Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 112/2025 v.g.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dr. Massimo Coltro Presidente estensore
Dr. Luca Boccuni Consigliere
Dr.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato il seguente
DECRETO
(artt. 737 e ss c.p.c.)
nella causa civile iscritta al n. 112/2025 v.g. promossa da nato a [...]-EE), il 29 maggio 1969 (C.F. Parte_1 [...]
) residente a [...], rappresentato e difeso dagli avvocati C.F._1
Valeria De Vellis e Massimo Pecori per mandato e domiciliato come in atti –
reclamante –
contro
, nata a [...], il [...] (C.F. CP [...]
) residente a [...], rappresentata e difesa dagli avvocati C.F._2
Annalisa Carli e Maria CE Corvo per mandato e domiciliata come in atti – reclamata e con l'intervento del Procuratore Generale
o 0 o
reclamo decreto del tribunale di Vicenza
1
Il collegio, letti gli atti ed a scioglimento della decisione riservata di cui all'udienza del 9 giugno 2025, tenutasi con modalità telematiche, non in presenza, osserva:
1.- Con reclamo depositato in cancelleria il 8 marzo 2025, notificato con decreto, adiva la Corte d'Appello di Venezia impugnando il Parte_1
decreto n. 1953/2025 del Tribunale di Vicenza (pubblicato il 19 febbraio e notificato il 27 febbraio 2025) che nel giudizio per la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e CE, nati il 1 agosto 2017 dalla relazione con , Per_1 CP
aveva confermato l'affido condiviso collocando in modo prevalente i minori presso la madre, disciplinando le visite (“un fine settimana ogni 15 giorni, dal giovedì sera alla domenica sera;
sette giorni durante le vacanze natalizie,
comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con pari diritto della madre;
la scelta delle tre settimane di vacanza dovrà avvenire entro il 30 maggio di ogni anno e, in caso di disaccordo, spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
per tutta la durata delle vacanze di Carnevale;
durante i ponti scolastici nella misura di 2:1 (due ponti con il padre ed uno con la madre”) rigettando le ulteriori domande e condannandolo alle spese anche delle c.t.u.. Si doleva,
con il primo motivo, della violazione dell'art. 115 Cod. proc. Civ. sostenendo che nonostante il c.t.u. avesse suggerito di collocare i figli presso di sé nel periodo estivo, il tribunale era andato di diverso avviso prevedendo solo tre
2 settimane e limitando il suo rapporto con i minori;
con il secondo motivo lamentava la contraddittorietà della decisione rilevando che nonostante l'esigenza espressa dal c.t.u., per l'incremento della presenza con i figli, il tribunale aveva sostanzialmente confermato le statuizioni di un precedente decreto non considerando nemmeno gli accordi tra le parti;
con il terzo motivo si doleva del rigetto della domanda di riduzione dell'assegno rilevando che le proprie condizioni erano peggiorate e che quelle della erano migliorate CP
e che non era dato conoscere quelle che sarebbero state le maggiori esigenze dei minori;
con il quarto motivo censurava l'addebito delle spese di lite comprese quelle di c.t.u.. Chiedeva la modifica delle condizioni di visita,
altresì il collocamento dei minori presso di sé nel periodo estivo, la riduzione dell'assegno e la modifica della disciplina sulle spese.
Si costituiva contestando il reclamo e chiedendone la reiezione. CP
2.- Autorizzato il deposito di note la causa veniva rimessa alla decisone all'esito dell'udienza del 9 giugno 2025, tenutasi con modalità telematiche non in presenza.
3.1.- Osserva la Corte.
Il reclamo è solo in parte fondato.
Il decreto del Tribunale di Vicenza va parzialmente riformato.
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza prevalente, vanno addebitate a e compensate per la restante parte di ¼. Parte_1
Le spese delle due c.t.u. vanno invece poste a carico delle parti al 50%
ciascuna in relazione alle domande ed agli esiti degli elaborati.
3 4.1.- Con il primo ed il secondo motivo si censura la disciplina delle visite, in particolare durante il periodo estivo, assumendosene la contrarietà rispetto quanto indicato nella c.t.u. e la illegittimità.
