Ordinanza cautelare 22 luglio 2022
Sentenza 31 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 31/08/2023, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/08/2023
N. 00641/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2022, proposto da
Condominio di via Mazzini n. 6/8 Sassari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Cuccaru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Russo, Simonetta Pagliazzo, Maria Ida Rinaldi e Alberto Sechi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Sindaco del Comune di Sassari, quale Ufficiale del Governo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
1) dell'ordinanza n. 37 in data 16/3/2022, notificata in data 21 aprile 2022, mediante la quale il Sindaco del Comune di Sassari, quale ufficiale del Governo, ha ordinato, agli effetti dell'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), al condominio ricorrente “ ... la messa in sicurezza di emergenza entro 30 gg. dalla notifica dell'Ordinanza, mediante: all'interno dell'edificio idonee opere di puntellamento, rimozione delle parti di manufatto ammalorate ed a rischio crollo ... all'esterno dell'edificio delimitazione con adeguato transennamento dell'area esterna adibita a parcheggio pubblico soprastante i locali interrati del fabbricato di via Mazzini 6-8, con contestuale rimozione e accatastamento delle transenne attualmente presenti posizionate dall'Amministrazione … ” e “ … la messa in sicurezza definitiva entro 90 gg. dalla notifica dell'Ordinanza mediante l'esecuzione, in funzione dell'attuale stato di conservazione delle strutture sottostanti, dei lavori di manutenzione straordinaria necessari sul solaio e le strutture portanti dei locali, con contestuale presentazione di nuovo certificato di collaudo del solaio interessato dall'intervento di manutenzione straordinaria, come da carichi originariamente previsti, e restituzione all'Amministrazione Comunale dell'uso dei posti macchina pubblici, per i quali l'area soprastante è destinata … ”;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il condominio ricorrente è proprietario nel Comune di Sassari di un’area sotterranea adibita ad autorimessa che si estende sotto gli edifici rispettivamente censiti al n. 6 e al n. 8 di Via Mazzini, parzialmente sovrastata da una porzione del piano stradale della via, destinata a marciapiede per una
profondità di circa 1,45 m (di proprietà del Comune di Sassari) e adibita a parcheggio pubblico per la restante parte (di proprietà del condominio, ma assoggettata anch’essa ad uso pubblico).
Con l’odierno ricorso il condominio impugna l’ordinanza n. 37 del 16.3.2022, con cui il Sindaco di Sassari ha ordinato allo stesso, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), “ la messa in sicurezza di emergenza entro 30 gg. dalla notifica dell’Ordinanza, mediante: all’interno dell’edificio idonee opere di puntellamento, rimozione delle parti di manufatto ammalorate ed a rischio crollo [...] all’esterno dell’edificio delimitazione con adeguato transennamento dell’area esterna adibita a parcheggio pubblico soprastante i locali interrati del fabbricato di via Mazzini 6-8, con contestuale rimozione e accatastamento delle transenne attualmente presenti posizionate dall’Amministrazione […]” e “ la messa in sicurezza definitiva entro 90 gg. dalla notifica dell’Ordinanza mediante l’esecuzione, in funzione dell’attuale stato di conservazione delle strutture sottostanti, dei lavori di manutenzione straordinaria necessari sul solaio e le strutture portanti dei locali, con contestuale presentazione di nuovo certificato di collaudo del solaio interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria, come da carichi originariamente previsti, e restituzione all’Amministrazione Comunale dell’uso dei posti macchina pubblici, per i quali l’area soprastante è destinata […]”.
1.1. Espone in fatto il ricorrente che:
- il Comandante della Polizia Municipale di Sassari, con ordinanza n. 169/2018, aveva interdetto l’uso e la fermata dei veicoli nei menzionati parcheggi pubblici, provvedendo all’installazione di transenne;
- il Sindaco quindi, aveva ordinato al condominio l’eliminazione dello stato di pericolo con ordinanza n. 8 del 10.1.2019, che veniva sospesa in seguito all’instaurazione di trattative tra le parti;
- il condominio, ritenendo – alla luce degli esiti delle verifiche eseguite da un professionista da esso incaricato - che la rovina degli immobili in questione fosse ascrivibile alla responsabilità del Comune, ricorreva al Tribunale di Sassari ex art. 696- bis c.p.c. (“ Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ”) per accertare (in vista di un tentativo di conciliazione tra le parti), in contraddittorio con l’Amministrazione comunale: i) lo stato dei luoghi; ii) le cause della rovina degli immobili; iii) la natura e il valore delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi, la rimozione dei danni e, in generale, il ripristino a regola d’arte e in sicurezza dello stato dei luoghi;
- il Tribunale, con ordinanza in data 17.5.2022, provvedeva alla nomina del CTU e fissava l’udienza del 23.5.2022 per il conferimento dell’incarico, poi rinviata varie volte e infine svoltasi il 28.6.2022.
Nelle more del menzionato procedimento giudiziario è stata adottata e notificata al condominio ricorrente l’ordinanza impugnata con l’odierno ricorso.
