Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 724/2022RG vertente tra
, nata a [...], il [...], (C.F ), residente in [...]C.F._1
Montegranaro, alla via G. Falcone, n. 4,rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Roberta Ferracuti, del foro di Fermo, C.F. , alla Via Dei C.F._2
Cedri n. 5 di Porto Sant'Elpidio (FM), (pec - fax n°0734.621062); Email_1
-parte appellante e
, in persona del Commissario Straordinario e Commissario Liquidatore della CP_1
Gestione liquidatoria della - legale rappresentante pro tempore - dott.ssa CP_2 CP_3
con sede in Via Cristoforo Colombo n. 106, ( C.F. E P.IVA n. ),
[...] CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall' avv Cristina Servi, C.F. , del foro di Macerata C.F._3
(comunicazione : ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell' Avv. Email_2
Cristina Servi, sito in San Severino Marche, via Ponte S. Antonio;
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio l' Parte_1 [...]
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_4 patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 36.058,00, patiti in conseguenza del ritardo con il quale le era stata diagnosticata la salpingite alla tuba ovarica destra, asseritamente causata dall'insediamento di batteri al momento del parto effettuato presso il Presidio Ospedaliero di
Recanati il 16 novembre 2009, onde la formazione di un ascesso che aveva reso necessario il successivo intervento chirurgico di asportazione della tuba stessa.
Costituitasi in giudizio, l ha contrastato la domanda attorea chiedendone il rigetto. CP_2
Istruita tramite l'assunzione di prove orali e Ctu, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 luglio 2021.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“ Ai fini della corretta soluzione della controversia, va in primo luogo osservato che anche in ambito medico è onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra il fatto e il danno subito
(cfr. Cass. 11 novembre 2019 n. 28992) e che se la causa del danno è ignota o rimane incerta deve essere escluso il risarcimento.
Più in particolare, poiché la rilevanza causale di una condotta omissiva, o comunque negligente ed imperita, deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale operato in base a una prognosi postuma, vale a dire verificando – secondo un criterio di elevata certezza probabilistica – che l'evento sfavorevole (nella specie, l'asportazione della tuba ovarica) sarebbe stato scongiurato in caso di corretta esecuzione della prestazione (tempestiva diagnosi), per poter affermare che l'evento è la conseguenza della condotta omissiva o negligente, è necessario escludere che l'evento stesso si sarebbe comunque verificato anche là dove la condotta perita e diligente fosse stata posta in essere.
Ciò premesso, nel caso in esame, all'esito della espletata CTU, non sono emersi profili di negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari tali da rappresentare l'antecedente causale dell'ascesso della tuba ovarica destra e della sua conseguente asportazione.
I CTU, infatti, conformemente all'incarico ricevuto, con lucida ed esaustiva indagine, correttamente condotta, esente da vizi logici e/o giuridici e non oggetto di osservazioni critiche da parte del CTP di parte attrice, e quindi da recepire integralmente, rispondendo al punto 5) del quesito sottoposto alla loro attenzione («dica il collegio peritale se le terapie/interventi effettuate/i siano state/i o meno adeguate/i e tempestive/i tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attrice e se fossero o meno possibili interventi/terapie diversi/e indicando eventuali controindicazioni e/o eventuali rischi connessi»), hanno rilevato che, «Tenuto conto delle condizioni cliniche in cui versava l'attrice, le terapie effettuate sono state inadeguate ed intempestive nei limiti appresso indicati. Terapie diverse erano possibili ma, sulla base delle evidenze clinico-strumentali disponibili alla data dei controlli effettuati, non è certo che avrebbero potuto evitare lo sviluppo dell'“ascesso tubarico” destro perché non sarebbe stato possibile, in ogni caso, conoscere il tipo di germe (o di germi) responsabili dell'infezione né la sensibilità di questi ai diversi antibiotici. Discende che pur somministrando una terapia antibiotica a maggior dosaggio e per più tempo non vi sarebbe stata la certezza di sconfiggere l'infezione ed evitare l'intervento chirurgico» (pag. 34).
Rispondendo, poi, al punto 9) del quesito («dica il collegio peritale se il sanitario/i ha osservato le
Linee Guida e/o si sia uniformato alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali e/o ai protocolli, ove esistenti, specificando a quali si sia riferito nella valutazione»), i CTU hanno evidenziato che «I Sanitari non si sono uniformati alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifiche nazionali e internazionali nei limiti sotto indicati:
a) di fronte ad una donna in gravidanza che lamenti perdite di liquido amniotico e quindi una sospetta rottura delle membrane (PROM) sarebbe opportuno utilizzare una condotta più cauta rispetto a quella che fu asseritamente posta in essere dai In parole più chiare, Controparte_5
sarebbe stato utile eseguire qualche approfondimento diagnostico come ad esempio un PROM test, un esame vaginale con speculum per visualizzare l'eventuale presenza di liquido amniotico in va- gina ed un'ecografia ostetrica per il potenziale riscontro di oligo-anidramnios (anche se un liquido amniotico normale non sempre può escludere la presenza di una rottura “alta” del sacco amniotico). Il problema principale che riguarda gli accessi del 14 novembre 2009 e del giorno successivo riferiti dalla sig.ra presso il Presidio Ospedaliero di Recanati, tuttavia, Parte_1
consiste nel fatto che nella documentazione versata in atti non vi è traccia di tutto ciò. Con la conseguenza che non è dato sapere se e quando effettivamente la donna andò in Ospedale, chi la visitò, a quali controlli fu sottoposta, cosa risultò dai riscontri effettuati e quali prescrizioni o con- sigli le furono dati. Ci si può basare, quindi, solo sul racconto della gestante che, tuttavia, sentita sul punto non ha saputo precisare cosa effettivamente avvenne. In occasione delle operazioni di ctu il dott. ha affermato al proposito che “non risulta alcuna documentazione perché la sig.ra Per_1 l'ha chiesta all'Ospedale di Recanati ma non le è stata consegnata” (cfr. il verbale del 16 maggio
2019 sopra riportato).
b) In considerazione dei valori ematologici riscontrati al momento del ricovero a Recanati (cfr. gli appositi riquadri sopra riportati) sarebbe stato opportuno, prima della dimissione, ripetere gli esami per osservarne la normalizzazione o, quantomeno, constatare la tendenza alla normalizzazione.
c) In occasione del controllo ostetrico del 23 dicembre 2009 sarebbe stato opportuno descrivere clinicamente ed ecograficamente le condizioni degli annessi uterini, circostanza che non fu realizzata. Discende che non è possibile sapere oggettivamente quali fossero le condizioni anatomiche delle tube e delle ovaie a quella data. Risulta solo che la ginecologa prescrisse un trattamento antibiotico aspecifico per quattro giorni (il Velamox). Ed allora: o la specialista sospettava la presenza di un'infezione pelvica, ma in tal caso avrebbe dovuto consigliare un approfondimento come l'esecuzione di alcuni esami ematologici (ad es. il valore dei globuli bian- chi, la VES e la PCR), o somministrò una terapia antibiotica in maniera incongrua.
d) In occasione dell'intervento chirurgico praticato a S. Severino il 19 gennaio 2010 i CP_5 inviarono un campione di materiale “purulento” presente a livello dell'annesso destro per esame microbiologico (cfr. descrizione dell'intervento in cartella nell'apposito riq.). La risposta di tale richiesta, tuttavia, non pervenne mai, per motivi non attestati nella cartella clinica. Consegue che non è possibile sapere che tipo di germe attinse la tuba destra della sig.ra né a quali an- Parte_1
tibiotici sarebbe stato sensibile» (pag. 35-36).
Peraltro, premesso che il parto è avvenuto il 16 novembre 2009, si deve rilevare una certa contraddizione nella prospettazione di parte attrice.
Ed infatti, se, come dedotto dall'attrice, l'infezione è stata contratta «al momento del parto» presso il Presidio Ospedaliero di Recanati (pag. 3 citazione), allora, sotto questo profilo, nessun rilievo potrebbero avere le condotte dei sanitari che la visitarono il 14 novembre, vale a dire due giorni prima del parto.
Inoltre, anche a prescindere da quanto appena osservato, si deve comunque rilevare che la richiesta di ordine di esibizione «della documentazione clinica relativa all'accesso dell'attrice presso il suddetto ospedale di Recanati, prima del parto», al pari della richiesta di ordine di esibizione «dei risultati delle analisi citologiche», risulta tardiva in quanto formulata dopo lo scadere del termine di cui all'art. 183, comma 6°, n. 2), c.p.c., vale a dire all'udienza del 12 febbraio 2020. Ciò posto, i CTU, per quanto riguarda la causa e il momento dell'insorgenza della infezione, evidenziato come, anche in ragione delle carenze documentali, non sia «facile comprendere quale possa essere stato il meccanismo etio-patogenetico capace di provocare un'infezione del tipo di quella che cominciò a dare segni di sé probabilmente circa un mese dopo il parto» (pag. 27), hanno così concluso: «Utilizzando il criterio del “più probabile che non”, appare del tutto improbabile che l'infezione pelvica (PID) diagnosticata definitivamente presso la U.O. di Ostetricia e
Ginecologia dell'Ospedale di San Severino Marche il 15 gennaio 2010, vale a dire nel corso dell'intervento chirurgico laparoscopico, sia stata contratta in occasione del parto spontaneo avvenuto il 16 novembre 2009 presso la U.O. di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Recanati, per i motivi dettagliatamente esposti negli appositi paragrafi dedicati alle
“INFEZIONI IN AMBITO OSTETRICO” e “LA CRONOLOGIA E LE MODALITÀ CON LE
QUALI LA DONNA CONTRASSE L'INFEZIONE PELVICA”» (pag. 36-37).
D'altra parte, ancorché i CTU abbiano anche rilevato che: «I trattamenti sanitari prestati o omessi, tuttavia, hanno fatto perdere alla sig.ra delle chance di evitare l'intervento Parte_1
chirurgico. Si ravvisa quindi una perdita di chance in quanto la paziente ha perso, per effetto degli inadempimenti sopra descritti, delle chances, che statisticamente e in misura di circa il 40%, aveva perché quell'evento non si verificasse», tuttavia, nel caso di specie, non è stata esplicitamente formulata alcuna domanda di risarcimento del danno da perdita di chance (cfr. Cass. 29 novembre
2012 n. 21245 e Cass. 13 giugno 2014 n. 13491).
Escluso, dunque, qualsiasi nesso di causalità tra le condotte dei sanitari e la successiva asportazione della tuba ovarica, la domanda deve essere respinta.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, devono essere interamente poste a carico dell'attrice in ragione della soccombenza.
Per la stessa ragione, le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica, de-finitivamente pronunciando nella causa civile recante n. 1664/2017 R.G., disat-tesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, così decide:
1) rigetta la domanda proposta dall'attrice;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite che liquida in complessivi €
4.488,00 per compensi, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU come li-quidate in corso di causa.
4.Con un primo motivo, l'appellante censura la pronuncia di primo grado per non aver riconosciuto il danno da perdita di chance in quanto, secondo il Tribunale, non era stata esplicitamente formulata alcuna domanda di risarcimento del danno (da perdita di chance).
L'appellante sostiene che “il danno da perdita di chanches sia quanti minoris rispetto al danno biologico subito, poiché nel “più” giacerebbe il “meno”. ergo, è sufficiente la richiesta generica di risarcimento di tutti i danni patiti, per ivi ricondurre anche il danno da perdita di chanches, peraltro promanante dalla medesima causa petendi”
5.Il motivo va disatteso sulla base dell'orientamento di legittimità di cui a Cass. n. 2892/2024:
“Il ricorrente sostiene che la perdita di chance non è una nozione autonoma, distinta dal danno non patrimoniale per lesione del diritto alla salute e che quindi essa non necessita, ai fini della sua considerazione, di un'autonoma domanda. Sostiene di aver chiesto il risarcimento del danno biologico subito a tutto tondo, in tutte le sue sfaccettature e quindi di aver chiesto anche, ove si ritenesse che solo questo era dovuto, il risarcimento del danno da perdita di chance.
E tuttavia, l'affermazione è errata perché non coglie l'autonomia concettuale del danno da perdita di chance rispetto al danno biologico da lesione del diritto alla salute, più volte affermata da questa Corte.
Deve, in proposito, essere riaffermato il principio di diritto secondo cui il risarcimento del danno da perdita di chance non coincide con il risarcimento del danno biologico, né costituisce una semplice parte di esso, perché non ha ad oggetto né la limitazione funzionale dovuta all'errato intervento medico - a cui consegue un danno permanente alla salute - né la perdita del risultato sperato di una guarigione, ma consiste, per converso, nella perdita della possibilità di realizzare quel risultato - possibilità che, nella specie, si sarebbe potuto astrattamente ipotizzare lesa dalla negligente, passiva o superficiale condotta dei sanitari della prima struttura privata.
In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, questa Corte ha infatti puntualizzato che la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale;
ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance"
è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica (in questo senso Cass. n. 25886 del 2022, che in applicazione del principio ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello;
v. anche Cass. nn. 24050 e 26851 del 2023)”.
6.Alla luce dei principi enunciati dalla Cassazione, deve ritersi corretta la decisione del Tribunale che di detti principi ha fatto puntuale applicazione.
Il motivo va respinto.
7.Il secondo motivo, con cui si lamenta la mancata compensazione delle spese di lite del primo grado e la mancata ripartizione tra le parti delle spese di Ctu, è anch'esso infondato.
E' noto infatti che in tema di spese processuali la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito il quale non è tenuto a dare ragione con espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. Sez. 6-3 26-4-2019 n. 11329 Rv. 653610-01, Cass.
Sez. U 15-7-2005 n. 14989 Rv. 582306-01).
Peraltro la decisione risulta condivisibile anche nel merito perché direttamente applicativa del principio di causalità ai fini della individuazione della parte cui attribuire l'onere delle spese. Questa dovendosi individuare nell'originaria attrice/odierna appellante che si è vista respingere integralmente la domanda risarcitoria così come formulata ed ha visto disattesa anche la richiesta di estendere detta domanda al danno da perdita di chance.
8.L'appello è respinto.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1-respinge l'appello;
2-condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in euro 3.300,00 per compensi professionali oltre magg. spese forfett., cap e iva come per legge;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 17 dicembre 2024.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini