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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 22/01/2026, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 948/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM CO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13455/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052506612214401050 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere emessa da MUNICIPIA SPA nr 202574052506612214401050 dell'11/03/2025, notificata in data
14.04.2025, avente ad oggetto IMU anni 2016-2017-2018 imposta € 1.581,00, sanzioni € 474,30, interessi
€ 259,77, altri oneri € 220,17 oltre diritti di notifica di € 7,83, per un ammontare complessivo di euro 2.543,07;
Eccepisce la decadenza (e/o prescrizione di) di ogni relativa pretesa per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.. e ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 per mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la società Municipia S.p.A che contesta l'avverso ricorso e deposita Avviso di accertamento
IMU 2016 n. 4056 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
6. Avviso di accertamento IMU 2017 n. 1099 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
7. Avviso di accertamento IMU 2018 n. 933 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
Resta contumace il Comune Di Giugliano in Campania
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente nella misura di cui in motivazione.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Municipia S.p.a risulta la regolarità della notifica:
- dell'avviso di accertamento IMU 2016 n. 4056 a mezzo raccomandata A/R;
- dell'avviso di accertamento IMU 2017 n. 1099 a mezzo raccomandata A/R.
L'atto emesso dall'agente di riscossione può essere notificato tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento), modalità valida e legittima prevista dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973, considerata perfezionata alla data di ricezione del destinatario affidandosi alla prova dell'avviso di ricevimento firmato.
Per quanto attiene l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 933, che si assume notificato a mezzo raccomandata
A/R e perfezionato per compiuta giacenza in data 26.11.2021, l'ufficio ha allegato l'avviso di ricevimento privo di data e firma, la relativa notifica non può ritenersi pertanto perfezionata e completa. In relazione a tale avviso in mancanza di valida notifica dell'atto presupposto e della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto per l'imposta IMU anno 2018 alla data della notifica della intimazione adempiere n.
202574052506612214401050 notificata in data 14.04.2025, ed oggetto di impugnativa, il ricorso deve essere accolto.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento all'IMU anno 2018. Rigetta nel resto . Spese compensate.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 30, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RUSSO DE AM CO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13455/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giugliano In Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202574052506612214401050 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente depositato, il ricorrente Ricorrente_1 impugnava l'intimazione ad adempiere emessa da MUNICIPIA SPA nr 202574052506612214401050 dell'11/03/2025, notificata in data
14.04.2025, avente ad oggetto IMU anni 2016-2017-2018 imposta € 1.581,00, sanzioni € 474,30, interessi
€ 259,77, altri oneri € 220,17 oltre diritti di notifica di € 7,83, per un ammontare complessivo di euro 2.543,07;
Eccepisce la decadenza (e/o prescrizione di) di ogni relativa pretesa per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 comma 1 n. 4 c.c.. e ex art. 1, comma 161, L. 296/2006 per mancata notifica degli atti presupposti.
Si è costituita la società Municipia S.p.A che contesta l'avverso ricorso e deposita Avviso di accertamento
IMU 2016 n. 4056 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
6. Avviso di accertamento IMU 2017 n. 1099 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
7. Avviso di accertamento IMU 2018 n. 933 con relativa copia dell'avviso ricevimento.
Resta contumace il Comune Di Giugliano in Campania
All'udienza del 15.1.2026, la Corte riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente nella misura di cui in motivazione.
Dalla documentazione prodotta in giudizio da Municipia S.p.a risulta la regolarità della notifica:
- dell'avviso di accertamento IMU 2016 n. 4056 a mezzo raccomandata A/R;
- dell'avviso di accertamento IMU 2017 n. 1099 a mezzo raccomandata A/R.
L'atto emesso dall'agente di riscossione può essere notificato tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento), modalità valida e legittima prevista dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973, considerata perfezionata alla data di ricezione del destinatario affidandosi alla prova dell'avviso di ricevimento firmato.
Per quanto attiene l'avviso di accertamento IMU 2018 n. 933, che si assume notificato a mezzo raccomandata
A/R e perfezionato per compiuta giacenza in data 26.11.2021, l'ufficio ha allegato l'avviso di ricevimento privo di data e firma, la relativa notifica non può ritenersi pertanto perfezionata e completa. In relazione a tale avviso in mancanza di valida notifica dell'atto presupposto e della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione previsto per l'imposta IMU anno 2018 alla data della notifica della intimazione adempiere n.
202574052506612214401050 notificata in data 14.04.2025, ed oggetto di impugnativa, il ricorso deve essere accolto.
Stante la reciproca soccombenza le spese possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso con riferimento all'IMU anno 2018. Rigetta nel resto . Spese compensate.