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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/10/2025, n. 14423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14423 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 32081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 32081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
) ed elettivamente domiciliato presso IA NT (C.F. C.F. 2
lo studio di quest'ultimo in Roma, Via della Pineta Sacchetti 201
-appellante
E
Controparte 1
-appellato contumace
Nonché nei confronti di
Controparte 2 -appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7939/21 resa dal Giudice di Pace
di Roma e depositata il 2.4.2021.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare le odierne parti appellate al pagamento del doppio grado delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario oltre RSG, IVA e CPA."
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte 1 impugnava la sentenza n.
7939/21 emessa in data 2.04.2021 dal G.d.P. di Roma, nella sola parte in cui aveva compensato le spese di lite anche nei confronti del Controparte 1 e di [...]
, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta Controparte_3
dall'attore nei loro confronti, annullando così la cartella esattoriale, n.
09720050114552008000, relativa alla sanzione irrogata per violazione al C.d.S.,
stante la contumacia del Controparte 1 che, quindi, non aveva dato prova della notifica del e, pertanto, il Giudice aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria.
L'appellante deduceva l'erroneità della statuizione sulle spese di lite per avere il
Giudice di Pace disposto la compensazione in ragione della contumacia del [...]
CP 1 nonché del valore esiguo della controversia e, pertanto, ne chiedeva la riforma parziale.
Restavano contumaci le parti appellate. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 5.05.25, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, l'appello è fondato e va accolto.
Invero, il Giudice di prime cure, nonostante l'accoglimento integrale della domanda,
ha motivato la compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti del giudizio,
sul presupposto della mancata opposizione delle parti convenute, nonché sul valore esiguo della controversia, violando, quindi, l'art. 92, comma 2 c.p.c., il cui testo novellato prevede che "il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
Nel caso che ci occupa, il Giudice di primo grado ha motivato la compensazione delle spese di lite su presupposti non rientranti tra quelli previsti dalla suddetta norma e tanto meno configurabili come eccezionali ragioni.
Tanto chiarito, sussiste una evidente violazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti del Controparte 1 e di è stata integralmenteControparte 3
accolta.
Ne consegue che l'appello proposto va accolto e la sentenza riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato le spese di lite. In definitiva, il Controparte 1 insieme ad Controparte_3
sono tenuti in solido, alla refusione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando per il presente grado di giudizio, la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -1.100,00 euro (valore della causa 186,47 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Parte 1 Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7939/21, così provvede:
- accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in solido tra loro, ale Controparte 3Controparte 1
pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante in primo grado, che si liquidano in € 98,00 per spese vive ed euro 346,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore antistatario;
- condanna altresì il Controparte_1 e Controparte_3 in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 64,50 per spese vive ed euro 400,00 per compensi,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Roma 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa promossa in grado d'appello iscritta al n. 32081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
) ed elettivamente domiciliato presso IA NT (C.F. C.F. 2
lo studio di quest'ultimo in Roma, Via della Pineta Sacchetti 201
-appellante
E
Controparte 1
-appellato contumace
Nonché nei confronti di
Controparte 2 -appellata contumace
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 7939/21 resa dal Giudice di Pace
di Roma e depositata il 2.4.2021.
Conclusioni per parte appellante:
"Voglia l'Ecc. mo Tribunale adito, in funzione di Giudice di appello, accogliere il presente appello e riformare per i motivi suddetti l'impugnata sentenza limitatamente al capo con cui il GDP dispone la compensazione delle spese di lite e per l'effetto condannare le odierne parti appellate al pagamento del doppio grado delle spese processuali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario oltre RSG, IVA e CPA."
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di appello ritualmente notificato, Parte 1 impugnava la sentenza n.
7939/21 emessa in data 2.04.2021 dal G.d.P. di Roma, nella sola parte in cui aveva compensato le spese di lite anche nei confronti del Controparte 1 e di [...]
, pur avendo accolto integralmente la domanda proposta Controparte_3
dall'attore nei loro confronti, annullando così la cartella esattoriale, n.
09720050114552008000, relativa alla sanzione irrogata per violazione al C.d.S.,
stante la contumacia del Controparte 1 che, quindi, non aveva dato prova della notifica del e, pertanto, il Giudice aveva dichiarato prescritta la pretesa creditoria.
L'appellante deduceva l'erroneità della statuizione sulle spese di lite per avere il
Giudice di Pace disposto la compensazione in ragione della contumacia del [...]
CP 1 nonché del valore esiguo della controversia e, pertanto, ne chiedeva la riforma parziale.
Restavano contumaci le parti appellate. La causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del 5.05.25, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione del suddetto provvedimento.
Ebbene, l'appello è fondato e va accolto.
Invero, il Giudice di prime cure, nonostante l'accoglimento integrale della domanda,
ha motivato la compensazione delle spese nei confronti di tutte le parti del giudizio,
sul presupposto della mancata opposizione delle parti convenute, nonché sul valore esiguo della controversia, violando, quindi, l'art. 92, comma 2 c.p.c., il cui testo novellato prevede che "il giudice può compensare le spese, in tutto o in parte, se vi è
soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Va osservato che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del comma 2 dell'art.92 c.p.c., nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti "anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni".
Da ultimo la Corte di Cassazione nella sentenza n. 22598/18, ha dettato le regole che il giudice deve seguire quando motiva la decisione di compensare le spese di lite.
Nel caso che ci occupa, il Giudice di primo grado ha motivato la compensazione delle spese di lite su presupposti non rientranti tra quelli previsti dalla suddetta norma e tanto meno configurabili come eccezionali ragioni.
Tanto chiarito, sussiste una evidente violazione del principio generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Infatti, nel caso in esame la domanda proposta dall'odierno appellante nei confronti del Controparte 1 e di è stata integralmenteControparte 3
accolta.
Ne consegue che l'appello proposto va accolto e la sentenza riformata nella parte in cui il Giudice di primo grado ha compensato le spese di lite. In definitiva, il Controparte 1 insieme ad Controparte_3
sono tenuti in solido, alla refusione delle spese di lite in entrambi i gradi di giudizio.
Le spese del primo grado di giudizio e del presente gravame seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/14 così come aggiornati con DM 147/22, applicando per il presente grado di giudizio, la tariffa minima, in ragione delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, secondo lo scaglione 0 -1.100,00 euro (valore della causa 186,47 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Ornella
Parte 1 Baiocco, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 7939/21, così provvede:
- accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il in solido tra loro, ale Controparte 3Controparte 1
pagamento delle spese di lite sostenute dall'appellante in primo grado, che si liquidano in € 98,00 per spese vive ed euro 346,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% da attribuirsi al procuratore antistatario;
- condanna altresì il Controparte_1 e Controparte_3 in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite sostenute dall'appellante nel presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 64,50 per spese vive ed euro 400,00 per compensi,
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Roma 17.10.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco