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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/08/2025, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45158 del 2020 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti avv. David Ficini e Manuela Acciaroli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Nicotra, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22.12.2018 nel Comune di Santa Maria Di Licodia (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, N. 15 P. 2 S. A), e dalla loro unione non sono nati figli;
la residenza familiare veniva fissata nell'immobile di proprietà del sig. sito in Roma Pt_1 in Via Erminio Macario n. 24, gravato da mutuo (rata mensile è di € 647,82); l'intesa tra i coniugi andava progressivamente incrinandosi, per cause diversamente prospettate: secondo il per incompatibilità caratteriale determinata dagli atteggiamenti della Pt_2 moglie che lo costringevano a intraprendere un percorso di terapia di coppia;
per la a causa della dipendenza dall'alcol del marito, responsabile di atti di CP_1 aggressione ai suoi danni.
Nel mese di gennaio 2020, la signora si allontanava dalla casa coniugale CP_1 tornando nel proprio paese di origine in Biancavilla (CT)
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, che ciascun coniuge provvedesse da solo al proprio sostentamento e che nulla fosse disposto con riguardo alla casa familiare. Parte resistente, aderendo alla domanda di separazione formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto ex adverso, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Catania.
Parte resistente, ricostruendo la storia familiare, rappresentava che aveva contratto matrimonio con il sig. dopo un breve periodo di fidanzamento (nonostante la Pt_1 contrarietà della sua famiglia di origine e nonostante avesse alle spalle un precedente matrimonio dal quale erano nati due figli, ed , residenti in Sicilia assieme Per_1 Per_2 ai nonni materni), che l'unione coniugale si era rivelata fin da subito infelice in quanto il marito era dedito all'uso di sostanze alcoliche e, durante la convivenza matrimoniale, l'aveva isolata da tutti i parenti e gli amici, plagiandola psicologicamente per evitare che rivelasse a terzi quello che avveniva all'interno delle mura domestiche, costringendola a sopportare ogni tipo di abuso e violenza familiare. L'episodio scatenante che aveva determinato il suo allontanamento si era verificato nel gennaio 2020 quando il Pt_1 in evidente stato di alterazione, aveva tentato a suo dire di ucciderla in un impeto di furiosa ira, riuscendo ella a salvarsi solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine prontamente intervenute. Tanto premesso, chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al marito, un assegno per il suo mantenimento di € 500 mensili, la condanna del sig. al Pt_1 pagamento delle somme indebitamente trattenute, relative a tutti gli assegni familiari percepiti per la moglie nonché al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di € 21.281,25.
Con ordinanza del 15.07.2021 il Presidente f.f., sentite le parti, dato atto dal fallimento del tentativo di conciliazione, preliminarmente rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, evidenziando che luogo della comune dimora abituale dei coniugi durante il matrimonio era Roma - come espressamente dichiarato dalla stessa signora all'udienza di prima comparizione-; autorizzava i coniugi a vivere CP_1 separati e poneva a carico del marito in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 300 mensili.
Con memoria integrativa nella fase istruttoria, parte ricorrente, contestando le prospettazioni formulate dalla moglie, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie e per l'effetto che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni morali in suo favore quantificati nella misura di € 10.000, che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e, in via gradata, fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della signora di € 100 mensili per la durata massima di dodici mesi dall'udienza CP_1 presidenziale.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 co. VI cpc, con provvedimento del 20.02.2023 il Giudice istruttore ammetteva la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte resistente limitatamente ai capitoli 5, 7, 8, 9, 11 e 12, eccettuate le parti valutative, la prova contraria sulla sola prova diretta ammessa, onerando le parti a rendicontare della loro condizione economico patrimoniale.