Il profilo censurato è il seguente “Non vi è ragione, considerata anche la tenera età dei figli e l'accordo raggiunto dai genitori nel 2019 riguardo alla stabile permanenza dei due bambini nel contesto materno a Vicenza
(evidentemente ritenuto idoneo da entrambi, una volta tramontato il progetto di una vita familiare in comune), per disporne, come vorrebbe il padre, il loro trasferimento a Milano, in quanto una decisione siffatta produrrebbe lo sradicamento dei minori da un ambiente sereno e consolidato per inserirli in un contesto privo di riferimenti familiari (non avendo , né Parte_1
genitori, né una rete familiare di supporto) ed inoltre li allontanerebbe dalla madre che, sin dalla nascita, ha gestito in via largamente prevalente la loro quotidianità e che risulta appropriata nelle funzioni affettive e di responsabilità. Neppure appare rispondente all'interesse dei minori prevedere, come suggerito dal CTU, il loro collocamento presso il padre a
Milano durante il periodo estivo. Trattasi, ad avviso del Collegio, di una soluzione priva di motivazione approfondita ed anche in contrasto la necessità
di garantire per tutta la durata dell'anno la stabilità affettiva, sociale ed ambientale di e CE. L'esigenza, ravvisata dal CTU, di Per_1
incrementare la presenza di nella vita dei figli e di far Parte_1
permanere questi ultimi per più tempo nel contesto milanese paterno, può
agevolmente essere perseguita ampliando i turni di responsabilità genitoriale del ricorrente durante i periodi di vacanza e di sospensione scolastica, in modo che i due bambini, compatibilmente con i disagi e le difficoltà connessi alla
4 oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori, possano coltivare rapporti adeguati e significativi con il genitore non collocatario”.
4.2.1.- Si assume che la scelta, contraria alle indicazioni del c.t.u., avrebbe dovuto essere particolarmente motivata;
che sarebbe stata disattesa la c.t.u.
che aveva rappresentato l'importanza della figura paterna con l'aumento del tempo trascorso e l'utilità dell'inserimento dei figli nel contesto milanese;
che erano emerse delle criticità nel comportamento materno;
che il collocamento prevalente dei minori presso la madre aveva prodotto effetti pregiudizievoli;
che il decreto era stato reso in violazione dell'art. 337 ter Cod. Civ.; che non era stata garantiva la continuità affettiva e che in precedenza le parti avevano convenuto 4 settimane di vacanza dei minori in estate con il padre per ben due anni consecutivi.
4.2.2.- Nelle conclusioni il reclamante ha chiesto anche la modifica delle condizioni di visita nelle settimane alternate e nelle vacanze scolastiche estive e invernali ma in termini immotivati e non condivisibili. Tuttavia non risulta allegato alcun valido interesse a giustificare tale cambiamento per i minori rispetto gli assetti suggeriti dal c.t.u. ed accolti in decreto, che appaiono congrui e confacenti;
modificare le visite con ogni 15 giorni con l'esclusione del giovedì dopo la scuola e con la presa in carico dal venerdì dopo l'uscita da scuola fino al martedì con riaccompagnamento e con la previsione della metà dei giorni per le vacanze scolastiche natalizie e pasquali ed estive,
appare disfunzionale per i figli non consentendo in determinati periodi dell'anno il radicamento in un luogo preciso con sufficiente continuità lesa da cambiamenti frammentati e per altra parte non appare allegato un evidente interesse dei minori a tale cambiamento anche nei profili settimanali posta la
5 necessità che la ripresa a scuola, di lunedì, avvenga serenamente come primo e maggiormente delicato giorno di inizio e senza l'alterazione dei rapporti collocativi. Né possono rilevare eventuali impegni lavorativi del padre non essendo circostanziati gli stessi in modo chiaro ed oggettivo e non essendo stata data spiegazione del perché gli stessi debbano riguardare il giovedì e non il lunedì, in relazione ad rapporto di lavoro subordinato (doc. 47).
