Decreto 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 12/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
r.g. n. 83/2025 vol. giur.
La Corte di Appello di Venezia
Sezione I civile nella persona del dott. Alessandro Rizzieri, consigliere delegato dal Presidente alla trattazione del procedimento,
- visto il ricorso presentato il 27 febbraio 2025 ex art. 3, l. 24 marzo 2001 n. 89, come modificata dalla l. 28 dicembre 2015 n. 208, da (c.f. Parte_1
) e (c.f. ), difesi C.F._1 Parte_2 C.F._2
dall'avv. Carlo Spillare (c.f. ) del foro di Vicenza;
C.F._3
- ritenuta la propria competenza e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità del ricorso;
- rilevato che i ricorrenti lamentano l'eccessiva durata della causa civile, iniziata il 29 luglio 2015 e definita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1401 depositata il 18 luglio 2024, passata in giudicato il 24 settembre 2024;
- rilevato che è succeduta alla zia deceduta il 7 Parte_1 Persona_1
aprile 2019, dovendosi perciò tenere conto che la predetta è divenuta parte del Pt_1
processo solo il 28 gennaio 2020 (mentre per il processo era iniziato Persona_1
nel 2017, a seguito della sua chiamata in causa, sì che al momento del decesso non era per lei ancora divenuto di irragionevole durate);
- ritenuto che, in base all'art. 2, comma 2 bis, l. 24 marzo 2001 n. 89, può essere considerata come durata irragionevole del processo civile quella espressamente indicata dai ricorrenti in quattro anni e ventisei giorni (considerate le interruzioni, i rinvii disposti su richiesta delle parti e la sospensione legale per pandemia Covid-19);
- ritenuto che il ricorso sia fondato nei limiti sopra esposti con riguardo al diritto alla riparazione del danno non patrimoniale;
- che il compenso del difensore debba essere liquidato, tenuto conto dell'ammontare per cui il ricorso viene accolto, in Euro 240,00, aumentato a Euro 312,00 per la difesa di due ricorrenti aventi analoga posizione processuale (non si riconosce un aumento per la predisposizione dell'atto con modalità informatiche, in quanto i collegamenti telematici non sono funzionanti e quindi non si è potuta trarre alcuna utilità da tale modalità di predisposizione del ricorso); visti gli artt. 3 ss. legge 24/3/2001 n. 89 e successive modificazioni;
ingiunge al , in persona del ministro pro tempore, di pagare senza Controparte_1
dilazione a titolo di equa riparazione ai ricorrenti l'indennizzo di Euro 1.600
(milleseicento) per ciascuno, oltre agli interessi al saggio legale dalla domanda giudiziale al saldo;
condanna il , in persona del ministro pro tempore, alla rifusione in Controparte_1
favore dei ricorrenti delle spese di questo procedimento, liquidate in euro 312,00 per compensi, oltre a euro 50,58 per esborsi, al rimborso forfettario del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali come per legge;
autorizza la provvisoria esecutorietà del decreto ai sensi dell'art.3, co. 5, legge 89/2001;
avverte che contro il presente decreto potrà essere proposta opposizione con ricorso ai sensi dell'art.
5-ter legge 89/2001 avanti questa Corte d'appello di Venezia nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione del presente provvedimento.
Si comunichi.
Venezia, 12 marzo 2025.
Il consigliere delegato
Alessandro Rizzieri