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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 3572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3572 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11061/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11061/2023 promossa da:
nata il [...] a [...] - Brasile), Controparte_1 residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Controparte_2
Brasile), residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Brasile), residente in Controparte_3
Rua Camilo Nader, 123 CAP 05688-030, São Paulo (Stato di San OL – Brasile), minorenne al tempo del deposito del ricorso, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale:
[...]
nata il [...] in [...] - Brasile) e Controparte_1 Parte_1
e , nato il [...] in [...] – Brasile), residente in [...]Parte_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Chiminazzo, e elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in via Campo Marzio nr. 22 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 02/12/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 10/12/25:
pagina 1 di 8 «Il sottoscritto procuratore, nel richiamarsi integralmente a quanto esposto nel ricorso introduttivo, insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e che, per comodità, ivi integralmente si riportano: IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del presente atto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori
[...]
e , per i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 motivi tutti in fatto ed in diritto esposti, sono cittadini italiani avendo diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, anche ordinando al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_4 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di integrare la documentazione prodotta qualora ritenuto necessario»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 31/08/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1 nato a [...], in data [...] da genitori entrambi italiani, tali e Persona_2 Per_3
(doc. 01 ricorso), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza rinunciare
[...] alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 02 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Il signor Persona_1
il 30/04/1910 a Descalvado, Stato di San OL – Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
(DOC. 03 - Certificato di matrimonio di . Come si evince dal CP_5 Per_1 Persona_1 certificato di matrimonio, il nome dell'avo veniva erroneamente trascritto Persona_1 solamente come e così riportato nei successivi certificati;
da tutti gli altri elementi Persona_1 presenti nel certificato l'identità dell'avo è certa. Dall'unione tra Persona_1 [...]
e nasceva, tra gli altri, il 15/04/1916 a Cajobi, Stato di San OL - Persona_1 CP_5
Brasile, (DOC. 04 - Certificato di nascita di . Come si evince dal Persona_4 Persona_4 certificato di nascita del figlio, il nome dell'avo veniva erroneamente trascritto Persona_1 come ma da tutti gli altri elementi presenti nel certificato l'identità dell'avo Persona_1 [...]
è certa. in data 19/11/1941 ad Onda Verde, Stato di San OL - Persona_1 Persona_4
Brasile, si univa in matrimonio con divenendo, quest'ultima, Controparte_6 Controparte_7
(DOC. 05 - Certificato di matrimonio di . Dall'unione tra
[...] Persona_4 Per_4
e (nome da coniugata) nasceva, il 03/05/1944 ad Onda Verde,
[...] Controparte_7
Stato di San OL - Brasile, (DOC. 06 - Certificato di nascita di . Come Persona_5 Persona_5 si evince dal certificato di nascita del figlio, il nome del signor veniva erroneamente Persona_4 trascritto come e così riportato nei successivi certificati e trasmesso ai discendenti;
da Persona_6 tutti gli altri elementi presenti nel certificato l'identità del signor è certa. Persona_4 Per_5
in data 21/12/1971 a Campinas, Stato di San OL - Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
divenendo, quest'ultima, (DOC. 07 - Certificato Controparte_8 Persona_7 di matrimonio di . Dall'unione tra e (nome Persona_5 Persona_5 Persona_7 pagina 2 di 8 da coniugata) nasceva, il 07/04/1973 a São Paulo, Stato di San OL - Brasile, CP_1 [...]
odierna ricorrente (DOC. 08 - Certificato di nascita di Controparte_1 Controparte_1
. In data 20/02/1982 a Campinas, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor
[...] Per_4
(DOC. 09 - Certificato di morte di . Come si evince dal certificato di morte,
[...] Persona_4 il nome del signor veniva erroneamente riportato come ma da tutti Persona_4 Persona_8 gli altri elementi presenti nel certificato l'identità del signor è certa. In data Persona_4
24/07/1982 a Fernandópolis, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor Persona_1
(DOC. 10 - Certificato di morte di . Da figlia Persona_1 Controparte_1 di e e , non uniti in matrimonio, nascevano due Persona_5 Parte_1 Parte_2 figli, il 20/05/2004 a São Paulo, Stato di San OL - Brasile, Controparte_2
(DOC. 11 - Certificato di nascita di ) e, il 30/03/2006 a São Controparte_2
Paulo, Stato di San OL - Brasile, (DOC. 12 - Certificato di nascita di Controparte_3
; DOC. 13 – Dichiarazione di maternità), entrambi odierni ricorrenti. 13) In Controparte_3 data 02/03/2019 a São Paulo, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor (DOC. 14 Persona_5
- Certificato di morte di . 14) Il signor nato in [...], figlio di Persona_5 Persona_4
risulta discendente diretto di avo italiano in linea maschile e, a sua volta, ha Persona_1 trasmesso la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] il [...]. Il signor Persona_5
figlio di a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_5 Persona_4
e, questa, ai figli e Controparte_1 Controparte_2 [...]
». Controparte_3
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, essendo utilmente scaduto il termine del
10/12/25 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_4 dell'udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 20/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025 senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 10/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
pagina 3 di 8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di RI (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da notai abilitati in
Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille e traduzioni, anch'esse apostillate e sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.. pagina 4 di 8 Solo la procura rilasciata dal sig. e risulterebbe invalida in CP_2 Parte_1 Parte_2 quanto attestata conforme per semelhanca, ovvero per rassomiglianza ad altra firma del soggetto presa dal soggetto autenticante quale termine di paragone.
Tuttavia, alla luce del fatto che si considera l'azione esercitata per il minore, in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, un atto a favore del minore che non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare e poiché viene ritenuto che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio sia, altresì, da ritenersi di ordinaria amministrazione, mirando a conservare e/o procurare una situazione attiva, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore, è sufficiente la sola procura conferita per il figlio, minorenne al tempo del deposito del ricorso introduttivo, dalla madre di lui, sig.ra recante valida autenticazione (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Controparte_1
Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
pagina 5 di 8 Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il , trasmettendo nel mese di ottobre 2022 gli appositi Parte_3 moduli di richiesta messi a disposizione dallo stesso (docc. 15-16 ricorso), senza ottenere positivo riscontro e di aver poi dovuto prendere atto, a seguito del formale sollecito trasmesso dal proprio difensore a distanza di parecchi mesi (doc. 17), della risposta del a San Parte_4
OL del 14/07/23 (doc. 18), nella quale lo stesso, premesse le varie circostanze che rendevano impossibile l'evasione delle richieste entro il tempo previsto per legge, comunicava che erano in quel momento in corso di convocazione le persone che avevano fatto richiesta di appuntamento nel 2011 e nel 2012.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può
pagina 6 di 8 dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di pagina 7 di 8 nata il [...] a [...] - Brasile), CP_1 Controparte_1 residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Controparte_2
Brasile), residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Brasile), residente in Controparte_3
Rua Camilo Nader, 123 CAP 05688-030, São Paulo (Stato di San OL – Brasile), ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 11/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Pappalettera all'esito dell'udienza del 10/12/2025 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11061/2023 promossa da:
nata il [...] a [...] - Brasile), Controparte_1 residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Controparte_2
Brasile), residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Brasile), residente in Controparte_3
Rua Camilo Nader, 123 CAP 05688-030, São Paulo (Stato di San OL – Brasile), minorenne al tempo del deposito del ricorso, rappresentato dai genitori esercenti la potestà genitoriale:
[...]
nata il [...] in [...] - Brasile) e Controparte_1 Parte_1
e , nato il [...] in [...] – Brasile), residente in [...]Parte_2
Tutti rappresentati e difesi dall'avv. Luca Chiminazzo, e elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio in via Campo Marzio nr. 22 - 36061 Bassano del Grappa (VI)
RICORRENTI contro
(C.F. , Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Si riportano le conclusioni per i ricorrenti come precisate nelle note depositate il 02/12/25 in sostituzione dell'udienza fissata ex art. 127 ter c.p.c. nel giorno 10/12/25:
pagina 1 di 8 «Il sottoscritto procuratore, nel richiamarsi integralmente a quanto esposto nel ricorso introduttivo, insiste, pertanto, per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto introduttivo e che, per comodità, ivi integralmente si riportano: IN VIA PRINCIPALE in accoglimento del presente atto e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accertare e dichiarare che i signori
[...]
e , per i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 motivi tutti in fatto ed in diritto esposti, sono cittadini italiani avendo diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto, anche ordinando al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile Controparte_4 competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello Stato civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti. IN OGNI CASO con vittoria di spese, competenze ed onorari. Con riserva di integrare la documentazione prodotta qualora ritenuto necessario»
MOTIVI
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. del 31/08/23 i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del sig. Persona_1 nato a [...], in data [...] da genitori entrambi italiani, tali e Persona_2 Per_3
(doc. 01 ricorso), emigrato in Brasile, dove si era sposato e aveva avuto prole, senza rinunciare
[...] alla cittadinanza italiana e senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano (doc. 02 ricorso).