Espletata la prova per testi alle udienze del 09.05.2023 e del 12.09.2023, il GI ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di 30 giorni per comparsa conclusionale e 20 per repliche.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'addebito formulate da entrambe le parti nonché il contributo per il mantenimento richiesto dalla moglie e contestato dal marito. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Controparte_1 deve essere accolta. Parte_1
Parte resistente, ricostruendo la breve storia familiare, ha descritto gli episodi scatenanti la crisi della coppia e le condotte violente poste in essere dal marito ai suoi danni, in modo particolare durante gli stati di alterazione dovuti dal consumo di alcolici. La resistente ha puntualmente evidenziato che i motivi di sofferenza dovuti a tale situazione erano emersi appena dopo aver contratto matrimonio (tra il 2019 e il 2020). Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dall'esame dei testi chiamati è emerso come motivo scatenante la rottura del rapporto coniugale è stato l'abuso da parte del marito di sostanze alcoliche che ne hanno compromesso la lucidità. Gli episodi critici si erano verificati -come indicato dalla signora e dai testi chiamati- già nel febbraio 2019, quando la signora chiedeva l'intervento del sig. (ministro di CP_1 Persona_3 culto della Chiesa Apostolica, che aveva officiato il loro matrimonio) e di Per_4
, dopo essere stata minacciata dal marito, che aveva bevuto ed era molto alterato,
[...]
e aveva affrontato con veemenza il figlio del primo matrimonio, . In Per_2 quell'occasione, il teste riferiva di aver condotto a casa sua la resistente e il figlio. A distanza di poco tempo, nel mese di aprile 2019 -riferiva il teste si verificava un Per_3 nuovo episodio, alla presenza del figlio della signora, durante il quale Persona_5 il ricorrente iniziava a insultare sia i suoceri, le cognate e i rispettivi figli della moglie, tacciandoli tutti per gente malata mentale, menomati. Il teste, interrogato dal GOP delegato, ha espressamente riferito che: “… è vero che anche io e mia moglie, compreso il problema della coppia, ci siamo resi disponibili ad aiutare ad uscire fuori dal Pt_1 tunnel dell'alcool, cercando di convincerlo a farsi curare. Posso dire che quando
ed il figlio erano in Sicilia il è venuto da noi quali pastori e ci ha confidato CP_1 Pt_3 la sua dipendenza dall'alcol che durava da anni”. Infine, con riguardo all'episodio scatenante che ha portato all'allontanamento dalla casa familiare della signora CP_1 (capo 11 e 12), il teste sig. riferiva che: “… è vero che nella notte tra l'8 e il 9 Per_3
Gennaio del 2020, la resistente è stata aggredita e picchiata selvaggiamente dal marito, tale da provocarle lesioni gravissime, ancora una volta sotto l'effetto dell'alcool, per non avere voluto alzarsi dal letto in cui dormiva, per festeggiare insieme a lui la vittoria della squadra di calcio “ La Lazio” di cui il marito era tifoso. Tanto so in quanto CP_1 ci ha chiamato al cellulare dicendoci quello che era successo e che era scappata di casa
e si era nascosta, ci ha detto anche che aveva chiamato la polizia e mentre era al telefono con mia moglie è arrivata anche l'ambulanza … , scappata di casa, venne CP_1 soccorsa dalla volante e condotta con l'ambulanza all'ospedale S Eugenio di Roma, ove fu ricoverata per due giorni. Quando è uscita dall'Ospedale è venuta a stare da noi ed abbiamo organizzato il viaggio per farla tornare in Sicilia”. Come rimarcato dalla moglie e dai testi, l'episodio che ha comportato il definitivo naufragio dell'unione è stata l'aggressione subita dalla signora nella notte del CP_1
08/01/2020, nel corso della quale la stessa è riuscita a sfuggire alle violenze agite dal marito in evidente stato di alterazione, nascondendosi fino all'intervento delle forze dell'ordine allertate e dell'ambulanza. A seguito di tali eventi, la signora ha sporto denuncia querela (in data 09.01.2020 per lesioni personali e maltrattamenti) e si aperto procedimento penale (PM 2020/1231, GIP 2020/14236, DIB 2021/6221, presso la 4°
Sezione Penale del Tribunale di Roma) per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art
572 cp, che ha visto il rinvio a giudizio del sig. e il conseguente ritiro da parte del Pt_1 Comando Provinciale della Guardia di Finanza dell'arma di servizio. In questo quadro complesso di delicate dinamiche, la domanda di addebito proposta dalla è fondata e deve essere accolta. CP_1
La giurisprudenza di legittimità consolidata, soffermatasi sul tema, ha osservato che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente (nella specie la signora), la quale ha assolto al suo onere probatorio deducendo fatti circostanziati, imputabili al coniuge, producendo documentazione (querele, che hanno dato origine a procedimenti penali, certificati medici). Il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
(Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n.
