Articolo 9 della Legge 13 novembre 1960, n. 1407
Articolo 8Articolo 10
Versione
17 dicembre 1960
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Versione
6 marzo 2011
Art. 9. (( 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ))
Entrata in vigore il 6 marzo 2011
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