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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 02/07/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA Il Tribunale di Nola, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: Paola Del Giudice Presidente estensore Federica Girfatti Giudice Federica Peluso Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile ex art. 4, comma 16, della legge dell'1.12.1970 n. 898 iscritta al n. 1218 del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, posta in deliberazione a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., proposta con ricorso congiunto DA
, nato a [...] il [...], Parte_1 e
del CARMEN, nata a [...] Parte_2 il 03/09/1972, entrambe le parti rappresentate e difese dall'avv. SANNINO GILDA CARLA, come da procure in atti;
ricorrenti NONCHÉ P.M. in sede, interventore per legge
OGGETTO: domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI Le parti hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE I coniugi e del Parte_1 Parte_2
, con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data 12/05/2025, hanno proposto CP_1 domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22/06/1998, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Napoli (al N. 135, Parte II, Serie A, Sezione Q, Anno 1998). Hanno rilevato che la comunione spirituale e materiale non può essere ricostituita, essendosi protratta ininterrottamente la loro separazione a far tempo dalla comparizione dei coniugi ovvero dalla scadenza del termine ex art. 127 ter, 5° comma c.p.c. nella procedura di separazione dei coniugi, definita con decreto di omologa n. 260 del 13/03/2019. Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie a Napoli il 19/2/2000 e Persona_1 a Napoli il 6/12/2006, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le Per_2 intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto. In luogo della fissazione dell'udienza camerale, è stata disposta dal Presidente del Tribunale la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, i coniugi hanno rinunziato alla comparizione e ribadito la loro volontà di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili alle condizioni concordate e compiutamente riportate nel ricorso introduttivo del giudizio. Dunque, stante l'impossibilità della conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione con rimessione degli atti al Collegio. È stato richiesto al Pubblico Ministero il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c. (comunicazione del 19/05/2025). La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta congiuntamente dai coniugi deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3, n. 2, lett. b), della legge dell'1.12.1970 n. 898. Ed infatti, con il richiamato provvedimento, il Tribunale di Nola ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi. La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale per un tempo superiore a sei mesi (secondo quanto previsto dal citato art. 3, n. 2, lett. b), secondo capoverso, della legge n. 898/70, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge n. 55 del 6 maggio 2015), non è stata mai più ripristinata. Ne consegue, dunque, la sussistenza della causa tipica prevista dal richiamato art. 3, n. 2, lett. b), e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, e ordinare al Comune di Napoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2. in ordine alle statuizioni economiche, confermare l'assegno di mantenimento del sig.
a favore delle figlie, e di rideterminarlo nella somma mensile di € 500,00 (€ Parte_1
250,00 ciascuna), con l'obbligo di versare mensilmente detto assegno entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. nulla prevedere in ordine alla regolamentazione del diritto di vista padre/figlie, lasciandoli liberi di organizzare le modalità stante la maggiore età delle stesse;
4. Nulla prevedere in ordine ad assegni divorzili.” Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza. Occorre specificare che l'importo dovuto a titolo di mantenimento della prole si intende assoggettato alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di riferimento e che le spese extra assegno si intendono individuate secondo il protocollo attualmente Part vigente tra il ed il Tribunale di Nola. Vanno disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge dell'1.12.1970 n. 898. Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1218 /2025, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in il 22/06/1998 tra i coniugi e Parte_1 Parte_4 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Napoli al N. 135, Parte
II, Serie A, Sezione Q, Anno 1998);
2. conferma le condizioni concordate dalle parti riportate in motivazione, qui da intendersi integralmente trascritte;
3. ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli di procedere all'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge;
4. compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 49, lett. g), e 69, lett. d), del D.P.R. 3.11. 2000 n. 396, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 della legge dell'1.12.1970 n. 898 e tenuto conto del dettato dell'art. 110 del citato D.P.R. Nola, 01/07/2025
Il Presidente estensore
Paola Del Giudice