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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 22/07/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1973/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano in Corso Magenta n 84 presso lo studio dell'avv. Bonalume Paolo, dall'avv. Giovanni Gomez Paloma, dall'avv. Giuseppe Cardona e dall'avv. Michele Del Bene che lo rappresentano e difendono, in via disgiuntiva, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato a Catania in via A. di Controparte_1 P.IVA_2
Sangiuliano, 191 presso lo studio dell'avv. Mangiameli Cristian Orazio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 deducendo di essere creditrice nei suoi confronti, in virtù di contratti di cessione pro soluto,
[...] chiedendo la condanna al pagamento di €. 2.178,97 per sorte capitale, portati dalle fatture allegate, degli interessi di mora maturati e maturandi determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di € 4.629,24 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento 2
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e di €. 5.560,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs n. 192/12. In via subordinata chiedeva la condanna ad ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta in riferimento alle voci sopra indicate;
in via ancora subordinata la condanna del per sorte capitale, interessi Controparte_1
e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo, preliminarmente il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della per l'inesistenza del diritto preteso, rilevando in dettaglio Parte_1 che la cessione del credito era illegittima per violazione dell'art.70, comma 3, del R.D. 2240/1923 e dell'art. 9, All. E, L. 2248/1865 in quanto avvenuta in costanza di rapporto, senza espressa adesione dell'ente locale, oltre che inefficace per la violazione dell'art. 69, commi 1 e 3, R.D. 2440/1923 e dell'art. 4, comma 1, della Legge 130/1999 non sussistendo prova della dell'avvenuta notifica al debitore e mancando in gazzetta l'indicazione del cedente, cessionario e della data di cessione.
Lamentava, altresì, la violazione del principio del contraddittorio e della difesa non essendo state prodotte da parte attrice le fatture alla base la richiesta creditoria e neanche la copia dei relativi contratti, né risultava possibile comprendere a quale titolo le somme erano state richieste, così impedendo la articolazione delle opportune eccezioni, ferma la illegittimità della richiesta di pagamento per la carenza probatoria della documentazione prodotta.
Deduceva poi l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 non sussistendo prova dell'inadempimento contrattuale, oltre che degli interessi anatocistici in assenza dei presupposti di cui all'art. 1284 c.c. ed infine la prescrizione del presunto e non dovuto credito.
Tanto premesso chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, di rigettare la domanda per inesistenza del credito, illegittimità dell'atto di cessione, violazione del principio del contraddittorio e inesistenza del credito, stabilendo conseguentemente, che nulla era dovuto, rigettando quindi la domanda anche per carenza di prova e dichiarando non applicabili gli interessi di mora e, comunque, l'intervenuta prescrizione biennale.
Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
***** 3
La domanda attore va accolta nei limiti di cui appresso per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di causa è l'accertamento della pretesa creditoria vantata da nei confronti Parte_1 del nei cui confronti deduce parte attrice di vantare crediti sul presupposto Controparte_1 della intervenuta cessione degli stessi, in suo favore, da parte delle società indicate nell'elenco riportante le fatture e poste alla base della domanda.
Deduce preliminarmente il la carenza di legittimazione attiva di parte attrice Controparte_1 evidenziando una serie di vizi che attengono la operazione di cessione allegata a sostegno della proposta azione.
In punto di diritto si osserva che la cartolarizzazione disciplinata dalla L. 130/1999 non può trovare applicazione integrale nel caso in cui il debitore ceduto sia una P.A. con la conseguenza che la sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione, non sia sufficiente a fondarne l'opponibilità.
L'ulteriore peculiarità che connota la disciplina della cessione dei crediti, rispetto ai principi generali applicabili nei rapporti tra i privati, è che la stessa è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, rendendosi quindi necessario, per l'ente, l'espressione palese del proprio consenso a tale cessione.
In proposito va rilevato che sino all'avvento della legge quadro sui lavori pubblici del 1994, in mancanza di adesione della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 della L. 20.03.1865, n. 2248, Allegato E, e 339 della medesima legge, Allegato F. era stabilito, in termini assoluti, il divieto di cessione dei crediti del privato.
