Art. 9. (( 1. A chiunque viola le disposizioni dell'articolo 6, secondo comma, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ))
Versione
17 dicembre 1960
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Versione
6 marzo 2011
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- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 06/06/2018, n. 14496Provvedimento: […] 3. Con la seconda censura gli stessi ricorrenti hanno dedotto - richiamando l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge n. 1407/1960, sul presupposto che - con riferimento alla condotta illecita accertata - l'autorità amministrativa sanzionatrice avrebbe dovuto sussumere la stessa nell'ipotesi di erronea denominazione dei prodotti oleari (come indicata tanto nei documenti commerciali, quanto nei recipienti contenenti l'olio oggetto della cessione) e non in quella di illegittima commercializzazione del suddetto quantitativo di olio come extravergine, pur non avendo tale qualità, con la correlata applicabilità del regime sanzionatorio più favorevole ai trasgressori.Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- art. 5 legge n. 1407/1960·
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- art. 8 legge n. 1407/1960·
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