4.2.2.- Al di là di generici richiami alla c.t.u. deve evidenziarsi che entrambe le parti presentano adeguate capacità genitoriali e sono prive di connotati negativi;
in tal senso le conclusioni della c.t.u., resa in forza di un condiviso metodo scientifico “I due genitori non mostrano elementi di interesse clinico.
Le difficoltà emergono prevalentemente su un piano relazionale coinvolgendo così aspetti di comportamento che risulta essere disfunzionale per una collaborazione armonica rispetto alla gestione dei minori. La storia relazionale della coppia è stata intervallata da numerosi riavvicinamenti e allontanamenti con il coinvolgimento dell'ambito giuridico tramite un primo ricorso da parte materna (2019) ed uno successivo da parte del padre (da cui prende avvio il presente procedimento). Evidente il clima di accesa conflittualità tra i due adulti. Il clima conflittuale emerge anche durante l'interazione con i minori poiché manca qualsiasi tipo di comunicazione verbale e non verbale tra i genitori che si rivolgono individualmente ai figli nel tentativo, spesso fallimentare, di coinvolgerli nel compito assegnato. Si
può affermare che i minori abbiano colto la conflittualità esistente, come emerge da alcune verbalizzazioni - rimaste su un piano vago e non approfondito - emblematiche della presenza di elementi di ambivalenza nei confronti della figura paterna. Altrettanto rappresentativo il fatto che, durante
6 l'interazione con il padre, non scrive mai “papà” ma si riferisce a lui Per_1
con il suo nome proprio ” diversamente da quanto fatto per la madre. Pt_1
Inoltre, mentre il padre è distratto, egli scrive “papà ti odio”, per poi cambiarlo in “ti amo”, solo dopo che il genitore se ne è accorto. A tale comportamento,
tuttavia, fa da contraltare il cercare di salirci in braccio. Al contempo, presente un rapporto di vicinanza ed aspetti di idealizzazione della figura materna. Per
la minore, invece, il quadro è più omogeneo senza ambivalenze particolari.
L'interazione in colloquio con i minori è stato difficoltoso: entrambi mancano di verbalizzazioni spontanee, soprattutto CE, che hanno impedito il formarsi di un vero e proprio dialogo, pertanto le risposte fornite -
principalmente a carattere dicotomico “si” e/o “no” - sono state ampliate, in alcuni casi, solo dopo molteplici tentativi di sollecitazione non sempre risultati efficaci. Vale la pena evidenziare che durante i colloqui si è reso necessario coinvolgere i minori in altre attività (es. gioco del Memory) per riuscire ad incrementare lo scambio comunicativo. CE, rispetto al fratello è più lenta nel svolgere i compiti ed è in grado di svolgere Per_1
una sola attività alla volta (disegna/gioca oppure risponde alle domande).
Entrambi non mantengono l'attenzione sui compiti dati, o sulle domande poste dalle quali talvolta divagano non fornendo risposte sempre coerenti con quanto chiesto. valuti se vi sia da parte di uno o di entrambi i genitori un condizionamento negativo e consapevole sui figli tale da danneggiare lo sviluppo affettivo e psico fisico degli stessi e la relazione con l'altro genitore;
Non si ritiene sia ravvisabile alcun esplicito e consapevole tentativo da parte di uno dei genitori di condizionare negativamente i figli, a discapito dell'altro genitore;
tuttavia, vale la pena evidenziare che il clima di alta conflittualità
7 emerso, se non adeguatamente contenuto, inevitabilmente contribuisce,
seppur indirettamente, a coinvolgere i minori nel conflitto”.
Entrambe le parti hanno concluso per l'affidamento condiviso (oltre che per il collocamento prevalente dei minori presso la madre salvo che nel periodo estivo) tanto che può ritenersi esservi stata, a monte, una valutazione di pari idoneità dei genitori ad assumersi la responsabilità genitoriali, di cui non si chiede la revisione (Cass. sentenza n. 9442 del 9 aprile 2024). I profili censori appaiono dunque in palese contraddizione.
Assumere eventuali carenze dei minori attribuendole al collocamento prevalente presso la madre appare operazione scientificamente non chiara anche perché collide con le conclusioni rese dalle parti e con quelle finali del c.t.u.. Neppure possono rilevare le asserzioni della in sede di memoria CP
finale sulle condizioni dei minori in quanto non dovumentate.