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno ulteriormente allegato che «Il signor Persona_1
il 30/04/1910 a Descalvado, Stato di San OL – Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
(DOC. 03 - Certificato di matrimonio di . Come si evince dal CP_5 Per_1 Persona_1 certificato di matrimonio, il nome dell'avo veniva erroneamente trascritto Persona_1 solamente come e così riportato nei successivi certificati;
da tutti gli altri elementi Persona_1 presenti nel certificato l'identità dell'avo è certa. Dall'unione tra Persona_1 [...]
e nasceva, tra gli altri, il 15/04/1916 a Cajobi, Stato di San OL - Persona_1 CP_5
Brasile, (DOC. 04 - Certificato di nascita di . Come si evince dal Persona_4 Persona_4 certificato di nascita del figlio, il nome dell'avo veniva erroneamente trascritto Persona_1 come ma da tutti gli altri elementi presenti nel certificato l'identità dell'avo Persona_1 [...]
è certa. in data 19/11/1941 ad Onda Verde, Stato di San OL - Persona_1 Persona_4
Brasile, si univa in matrimonio con divenendo, quest'ultima, Controparte_6 Controparte_7
(DOC. 05 - Certificato di matrimonio di . Dall'unione tra
[...] Persona_4 Per_4
e (nome da coniugata) nasceva, il 03/05/1944 ad Onda Verde,
[...] Controparte_7
Stato di San OL - Brasile, (DOC. 06 - Certificato di nascita di . Come Persona_5 Persona_5 si evince dal certificato di nascita del figlio, il nome del signor veniva erroneamente Persona_4 trascritto come e così riportato nei successivi certificati e trasmesso ai discendenti;
da Persona_6 tutti gli altri elementi presenti nel certificato l'identità del signor è certa. Persona_4 Per_5
in data 21/12/1971 a Campinas, Stato di San OL - Brasile, si univa in matrimonio con
[...]
divenendo, quest'ultima, (DOC. 07 - Certificato Controparte_8 Persona_7 di matrimonio di . Dall'unione tra e (nome Persona_5 Persona_5 Persona_7 pagina 2 di 8 da coniugata) nasceva, il 07/04/1973 a São Paulo, Stato di San OL - Brasile, CP_1 [...]
odierna ricorrente (DOC. 08 - Certificato di nascita di Controparte_1 Controparte_1
. In data 20/02/1982 a Campinas, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor
[...] Per_4
(DOC. 09 - Certificato di morte di . Come si evince dal certificato di morte,
[...] Persona_4 il nome del signor veniva erroneamente riportato come ma da tutti Persona_4 Persona_8 gli altri elementi presenti nel certificato l'identità del signor è certa. In data Persona_4
24/07/1982 a Fernandópolis, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor Persona_1
(DOC. 10 - Certificato di morte di . Da figlia Persona_1 Controparte_1 di e e , non uniti in matrimonio, nascevano due Persona_5 Parte_1 Parte_2 figli, il 20/05/2004 a São Paulo, Stato di San OL - Brasile, Controparte_2
(DOC. 11 - Certificato di nascita di ) e, il 30/03/2006 a São Controparte_2
Paulo, Stato di San OL - Brasile, (DOC. 12 - Certificato di nascita di Controparte_3
; DOC. 13 – Dichiarazione di maternità), entrambi odierni ricorrenti. 13) In Controparte_3 data 02/03/2019 a São Paulo, Stato di San OL – Brasile, decedeva il signor (DOC. 14 Persona_5
- Certificato di morte di . 14) Il signor nato in [...], figlio di Persona_5 Persona_4
risulta discendente diretto di avo italiano in linea maschile e, a sua volta, ha Persona_1 trasmesso la cittadinanza italiana al figlio nato in [...] il [...]. Il signor Persona_5
figlio di a sua volta ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia Persona_5 Persona_4
e, questa, ai figli e Controparte_1 Controparte_2 [...]