14840/2006) Di contro, invece, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata in modo del tutto generico da parte ricorrente in via riconvenzionale con la memoria integrativa di costituzione nella fase istruttoria.
Il sig. nella ricostruzione dei motivi che avevano condotto alla fine del rapporto Pt_1 coniugale e al conseguente allontanamento della moglie non ha offerto una ricostruzione in grado di avallare la sua richiesta. Invero, nonostante la breve durata del matrimonio
(appena 2 anni), il ricorrente si è limitato a riferire che il rapporto coniugale si era cominciato a deteriorare sin da subito, a causa di incompatibilità caratteriale e che, già nel 2019, si era verificato un primo allontanamento della moglie.
Irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica le ragioni della fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal GI.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un CP_1 assegno di mantenimento di € 500 mensili, contestato dal marito, il Tribunale osserva quanto segue.
Il Giudice Delegato, in via provvisoria, con ordinanza del 15.07.2021, analizzata la documentazione reddituale delle parti e valutati i redditi netti percepiti, riconosceva alla signora per il suo mantenimento un contributo di € 300 mensili, avuto altresì riguardo del fatto che la , dopo il matrimonio, trasferitasi dalla Sicilia a Roma, aveva CP_1 rinunciato alla propria occupazione. Dall'esame della documentazione reddituale patrimoniale versata in atti è emerso quanto segue. Il sig. -come emerso dalla documentazione versata in atti- ha dichiarato di Pt_1 essere militare dipendente della Guardia di Finanza percependo uno stipendio mensile di € 2.100, ridotto della quota del quinto (€ 380); è proprietario della ex casa familiare gravata da mutuo dallo stesso sostenuto la cui rata è pari a € 750,08 mensili;
è altresì gravato della rata di un finanziamento per l'importo di € 70 mensili;
di contro, invece, la signora che precedentemente al matrimonio lavorava come CP_1
A.D.H. (assistente domiciliare ad ore per soggetti portatori di Handicap), percependo uno stipendio € 600 mensili, ad oggi risulta disoccupata ed è sottoposta a terapia per il contenimento e la cura della patologia che la affligge (“disturbo depressivo, con tratti nevrotici e ossessivo - compulsivi”), che la rende inabile al lavoro;
la signora è usufruttuaria di un immobile in località Biancavilla (CT) la cui nuda proprietà è stata trasferita al figlio Per_1
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni effettuate, avuto riguardo alla situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia e alle spese di cui è gravato il e al tempo trascorso, il Collegio, fatti salvi Pt_1
i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 250, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Ulteriori domande Le ulteriori domande afferenti all'obbligo del ricorrente di restituzione di somme trattenute durante la vita matrimoniale, deve essere dichiarate inammissibili.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art.