4.2.3.- Per altra parte (in generale Cass. sentenza n. 36638 del 25 novembre
2021) la motivazione del decreto, che andando di diverso avviso rispetto le indicazioni peritali, che aveva suggerito la collocazione dei minori in estate presso il padre, non appare del tutto condivisibile.
4.3.1.- Ritiene la Corte di dover aumentare il periodo di permanenza dei minori presso il padre a Milano, durante l'estate, a quattro settimane anche non consecutive con pari diritto della madre alle visite, nei termini stabiliti nel decreto.
4.3.2- Varrà innanzi tutto osservare che risulta lavorare come Parte_1
“consulente finanziario per investimenti del risparmio e/o comunque la gestione di patrimoni mobiliari. Negli anni oggetto della presente Relazione
è cambiato il datore di lavoro e il reddito è variato in relazione a tale fatto”; il
8 tutto emerge dal documento 47 in atti. Lo stesso reclamante, allegando ragioni lavorative, ha confermato questo chiedendo l'elisione del turno settimanale con lo sposamento al lunedì. Si deduce così un rapporto di lavoro dipendente con qualifica dirigenziale (contratto prodotto e non smentito) e che appare necessario ritenere posto che dalla c.t.u. del dr. si evince solamente Per_2
che una generica attività lavorativa alle dipendenze di “una società americana
- non meglio specificata - con sedi in differenti parti dell'Europa
continentale”. , secondo le indicazioni della c.t.u. patrimoniale, CP
risulta(va) lavorare in forza di un accordo di collaborazione datato 31.1.2023
con BR s.r.l., con sede a Milano, nel settore della prestazione di servizi di consulenza. La stessa può dunque avvalersi (c.t.u. dr. della Per_2
collaborazione dei propri genitori per la gestione dei minori.
Stante il rapporto di lavoro dipendente di non altrimenti Parte_1
smentito o chiarito in questa sede, con evidenti vincoli di orario e luoghi di lavoro, il collocamento dei minori per tutto il periodo estivo in Milano, come suggerito dal c.t.u. e come richiesto, non può ammettersi in quanto non risulta allegato un valido contesto accuditivo per tutta l'estate, evidente essendo che gli impegni lavorativi del padre (le cui ferie sono disciplinate dal contratto collettivo), in assenza di allegazioni sull'aiuto di familiari o altro,
determinerebbe un possibile pregiudizio per i minori pur a fronte delle utilità
nell'inserimento nella società milanese ed a fronte delle esigenze genitoriali.
Lo stesso reclamante (note autorizzate), deduce tale importante impegno di lavoro subordinato “Comunque sia, è un dato di fatto che oggi il Signor Pt_1
ha spesso impegni di lavoro il giovedì, che gli impediscono di andare a
Vicenza dai figli, mentre ha già negoziato con la sua azienda la possibilità di
9 lavorare in smart working per due lunedì al mese, giorni in cui potrebbe stare con i figli a Vicenza”;
4.3.3.- Ritiene la Corte, anche e non solo con parametrazione riferita al congedo annuale per rapporto di lavoro dipendente, di stabilire un periodo di permanenza dei minori di 4 settimane presso il padre a Milano, anche non consecutive e durante le vacanze estive con pari diritto della madre alle visite e nei termini di cui al decreto
4.3.4.- Va parzialmente riformato il decreto.
5.1.1.- Con il terzo motivo si censura la quantificazione dell'assegno stabilito a carico da padre, non collocatario prevalente, per i figli minori di quasi anni
8 e che il primo giudice, disattendendo le contrapposte domande per l'azzeramento o per l'incremento, ha confermato nei termini di cui agli assetti del 2019 in misura pari ad €.
1.500 per ciascun figlio oltre la rivalutazione monetaria.
La motivazione, censurata in fatto e diritto dal regge alle doglianze. Pt_1
5.1.2.- Va innanzi tutto osservato che la previsione dell'obbligo di mantenimento deve essere rapportata all'intero periodo dell'anno e non può
essere frazionato in relazione a momenti limitati di collocamento dei minori presso il padre tanto che la richiesta del per l'elisione nel periodo Pt_1
estivo, non va accolta.
