Ordinanza cautelare 4 febbraio 2021
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02524/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10413/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10413 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Benedetto Bonomo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero dell’Interno del 19/08/2020 n. -OMISSIS- (notificato all’interessato in data 15/10/2020), a mezzo del quale è stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 lett. f) legge 05/02/1992 n. 91 proposta da -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 34, co. 5 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 gennaio 2025 il dott. Giovanni Francesco Perilongo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 09/12/2020, -OMISSIS-, cittadino indiano residente in Italia dal 2001, ha impugnato la determinazione del 19/08/2020 n. -OMISSIS-, a mezzo della quale il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 lett. f) legge n. 91/1992 da lui proposta in data 06/09/2015. Dalle motivazioni della determinazione gravata si apprende che -OMISSIS- era stato ritenuto non pienamente affidabile sul piano personale e non compiutamente integrato nella comunità nazionale italiana, in ragione di una denuncia-querela sporta a suo carico per i reati di cui agli artt. 572 e 582 c.p. nel luglio del 2012.
A fondamento della propria impugnazione, il ricorrente ha formulato un unico motivo di diritto, a contenuto composito (rubricato « Violazione e falsa applicazione della Legge 91/1992 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria - Difetto e/o inadeguatezza della motivazione in riferimento all’art. 3 L. 241/1990 - Travisamento dei fatti »), diretto – in estrema sintesi – a censurare l’insufficienza dell’istruttoria svolta dal Ministero procedente, sotto il profilo della mancata indagine degli elementi positivi di integrazione personale e professionale del ricorrente in Italia, nonché l’arbitrarietà della determinazione gravata, in quanto larvatamente basata sull’automatismo tra pendenza penale e pericolosità sociale, reso ancor più irragionevole dall’intervenuta remissione della querela sporta nei confronti di -OMISSIS-.
L’Amministrazione resistente si è costituita nel giudizio in data 01/02/2021, chiedendo l’integrale reiezione delle pretese del ricorrente.
Con ordinanza del 04/02/2021 n. 655, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare avanzata dal ricorrente, reputando che l’istanza non fosse adeguatamente sopportata sotto il profilo del periculum in mora.
In vista dell’udienza di discussione, l’Amministrazione ha dato atto di aver revocato il provvedimento impugnato e di aver conferito la cittadinanza italiana al ricorrente e ai suoi familiari con determinazione del 02/09/2021, notificata al ricorrente in pari data (cfr. nota del 13/01/2025).
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 17/01/2025, la causa è stata infine introitata per la decisione.
2. – La materia del contendere è cessata. Le istanze avanzate da -OMISSIS- in questo giudizio hanno trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, poiché l’Amministrazione ha revocato la determinazione gravata e conferito la cittadinanza italiana al ricorrente. Venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ex art. 34, co. 5 c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato., Sez. V, 07/05/2018, n. 2687; Id., Sez. III, 22/02/2018, n. 1135; Id., Sez IV, 22/01/2018, n. 383).
3. – La natura della decisione assunta e il complessivo contegno processuale ed extraprocessuale delle parti giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere a norma dell’art. 34, co. 5 c.p.a.;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente nonché le persone fisiche eventualmente menzionate in questa sentenza, ad eccezione dei procuratori delle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Francesco Perilongo | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.