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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/04/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2017 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. STOPPONI Parte_1 C.F._1
SAVERIO
ATTRICE contro
( C.F. ) e ( c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) eredi di rappresentati e difesi dall'avv. VALORI C.F._3 Persona_1
ROSALBA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2017 sostenendo di essere stata conduttrice Parte_1 dell'immobile di proprietà di in Fregene, alla Via Belmonte Calabro 102, in virtù di Persona_1
contratto del 15.11.2008 al canone di Euro 700,00 mensili, deduceva che il locatore aveva preteso il pagina 1 di 3 versamento di un importo mensile maggiore di quello convenuto, pari ad Euro 1.800,0 mensili, con l'aggiunta di Euro 1.100,00 mensili che il proprio marito, sig. aveva regolarmente Persona_2 corrisposto dall'aprile 2008 sino ad aprile 2013, tramite bonifico o assegno diretti sul conto corrente cointestato al locatore ed alla di lui moglie . Parte_2
L'attrice sosteneva di aver subito un procedimento di sfratto per morosità a seguito di sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia, tramite il quale, il locatore, aveva riottenuto la disponibilità dell'immobile in data 14.11.2016; deduceva di aver depositato un esposto presso la Guardia di Finanza affinchè “accertasse movimentazioni bancarie effettuate, in entrata, sul proprio conto corrente e su quello del , confrontandole con quelle in uscita dal conto corrente riferiti o riferibili al CP_1 marito dell'attrice sig. ed alle sue attività” Persona_2
La richiamava l'applicazione dell'art. 13 co 4 della L.
9.12.1998 n. 431 ed il suo diritto alla Pt_1
ripetizione delle somme eccedenti il canone contrattuale e concludeva chiedendo la condanna del sig.
a rifonderla dell'importo complessivo di Euro 61.600,00, scaturente dalla differenza Persona_1
di importo di 54 canoni di locazione oltre il rimborso dell'eccedenza di due mensilità del deposito cauzionale, anch'esso corrisposto in misura di Euro 3.600,00 anziché quella dovuta di Euro 1.400,00, ed a risarcirle il danno non patrimoniale.
In corso di causa il procedimento veniva interrotto il 13.02.2019 stante la dichiarazione del decesso di
, avvenuto il 21.9.2018 e la causa veniva riassunta nei confronti delle eredi di cui Persona_1
solo e si costituivano, mentre rimaneva contumace Controparte_3 Controparte_1 [...]
. Parte_3
Mutato il rito in locatizio ed esperito un tentativo di conciliazione, a seguito di vari rinvii dettati anche da problematiche del sistema informatico che non hanno permesso la pronta definizione della controversia, a causa è oggi stata decisa.
La domanda non appare fondata, la circostanza dedotta dalla parte attrice di aver corrisposto al canoni maggiori rispetto quello contrattualmente convenuto in Euro 700,00 mensili, appare CP_1
del tutto sfornita di prova benchè si fondasse su asserite dazioni tramite assegni e tramite bonifici, tutte operazioni riscontrabili attraverso la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti acquisibili presso gli istituti bancari di appartenenza, mentre, la sulla quale incombeva l'onere, ha Pt_1 formulato in giudizio un'inammissibile richiesta esplorativa volta a demandare al Tribunale il compito di accertare le movimentazioni bancarie del convenuto con quelle in uscita dal conto del CP_1
proprio marito;
è principio consolidato che il Giudice non ha facoltà di sopperire all'inerzia probatoria e di allegazione documentale dacchè non è legittimato a ricorrere ai poteri di ufficio ex art. 421 cpc pagina 2 di 3 quando la parte sia incorsa in una preclusione attribuibile alla sua inerzia processuale (Cass. Sent.
265977 del 2020).