Tale quadro normativo è stato inciso, in modo significativo, per la prima volta dall'art. 26, comma quinto, della L. n. 109 del 1994 che ha esteso ai crediti verso le Pubbliche Amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni di cui alla L. n. 52 del
1991, recante “Disciplina della cessione dei crediti d'impresa”; il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999) ha poi introdotto, al suo art. 115, disposizioni di dettaglio sulla cessione del corrispettivo dell'appalto prevedendo, in particolare, al suo terzo comma, che “La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2”, ed abrogando espressamente, ai sensi dell'art. 231, l'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, Allegato F, prima menzionato.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs
163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono 4
amministrazioni pubbliche, se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Gli artt. 117 e 106 del Codice degli Appalti Pubblici, che sono volti a garantire precipuamente la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, non sono applicabili nella fattispecie in esame in cui si ha la coeva e immediata maturazione del diritto di credito in capo al fornitore che esegue la prestazione in favore della P.A.. Nel caso in esame alla committente debitrice odierna attrice non deriva alcun tipo di svantaggio dal mutamento del soggetto che legittimamente richiede il pagamento delle forniture, rimanendo quindi del tutto irrilevante la mancata accettazione della cessione dei crediti ad opera del convenuto. Il contratto di fornitura, infatti, si esaurisce nel momento stesso in cui è resa la prestazione ordinata dall'Ente, che si concretizza con la materiale consegna del bene o con l'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi di volta in volta singoli contratti di compravendita, la cui natura è avulsa dalla speciale disciplina invocata dalla parte opponente in punto di rifiuto della cessione, disciplina applicabile unicamente ai contratti di durata.
Le fatture azionate con la presente causa, infatti, hanno ad oggetto tante singole compravendite, tutte concluse e già validamente perfezionatesi al momento della proposizione del ricorso, non concretando quindi un contratto di durata cui applicare il divieto di cessione senza accettazione, rimanendo piuttosto applicabile la disciplina dettata dal codice civile.
In questo senso si è altresì pronunciata la Corte di Cassazione precisando che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. Civ. sent. n. 18339/2014 – Cass. Civ. Ord. n.
24758/2021).
Osta, infine, all'operatività al caso in esame del divieto di cessione dei crediti della P.A. il fatto che gli artt. 9 della L. 20.03.1865, n. 2248, Allegato E, e 339 della medesima legge, Allegato F, si applicano unicamente alle amministrazioni statatali e non agli enti locali, come affermato da svariate pronunce emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano le sentenze n. 17496/2008, n.
6038/2010, n. 2760/2015, n. 30658/2017 e n. 20739/2020). 5
In riferimento poi al caso di specie va osservato che la ha dato prova delle cessioni Parte_1 avvenute nel rispetto della disciplina applicabile, nonché della loro notifica all'Ente, redatte peraltro nella forma delle scritture private autenticate da Notaio.
Così individuata la sussistenza della titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, quanto al merito va innanzitutto rilevato che tutti i contratti stipulati con la P.A., anche nelle ipotesi in cui agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che in mancanza lo stesso dovrà ritenersi nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria.
Né può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti per fatti concludenti ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente nelle procedure di affidamento e, per la società ricorrente, nella esecuzione del servizio.
Sul punto, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva.
In particolare, in presenza di accordi complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta è stata considerata assolutamente necessaria soprattutto al fine di rendere possibili controlli istituzionali dell'autorità tutoria, rivestendo peraltro uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale, sia nell'interesse dei cittadini, sia della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole che disciplinano il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga. Si è precisato che il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile. Il contratto, quindi privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. Cass. civ. 16240/2025).
Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000) ha subordinato la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso e all'impegno contabile. 6
Al riguardo il recentissimo intervento della Suprema Corte (Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire
l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018,
n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della 7
copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI CP_1 civ., 17/2/2022 n. 5267).
In ragione di quanto sopra, unitamente al principio secondo il quale il creditore che agisce per accertare l'altrui inadempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'intervenuto adempimento (Cfr. SS.UU. n. 13533/2001), va rilevato che parte attrice, disattendendo al proprio onere, non ha prodotto, neppure in corso di causa il contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa azionata in ordine alla sorte capitale.
Né tale rilevata carenza probatoria può ritenersi colmata a mezzo della documentazione prodotta, ovvero l'elenco delle fatture (doc. 2 dell'atto introduttivo) e le fatture (doc. 11 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), in ragione dell'avvenuta contestazione opposta alle stesse ex adverso e in assenza di ulteriore documentazione a supporto della pretesa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi al contratto, si inquadra fra tutti gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito.
Pertanto, solo quando tale rapporto sia contestato, la fattura da sola non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e avere una mera rilevanza indiziante (cfr. Cass. Civ.
299/2016).