35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356). La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in €. 21.285,25 è stata oggetto di rinuncia atteso che la sig.ra si è costituita parte civile nel procedimento penale CP_1
n. 1231/2020 RGNR a carico del Pt_1
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e in particolare della pronuncia di addebito, le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento RGAC n. 45158 del 2020, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio in data 22.12.2018 nel C.F._2
Comune di Santa Maria Di Licodia (CT); - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria Di Licodia (CT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2018, N. 15 P. 2 S. A);
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e, per Controparte_1 l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
- rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il suo mantenimento un Pt_1 CP_1 assegno di € 250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande e dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla signora Pt_1 CP_1 che liquida nella somma di € 2.000 oltre contributi come per legge in favore dell'Erario. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 45158 del 2020 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi, vertente TRA
- nato a [...] il [...] ( ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti avv. David Ficini e Manuela Acciaroli, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- nata a [...] il [...] ( ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Nicotra, giusta procura in atti;
-resistente-
NONCHÉ con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza del 21.05.2025 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in data 22.12.2018 nel Comune di Santa Maria Di Licodia (CT) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2018, N. 15 P. 2 S. A), e dalla loro unione non sono nati figli;
la residenza familiare veniva fissata nell'immobile di proprietà del sig. sito in Roma Pt_1 in Via Erminio Macario n. 24, gravato da mutuo (rata mensile è di € 647,82); l'intesa tra i coniugi andava progressivamente incrinandosi, per cause diversamente prospettate: secondo il per incompatibilità caratteriale determinata dagli atteggiamenti della Pt_2 moglie che lo costringevano a intraprendere un percorso di terapia di coppia;
per la a causa della dipendenza dall'alcol del marito, responsabile di atti di CP_1 aggressione ai suoi danni.
Nel mese di gennaio 2020, la signora si allontanava dalla casa coniugale CP_1 tornando nel proprio paese di origine in Biancavilla (CT)
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva fosse pronunciata la separazione personale, che ciascun coniuge provvedesse da solo al proprio sostentamento e che nulla fosse disposto con riguardo alla casa familiare. Parte resistente, aderendo alla domanda di separazione formulata dal marito, contestava tutto quanto dedotto ex adverso, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Catania.
Parte resistente, ricostruendo la storia familiare, rappresentava che aveva contratto matrimonio con il sig. dopo un breve periodo di fidanzamento (nonostante la Pt_1 contrarietà della sua famiglia di origine e nonostante avesse alle spalle un precedente matrimonio dal quale erano nati due figli, ed , residenti in Sicilia assieme Per_1 Per_2 ai nonni materni), che l'unione coniugale si era rivelata fin da subito infelice in quanto il marito era dedito all'uso di sostanze alcoliche e, durante la convivenza matrimoniale, l'aveva isolata da tutti i parenti e gli amici, plagiandola psicologicamente per evitare che rivelasse a terzi quello che avveniva all'interno delle mura domestiche, costringendola a sopportare ogni tipo di abuso e violenza familiare. L'episodio scatenante che aveva determinato il suo allontanamento si era verificato nel gennaio 2020 quando il Pt_1 in evidente stato di alterazione, aveva tentato a suo dire di ucciderla in un impeto di furiosa ira, riuscendo ella a salvarsi solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine prontamente intervenute. Tanto premesso, chiedeva, in via riconvenzionale, l'addebito della separazione al marito, un assegno per il suo mantenimento di € 500 mensili, la condanna del sig. al Pt_1 pagamento delle somme indebitamente trattenute, relative a tutti gli assegni familiari percepiti per la moglie nonché al pagamento in suo favore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, dell'importo di € 21.281,25.
Con ordinanza del 15.07.2021 il Presidente f.f., sentite le parti, dato atto dal fallimento del tentativo di conciliazione, preliminarmente rigettava l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale adito, evidenziando che luogo della comune dimora abituale dei coniugi durante il matrimonio era Roma - come espressamente dichiarato dalla stessa signora all'udienza di prima comparizione-; autorizzava i coniugi a vivere CP_1 separati e poneva a carico del marito in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 300 mensili.