Si rileva poi che la censura appare in alcuni profili generica non essendo stati indicati in termini chiari i dati numerici in contestazione e le conseguenze pretese.
Le prove costituende appaiono inammissibili in quanto non capitolate e prive di indicazioni causali;
stante la valutazione della relazione investigativa come
10 prova atipica le prove appaiono inammissibili;
gli ordini di esibizione appaiono irrilevanti laddove rivolti alla BR (per le ragioni di cui sotto) e laddove riferiti alla stante le risultanze peritali. La pretesa alla Pt_2
produzione del contratto di locazione appare inammissibile in mancanza di prove sulla esistenza del rapporto e rilevandosi, altrimenti, il pari diritti della reclamata (sul punto) alla prova di rapporti locativi per immobili del Pt_1
5.2.- Premettendosi poi che la decisione sulla quantificazione del contributo va ancorata non a criteri matematici ma in forza di una attendibile ricostruzione delle condizioni economico reddituali dei genitori, essendo in predicato anche il requisito della proporzionalità si premette quanto segue.
La decisione sulla quantificazione può essere resa anche d'ufficio (Cass.
ordinanza n. 21178 del 24 agosto 2018) poiché la tutela degli interessi morali e materiali della prole è sottratta all'iniziativa ed alla disponibilità delle parti ed è sempre riconosciuto al giudice il potere di adottare d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli e di esercitare, in deroga alle regole generali sull'onere della prova, i poteri istruttori officiosi necessari alla conoscenza della condizione economica e reddituale delle parti. L'aumento delle esigenze economiche dei figli minori (Cass. ordinanza n. 13664 del 29 aprile 2022),
notoriamente legate alla crescita, non abbisogna di specifica dimostrazione;
tale aspetto, peraltro di chiarimento riguardo la censura, non appare inerente in considerazione del fatto che il primo giudice ha semplicemente confermato gli assetti economici del novembre del 2019 quando i minori avevano circa due anni.
11 In tal senso vanno disattese le contrarie argomentazioni, in diritto, del reclamante.
5.3.1.- Dal decreto, che ha richiamato la c.t.u. incontestata, si evince la posizione patrimoniale (immobili, valori e mobili) di che nel Parte_1
2023 risulta pari ad €. 17.662.393,11 in rapporto a quella della in €. CP
501.878,36; si evince il reddito annuo netto di pari ad € 648.794 Parte_1
del 2019 divenuto pari ad €. 188.469 nel 2023 (primo semestre) con un rateo mensile netto di €. 31.412 e con un reddito annuo disponibile di €. 260.493 e mensile disponibile di €. 43.416; si evince il reddito annuo netto di CP
che per il 2019 è stato di €. 20.802 incrementandosi ad €. 31.341 nel
[...]
2019 con un reddito fiscale netto mensile di €. 5.224.
Per il 2024 risulta allegato in base a certificazione un reddito di €. 357.242
che rappresenta dunque un reddito annuo di tutto rilievo e, soprattutto,
rapportato al trend degli ultimi anni evidenzia un reddito annuo importante con un importante rateo mensile che consente in termini del tutto agevoli il pagamento del contributo per i due figli minori. Peraltro, come evidenziato,
manca il modello PF2025 a comprendere esattamente il tutto. Inoltre, contro,
si rileva che la controparte ha dimesso ritualmente (in quanto sopravvenuto e riferito al gennaio del 2025, anche evidenziandosi che i diritti in questione non consentono l'applicazione di barriere preclusive) un contratto di compravendita stipulato dal per un immobile e per il quale, con assegni, Pt_1
ha versato l'importo di €.
3.300.000. Il tutto denota la rilevante capacità
patrimoniale e reddituale.