Alcune matrici di assegni versate in atti, prontamente contestate dalla difesa del , non CP_1 offrono ulteriori riscontri alla tesi avanzata dall'attrice né ulteriori elementi a sostegno dell'esistenza di un pagamento ulteriore rispetto quello contrattualmente stabilito e versato né elementi probatori a supporto della pretesa attorea possono trarsi dalla proposizione di una denuncia presso la guardia di
Finanza, presentata dalla successivamente al rilascio dell'immobile e dove, anche in tale sede, Pt_1
chiedeva al Comando di eseguire accertamenti sulle poste in entrata ed in uscita dal conto corrente del
. CP_1
Le spese di causa, attesa la modesta attività processuale necessitata, seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate ai valori minimi per i giudizi di convalida di sfratto secondo l'effettivo valore della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.630,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 10 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CIVITAVECCHIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Emanuela Ragusa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2017/2017 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. STOPPONI Parte_1 C.F._1
SAVERIO
ATTRICE contro
( C.F. ) e ( c.f. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) eredi di rappresentati e difesi dall'avv. VALORI C.F._3 Persona_1
ROSALBA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 12 maggio 2017 sostenendo di essere stata conduttrice Parte_1 dell'immobile di proprietà di in Fregene, alla Via Belmonte Calabro 102, in virtù di Persona_1
contratto del 15.11.2008 al canone di Euro 700,00 mensili, deduceva che il locatore aveva preteso il pagina 1 di 3 versamento di un importo mensile maggiore di quello convenuto, pari ad Euro 1.800,0 mensili, con l'aggiunta di Euro 1.100,00 mensili che il proprio marito, sig. aveva regolarmente Persona_2 corrisposto dall'aprile 2008 sino ad aprile 2013, tramite bonifico o assegno diretti sul conto corrente cointestato al locatore ed alla di lui moglie . Parte_2
L'attrice sosteneva di aver subito un procedimento di sfratto per morosità a seguito di sopraggiunte difficoltà economiche della famiglia, tramite il quale, il locatore, aveva riottenuto la disponibilità dell'immobile in data 14.11.2016; deduceva di aver depositato un esposto presso la Guardia di Finanza affinchè “accertasse movimentazioni bancarie effettuate, in entrata, sul proprio conto corrente e su quello del , confrontandole con quelle in uscita dal conto corrente riferiti o riferibili al CP_1 marito dell'attrice sig. ed alle sue attività” Persona_2
La richiamava l'applicazione dell'art. 13 co 4 della L.
9.12.1998 n. 431 ed il suo diritto alla Pt_1
ripetizione delle somme eccedenti il canone contrattuale e concludeva chiedendo la condanna del sig.
a rifonderla dell'importo complessivo di Euro 61.600,00, scaturente dalla differenza Persona_1
di importo di 54 canoni di locazione oltre il rimborso dell'eccedenza di due mensilità del deposito cauzionale, anch'esso corrisposto in misura di Euro 3.600,00 anziché quella dovuta di Euro 1.400,00, ed a risarcirle il danno non patrimoniale.
In corso di causa il procedimento veniva interrotto il 13.02.2019 stante la dichiarazione del decesso di
, avvenuto il 21.9.2018 e la causa veniva riassunta nei confronti delle eredi di cui Persona_1
solo e si costituivano, mentre rimaneva contumace Controparte_3 Controparte_1 [...]
. Parte_3
Mutato il rito in locatizio ed esperito un tentativo di conciliazione, a seguito di vari rinvii dettati anche da problematiche del sistema informatico che non hanno permesso la pronta definizione della controversia, a causa è oggi stata decisa.
La domanda non appare fondata, la circostanza dedotta dalla parte attrice di aver corrisposto al canoni maggiori rispetto quello contrattualmente convenuto in Euro 700,00 mensili, appare CP_1
del tutto sfornita di prova benchè si fondasse su asserite dazioni tramite assegni e tramite bonifici, tutte operazioni riscontrabili attraverso la produzione in giudizio degli estratti dei conti correnti acquisibili presso gli istituti bancari di appartenenza, mentre, la sulla quale incombeva l'onere, ha Pt_1 formulato in giudizio un'inammissibile richiesta esplorativa volta a demandare al Tribunale il compito di accertare le movimentazioni bancarie del convenuto con quelle in uscita dal conto del CP_1
proprio marito;
è principio consolidato che il Giudice non ha facoltà di sopperire all'inerzia probatoria e di allegazione documentale dacchè non è legittimato a ricorrere ai poteri di ufficio ex art. 421 cpc pagina 2 di 3 quando la parte sia incorsa in una preclusione attribuibile alla sua inerzia processuale (Cass. Sent.
265977 del 2020).
Alcune matrici di assegni versate in atti, prontamente contestate dalla difesa del , non CP_1 offrono ulteriori riscontri alla tesi avanzata dall'attrice né ulteriori elementi a sostegno dell'esistenza di un pagamento ulteriore rispetto quello contrattualmente stabilito e versato né elementi probatori a supporto della pretesa attorea possono trarsi dalla proposizione di una denuncia presso la guardia di
Finanza, presentata dalla successivamente al rilascio dell'immobile e dove, anche in tale sede, Pt_1
chiedeva al Comando di eseguire accertamenti sulle poste in entrata ed in uscita dal conto corrente del
. CP_1
Le spese di causa, attesa la modesta attività processuale necessitata, seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate ai valori minimi per i giudizi di convalida di sfratto secondo l'effettivo valore della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda;
condanna la parte a rimborsare alle parti convenute le spese di lite, che si liquidano in Parte_1
€ 2.630,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Civitavecchia, 10 aprile 2025
dott. Maria Emanuela Ragusa
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