Con memoria integrativa nella fase istruttoria, parte ricorrente, contestando le prospettazioni formulate dalla moglie, in parziale modifica delle conclusioni rassegnate, chiedeva che la separazione fosse addebitata alla moglie e per l'effetto che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni morali in suo favore quantificati nella misura di € 10.000, che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento e, in via gradata, fosse disposto un assegno di mantenimento in favore della signora di € 100 mensili per la durata massima di dodici mesi dall'udienza CP_1 presidenziale.
Assegnati i termini istruttori di cui all'art. 183 co. VI cpc, con provvedimento del 20.02.2023 il Giudice istruttore ammetteva la prova per testi di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. della parte resistente limitatamente ai capitoli 5, 7, 8, 9, 11 e 12, eccettuate le parti valutative, la prova contraria sulla sola prova diretta ammessa, onerando le parti a rendicontare della loro condizione economico patrimoniale.
Espletata la prova per testi alle udienze del 09.05.2023 e del 12.09.2023, il GI ritenuta la causa istruita e matura per la decisione, riservava la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini di 30 giorni per comparsa conclusionale e 20 per repliche.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle riguardanti l'addebito formulate da entrambe le parti nonché il contributo per il mantenimento richiesto dalla moglie e contestato dal marito. Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza.
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata da nei confronti di Controparte_1 deve essere accolta. Parte_1
Parte resistente, ricostruendo la breve storia familiare, ha descritto gli episodi scatenanti la crisi della coppia e le condotte violente poste in essere dal marito ai suoi danni, in modo particolare durante gli stati di alterazione dovuti dal consumo di alcolici. La resistente ha puntualmente evidenziato che i motivi di sofferenza dovuti a tale situazione erano emersi appena dopo aver contratto matrimonio (tra il 2019 e il 2020). Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dall'esame dei testi chiamati è emerso come motivo scatenante la rottura del rapporto coniugale è stato l'abuso da parte del marito di sostanze alcoliche che ne hanno compromesso la lucidità. Gli episodi critici si erano verificati -come indicato dalla signora e dai testi chiamati- già nel febbraio 2019, quando la signora chiedeva l'intervento del sig. (ministro di CP_1 Persona_3 culto della Chiesa Apostolica, che aveva officiato il loro matrimonio) e di Per_4
, dopo essere stata minacciata dal marito, che aveva bevuto ed era molto alterato,
[...]
e aveva affrontato con veemenza il figlio del primo matrimonio, . In Per_2 quell'occasione, il teste riferiva di aver condotto a casa sua la resistente e il figlio. A distanza di poco tempo, nel mese di aprile 2019 -riferiva il teste si verificava un Per_3 nuovo episodio, alla presenza del figlio della signora, durante il quale Persona_5 il ricorrente iniziava a insultare sia i suoceri, le cognate e i rispettivi figli della moglie, tacciandoli tutti per gente malata mentale, menomati. Il teste, interrogato dal GOP delegato, ha espressamente riferito che: “… è vero che anche io e mia moglie, compreso il problema della coppia, ci siamo resi disponibili ad aiutare ad uscire fuori dal Pt_1 tunnel dell'alcool, cercando di convincerlo a farsi curare. Posso dire che quando
ed il figlio erano in Sicilia il è venuto da noi quali pastori e ci ha confidato CP_1 Pt_3 la sua dipendenza dall'alcol che durava da anni”. Infine, con riguardo all'episodio scatenante che ha portato all'allontanamento dalla casa familiare della signora CP_1 (capo 11 e 12), il teste sig. riferiva che: “… è vero che nella notte tra l'8 e il 9 Per_3
Gennaio del 2020, la resistente è stata aggredita e picchiata selvaggiamente dal marito, tale da provocarle lesioni gravissime, ancora una volta sotto l'effetto dell'alcool, per non avere voluto alzarsi dal letto in cui dormiva, per festeggiare insieme a lui la vittoria della squadra di calcio “ La Lazio” di cui il marito era tifoso. Tanto so in quanto CP_1 ci ha chiamato al cellulare dicendoci quello che era successo e che era scappata di casa
e si era nascosta, ci ha detto anche che aveva chiamato la polizia e mentre era al telefono con mia moglie è arrivata anche l'ambulanza … , scappata di casa, venne CP_1 soccorsa dalla volante e condotta con l'ambulanza all'ospedale S Eugenio di Roma, ove fu ricoverata per due giorni. Quando è uscita dall'Ospedale è venuta a stare da noi ed abbiamo organizzato il viaggio per farla tornare in Sicilia”. Come rimarcato dalla moglie e dai testi, l'episodio che ha comportato il definitivo naufragio dell'unione è stata l'aggressione subita dalla signora nella notte del CP_1