A conclusioni diverse non può giungersi invocando gli allegati CGF Salvaguardia _ gennaio 2021 dicembre 2022 e le condizioni contrattuali salvaguardia 2019 2020, non costituendo documentazione che implica o prova la conclusione dell'accordo tra le parti in causa, priva peraltro della denominazione, del codice POD e delle condizioni specifiche di erogazione del servizio.
Vale la pena altresì rilevare che a fronte delle contestazioni mosse da parte della convenuta, volte anche a rilevare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei confronti della cedente, costituendo le somme oggi richieste oggetto di note di credito che hanno annullato le pretese inizialmente versate, nulla ha prodotto parte attrice a sostegno della domanda proposta.
Ne consegue che solo il credito richiesto non può essere riconosciuto e con esso neanche gli interessi, ivi compresi quelli anatocistici.
Va poi evidenziato che la pretesa in questione di parte attrice non può trovare accoglimento neppure attraverso il ricorso all'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Sul punto è sufficiente rilevare che la norma in esame è soggetta al requisito della sussidiarietà, come previsto dall'art. 2042 c.c prevedendo che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. 8
Ciò significa che la possibilità di ricorso allo strumento in questione è possibile solo quando, astrattamente, non sia possibile esperirne un'altra.
Quanto al caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale motivo per il quale la domanda va rigettata.
La domanda può invece essere accolta per la parte relativa ai contratti di erogazione.
Invero, va rilevato che parte attrice, in conformità alle regole sull'onere della prova richiamate, ha depositato, a sostegno della propria domanda, oltre alle fatture solo due contratti aventi ad oggetto l'erogazione di gas naturale, l'uno del 19/09/2012 avente codice identificativo NumeroDiCartaId_1
e l'altro del 09/09/2010 con codice identificativo NumeroDiCartaId_2
Ne consegue che, operato il confronto tra tutte le fatture depositate e il contenuto dei succitati contratti, la domanda può ritenersi fondata solo in riferimento agli importi dovuti a titolo di interessi per il tardivo pagamento delle fatture rese da n. 4125183208 del 10-04-2021, n. CP_2
4119857465 del 10-03-2021, n. 4135254311 dell'11/05/2025 che in ragione del codice PDR risultano emesse in riferimento al contratto del 09/09/2010 e rese da , soggetto cedente di parte CP_2 attrice
Non può essere accolta la domanda per le somme ulteriori richieste, trattandosi talvolta di fatture di energia elettrica ed in altre ipotesi di fornitura di gas non riferibile ai contratti agli atti, non potendosi colmare la mancanza del contratto mediante la documentazione di provieneza della stessa parte attrice, ( tabella certificazione titolarità per il caso di dispacciamento dell'energia elettrica e il prospetto titolarità per il PDR ) essendone evidente la carenza di prova.
Va rigettata anche la pretesa riferita al tardivo pagamento delle fatture provenienti da Eni S.p.a. e
Naos investiment, non sussistendo prova del contratto e della cessione .
Complessivamente deve quindi ritenersi provato un credito pari ad €. 14, 72 , in riferimento al quale non può essere accolta la sollevata eccezione di prescrizione.
Sulle somme riconosciute non risulta legittima la richiesta al riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note di debito ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione gli interessi moratori oggetto delle note di debito non risultavano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 cc.
