Sentenza breve 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 26/11/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03378/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02274/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2274 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Librizzi e Carmelo Occhiuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Messina, Questura di Messina, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n.149;
Commissariato PS di Capo D'Orlando, non costituito in giudizio
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore della Provincia di Messina 7 agosto 2025 Cat.-OMISSIS-/P.A.S., senza protocollo, notificato il 19 agosto successivo, con il quale “la licenza di porto di fucile per uso caccia di cui è titolare il sig. -OMISSIS-, sopra generalizzato, è revocata”,
- del provvedimento del Questore della Provincia di Messina 7 agosto 2025 Cat. -OMISSIS-/P.A.S., senza protocollo, notificato il 19 agosto successivo, con il quale “la licenza di porto d'armi per il tiro a volo di cui è titolare il sig. -OMISSIS-, sopra generalizzato, è revocata”;
- ove occorra; “della proposta avanzata, in data 07.10.2024, dal Commissariato di P.S. di Capo d'Orlando”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto, giacché non notificato all'interessato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Messina e della Questura Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa AT BR AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. A seguito di una lite con lo zio (che aveva denunciato il nipote salvo poi ritirare immediatamente la denuncia), con decreto dell’11 marzo 2025 il Prefetto di Messina aveva disposto a carico del ricorrente il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi a questo Tribunale che, con sentenza breve n. 1583 del 15 maggio 2025, rigettava il ricorso.
Espone il ricorrente che avverso tale sentenza è in corso di notifica l’appello.
Nelle more, la Questura di Messina, senza comunicazione di avvio dei relativi procedimenti, ha disposto la revoca del porto d’armi per uso caccia e per il tiro a volo.
Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente è insorto contro tali provvedimenti, lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:
I. Violazione di legge. Eccesso di potere. Difetto di adeguata istruttoria .
I provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati sulla base di presupposti inesistenti.
a) La querela è stata ritirata dallo zio il giorno successivo alla sua presentazione.
b) Non è pendente alcun procedimento penale a carico del ricorrente che, con sentenza n.-OMISSIS-, è stato assolto per non aver commesso il fatto.
II. Violazione di legge. Eccesso di potere. Mancata comunicazione dell’avvio del procedimento di secondo grado.
La Questura non avrebbe dovuto invocare la natura vincolata del provvedimento come conseguenza necessaria del provvedimento prefettizio ma avrebbe dovuto consentire al ricorrente di partecipare al procedimento e di rappresentare la natura bagatellare della vicenda che lo ha riguardato.
In via istruttoria il ricorrente ha chiesto che il Tribunale acquisisca dalla Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-o, competente per territorio, una dettagliata e aggiornata relazione istruttoria sulle qualità etiche e morali del Sig. -OMISSIS- e sul comportamento dallo stesso tenuto nel contesto sociale.
2. Si sono costituite le amministrazioni intimate insistendo per il rigetto del ricorso.
3. All’udienza in camera di consiglio del 19 novembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha insistito affinché sia disposta l’acquisizione della relazione del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-o, successiva ai provvedimenti qui impugnati.
Previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il ricorso con sentenza breve ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è infondato dal momento che per giurisprudenza pacifica dal quale il Collegio non ravvia ragioni di discostarsi “tra il decreto del Prefetto recante il divieto di detenzione armi ex art. 39 TULPS e il decreto questorile di revoca del porto d’armi ex artt. 11 e 43 TULPS sussiste un rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, sicché una volta che il Prefetto abbia emesso il divieto di detenzione ex art. 39 cit., la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore costituisce una conseguenza diretta e vincolata (si veda, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 4 marzo 2013, n. 1292)” (Consiglio di Stato sez. III sentenza n. 6976 dell’8 agosto 2025; id. sentenza n. 4348 del 21 maggio 2025; TAR Catania sez. I sentenza n. 2379 del 22 luglio 2025; TAR Reggio Calabria, sentenza n. 382 del 7 giugno 2022).
La natura vincolata dei provvedimenti adottati dalla Questura esclude, altresì, la fondatezza del secondo motivo di ricorso, con cui è contestata l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, stante l’inidoneità di questa a viziare il diniego ai sensi dell’articolo 21- octies , comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (v. Consiglio di Stato sez. III sentenza n. 4348/2025 cit.).
Né, per le stesse ragioni, può ritenersi fondato l’assunto secondo cui i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi per carenza di motivazione, per non avere la Questura tenuto in considerazione la rimessione della querela nonché il fatto che l’episodio da cui essa è scaturita è rimasto del tutto isolato e non ha portato ad alcuna condanna.
La natura vincolata degli atti gravati consente, infine, di escludere la rilevanza, ai fini della decisione della causa, della relazione del Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-o di cui, pertanto, il Collegio ritiene di non dover disporre l’acquisizione, tanto più che, trattandosi di atto successivo ai provvedimenti impugnati, non potrebbe comunque incidere sulla legittimità degli stessi.
Di tale relazione il ricorrente potrebbe, tutt’al più, avvalersi al fine di sollecitare, con una rituale istanza di riesame, la rimozione del divieto prefettizio, facendo valere in tale contesto procedimentale eventuali sopravvenienze.
5. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve, conseguentemente, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore delle amministrazioni costituite, delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AZ MA VA, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
AT BR AU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT BR AU | AZ MA VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.