L’ordinanza è stata adottata in considerazione dello stato di pericolo già in precedenza accertato dalla Polizia municipale – Ufficio Stati di Pericolo nella relazione prot. 5834 dell’8.1.2019, nella quale si evidenzia quanto segue:
“ In particolare il rischio è rappresentato dalla possibile caduta di porzioni di solaio nei garage sottostanti il marciapiede ed i posti auto siti lungo la via Mazzini 6-8.
All’interno dei garage, oltre alle evidenti infiltrazioni idriche provenienti dal lato della sede stradale, si è potuto constatare il distacco di porzioni rilevanti di intonaco dal solaio nonché di parti di copriferro dalle travi portanti così come sono visibili le ulteriori porzioni di manufatto in fase di distacco.
L’unico intervento messo in atto riguarda la recinzione dell’area esterna lungo la via Mazzini e destinata a posti auto pubblici, temporaneamente interdetti.
Alla luce di tutto ciò si ritiene debba essere emessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 […] apposita Ordinanza contingibile ed urgente che obblighi la Proprietà alla immediata eliminazione dello stato di pericolo con la messa in sicurezza di emergenza e definitiva ”.
1.2. Il ricorso è affidato ai motivi di seguito sinteticamente esposti.
1) In generale sul provvedimento: difetto dei requisiti della contingibilità e dell’imprevedibilità.
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza è stata emanata dal Sindaco nel mese di marzo del 2022 benché l’asserita situazione di pericolo gli fosse nota sin dal 2018, come può evincersi dai precedenti provvedimenti amministrativi menzionati nella stessa ordinanza.
2) In particolare sull’ordinanza, nella parte in cui ha disposto la realizzazione all’interno dell’edificio di “ idonee opere di puntellamento ”: violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
Il ricorrente deduce che mancherebbe un’attività istruttoria da cui si evinca la necessità di tali opere. In ogni caso, dagli accertamenti già svolti da tecnici incaricati dal condominio risulterebbe la mancanza di rischi di crollo se le aree sovrastanti, sulla pubblica via, rimangono transennate e continua a restare interdetto il loro uso.
3) In particolare sull’ordinanza, nella parte in cui ha disposto “ all’esterno dell’edificio delimitazione con adeguato transennamento dell’area esterna adibita a parcheggio pubblico soprastante i locali interrati del fabbricato di via Mazzini 6-8, con contestuale rimozione e accatastamento delle transenne attualmente presenti posizionate dall’Amministrazione ”: violazione di legge e eccesso di potere sotto vari profili.
L’ordinanza sarebbe illegittima in quanto dispone la sostituzione delle transenne comunali con altre a spese e cura del condominio in difetto delle condizioni di straordinarietà, contingibilità ed urgenza di provvedere, ma con l’esclusivo scopo – secondo l’istante - di addossare al condominio l’onere economico del transennamento.
4) In particolare sull’ordinanza, nella parte in cui ha disposto “ la messa in sicurezza definitiva entro 90 gg. dalla notifica dell’ordinanza mediante l’esecuzione, in funzione dell’attuale stato di conservazione delle strutture sottostanti, dei lavori di manutenzione straordinaria necessari sul solaio e le strutture portanti dei locali, con contestuale presentazione di nuovo certificato di collaudo del solaio interessato dall’intervento di manutenzione straordinaria, come da carichi originariamente previsti, e restituzione all’Amministrazione Comunale dell’uso dei posti macchina pubblici, per i quali l'area soprastante è destinata ”: violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
L’ordinanza impugnata sarebbe illegittima anche perché dispone l’esecuzione di opere di consolidamento definitivo della struttura sottostante la pubblica via, ossia di opere strutturali tecnicamente onerose ed economicamente impegnative, la cui esecuzione sarebbe tuttavia sproporzionata, considerato che il pericolo è scongiurato dal transennamento della pubblica via.
1.3. Si è costituito il Comune intimato per resistere al ricorso.
1.4. Alla camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare sotto il profilo del periculum .
1.5. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.6. Alla pubblica udienza del giorno 19 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Le censure possono essere trattate congiuntamente, considerata la stretta connessione tra le stesse.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
2.1. L’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 prevede che “ Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ”.
Le ordinanze contingibili e urgenti di competenza del Sindaco, quale Ufficiale di governo ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, costituiscono un rimedio straordinario, la cui adozione è limitata ai casi nei quali l’ordinamento non offra in via ordinaria altri rimedi.
Presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza sono: a) una condizione di pericolo per la collettività; b) la contingibilità, ovvero una situazione eccezionale e imprevedibile, insuscettibile di essere fronteggiata attraverso i rimedi ordinari offerti dall’ordinamento; c) la necessità e l’urgenza di provvedere.
2.2. Nel caso di specie ricorrono tutti i presupposti per l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000.
Anzitutto, la situazione di pericolo è ben illustrata nella relazione dell’8.1.2019 (doc. 6 del Comune), richiamata nell’ordinanza impugnata, nella quale si indicano, in particolare, la “ possibile caduta di porzioni di solaio nei garage sottostanti il marciapiede ed i posti auto siti lungo la via Mazzini 6-8 ”, e, all’interno dei garage, le “ evidenti infiltrazioni idriche provenienti dal lato della sede stradale ”, unitamente al “ distacco di porzioni rilevanti di intonaco dal solaio nonché di parti di copriferro dalle travi portanti ” e a “ ulteriori porzioni di manufatto in fase di distacco ”.