». Controparte_3
Fissata la prima udienza nel giorno 10/12/25 nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, la causa è stata medio tempore affidata all'odierno giudicante, in quanto applicata, con decreto n. 80 del Presidente del
Tribunale di Bologna, alla Sezione di Protezione Internazionale dal 03/11/25 al 30/06/2026, con individuazione sul suo ruolo di 346 fascicoli aventi ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, tra cui questo oggi in decisione, essendo utilmente scaduto il termine del
10/12/25 per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Verificata la notifica al , convenuto, del ricorso e del provvedimento di fissazione Controparte_4 dell'udienza - notifica eseguita a mezzo PEC consegnata in data 20/03/2025 - stante la sua mancata costituzione, lo stesso viene qui dichiarato contumace.
Al Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, sono stati comunicati gli atti in data 20/03/2025 senza che lo stesso abbia poi assunto conclusioni.
Infine, i ricorrenti hanno proceduto, nel termine assegnato del 10/12/2025, a depositare le note scritte recanti le loro conclusioni sulle quali il ricorso viene ora qui deciso.
I
Competenza
pagina 3 di 8 Preliminarmente devono ritenersi pacifiche la competenza territoriale dell'adito Tribunale di Bologna, così come previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, come modificato dall' art. 1 comma 36, legge delega n.
206/2021, per cui «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»), nonché la natura monocratica della controversia (cfr. l'art. 3 comma 4 d decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13 cit, secondo il quale «salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga a quanto previsto dall'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica»).
Sul primo punto, infatti, da un lato è documentale che i ricorrenti risiedono all'estero, precisamente in
Brasile, dall'altro il Comune di nascita dell'avo, cittadino italiano, è quello di RI (BO).
In relazione, poi, all'assegnazione della controversia a un giudice onorario, viene in considerazione la delibera del CSM del 23/10/25 nella quale, ritenuto «imprescindibile, ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, assegnare anche ai giudici onorari di tribunale confermati i procedimenti monocratici in materia di cittadinanza», è stato determinato di approvare la deroga temporanea all'art. 178 c. 4 lett. F della circolare sulle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il quadriennio
2026/2029, nel senso che «fino al 30/06/2026, le sole controversie in materia di accertamento dello stato di cittadinanza italiana di cui all'art. 3, comma 2, decreto legge n. 13/2017, possono essere assegnate ai giudici onorari di pace in servizio come giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 116/2017, confermati ai sensi dell'art. 29 del medesimo d.lgs.».
II
Procure
I ricorrenti hanno agito in giudizio ritualmente rappresentati dal difensore nominato con regolari procure rilasciate all'estero, apostillate e tradotte.
Merita ricordare che «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero …… è nulla, agli effetti dell'art.
12 L. n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (Cass. S.U. 2866/2021, Cass. n. 8174/2018,
Cass. n. 11165/2015).
Nelle procure alle liti, depositate con il ricorso, anche munite di traduzione in italiano, le sottoscrizioni dei conferenti, rese in presenza, sono state autenticate, previa identificazione, da notai abilitati in
Brasile all'autenticazione degli atti e all'attribuzione di pubblica fede agli stessi.
Le procure così rilasciate sono state anche munite di apostille e traduzioni, anch'esse apostillate e sono, pertanto, valide agli effetti di cui all'art. 83 c.p.c.. pagina 4 di 8 Solo la procura rilasciata dal sig. e risulterebbe invalida in CP_2 Parte_1 Parte_2 quanto attestata conforme per semelhanca, ovvero per rassomiglianza ad altra firma del soggetto presa dal soggetto autenticante quale termine di paragone.
