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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 3973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3973 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4311/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AU ZA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4311/2020 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato Parte_1 Parte_2 in atti, dagli avv.ti Ornella Tripaldi e Roberta Ragusa;
OPPONENTI contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ritangela Cacciapaglia
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, e Parte_2 Parte_1 hanno promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro per l'importo di €64.733,45, rispettivamente in qualità di debitrice principale e fideiussore del contratto di mutuo fondiario n.
00002006067 del 7.11.2011, eccependo: i) la gratuità del mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari;
ii) nullità della fideiussione prestata dal per conformità allo schema ABI;
iii) Parte_1 eccessività della somma precettata. Hanno, dunque, concluso per la declaratoria di nullità del precetto.
2. Con comparsa depositata il 16.06.2020 si è costituita Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e concludendo per l'infondatezza, nel
[...] merito, dell'opposizione proposta. 3. La causa istruita sulla scorta della produzione documentale delle parti e di consulenza tecnico contabile, è stata riservata per la decisione con ordinanza del 15.04.2025, con concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. In via preliminare, circa l'onus probandi, come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, “chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda” (cfr. Cass. 07.05.2015 n. 9201; nello stesso senso Corte di Appello di Milano 05.01.2017 n. 31). In base a tale impostazione, incombe sul cliente - attore, il quale ha corrisposto importi dedotti come non dovuti, o è chiamato a versare ancora importi che assume non dovuti, sia l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi al rapporto di mutuo o conto corrente intestato, sia provare la mancanza e/o nullità di talune pattuizioni (Corte di
Appello di Milano 05.01.2017 n. 31; Tribunale Modena, 07.03.2017 n. 391; Trib. Verona 22.5.2014
n. 1134; Trib. Roma 26.2.2013 n. 4233; cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., sent. 18 settembre 2020 n.
19597: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Nel presente giudizio era dunque onere di parte opponente, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., provare il fondamento delle sue eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come prospettati da tale parte, in particolare allegare puntualmente e dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e dunque, la ripetibilità delle somme corrisposte. Se, infatti, è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla parte che la nullità ha affermato (in questo senso Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2072).
2. Nel merito, in punto di fatto costituisce circostanza non controversa tra le parti e debitamente documentata che nel contratto scritto di mutuo del 07.11.2011, oggetto di causa, risulta specificatamente (cfr., in particolare, l'allegato documento di sintesi e piano di ammortamento) 1) il piano di ammortamento "alla francese" che prevede rate costanti, costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
2) un periodo di ammortamento di 240 rate mensili (20 anni), durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate mensili annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute;
3) il tasso di interesse fisso per i primi 5 anni del periodo di ammortamento pari al 4,10%; 4) un tasso variabile pari a Euribor
1 mese maggiorato di 2,1 punti percentuali o, altresì, un tasso fisso pari all'IRS 5 anni maggiorato di
2,1 punti percentuali (a scelta del debitore) dalla 61esima rata in poi;
5) un tasso di mora, per il ritardato pagamento delle rate, costituito dal tasso corrispettivo calcolato come innanzi maggiorato di
3 punti percentuali.
Da quanto dedotto dagli opponenti il tasso complessivo applicato dalla
[...]
supererebbe i tassi soglia indicati dal Ministero delle Finanze, in quanto ai Controparte_1 fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, operano una sommatoria di tutti gli interessi applicati.
La tesi attorea non può ritenersi condivisibile.
Si osserva, in primo luogo, che come confermato dalle recenti Sezioni Unite (sentenza n.
19597/2020) la disciplina antiusura si applica non solo agli interessi corrispettivi ma anche a quelli moratori.
Inoltre, data la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori la cumulabilità degli stessi non sarebbe ammissibile (Cass. n. 26286 del 2019), giacché l'interesse corrispettivo rappresenta la remunerazione stabilita per il godimento di una determinata somma di denaro, mentre l'interesse moratorio, a norma dell'art. 1224 c.c. individua il risarcimento del danno spettante al creditore a fronte del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Più precisamente il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte (Cass. n. 26286/2019) è il seguente: "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".
Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato del 25%
(essendo stato il contratto di mutuo concluso il 7 novembre 2011, ed essendo, quindi, ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011 entrato in vigore il 14.05.2011); per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite innanzi richiamate.
Il CTU, nominato per verificare la denunciata applicazione di tassi usurari, ha chiarito che il
TAEG complessivo è stato determinato considerando il solo tasso corrispettivo ed includendo le spese: commissione una tantum, stime bancarie e le spese per comunicazioni. Il tasso corrispettivo applicato quindi risulta essere inferiore al tasso soglia. Analogamente ha proceduto al calcolo del
Tasso Soglia Mora e, partendo dal GM CA d'TA (5,120%) corretto di 2,1 punti percentuali e aumentato di ¼ più 4 punti percentuali (trattasi di contratto successivo al 14 maggio 2011), è giunto ad un Tasso Soglia del 13,025%. Ha, dunque, concluso per l'esclusione di qualsiasi Pt_3 superamento del tasso soglia.
3. Quanto all'invocata nullità parziale del contratto di fideiussione, stipulato dal
, in quanto riportante clausole conformi al modello ABI, si evidenzia la genericità Parte_1 della relativa contestazione, nonché il difetto di prova, incombente su chi ha proposto la domanda, dell'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005, al momento della sottoscrizione della fideiussione. Nel caso di specie, la fideiussione oggetto di contestazione risale al 07.11.2011, ma la parte, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova dell'esistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990.
Difatti, “L'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la
CA d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole (articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI), sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale”(si veda Trib. Roma, 03/05/2019).
Gli odierni opponenti non hanno, neppure, depositato il provvedimento n. 55/2005 e non hanno dato prova della conformità della prestata fideiussione al modello ABI, né dell'esistenza, al momento della sottoscrizione della stessa, della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza (cfr. sent. Trib. Bari sez. specializzata Imprese n. 1390/2023).
La fideiussione è da ritenersi, pertanto, valida con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità. 4. Quanto, infine, all'eccezione relativa al quantum precettato, in adesione all'orientamento giurisprudenziale costante si osserva che l'eventuale maggior credito precettato non travolge l'atto di precetto per intero, in quanto “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 2160/2013).
In considerazione di ciò non potrebbe pronunciarsi la nullità del precetto per come richiesta, ma, in ogni caso, gli opponenti non hanno dato prova del minor credito dovuto, limitandosi a sostenere l'avvenuto pagamento della rata n. 78, circostanza, tuttavia, rimasta sfornita di prova.
5. Per le ragioni suesposte l'opposizione va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €52.001 a €260.000).
7. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico degli opponenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in
€14.103,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico degli opponenti.
Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il Giudice
AU ZA AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa AU ZA AT, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4311/2020 promossa da
e rappresentati e difesi, giusta mandato Parte_1 Parte_2 in atti, dagli avv.ti Ornella Tripaldi e Roberta Ragusa;
OPPONENTI contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ritangela Cacciapaglia
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 10.02.2022, e Parte_2 Parte_1 hanno promosso opposizione avverso l'atto di precetto notificato loro per l'importo di €64.733,45, rispettivamente in qualità di debitrice principale e fideiussore del contratto di mutuo fondiario n.
00002006067 del 7.11.2011, eccependo: i) la gratuità del mutuo per applicazione di tassi di interesse usurari;
ii) nullità della fideiussione prestata dal per conformità allo schema ABI;
iii) Parte_1 eccessività della somma precettata. Hanno, dunque, concluso per la declaratoria di nullità del precetto.