08/01/2020, nel corso della quale la stessa è riuscita a sfuggire alle violenze agite dal marito in evidente stato di alterazione, nascondendosi fino all'intervento delle forze dell'ordine allertate e dell'ambulanza. A seguito di tali eventi, la signora ha sporto denuncia querela (in data 09.01.2020 per lesioni personali e maltrattamenti) e si aperto procedimento penale (PM 2020/1231, GIP 2020/14236, DIB 2021/6221, presso la 4°
Sezione Penale del Tribunale di Roma) per il reato di maltrattamenti in famiglia ex art
572 cp, che ha visto il rinvio a giudizio del sig. e il conseguente ritiro da parte del Pt_1 Comando Provinciale della Guardia di Finanza dell'arma di servizio. In questo quadro complesso di delicate dinamiche, la domanda di addebito proposta dalla è fondata e deve essere accolta. CP_1
La giurisprudenza di legittimità consolidata, soffermatasi sul tema, ha osservato che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente (nella specie la signora), la quale ha assolto al suo onere probatorio deducendo fatti circostanziati, imputabili al coniuge, producendo documentazione (querele, che hanno dato origine a procedimenti penali, certificati medici). Il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
(Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n.
14840/2006) Di contro, invece, deve essere rigettata la domanda di addebito della separazione formulata in modo del tutto generico da parte ricorrente in via riconvenzionale con la memoria integrativa di costituzione nella fase istruttoria.
Il sig. nella ricostruzione dei motivi che avevano condotto alla fine del rapporto Pt_1 coniugale e al conseguente allontanamento della moglie non ha offerto una ricostruzione in grado di avallare la sua richiesta. Invero, nonostante la breve durata del matrimonio
(appena 2 anni), il ricorrente si è limitato a riferire che il rapporto coniugale si era cominciato a deteriorare sin da subito, a causa di incompatibilità caratteriale e che, già nel 2019, si era verificato un primo allontanamento della moglie.
Irrilevanti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica le ragioni della fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal GI.
Assegno di mantenimento per la moglie
Con riguardo alla domanda formulata dalla sig.ra di vedersi riconosciuto un CP_1 assegno di mantenimento di € 500 mensili, contestato dal marito, il Tribunale osserva quanto segue.
Il Giudice Delegato, in via provvisoria, con ordinanza del 15.07.2021, analizzata la documentazione reddituale delle parti e valutati i redditi netti percepiti, riconosceva alla signora per il suo mantenimento un contributo di € 300 mensili, avuto altresì riguardo del fatto che la , dopo il matrimonio, trasferitasi dalla Sicilia a Roma, aveva CP_1 rinunciato alla propria occupazione. Dall'esame della documentazione reddituale patrimoniale versata in atti è emerso quanto segue. Il sig. -come emerso dalla documentazione versata in atti- ha dichiarato di Pt_1 essere militare dipendente della Guardia di Finanza percependo uno stipendio mensile di € 2.100, ridotto della quota del quinto (€ 380); è proprietario della ex casa familiare gravata da mutuo dallo stesso sostenuto la cui rata è pari a € 750,08 mensili;
è altresì gravato della rata di un finanziamento per l'importo di € 70 mensili;
di contro, invece, la signora che precedentemente al matrimonio lavorava come CP_1
A.D.H. (assistente domiciliare ad ore per soggetti portatori di Handicap), percependo uno stipendio € 600 mensili, ad oggi risulta disoccupata ed è sottoposta a terapia per il contenimento e la cura della patologia che la affligge (“disturbo depressivo, con tratti nevrotici e ossessivo - compulsivi”), che la rende inabile al lavoro;
la signora è usufruttuaria di un immobile in località Biancavilla (CT) la cui nuda proprietà è stata trasferita al figlio Per_1
Pertanto, sulla scorta delle considerazioni effettuate, avuto riguardo alla situazione economica e reddituale di entrambe le parti, dell'impostazione tradizionale della famiglia e alle spese di cui è gravato il e al tempo trascorso, il Collegio, fatti salvi Pt_1
i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il marito corrisponda alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese, per il suo mantenimento, la somma mensile di € 250, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza.