Va infine accolta la domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna nei confronti del
[...] al pagamento di una somma forfettaria, pari a complessivi € 120,00 a titolo di CP_1 risarcimento ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012, in coerenza con quanto 9
stabilito dall'art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di €. 40, 00 per ogni fattura non pagata e che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII, 04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale di parte attrice e si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum rispetto al petitum richiesto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1973/2022, in parziale accoglimento della domanda di Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€. €. 14,72 per le causali di cui in parte motiva, nonché al pagamento della somma ulteriore di €. 120,00 per indennizzo ex art. 6 D. lgs 231/2002;
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge
Siracusa 21 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1973/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), in persona del rappresentante legale pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Milano in Corso Magenta n 84 presso lo studio dell'avv. Bonalume Paolo, dall'avv. Giovanni Gomez Paloma, dall'avv. Giuseppe Cardona e dall'avv. Michele Del Bene che lo rappresentano e difendono, in via disgiuntiva, come da procura in atti
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato a Catania in via A. di Controparte_1 P.IVA_2
Sangiuliano, 191 presso lo studio dell'avv. Mangiameli Cristian Orazio che lo rappresenta e difende come da procura in atti
CONVENUTO
Oggetto: azione di condanna
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio il Parte_1 CP_1 deducendo di essere creditrice nei suoi confronti, in virtù di contratti di cessione pro soluto,
[...] chiedendo la condanna al pagamento di €. 2.178,97 per sorte capitale, portati dalle fatture allegate, degli interessi di mora maturati e maturandi determinati nella misura degli interessi legali di mora ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di € 4.629,24 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale - in quanto maturati a causa del tardivo pagamento 2
di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., e di €. 5.560,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D. lgs n. 192/12. In via subordinata chiedeva la condanna ad ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta in riferimento alle voci sopra indicate;
in via ancora subordinata la condanna del per sorte capitale, interessi Controparte_1
e rivalutazione a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo, preliminarmente il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della per l'inesistenza del diritto preteso, rilevando in dettaglio Parte_1 che la cessione del credito era illegittima per violazione dell'art.70, comma 3, del R.D. 2240/1923 e dell'art. 9, All. E, L. 2248/1865 in quanto avvenuta in costanza di rapporto, senza espressa adesione dell'ente locale, oltre che inefficace per la violazione dell'art. 69, commi 1 e 3, R.D. 2440/1923 e dell'art. 4, comma 1, della Legge 130/1999 non sussistendo prova della dell'avvenuta notifica al debitore e mancando in gazzetta l'indicazione del cedente, cessionario e della data di cessione.
Lamentava, altresì, la violazione del principio del contraddittorio e della difesa non essendo state prodotte da parte attrice le fatture alla base la richiesta creditoria e neanche la copia dei relativi contratti, né risultava possibile comprendere a quale titolo le somme erano state richieste, così impedendo la articolazione delle opportune eccezioni, ferma la illegittimità della richiesta di pagamento per la carenza probatoria della documentazione prodotta.
Deduceva poi l'illegittimità dell'applicazione degli interessi moratori ex D. Lgs 231/2002 non sussistendo prova dell'inadempimento contrattuale, oltre che degli interessi anatocistici in assenza dei presupposti di cui all'art. 1284 c.c. ed infine la prescrizione del presunto e non dovuto credito.
Tanto premesso chiedeva, in via preliminare, di dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte attrice e, nel merito, di rigettare la domanda per inesistenza del credito, illegittimità dell'atto di cessione, violazione del principio del contraddittorio e inesistenza del credito, stabilendo conseguentemente, che nulla era dovuto, rigettando quindi la domanda anche per carenza di prova e dichiarando non applicabili gli interessi di mora e, comunque, l'intervenuta prescrizione biennale.
Con vittoria di spese e compensi.
Con decreto del 10 maggio 2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 30+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
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La domanda attore va accolta nei limiti di cui appresso per le ragioni di seguito esposte.
Oggetto di causa è l'accertamento della pretesa creditoria vantata da nei confronti Parte_1 del nei cui confronti deduce parte attrice di vantare crediti sul presupposto Controparte_1 della intervenuta cessione degli stessi, in suo favore, da parte delle società indicate nell'elenco riportante le fatture e poste alla base della domanda.
Deduce preliminarmente il la carenza di legittimazione attiva di parte attrice Controparte_1 evidenziando una serie di vizi che attengono la operazione di cessione allegata a sostegno della proposta azione.
In punto di diritto si osserva che la cartolarizzazione disciplinata dalla L. 130/1999 non può trovare applicazione integrale nel caso in cui il debitore ceduto sia una P.A. con la conseguenza che la sola pubblicazione in Gazzetta ufficiale della cessione, non sia sufficiente a fondarne l'opponibilità.
L'ulteriore peculiarità che connota la disciplina della cessione dei crediti, rispetto ai principi generali applicabili nei rapporti tra i privati, è che la stessa è subordinata alla preventiva adesione della pubblica amministrazione, rendendosi quindi necessario, per l'ente, l'espressione palese del proprio consenso a tale cessione.
In proposito va rilevato che sino all'avvento della legge quadro sui lavori pubblici del 1994, in mancanza di adesione della Pubblica Amministrazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 9 della L. 20.03.1865, n. 2248, Allegato E, e 339 della medesima legge, Allegato F. era stabilito, in termini assoluti, il divieto di cessione dei crediti del privato.