Il Tribunale, rilevando un incremento di circa 1 milione di euro per il patrimonio di ed una elevazione del reddito, pur asseritamente Parte_1
12 ridotto nell'ultimo periodo, ritenne ingiustificata la riduzione in peius anche in rapporto al cospicuo patrimonio, che si era incrementato, ed anche in relazione alle attività di consulente finanziario. Nel contempo diede atto della consistenza patrimoniale inferiore in capo alla e della sua lieve CP
contrazione; del fatto che il reddito della stessa e le condizioni economiche erano, pur in crescita, non di rilievo con i finanziamenti;
che era cessato il rapporto di collaborazione con BR S.r.l. e che le condizioni della madre erano consimili a quelle del novembre 2019 quando era scaduto il contratto di collaborazione. Riconobbe le specifiche capacità professionali di CP
(dottore commercialista e revisore dei conti con buona conoscenza
[...]
dell'inglese, del tedesco e dello spagnolo) e comparando il tutto pervenne alla conferma degli assetti del 2019: ora €.
3.450 mensili per entrambi i figli, posti gli incrementi Istat.
Il tutto in termini condivisibili.
5.3.2.- Innanzi tutto non è sostenibile il ragionamento giusto il quale le condizioni patrimoniali di non avrebbero subito incrementi Parte_1
posto che i dati sulle disponibilità finanziarie tengono conto al momento della c.t.u. (11 giugno 2024) dell'aggiornamento delle stesse che, sebbene oggetto di possibili fluttuazioni future ed incerte, allo stato registravano un chiaro incremento.
5.3.3.- Nemmeno può apprezzarsi la paventata riduzione reddituale di Pt_1
posto che il reddito esposto dal c.t.u. per il 2023 è relativo ai primi sei
[...]
mesi dell'anno come si dà atto nell'elaborato che stima poi un reddito annuo mensile per il 2023 di €. 31.412; un reddito netto mensile disponibile di €.
43.416 oltre che di un consimile reddito ponderato per gli anni dal 2019 al
13 2023. Il reddito del 2024 risulta poi in linea con i precedenti e comunque occorre valutare anche il reddito degli ultimi anni che appare rilevante in una con le proprietà mobiliari e immobiliari, in crescita e foriere di utili.
L'assunto che vedrebbe gli assegni utilizzati dalla per esigenze CP
familiari oltre a non trovare diretto riscontro documentale appare irrilevante sia per la necessità di utilizzare le fonti per i figli, dunque per le esigenze familiari, sia per l'assenza di allegazioni su possibili sperperi.
5.3.4.- Si censura, per contraddittorietà, la ravvisata significativa crescita dei redditi di a fronte della mancata conseguente statuizione;
si CP
lamenta l'errata valutazione dei finanziamenti contratti dalla reclamata anche considerato l'acquisto del fabbricato rurale di Nogarole per €. 400.000 e senza che adeguata valutazione sulla liquidità consistente anche per disparità di trattamento;
si lamenta la mancata istruttoria e la prova (relazione investigativa) comprovante il rapporto lavorativo della Bravo con BR
S.r.l. e si lamenta la mancata valutazione delle somme percepite da
[...]
e la mancata valorizzazione della costituzione di altra società. CP_2
La doglianza non può trovare accoglimento.
5.3.5.- Innanzi tutto si rileva che l'assegno di mantenimento per i due figli minori risulta, salvo aggiornamento Istat, numericamente pari a quello stabilito nel 2019 tanto che a fronte il miglioramento delle condizioni di
(sicuramente sotto il profilo patrimoniale) ffa da contraltare a Persona_3
quello in aumento delle condizioni di tanto che il motivo appare CP
infondato rimanendo preponderante, anche per le accresciute esigenze,
l'onere accuditivo della madre pur col limitato incremento del collocamento estivo dei minori col padre.
14 5.3.6.- Quanto ai redditi ricavati da nella quale la ha la Controparte_2 CP
partecipazione maggioritaria, la c.t.u. ha escluso motivatamente gli apporti osservando che: gli utili non corrispondevano alle risorse finanziarie ed erano sottoposti a tassazione Ires/Irap nella dichiarazione dei redditi della Società;
dai bilanci appariva il loro “riporto a nuovo” senza distribuzione;
se si fosse fatto riferimento a prelievi gli stessi avrebbero dovuto essere documentati con conseguente debito;
la causale “bonifico” indicata nelle osservazioni del
C.t.p. non permetteva di individuare di per sé la natura dell'operazione sottesa tra quelle appena indicate.
Il reclamante, salvo svolgere assunzioni ipotetiche, prive dei requisiti della gravità indiziaria e che non possono indurre presuntivamente all'ammissione del reddito, nulla di concreto ha dimostrato. In ogni caso, anche accedendo alla tesi di che assumerebbe un “introito” di circa €. 24.000 ed Parte_1
ammesso che gli utili non distribuiti per €. 30.000 possano costituire reddito,
il tutto non evidenzia certo un incremento di rilievo della posizione reddituale di ai fini degli assegni soprattutto se in rapporto a quella del tutto CP
preponderante e migliore del padre.
Anche il perdurare del rapporto di collaborazione tra e CP CP_3
in forza della relazione investigativa dell'aprile del 2025 comprovante
[...]
(con foto) a livello indiziario l'accesso della medesima in più occasioni presso la sede della società, ed ammesso conseguentemente il percepimento di un ulteriore reddito come da precedente contratto, non rileva in termini decisivi valendo le osservazioni di cui sopra segnatamente riferibili al maggior reddito ed al rilevantissimo patrimonio di in comparazione comprovato Parte_1
15 anche dall'ultimo rilevante acquisto immobiliare pagato con assegni;
anche considerando poi i redditi della in riferimento al trend degli ultimi anni. CP
L'acquisto del nuovo immobile da parte della madre, quindi, non sposta i termini della questione apparendo i redditi e la posizione patrimoniale del aumentata ed in comparazione, tale da elidere il tutto. Pt_1
La costituzione nel 2024 della semplice agricola con limitata Parte_3
capitalizzazione non sposta neppure i termini della questione in assenza di ulteriori indici sui redditi da agricoltura anche in prospettiva. La Nuova
Tradizione s.r.l. risulta cancellata nel 2024.
5.3.7.- Il miglioramento delle condizioni patrimoniali e reddituali di entrambe le parti a fronte della stabilità degli assegni in capo al padre (e secondo le misure del 2019) importa un maggior aggravio per la madre, poste le incrementate esigenze dei minori (ut supra) e questo giustifica il rigetto del reclamo principale.
6.- Il quarto motivo, relativo alla condanna di alle spese anche Parte_1
di c.t.u., deve essere ora esaminato in considerazione dell'esito complessivo del giudizio.
ha chiesto il collocamento paritetico dei figli e l'elisione del Parte_1
contributo oltre alla diversa disciplina in materia di affido condiviso proponendo in primo grado domande subordinate mentre ha CP
chiesto il rigetto della domanda poi articolando pretesa all'aumento del contributo. In questa fase solo in limitata parte il reclamo è stato accolto.
Poiché sulle questioni dirimenti, in tema di collocamento dei minori (salvo il limitato accoglimento per una settimana estiva) e di contributo le pretese di non hanno trovato accoglimento e poiché nemmeno quelle di Parte_1
16 per l'aumento del contributo sono state accolte ma solo per il CP
primo grado, reputa la Corte che sussista la soccombenza prevalente (per i ¾)
di e che la compensazione debba riguardare la restante quota di Parte_1
¼.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente decidendo nella causa proposta da contro e con l'intervento del Parte_1 CP
Procuratore Generale, così provvede:
in parziale accoglimento del reclamo, che per il resto rigetta, modifica il periodo di permanenza dei minori presso il padre, con l'aggiunta di una settimana nel periodo estivo, con pari diritto di visita della madre;
compensa le spese per i due gradi di giudizio nella misura di ¼ e pone la restante quota dei ¾ a carico di che si liquida per il primo grado Parte_1
(i ¾) in €.
5.712 per compensi e per la fase del gravame in €.
5.209 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
pone le spese delle due c.t.u. al 50% a carico di ciascuna parte;
a norma dell'art. 52 2^ co. d.lgs. 196/2003 dispone d'ufficio che, in caso di diffusione del presente decreto in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Venezia lì 11 giugno 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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