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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 384/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1612/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0048486 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n.0048486 del 31.01.2024, notificatale il 13.02.2024, quale legale rappresentante pro-tempore della ditta Società_1, con la quale la So. Ge.T spa richiedeva il pagamento della somma di €735,17, per Tari relativa all'anno 2013.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, e la prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T spa, e sosteneva che dopo la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 29.09.2017 nei confronti della ditta “Società_1 snc di Ricorrente_1 E. & A.”, della quale la ricorrente era socia, ed a fronte dell'omesso pagamento della TARES 2013, aveva notificato l'ingiunzione di pagamento n° 0035123 il 13.12.2021, mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro perché la Società, in data 15.01.2019, era stata cancellata dal Registro delle Imprese e, successivamente, l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Deduceva, quindi, che la pretesa non poteva ritenersi prescritta.
Anche il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso pichè l'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, era stato regolarmente notificato nei termini di legge.
All'udienza del 5 febbario 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha infatti provato di avere notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, alla società Società_1 snc di Ricorrente_1 E. & A , in data 29.09.2017, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento- notificato nei termini di legge-e non risultando decorso il termine tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 29.9.2017 e la data di notificazione dell'ingiunzione impugnata avvenuta in data 13.2.2024 (anche essa notificata nei termini entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), tenuto conto del fatto che tale ingiunzione è stata preceduta da altra intimazione, notificata il 13.12.2021, nonché della sospensione disposta dall'art. 68 co.1 D.L. n.18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
SGOTTO CATERINA, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1612/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catanzaro - ... 88100 Catanzaro CZ
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0048486 TARI 2013 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'ingiunzione di pagamento n.0048486 del 31.01.2024, notificatale il 13.02.2024, quale legale rappresentante pro-tempore della ditta Società_1, con la quale la So. Ge.T spa richiedeva il pagamento della somma di €735,17, per Tari relativa all'anno 2013.
Deduceva l'omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, e la prescrizione del credito.
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Si costituiva in giudizio la So.Ge.T spa, e sosteneva che dopo la notifica dell'avviso di accertamento, effettuata in data 29.09.2017 nei confronti della ditta “Società_1 snc di Ricorrente_1 E. & A.”, della quale la ricorrente era socia, ed a fronte dell'omesso pagamento della TARES 2013, aveva notificato l'ingiunzione di pagamento n° 0035123 il 13.12.2021, mediante affissione nell'Albo Pretorio del Comune di Catanzaro perché la Società, in data 15.01.2019, era stata cancellata dal Registro delle Imprese e, successivamente, l'ingiunzione di pagamento impugnata.
Deduceva, quindi, che la pretesa non poteva ritenersi prescritta.
Anche il Comune di Catanzaro si costituiva in giudizio e rilevava l'infondatezza del ricorso pichè l'avviso di accertamento, atto presupposto all'ingiunzione, era stato regolarmente notificato nei termini di legge.
All'udienza del 5 febbario 2026, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Infondata è l'eccezione sollevata dalla ricorrente secondo la quale l'ingiunzione non sarebbe stata preceduta dall'avviso di accertamento.
Il Comune di Catanzaro ha infatti provato di avere notificato, entro il termine quinquennale di prescrizione del tributo, alla società Società_1 snc di Ricorrente_1 E. & A , in data 29.09.2017, l'avviso di accertamento che, non essendo stato impugnato, è divenuto definitivo.
Infondata è altresì l'eccezione di prescrizione essendo divenuto definitivo l'avviso di accertamento- notificato nei termini di legge-e non risultando decorso il termine tra la data di notificazione dell'avviso di accertamento, avvenuta in data 29.9.2017 e la data di notificazione dell'ingiunzione impugnata avvenuta in data 13.2.2024 (anche essa notificata nei termini entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo), tenuto conto del fatto che tale ingiunzione è stata preceduta da altra intimazione, notificata il 13.12.2021, nonché della sospensione disposta dall'art. 68 co.1 D.L. n.18/2020.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Catanzaro, Sez. Prima, in composizione monocratica rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla refusione in favore delle parti resistenti costituite, delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 200,00, per ciascuna di esse, oltre accessori di legge.
Così deciso in Catanzaro il 5 febbraio 2026
Il Giudice monocratico