Articolo 16 della Legge 12 luglio 1938, n. 1487
Articolo 15Articolo 17
Versione
14 ottobre 1938
Art. 16.

Nel caso di contravvenzione alle norme di regolamento di mercato l'Autorita' comunale, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite dalle altre leggi puo':

a) inibire, temporaneamente o permanentemente, l'ingresso di chicchessia, nei mercati;

b) sospendere dalle funzioni gli astatori e revocare la loro nomina;

c) applicare una penale fino a L. 1000.

Contro il provvedimento emanato dall'Autorita' comunale ai termini del presente articolo e' ammesso ricorso gerarchico al prefetto della Provincia entro un mese dalla notificazione del provvedimento stesso.
Il provvedimento del prefetto e definitivo.


Entrata in vigore il 14 ottobre 1938