Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 751 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 3415/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria TT ST Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice rel. dott. Pietro Carè Giudice sentito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG. 3415/2023 promossa da nato a Mores in [...], il [...] (C.F. ) (CODICE CUI Parte_1 C.F._1
04zaadb), rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Russo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
– Questura di Crotone - in persona del Ministro rappresentante Controparte_1 legale pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro
- contumace- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego della protezione umanitaria ex art. 281 decies e ss. c.p.c.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.08.2023, cittadino della Guinea, ha impugnato il Parte_1 provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Crotone il 14.07.2023 Protocollo 0033141 notificato il 27.7.2023 con il quale è stata rifiutata la sua istanza intesa ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 del TUI.
Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, la concessione della protezione speciale disciplinata dall' art. 19 T.U.I così come novellato dalla Legge n.
173/2020.
Il – Questura di Crotone non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
All'udienza del 21.03.2025 la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre nel caso di specie ripercorrere preliminarmente la vicenda processuale del giudizio evidenziando come espletata l'istruttoria, successivamente all'udienza del 21.06.2024, nessuno è più comparso davanti al giudice né sono state depositate note di trattazione scritta per le ultime due udienze fissate per la discussione e la decisione della causa (17.01.2025 e 21.03.2025).
Ebbene, premettendo che non è infrequente che dopo la proposizione del ricorso nessuna delle parti compaia all'udienza camerale ovvero ad un'udienza successiva a cui il procedimento è stato rinviato
Ebbene, nel caso di specie il comportamento processuale della parte ricorrente evidenzia che tale interesse non possa dirsi più concreto e attuale.
Nulla sulle spese, avuto riguardo alla contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
- dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1
- nulla sulle spese.
Così deciso in Catanzaro, il 31.03.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Wanda Romanò Dr.ssa Maria TT ST