Ulteriori domande Le ulteriori domande afferenti all'obbligo del ricorrente di restituzione di somme trattenute durante la vita matrimoniale, deve essere dichiarate inammissibili.
È costante orientamento della Suprema Corte, infatti, ritenere inammissibili le domande diverse da quelle tipiche nel processo di famiglia per impossibilità di trattare con lo speciale rito di famiglia questioni diverse: “L'art. 40 cod. proc. civ. nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, ha risolto espressamente il problema del cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi, prevedendone la possibilità soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione, definite in dottrina come di connessione per subordinazione o di connessione forte. In particolare, il terzo comma disciplina la trattazione congiunta delle cause soggette a rito ordinario e speciale nei soli casi previsti dall'art. 31 cod. proc. civ. (cause accessorie), dall'art. 32 cod. proc. civ. (cause di garanzia), dall'art. 34 cod. proc. civ. (accertamenti incidentali), dall'art.
35 cod. proc. civ. (eccezione di compensazione) e dall'art. 36 cod. proc. civ. (cause riconvenzionali), disponendo che esse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, siano trattate con il rito ordinario, salva l'applicazione di quello speciale quando una di esse sia una controversia di lavoro o previdenziale, e così chiaramente escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 cod. proc. civ. o dell'art. 104 cod. proc. civ. e soggette a riti diversi” (ex multis, Cass., Sez. I, 22 ottobre 2004, n. 20638; Cass., Sez. I, 17 maggio 2005, n. 10356). La domanda riconvenzionale di risarcimento del danno in €. 21.285,25 è stata oggetto di rinuncia atteso che la sig.ra si è costituita parte civile nel procedimento penale CP_1
n. 1231/2020 RGNR a carico del Pt_1
Spese di giudizio
In considerazione delle ragioni della decisione e in particolare della pronuncia di addebito, le spese di lite seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, nel procedimento RGAC n. 45158 del 2020, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, con l'intervento del Pubblico Ministero, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda disattesa, così decide:
- dichiara la separazione personale tra nato a [...] il [...] Parte_1
( ), e nata a [...] il [...] C.F._1 Controparte_1
( ), che hanno contratto matrimonio in data 22.12.2018 nel C.F._2
Comune di Santa Maria Di Licodia (CT); - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa Maria Di Licodia (CT) di provvedere all'annotazione della presente sentenza (anno 2018, N. 15 P. 2 S. A);
- accoglie la domanda di addebito della separazione formulata da e, per Controparte_1 l'effetto, dichiara che la separazione è addebitabile a Parte_1
- rigetta la domanda di addebito proposta da Parte_1
- dispone che il sig. corrisponda alla sig.ra per il suo mantenimento un Pt_1 CP_1 assegno di € 250 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo alla pubblicazione della pubblicazione della presente sentenza, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande e dà atto della rinuncia alla domanda risarcitoria;
- condanna il sig. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla signora Pt_1 CP_1 che liquida nella somma di € 2.000 oltre contributi come per legge in favore dell'Erario. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data
25.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa Filomena Albano Dr.ssa Marta Ienzi