e merita accoglimento entro i termini di seguito precisati;
- che, in base al comma 3 dell’art. 31 d.lgs. n. 104/2010, “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione”.
- che pertanto il giudice, nei casi in cui l’Amministrazione non goda di poteri discrezionali, né sia chiamata ad effettuare valutazioni di carattere tecnico – discrezionale, non deve limitarsi ad accertare la perdurante inerzia dell’Amministrazione stessa, ma deve verificare la fondatezza sostanziale dell’istanza;
- che, nel caso in specie, la domanda non appare in contrasto con la normativa vigente, facendo quindi ritenere doverosa la risposta della pubblica amministrazione e quindi illegittimo il silenzio tenuto;
- che, come ritenuto da questa Sezione in un caso del tutto analogo, “ L'azione contro il silenzio-inadempimento ex art. 31 e 117 c.p.a. non è esperibile avverso qualsiasi tipologia di inerzia dell'Amministrazione ma solo quando l'obbligo di provvedere implichi l'esercizio di una potestà autoritativa. Nel caso di specie, il riconoscimento o meno della titolarità dell’assegno di cura richiesto dalla ricorrente per il proprio figlio presuppone l’esercizio di poteri amministrativi ai fini dell'individuazione e verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per l’erogazione del predetto assegno. Il comportamento dell’amministrazione, pertanto, che rimanga inerte sull’istanza del privato, in violazione dell’art. 2, l. 241/90 che impone l’adozione di un provvedimento espresso a conclusione del procedimento, frustra le aspettative legittime dell’istante e giustifica il ricorso ai sensi dell’art. 117, c.p.a., posto che, come evidenziato, nel caso di specie viene in rilievo un’attività valutativa discrezionale della pubblica amministrazione, non vertendosi in ipotesi di attività vincolata.
Tanto premesso, dunque, deve affermarsi l’obbligo per l’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso in riscontro all’istanza formulata dalla ricorrente e volta all’ottenimento dell’assegno di cura ” (T.a.r. Campania, Napoli, sez. IX, n. 7057/2024);
- che pertanto, il ricorso va accolto, disponendo, data la particolarità della vicenda, un termine per provvedere pari a giorni 60;
- che, ai sensi dell’art. 117 comma 3, può procedersi direttamente alla nomina del commissario ad acta;
- che, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora commissario ad acta il dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica, che entro sessanta giorni dalla scadenza del termine precedente, previa comunicazione della parte ricorrente, adotterà gli atti dovuti dall’Amministrazione resistente, compiendo tutte le attività amministrative necessarie, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “Indirizzi PEC per il PAT”;
Ritenuto che le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie il ricorso n. 2326 dell’anno 2025 e per l’effetto accerta l’obbligo dell’Amministrazione di adottare un provvedimento espresso sull’istanza prodotta in data 25.11.2024;
2. Ordina alla Amministrazione resistente di provvedere a quanto richiesto entro il termine di giorni 60;
3. Nomina quale commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione resistente, dirigente a capo della direzione regionale per le politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega ad un funzionario dotato di idonea competenza tecnica;
4. Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli ai sensi dell’art. 2 L. 241/1990;
5. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 1.500 (millecinquecento/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Luigi Adinolfi, procuratore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente, Estensore
Alessandra Vallefuoco, Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Guglielmo Passarelli Di Napoli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.