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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 28/11/2024, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 29/10/2024 al n. 5410/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STARINIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 35 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. STARINIERI
VALENTINA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. STARINIERI VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA
CHIASSI 42 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. STARINIERI
VALENTINA
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
26/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Il figlio minore Parte_1 Controparte_1
sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Controparte_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
2) I genitori, di comune accordo, stante i reciproci impegni lavorativi, e l'età del
minore, stabiliscono che il padre potrà vedere il figlio quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, previo accordo diretto
con quest'ultimo;
3) A partire dal mese di settembre 2024, il padre corrisponderà alla madre, a
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di CP_1
€ 300,00=, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con
riferimento all'anno precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente
che verrà indicato dalla Sig.ra Pt_1
4) Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la
crescita e l'istruzione del minore verranno divise al 50% a carico di CP_1
ciascun genitore, e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova (All.
4 - Protocollo spese straordinarie Tribunale di Mantova).
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto
reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a pagina 2 di 4 tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che
accettano e sottoscrivono”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di pagina 3 di 4 Mantova, il 28/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 29/10/2024 al n. 5410/2024
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
STARINIERI VALENTINA, elettivamente domiciliata in VIA PRINCIPE
AMEDEO 35 46100 MANTOVA, presso il difensore avv. STARINIERI
VALENTINA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. STARINIERI VALENTINA, elettivamente domiciliato in VIA
CHIASSI 42 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. STARINIERI
VALENTINA
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
26/11/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1) Il figlio minore Parte_1 Controparte_1
sarà affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con Controparte_1
collocazione prevalente presso l'abitazione della madre.
2) I genitori, di comune accordo, stante i reciproci impegni lavorativi, e l'età del
minore, stabiliscono che il padre potrà vedere il figlio quando vorrà,
compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi, previo accordo diretto
con quest'ultimo;
3) A partire dal mese di settembre 2024, il padre corrisponderà alla madre, a
titolo di contributo per il mantenimento del figlio la somma mensile di CP_1
€ 300,00=, entro il giorno 15 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli
indici Istat relativi ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con
riferimento all'anno precedente, mediante bonifico bancario sul conto corrente
che verrà indicato dalla Sig.ra Pt_1
4) Le spese di natura straordinaria che si rendessero necessarie per la cura, la
crescita e l'istruzione del minore verranno divise al 50% a carico di CP_1
ciascun genitore, e regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di
Mantova (All.
4 - Protocollo spese straordinarie Tribunale di Mantova).
5) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto
reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto
equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a pagina 2 di 4 tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi
dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
6) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che
accettano e sottoscrivono”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di pagina 3 di 4 Mantova, il 28/11/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4