Tuttavia, alla luce del fatto che si considera l'azione esercitata per il minore, in materia di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, un atto a favore del minore che non necessita dell'autorizzazione del giudice tutelare e poiché viene ritenuto che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio sia, altresì, da ritenersi di ordinaria amministrazione, mirando a conservare e/o procurare una situazione attiva, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore, è sufficiente la sola procura conferita per il figlio, minorenne al tempo del deposito del ricorso introduttivo, dalla madre di lui, sig.ra recante valida autenticazione (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Controparte_1
Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui «in tema di rappresentanza processuale del minore,
l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
III
Interesse all'azione
In via preliminare, va osservato come, seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto «permanente», «imprescrittibile» e «giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano» (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È «frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato» (Tribunale Roma, 18710/2016).
pagina 5 di 8 Sussiste, tuttavia, l'interesse ad agire, palesandosi una oggettiva situazione di incertezza, tutte le volte in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o, comunque, allorquando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa, atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione, oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie i ricorrenti, a fondamento dell'interesse ad agire, hanno allegato di aver tentato di prenotare un appuntamento presso il , trasmettendo nel mese di ottobre 2022 gli appositi Parte_3 moduli di richiesta messi a disposizione dallo stesso (docc. 15-16 ricorso), senza ottenere positivo riscontro e di aver poi dovuto prendere atto, a seguito del formale sollecito trasmesso dal proprio difensore a distanza di parecchi mesi (doc. 17), della risposta del a San Parte_4
OL del 14/07/23 (doc. 18), nella quale lo stesso, premesse le varie circostanze che rendevano impossibile l'evasione delle richieste entro il tempo previsto per legge, comunicava che erano in quel momento in corso di convocazione le persone che avevano fatto richiesta di appuntamento nel 2011 e nel 2012.
Si deve, pertanto, ritenere che l'azione non sia stata inopinatamente intrapresa.
IV
Merito
Venendo al merito della causa, dall'esame dei documenti depositati in atti, tradotti ed apostillati si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis.
Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta, si osserva che non emerge che i diversi ascendenti abbiano mai rinunziato alla cittadinanza italiana, anzi è stato prodotto per l'avo comune il certificato negativo di naturalizzazione (doc. 2 ricorso).
In ogni caso, stante la particolare materia, mai potrebbe assumersi che il silenzio serbato, unitamente alla residenza o alla stabilizzazione di vita all'estero, equivalga a consenso. A tale riguardo, le SS UU con la sentenza n. 25317 del 2022 hanno rilevato di recente che «il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali, e non si addice ai diritti fondamentali l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali». Ne consegue che «la perdita della cittadinanza può derivare solo da un atto consapevole e volontario, espresso in modo lineare al fine di incidere direttamente su un rapporto che, come quello sottostante, corrisponde a un diritto di primaria rilevanza costituzionale ed
è contraddistinto da effetti perduranti nel tempo» sicché «la perdita della cittadinanza italiana non può
pagina 6 di 8 dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, in quanto, in ossequio alla libertà individuale, la perdita della cittadinanza italiana non si può verificare se non per effetto di un atto volontario ed esplicito». La Corte di Cassazione ha, dunque concluso che «l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del
1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Corte di Cassazione
SS.UU, sentenza n. 25317 del 2022).
In conseguenza di quanto sopra, ai ricorrenti deve essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano, la cittadinanza italiana con tutte le conseguenze del caso.
V
Regolamento delle spese di lite
Tenuto conto della mancata costituzione del convenuto, della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, dei rilievi di incostituzionalità che lo hanno investito, i quali, pur non accolti dalla sentenza Corte Costituzionale n. 142/2025, sostanzialmente per l'impossibilità di dare seguito «ad un intervento manipolativo oltremodo complesso che potrebbe attingere a un ventaglio quanto mai ampio di opzioni, rispetto alle quali si impongono scelte intrise di discrezionalità e che hanno incisive ricadute a livello di sistema», hanno comunque portato all'emanazione del D.L.
36/2025, convertito con modificazioni nella L. 74/2025, si ritengono sussistere giustificati motivi (cfr.
Corte Cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso: accerta la cittadinanza italiana di pagina 7 di 8 nata il [...] a [...] - Brasile), CP_1 Controparte_1 residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Controparte_2
Brasile), residente in [...] São Paulo (Stato di San OL – Brasile)
(Procura);
, nato il [...] a [...] - Brasile), residente in Controparte_3
Rua Camilo Nader, 123 CAP 05688-030, São Paulo (Stato di San OL – Brasile), ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_4 alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle competenti autorità consolari;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 11/12/2025
Il g.o.t.c. dott.ssa Lucia Pappalettera
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