Tale situazione di pericolo non trova smentita alcuna nella documentazione versata agli atti dal ricorrente ed anzi trova ulteriore conforto nelle relazioni del tecnico incaricato dallo stesso condominio (v. le relazioni dell’ing. Dessì del 18.3.2019 e del 23.5.2022, rispettivamente sub doc. 8 del Comune e doc. 5 del ricorrente).
La richiamata relazione, inoltre, proprio alla luce della rappresentata situazione di rischio per l’incolumità pubblica, evidenzia la necessità di adottare una ordinanza contingibile e urgente al fine di obbligare il proprietario all’immediata eliminazione dello stato di pericolo con la messa in sicurezza, sia di emergenza che definitiva (ciò che aveva infatti indotto il Sindaco, già in precedenza, ad ordinare al condominio l’eliminazione dello stato di pericolo, con l’ordinanza n. 8 del 10.1.2019, poi sospesa in seguito all’instaurazione di trattative tra le parti).
Occorre anche rilevare che il fatto che la descritta condizione di pericolo perduri da oltre tre anni non esclude affatto, nella fattispecie, la necessità di intervenire ma, al contrario, la rafforza, imprimendovi il carattere dell’urgenza, trattandosi di situazione che, in mancanza di adeguati interventi riparatori, tende col tempo ad aggravarsi e a diventare più pericolosa (soprattutto nei periodi di pioggia).
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che la circostanza che la situazione di pericolo perduri da tempo non rende illegittimo l’esercizio di tale potere, in quanto il trascorrere del tempo non priva l’autorità preposta del potere-dovere di intervenire al fine di prevenire il danno all’incolumità pubblica, che anzi può risultare aggravato dal trascorrere del tempo. Il presupposto necessario per l’adozione dell’ordinanza consiste nell’attualità del pericolo al momento in cui intervenga il provvedimento, non rilevando il tempo trascorso dalla sua insorgenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19.9.2012 n. 4968; T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, 13.9.2022, n. 5694).
Ciò, oltretutto, giustifica anche la necessità di intervenire con la messa in sicurezza in via definitiva e non soltanto – come pretenderebbe il ricorrente – in via meramente provvisoria, senza che perciò possa ritenersi in alcun modo violato il principio di proporzionalità.
D’altronde, non è certo sostenibile che la paventata condizione di pericolo di crollo del solaio (e quindi della superficie stradale) possa essere “sterilizzata” sine die solo attraverso l’interdizione della sosta sulle aree di superficie con le transenne metalliche, a tempo indeterminato o fino ad un pronunciamento dell’Autorità giudiziaria ordinaria, a seguito di un giudizio che al momento non risulta neanche introdotto (essendo stato incardinato, come visto sopra, soltanto un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696- bis c.p.c.).
In quest’ottica, tutti gli interventi prescritti dal Sindaco nella fattispecie risultano giustificati e proporzionati in relazione alla situazione come sopra descritta.
E d’altra parte, la scelta dell’Amministrazione di fronteggiare una situazione di pericolo attuale con l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della sicurezza dei cittadini attiene al merito dell’azione amministrativa e sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ove non risulti manifestamente inficiata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza, oltre che da travisamento dei fatti ( ex multis , Consiglio di Stato, Sez. V, 28.9.2009, n. 5807), non rinvenibili nella fattispecie.
Sotto diverso profilo, trattandosi di area in gran parte privata, lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente rappresenta l’unico rimedio adoperabile dal Comune per fronteggiare la situazione, essendo preclusa la possibilità per l’Amministrazione di ricorrere ai poteri di autotutela esecutiva.
Né, per altro verso, il ricorso ad iniziative giudiziarie da parte dell’Amministrazione – come preteso da parte ricorrente – può ritenersi compatibile con la necessità di intervenire con urgenza per porre rimedio alla situazione di pericolo in esame.
Del resto, l’ordine di provvedere è correttamente indirizzato al condominio, nella sua qualità di proprietario dell’area, cioè a chi si trova con questa in rapporto tale da consentirgli di eliminare la riscontrata situazione di pericolo, anche nell’eventualità in cui detta situazione non possa essergli imputata (nel qual caso si porrebbe la questione del ristoro delle spese sostenute dal proprietario, che tuttavia esula dal presente giudizio).
In altre parole, il provvedimento impugnato prescinde da qualunque accertamento di responsabilità nella produzione del fattore di pericolo e si rivolge correttamente al proprietario del bene (cfr. T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, 7.1.2021 n. 135; v. anche Consiglio di Stato, Sez. II, 22.1.2020, n. 536; id., Sez. V, 23.12.2019 n. 8720).
Le doglianze, quindi, sono tutte infondate.
2.3. In definitiva, il ricorso va respinto.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 19 aprile 2023 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Tito Aru, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO