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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/07/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1673/2024, in materia di scioglimento del matrimonio civile promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il 4 Parte_1 C.F._1
dicembre 1969, ivi residente in [...] (doc. 1), codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. CAMICIOTTI SILVIA MARIA presso il C.F._1
cui studio professionale ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] l'.1.1.1983, CP_1 C.F._2
residente in [...] (cfr. doc. 1), codice fiscale
C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente “Contrariis rejectis;
previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in narrativa, da integrarsi nei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c.,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria:
1) pronunciare ai sensi di legge lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18 gennaio 2007 in ST d'ER (AL) tra nato ad [...] il [...], Parte_1
ivi residente in [...], codice fiscale , e , C.F._1 CP_1 nata a [...] l'.1.1.1983, anagraficamente residente in [...]M.
Buonarroti, n. 62, codice fiscale ), ordinando all'Ufficiale dello stato civile C.F._2
competente di procedere alla annotazione della sentenza e agli incombenti del caso;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie , nata ad [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] il [...], al padre disponendo che questi possa adottare, Persona_2
senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le figlie;
3) prevedere la facoltà per la madre di vedere le figlie compatibilmente con i desideri, gli impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto del benessere psicofisico delle figlie stesse;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale al padre che l'abiterà con le figlie e Per_1 [...]
; Per_2
5) posto che il padre è in ogni caso pronto a sopportare ogni spesa relativa al mantenimento delle figlie, disporre che la sig.ra provveda a versare una somma mensile al sig. CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie stesse, il cui importo Parte_1
viene demandato al Tribunale, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
6) disporre che ogni genitore partecipi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
7) essendo il sig. e la sig.ra economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti, escludere assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
8) Vinte le spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso datato 20 luglio 2024 ritualmente notificato al resistente, veniva chiesto da parte della ricorrente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 18 gennaio 2007 in ST
d'ER (AL) con la sig.ra essendo ormai trascorso il termine dalla separazione CP_1
consensuale omologata il 21 gennaio 2021, senza che i coniugi si fossero mai riconciliati. Nell'atto introduttivo parte ricorrente evidenziava le criticità emerse con particolare riguardo al comportamento della sig.ra nei confronti delle due figlie, tanto da averlo indotto in questa CP_1 sede a chiedere l'affidamento esclusivo della prole con conseguente assegnazione della ex casa familiare e revoca del contributo al mantenimento delle figlie a favore della madre.
La convenuta non si è costituita in giudizio cosicché il Giudice assegnatario del procedimento ne dichiarava la contumacia all'udienza del 3 dicembre 2024 disponendo il deposito da parte dell'ASCA, Servizio Sociale di Acqui Terme, di una relazione sul nucleo familiare e revocando il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e a favore della madre, come richiesti anche dal ricorrente.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali in cui sono state evidenziate le criticità della convenuta nei confronti delle figlie, alla successiva udienza del 4 febbraio 2025 il G.I. disponeva l'acquisizione di dati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate sui redditi della convenuta.
Nel frattempo pervenivano aggiornamenti urgenti dall'ASCA e una comunicazione da parte della
Procura della Repubblica di Alessandria a seguito di una denuncia/querela sporta dal ricorrente per le figlie contro la sig.ra per i comportamenti violenti della stessa contro di loro. CP_1
All'udienza del 13 marzo 2025, su istanza di parte ricorrente, il Giudice Istruttore fissava udienza per il trattenimento della causa a decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza successiva la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La richiesta è fondata, essendo decorso abbondantemente il termine previsto dalla legge senza che tra i coniugi sia intervenuta una riconciliazione.
SULL'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO AL PADRE
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso concreto la domanda di affidamento esclusivo rafforzato trova il suo fondamento nei comportamenti tenuti dalla resistente sig.ra che, come si evince anche dalle relazioni dell'ASCA, da un lato si CP_1 disinteressa delle figlie e dall'altro pone in essere azioni violente nei loro confronti tanto da indurre le stesse a chiedere ripetutamente di poter vivere con il padre.
Dalla documentazione acquisita agli atti del processo emerge che la resistente ha di fatto abbandonato la casa coniugale, facendovi ritorno solo saltuariamente;
quando poi è rientrata ad
Acqui Terme ha continuato nella sua vita per così dire indipendente, andando e venendo da casa senza orari, disinteressandosi totalmente delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, soprattutto della secondogenita che frequenta ancora la scuola elementare.
A ciò si aggiunga che la resistente in diverse occasioni ha insultato, minacciato e anche picchiato la primogenita in presenza della secondogenita spaventandola e facendola Per_1 Per_2
preoccupare per la incolumità della sorella.
Tali circostanze trovano riscontro nella relazione dei Carabinieri di Acqui Terme depositata agli atti del presente procedimento dal P.M. della Procura della Repubblica di Alessandria e nelle comunicazioni della assistente sociale Dott.ssa anch'esse tutte versate nella Persona_3
presente causa, dopo le ultime violente esternazioni della madre. Le figlie minori e Per_1 Per_2
vivono ora con il padre e vogliono continuare a stare con lui, temendo le violenze verbali e fisiche della madre che in ogni caso, quando non urla e/o percuote, non si occupa minimamente di loro venendo meno ai suoi doveri di genitore.
Nel caso di specie, pertanto, l'affido esclusivo rafforzato al padre appare, pienamente conforme al superiore interesse delle figlie.
Le figlie devono pertanto essere collocate presso il padre presso cui stabiliranno la residenza. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude – infatti - che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, le minori hanno mostrato la volontà di continuare ad abitare con il padre.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e Cass.
15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano
20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Risulta provato agli atti del processo (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) che la casa familiare è in locazione da terzi e il locatario è il ricorrente sig. , il quale negli anni di separazione, ha Parte_1
sempre pagato il canone di locazione. Conseguentemente all'affido esclusivo delle figlie al padre, la casa coniugale deve dovrà essere assegnata al ricorrente, che la abiterà con le figlie e verrà meno ogni diritto ad abitarvi da parte della convenuta.
SUGLI INCONTRI TRA Pt_2 CP_2
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, ER c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e LA c. Italia). Nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto in punto di affidamento delle minori, si ritiene – allo stato attuale – che gli incontri tra madre e figlie vadano effettuati tenendo conto innanzitutto dei desideri delle figlie stesse e d'intesa con il padre e con i Servizi Sociali, nonché alla presenza di una educatrice e/o assistente sociale dell'ASCA che possa monitorarli.
Gli incontri madre – figlie dovranno pertanto essere disciplinati secondo le previsioni e le indicazioni dei SS.SS. territorialmente competenti secondo il calendario dai medesimi stabili in presenza di un educatore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Relativamente alla posizione reddituale della sig.ra si rileva da parte del Tribunale che CP_1
dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita su richiesta del Giudice designato si ricava che per l'anno 2022 la resistente ha dichiarato un reddito lordo di euro 5.335,00.
In considerazione del reddito di ciascun genitore deve pertanto essere previsto un contributo al mantenimento a carico della resistente in favore delle figlie che si quantifica in euro 100,00 mensili
(euro 50,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie. SULLE SPESE DI CAUSA
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18 gennaio 2007 in ST d'ER (AL) tra nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Buonarroti, n. 62, codice fiscale , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(Marocco) l'.1.1.1983, anagraficamente residente in [...], codice fiscale ), ordinando all'Ufficiale dello stato civile di ST D'ER C.F._2
(AL) procedere alla annotazione della sentenza e agli incombenti del caso;
dispone l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie , nata ad [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 al padre, Persona_2 con collocazione presso l'abitazione del medesimo, ove le minori assumeranno la residenza, disponendo che questi possa adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le figlie;
dispone la facoltà per la madre di vedere le figlie compatibilmente con i desideri, gli impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto del benessere psicofisico delle figlie stesse secondo il calendario che sarà previsto dai competenti SS.SS. in presenza di un educatore;
dispone l'assegnazione della casa coniugale al padre che l'abiterà con le figlie e Persona_1 [...]
; Per_2
dispone a carico della madre un assegno per il contributo al mantenimento delle figlie minori quantificato complessivamente in euro 100,00 mensili che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
dispone che ogni genitore partecipi nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore
Dott. ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 1673/2024, in materia di scioglimento del matrimonio civile promosso da:
(C.F. ), nato ad [...] il 4 Parte_1 C.F._1
dicembre 1969, ivi residente in [...] (doc. 1), codice fiscale rappresentato e difeso dall'Avv. CAMICIOTTI SILVIA MARIA presso il C.F._1
cui studio professionale ha eletto domicilio
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nata a [...] l'.1.1.1983, CP_1 C.F._2
residente in [...] (cfr. doc. 1), codice fiscale
C.F._2
- resistente contumace -
Conclusioni di parte ricorrente “Contrariis rejectis;
previa ammissione delle istanze istruttorie formulate in narrativa, da integrarsi nei termini previsti dall'art. 473 bis. 17 c.p.c.,
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria:
1) pronunciare ai sensi di legge lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18 gennaio 2007 in ST d'ER (AL) tra nato ad [...] il [...], Parte_1
ivi residente in [...], codice fiscale , e , C.F._1 CP_1 nata a [...] l'.1.1.1983, anagraficamente residente in [...]M.
Buonarroti, n. 62, codice fiscale ), ordinando all'Ufficiale dello stato civile C.F._2
competente di procedere alla annotazione della sentenza e agli incombenti del caso;
2) disporre l'affidamento esclusivo delle figlie , nata ad [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] il [...], al padre disponendo che questi possa adottare, Persona_2
senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le figlie;
3) prevedere la facoltà per la madre di vedere le figlie compatibilmente con i desideri, gli impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto del benessere psicofisico delle figlie stesse;
4) disporre l'assegnazione della casa coniugale al padre che l'abiterà con le figlie e Per_1 [...]
; Per_2
5) posto che il padre è in ogni caso pronto a sopportare ogni spesa relativa al mantenimento delle figlie, disporre che la sig.ra provveda a versare una somma mensile al sig. CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie stesse, il cui importo Parte_1
viene demandato al Tribunale, annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
6) disporre che ogni genitore partecipi nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale;
7) essendo il sig. e la sig.ra economicamente Parte_1 CP_1 indipendenti, escludere assegno divorzile a favore dell'uno o dell'altro coniuge;
8) Vinte le spese e competenze di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel ricorso datato 20 luglio 2024 ritualmente notificato al resistente, veniva chiesto da parte della ricorrente di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il 18 gennaio 2007 in ST
d'ER (AL) con la sig.ra essendo ormai trascorso il termine dalla separazione CP_1
consensuale omologata il 21 gennaio 2021, senza che i coniugi si fossero mai riconciliati. Nell'atto introduttivo parte ricorrente evidenziava le criticità emerse con particolare riguardo al comportamento della sig.ra nei confronti delle due figlie, tanto da averlo indotto in questa CP_1 sede a chiedere l'affidamento esclusivo della prole con conseguente assegnazione della ex casa familiare e revoca del contributo al mantenimento delle figlie a favore della madre.
La convenuta non si è costituita in giudizio cosicché il Giudice assegnatario del procedimento ne dichiarava la contumacia all'udienza del 3 dicembre 2024 disponendo il deposito da parte dell'ASCA, Servizio Sociale di Acqui Terme, di una relazione sul nucleo familiare e revocando il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre e a favore della madre, come richiesti anche dal ricorrente.
Pervenuta la relazione dei Servizi Sociali in cui sono state evidenziate le criticità della convenuta nei confronti delle figlie, alla successiva udienza del 4 febbraio 2025 il G.I. disponeva l'acquisizione di dati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate sui redditi della convenuta.
Nel frattempo pervenivano aggiornamenti urgenti dall'ASCA e una comunicazione da parte della
Procura della Repubblica di Alessandria a seguito di una denuncia/querela sporta dal ricorrente per le figlie contro la sig.ra per i comportamenti violenti della stessa contro di loro. CP_1
All'udienza del 13 marzo 2025, su istanza di parte ricorrente, il Giudice Istruttore fissava udienza per il trattenimento della causa a decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 473 bis.28 c.p.c..
All'udienza successiva la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Motivi della decisione
Le domande formulate da parte ricorrente sono fondate e devono essere accolte per le ragioni di seguito indicate.
SULLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La richiesta è fondata, essendo decorso abbondantemente il termine previsto dalla legge senza che tra i coniugi sia intervenuta una riconciliazione.
SULL'AFFIDAMENTO ESCLUSIVO RAFFORZATO AL PADRE
Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore
(come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593). Nel caso concreto la domanda di affidamento esclusivo rafforzato trova il suo fondamento nei comportamenti tenuti dalla resistente sig.ra che, come si evince anche dalle relazioni dell'ASCA, da un lato si CP_1 disinteressa delle figlie e dall'altro pone in essere azioni violente nei loro confronti tanto da indurre le stesse a chiedere ripetutamente di poter vivere con il padre.
Dalla documentazione acquisita agli atti del processo emerge che la resistente ha di fatto abbandonato la casa coniugale, facendovi ritorno solo saltuariamente;
quando poi è rientrata ad
Acqui Terme ha continuato nella sua vita per così dire indipendente, andando e venendo da casa senza orari, disinteressandosi totalmente delle figlie, dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, soprattutto della secondogenita che frequenta ancora la scuola elementare.
A ciò si aggiunga che la resistente in diverse occasioni ha insultato, minacciato e anche picchiato la primogenita in presenza della secondogenita spaventandola e facendola Per_1 Per_2
preoccupare per la incolumità della sorella.
