Art. 35.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1954, fatta eccezione per gli articoli 17, 18, 21, 23, 24, 31 e 34 che si applicano dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.