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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/02/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - in persona dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. Luigi Gnassi Giudice onorario, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1720/2024 r.g., promossa dai coniugi
(c.f. ) ed (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avvocato Tiziana Ghedini del Foro C.F._2
di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bologna - intervenuto avente ad oggetto: divorzio congiunto.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono “che il Tribunale di Bologna pronunci lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti alle condizioni” indicate all'udienza del 4 febbraio 2025.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, si rinuncia all'impugnazione”.
Il Tribunale in composizione collegiale, rilevato che con ricorso congiunto depositato il 9 febbraio 2024, ed Parte_1
hanno formulato contestuali domande di separazione e scioglimento Parte_2
del matrimonio ex art 473 bis. 49 c.p.c.;
1 osservato che con note scritte in sostituzione dell'udienza depositate il 19 marzo 2024, il comune difensore dei ricorrenti, ferma la volontà da questi già espressa di non riconciliarsi, ha precisato le conclusioni sulla separazione, sulle quali il Collegio si è pronunciato con sentenza n. 27/2024 resa il 27 marzo 2024 e pubblicata il 3 aprile 2024, con la quale ha accolto la domanda;
osservato che con separata ordinanza emessa in data 3 dicembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio;
rilevato che all'udienza del 4 febbraio 2025 i ricorrenti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento matrimonio, identiche a quelle della separazione riportate nella sentenza del 27 marzo 2024, con la sola esclusione della condizione di cui alla lettera a) del dispositivo, e con la modifica, nei termini indicati a verbale dell'anzidetta udienza, della condizione di cui alla lettera b) del dispositivo;
preso atto che il Pubblico Ministero è intervenuto con atto in data 8 aprile 2024; rilevato che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio
è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge 1° dicembre 1970,
n. 898, e successive modificazioni;
ritenuto che
la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della figlia minore, in quanto garantiscono alla stessa un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
2 ritenuto dunque che debba trovare accoglimento la domanda congiunta dei ricorrenti, volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate e che si riportano in dispositivo;
ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e la mancanza di richieste dei ricorrenti in merito alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P . Q . M . il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Bologna il 1° agosto 2009 da nato a [...] il [...] ed nata a Parte_1 Parte_2
Bologna il 16 febbraio 1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, n. 427, p. I, anno 2009, alle seguenti condizioni:
a. “ i ricorrenti precisano che dopo la sentenza di separazione si Parte_2
è trasferita con la figlia minore presso l'abitazione della madre, sita in Persona_1
San Lazzaro di Savena (Bologna), via R. Benassi n.96; i ricorrenti hanno stipulato un contratto di locazione avente ad oggetto la casa coniugale, di proprietà di Parte_2
in forza di tale contratto, il ricorrente continuerà ad abitare nella casa
[...]
coniugale, corrispondendo ad il canone di locazione pattuito pari ad Parte_2
€ 500,00 mensili”;
b. “l'affidamento della figlia minore sarà condiviso: i genitori eserciteranno Per_2
la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia minorenne, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della stessa, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della medesima. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente, allorquando la stessa starà presso ciascuno di loro;
c. i ricorrenti concordano sul collocamento della minore presso Persona_3
l'abitazione della madre;
3 d. la figlia starà con ciascun genitore per sette giorni consecutivi a settimane alterne dal lunedì al lunedì successivo ed i genitori si organizzeranno per gli aspetti pratici (a titolo esemplificativo tempistica e modalità di prelievo dei libri necessari per la settimana in cui starà con ciascun genitore); per il periodo delle vacanze estive, Per_2
la figlia minorenne trascorrerà con ciascuno dei genitori tre settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di maggio di ciascun anno;
quanto alle vacanze pasquali, che ricomprenderanno ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, la minore le trascorrerà a metà con ciascun genitore così come le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la prima settimana (23/30 dicembre) con la successiva (31/12 – 6 gennaio) e con la precisazione che il genitore che trascorrerà con la bambina il giorno di Natale non trascorrerà quello di Pasqua e viceversa;
e. i ricorrenti concordano un contributo economico al mantenimento ordinario per la figlia minore di € 500,00 (cinquecentoEuro/00) mensili, rivalutabili sulla base dell'indice ISTAT, che verrà corrisposto, entro il giorno quindici di ciascun mese, dal
IG. in favore della IG.ra mediante bonifico bancario alle coordinate Pt_1 Parte_2
di conto corrente che la IG.ra indicherà; Parte_2
f. quanto alle spese straordinarie come indicate nel Protocollo per le cause in materia di famiglia vigente ed in uso presso il Tribunale di Bologna (e che di seguito integralmente si riporta:” I] Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le
4 spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. II]
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. III] Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie”), i ricorrenti convengono che le stesse vengano così ripartite: fino a quando la IG.ra non avrà trovato un'occupazione, il 70% delle spese Parte_2
straordinarie sostenute nell'interesse della minore verrà posto a carico del IG. Pt_1
ed il restante 30% a carico della IG.ra a partire dal momento in cui la Parte_2
5 ricorrente avrà reperito un'occupazione, le spese straordinarie verranno ripartite al 50% su ciascun genitore;
g. fino a quanto la IG.ra non avrà reperito un'autonoma occupazione Parte_2
lavorativa il IG. provvederà al versamento in favore della IG.ra di Pt_1 Parte_2
un contributo di mantenimento dell'importo di € 100,00 (cento Euro/00) mensili rivalutabili sulla base dell'indice ISTAT;
detto ultimo contributo cesserà automaticamente nel momento in cui la IG.ra troverà un'occupazione Parte_2
lavorativa;
h. i ricorrenti prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio/rinnovo del passaporto della figlia minore;
i. il IG. rimarrà proprietario esclusivo dell'autovettura Toyota Auris Pt_1
targata EY312PX e la IG.ra rimarrà proprietaria esclusiva dell'autovettura Parte_2
Opel Corsa targata FV937PR;
j. i coniugi dichiarano di aver regolato e risolto ogni altra loro pendenza di carattere patrimoniale e di non avere in relazione a ciò più nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatto salvo quanto stabilito e previsto” dalle predette condizioni;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 11 febbraio 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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