Tali circostanze trovano riscontro nella relazione dei Carabinieri di Acqui Terme depositata agli atti del presente procedimento dal P.M. della Procura della Repubblica di Alessandria e nelle comunicazioni della assistente sociale Dott.ssa anch'esse tutte versate nella Persona_3
presente causa, dopo le ultime violente esternazioni della madre. Le figlie minori e Per_1 Per_2
vivono ora con il padre e vogliono continuare a stare con lui, temendo le violenze verbali e fisiche della madre che in ogni caso, quando non urla e/o percuote, non si occupa minimamente di loro venendo meno ai suoi doveri di genitore.
Nel caso di specie, pertanto, l'affido esclusivo rafforzato al padre appare, pienamente conforme al superiore interesse delle figlie.
Le figlie devono pertanto essere collocate presso il padre presso cui stabiliranno la residenza. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude – infatti - che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconsigliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, le minori hanno mostrato la volontà di continuare ad abitare con il padre.
SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE In linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti conviventi con i coniugi (si vedano, tra le altre, Cass. 9.8.2012, n. 14348 e Cass.
15.9.2011, n. 18863). In difetto di tale elemento, sia che la casa familiare sia in comproprietà fra i coniugi, sia che appartenga in via esclusiva a un solo coniuge, il giudice non potrà adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale, non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento (in questo senso, si veda, tra le altre, Trib. Milano
20.12.2012). Neppure può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi.
L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune).
Risulta provato agli atti del processo (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) che la casa familiare è in locazione da terzi e il locatario è il ricorrente sig. , il quale negli anni di separazione, ha Parte_1
sempre pagato il canone di locazione. Conseguentemente all'affido esclusivo delle figlie al padre, la casa coniugale deve dovrà essere assegnata al ricorrente, che la abiterà con le figlie e verrà meno ogni diritto ad abitarvi da parte della convenuta.
SUGLI INCONTRI TRA Pt_2 CP_2
In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle esigenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli significativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania 16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, ER c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, NE e LA c. Italia). Nel caso concreto, alla luce di quanto sopra esposto in punto di affidamento delle minori, si ritiene – allo stato attuale – che gli incontri tra madre e figlie vadano effettuati tenendo conto innanzitutto dei desideri delle figlie stesse e d'intesa con il padre e con i Servizi Sociali, nonché alla presenza di una educatrice e/o assistente sociale dell'ASCA che possa monitorarli.
Gli incontri madre – figlie dovranno pertanto essere disciplinati secondo le previsioni e le indicazioni dei SS.SS. territorialmente competenti secondo il calendario dai medesimi stabili in presenza di un educatore.
SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DELLE FIGLIE
La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147
c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Relativamente alla posizione reddituale della sig.ra si rileva da parte del Tribunale che CP_1
dalla documentazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita su richiesta del Giudice designato si ricava che per l'anno 2022 la resistente ha dichiarato un reddito lordo di euro 5.335,00.
In considerazione del reddito di ciascun genitore deve pertanto essere previsto un contributo al mantenimento a carico della resistente in favore delle figlie che si quantifica in euro 100,00 mensili
(euro 50,00 per ciascuna figlia) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione annuale
ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie. SULLE SPESE DI CAUSA
Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo..
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 18 gennaio 2007 in ST d'ER (AL) tra nato ad [...] il [...], ivi residente in [...]
Buonarroti, n. 62, codice fiscale , e , nata a [...] C.F._1 CP_1
(Marocco) l'.1.1.1983, anagraficamente residente in [...], codice fiscale ), ordinando all'Ufficiale dello stato civile di ST D'ER C.F._2
(AL) procedere alla annotazione della sentenza e agli incombenti del caso;
dispone l'affidamento esclusivo rafforzato delle figlie , nata ad [...] il [...] Persona_1
e , nata a [...] il [...], ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 al padre, Persona_2 con collocazione presso l'abitazione del medesimo, ove le minori assumeranno la residenza, disponendo che questi possa adottare, senza la necessità del consenso della madre, ogni decisione che riguarda le figlie;
dispone la facoltà per la madre di vedere le figlie compatibilmente con i desideri, gli impegni scolastici ed extrascolastici e tenendo conto del benessere psicofisico delle figlie stesse secondo il calendario che sarà previsto dai competenti SS.SS. in presenza di un educatore;
dispone l'assegnazione della casa coniugale al padre che l'abiterà con le figlie e Persona_1 [...]
; Per_2
dispone a carico della madre un assegno per il contributo al mantenimento delle figlie minori quantificato complessivamente in euro 100,00 mensili che dovrà essere versato entro il giorno 5 di ogni mese annualmente rivalutabile ex indici ISTAT;
dispone che ogni genitore partecipi nella misura del
50% ciascuno alle spese straordinarie secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale Condanna parte resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 4.500,00 oltre spese generali ed accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani) (Dott. Paolo Rampini)