2. Con comparsa depositata il 16.06.2020 si è costituita Controparte_1
contestando le avverse deduzioni e concludendo per l'infondatezza, nel
[...] merito, dell'opposizione proposta. 3. La causa istruita sulla scorta della produzione documentale delle parti e di consulenza tecnico contabile, è stata riservata per la decisione con ordinanza del 15.04.2025, con concessione dei termini di rito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. In via preliminare, circa l'onus probandi, come precisato dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia bancaria, “chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda” (cfr. Cass. 07.05.2015 n. 9201; nello stesso senso Corte di Appello di Milano 05.01.2017 n. 31). In base a tale impostazione, incombe sul cliente - attore, il quale ha corrisposto importi dedotti come non dovuti, o è chiamato a versare ancora importi che assume non dovuti, sia l'onere di produrre i documenti contrattuali relativi al rapporto di mutuo o conto corrente intestato, sia provare la mancanza e/o nullità di talune pattuizioni (Corte di
Appello di Milano 05.01.2017 n. 31; Tribunale Modena, 07.03.2017 n. 391; Trib. Verona 22.5.2014
n. 1134; Trib. Roma 26.2.2013 n. 4233; cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., sent. 18 settembre 2020 n.
19597: “L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare
l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”).
Nel presente giudizio era dunque onere di parte opponente, ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., provare il fondamento delle sue eccezioni, ovvero i presupposti di fatto della illiceità delle clausole contrattuali nei termini come prospettati da tale parte, in particolare allegare puntualmente e dimostrare la natura usuraria dei tassi di interesse applicati dalla banca e dunque, la ripetibilità delle somme corrisposte. Se, infatti, è vero che “la nullità delle clausole che prevedono un tasso di interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, non integrando gli estremi di una eccezione in senso stretto, bensì di una mera difesa”, tale nullità deve essere fondata su elementi già acquisiti al giudizio e la prova di tali elementi deve essere data dalla parte che la nullità ha affermato (in questo senso Cass., sez. III, 30 gennaio 2014, n. 2072).
2. Nel merito, in punto di fatto costituisce circostanza non controversa tra le parti e debitamente documentata che nel contratto scritto di mutuo del 07.11.2011, oggetto di causa, risulta specificatamente (cfr., in particolare, l'allegato documento di sintesi e piano di ammortamento) 1) il piano di ammortamento "alla francese" che prevede rate costanti, costituite da una quota interessi, calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi;
2) un periodo di ammortamento di 240 rate mensili (20 anni), durante il quale il contraente si impegna a corrispondere 12 rate mensili annue, comprensive di quote di rimborso del capitale e di interessi determinati secondo le condizioni convenute;
3) il tasso di interesse fisso per i primi 5 anni del periodo di ammortamento pari al 4,10%; 4) un tasso variabile pari a Euribor
1 mese maggiorato di 2,1 punti percentuali o, altresì, un tasso fisso pari all'IRS 5 anni maggiorato di
2,1 punti percentuali (a scelta del debitore) dalla 61esima rata in poi;
5) un tasso di mora, per il ritardato pagamento delle rate, costituito dal tasso corrispettivo calcolato come innanzi maggiorato di
3 punti percentuali.
Da quanto dedotto dagli opponenti il tasso complessivo applicato dalla
[...]
supererebbe i tassi soglia indicati dal Ministero delle Finanze, in quanto ai Controparte_1 fini della verifica del superamento del tasso soglia antiusura, operano una sommatoria di tutti gli interessi applicati.
La tesi attorea non può ritenersi condivisibile.
Si osserva, in primo luogo, che come confermato dalle recenti Sezioni Unite (sentenza n.
19597/2020) la disciplina antiusura si applica non solo agli interessi corrispettivi ma anche a quelli moratori.
Inoltre, data la diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi rispetto a quelli moratori la cumulabilità degli stessi non sarebbe ammissibile (Cass. n. 26286 del 2019), giacché l'interesse corrispettivo rappresenta la remunerazione stabilita per il godimento di una determinata somma di denaro, mentre l'interesse moratorio, a norma dell'art. 1224 c.c. individua il risarcimento del danno spettante al creditore a fronte del ritardo nell'adempimento di un'obbligazione pecuniaria.
Più precisamente il principio di diritto enucleato dalla Suprema Corte (Cass. n. 26286/2019) è il seguente: "Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati".
Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, 1. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato del 25%
(essendo stato il contratto di mutuo concluso il 7 novembre 2011, ed essendo, quindi, ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel d.l. n. 70/2011 entrato in vigore il 14.05.2011); per gli interessi moratori assume invece rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite innanzi richiamate.
Il CTU, nominato per verificare la denunciata applicazione di tassi usurari, ha chiarito che il
TAEG complessivo è stato determinato considerando il solo tasso corrispettivo ed includendo le spese: commissione una tantum, stime bancarie e le spese per comunicazioni. Il tasso corrispettivo applicato quindi risulta essere inferiore al tasso soglia. Analogamente ha proceduto al calcolo del
Tasso Soglia Mora e, partendo dal GM CA d'TA (5,120%) corretto di 2,1 punti percentuali e aumentato di ¼ più 4 punti percentuali (trattasi di contratto successivo al 14 maggio 2011), è giunto ad un Tasso Soglia del 13,025%. Ha, dunque, concluso per l'esclusione di qualsiasi Pt_3 superamento del tasso soglia.
3. Quanto all'invocata nullità parziale del contratto di fideiussione, stipulato dal
, in quanto riportante clausole conformi al modello ABI, si evidenzia la genericità Parte_1 della relativa contestazione, nonché il difetto di prova, incombente su chi ha proposto la domanda, dell'esistenza dell'intesa illecita, così come individuata dal provvedimento n. 55/2005, al momento della sottoscrizione della fideiussione. Nel caso di specie, la fideiussione oggetto di contestazione risale al 07.11.2011, ma la parte, cui incombeva il relativo onere, non ha fornito la prova dell'esistenza in tale epoca di un'intesa anticoncorrenziale in violazione dell'art. 2 co. 2 lett. a) l. n. 287/1990.
Difatti, “L'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la
CA d'TA, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole (articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI), sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua libertà contrattuale”(si veda Trib. Roma, 03/05/2019).
Gli odierni opponenti non hanno, neppure, depositato il provvedimento n. 55/2005 e non hanno dato prova della conformità della prestata fideiussione al modello ABI, né dell'esistenza, al momento della sottoscrizione della stessa, della predisposizione da parte di un significativo numero di istituti di credito, all'interno dello stesso mercato, di un'azione coordinata al fine di sottoporre alla clientela modelli uniformi di fideiussioni, contenenti le tre clausole in discussione, in modo da privare la stessa clientela del diritto di una scelta effettiva tra prodotti alternativi e in concorrenza (cfr. sent. Trib. Bari sez. specializzata Imprese n. 1390/2023).
La fideiussione è da ritenersi, pertanto, valida con conseguente rigetto dell'eccezione di nullità. 4. Quanto, infine, all'eccezione relativa al quantum precettato, in adesione all'orientamento giurisprudenziale costante si osserva che l'eventuale maggior credito precettato non travolge l'atto di precetto per intero, in quanto “L'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito” (Cass. 2160/2013).
In considerazione di ciò non potrebbe pronunciarsi la nullità del precetto per come richiesta, ma, in ogni caso, gli opponenti non hanno dato prova del minor credito dovuto, limitandosi a sostenere l'avvenuto pagamento della rata n. 78, circostanza, tuttavia, rimasta sfornita di prova.
5. Per le ragioni suesposte l'opposizione va integralmente rigettata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (scaglione di riferimento da €52.001 a €260.000).
7. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico degli opponenti.
p.q.m.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in
€14.103,00 oltre rimborso spese al 15%, iva e cpa come per legge.
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico degli opponenti.
Così deciso in Bari il 5.11.2025
Il Giudice
AU ZA AT