Tale quadro normativo è stato inciso, in modo significativo, per la prima volta dall'art. 26, comma quinto, della L. n. 109 del 1994 che ha esteso ai crediti verso le Pubbliche Amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici, le disposizioni di cui alla L. n. 52 del
1991, recante “Disciplina della cessione dei crediti d'impresa”; il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici (D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999) ha poi introdotto, al suo art. 115, disposizioni di dettaglio sulla cessione del corrispettivo dell'appalto prevedendo, in particolare, al suo terzo comma, che “La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace e opponibile alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma 2”, ed abrogando espressamente, ai sensi dell'art. 231, l'art. 339 della legge n. 2248 del 1865, Allegato F, prima menzionato.
Una disciplina analoga è stata poi introdotta dal Codice dei Contratti Pubblici all'art. 117 del D. lgs
163/2006 per quanto riguarda le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti, che sono 4
amministrazioni pubbliche, se queste non le rifiutano, con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
Gli artt. 117 e 106 del Codice degli Appalti Pubblici, che sono volti a garantire precipuamente la P.A. dal mutamento dell'originario appaltatore nell'ambito dei contratti di durata, non sono applicabili nella fattispecie in esame in cui si ha la coeva e immediata maturazione del diritto di credito in capo al fornitore che esegue la prestazione in favore della P.A.. Nel caso in esame alla committente debitrice odierna attrice non deriva alcun tipo di svantaggio dal mutamento del soggetto che legittimamente richiede il pagamento delle forniture, rimanendo quindi del tutto irrilevante la mancata accettazione della cessione dei crediti ad opera del convenuto. Il contratto di fornitura, infatti, si esaurisce nel momento stesso in cui è resa la prestazione ordinata dall'Ente, che si concretizza con la materiale consegna del bene o con l'effettuazione del servizio cui fa seguito il pagamento del relativo prezzo, realizzandosi di volta in volta singoli contratti di compravendita, la cui natura è avulsa dalla speciale disciplina invocata dalla parte opponente in punto di rifiuto della cessione, disciplina applicabile unicamente ai contratti di durata.
Le fatture azionate con la presente causa, infatti, hanno ad oggetto tante singole compravendite, tutte concluse e già validamente perfezionatesi al momento della proposizione del ricorso, non concretando quindi un contratto di durata cui applicare il divieto di cessione senza accettazione, rimanendo piuttosto applicabile la disciplina dettata dal codice civile.
In questo senso si è altresì pronunciata la Corte di Cassazione precisando che il divieto di cessione senza l'adesione della P.A., di cui all'art. 70 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, si applica solamente ai rapporti di durata come l'appalto e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod. civ.), l'esigenza di garantire la regolare esecuzione della prestazione contrattuale, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato verso l'amministrazione e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la cessione di un credito derivante da altri contratti soggiace in tutto e per tutto all'ordinaria disciplina codicistica (Cass. Civ. sent. n. 18339/2014 – Cass. Civ. Ord. n.
24758/2021).
Osta, infine, all'operatività al caso in esame del divieto di cessione dei crediti della P.A. il fatto che gli artt. 9 della L. 20.03.1865, n. 2248, Allegato E, e 339 della medesima legge, Allegato F, si applicano unicamente alle amministrazioni statatali e non agli enti locali, come affermato da svariate pronunce emesse dalla Suprema Corte di Cassazione (si vedano le sentenze n. 17496/2008, n.
6038/2010, n. 2760/2015, n. 30658/2017 e n. 20739/2020). 5
In riferimento poi al caso di specie va osservato che la ha dato prova delle cessioni Parte_1 avvenute nel rispetto della disciplina applicabile, nonché della loro notifica all'Ente, redatte peraltro nella forma delle scritture private autenticate da Notaio.
Così individuata la sussistenza della titolarità dal lato attivo del rapporto dedotto in giudizio, quanto al merito va innanzitutto rilevato che tutti i contratti stipulati con la P.A., anche nelle ipotesi in cui agisca iure privatorum, richiedono la forma scritta ad substantiam, con la conseguenza che in mancanza lo stesso dovrà ritenersi nullo e insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria.
Né può ritenersi che il contratto si possa perfezionare tra le parti per fatti concludenti ovvero tramite manifestazioni implicite di volontà identificabili, per l'ente nelle procedure di affidamento e, per la società ricorrente, nella esecuzione del servizio.
Sul punto, costituisce principio consolidato della Suprema Corte quello secondo cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità, non essendo consentita alcuna eventuale convalida o ratifica successiva.
In particolare, in presenza di accordi complessi con la pubblica amministrazione, la forma scritta è stata considerata assolutamente necessaria soprattutto al fine di rendere possibili controlli istituzionali dell'autorità tutoria, rivestendo peraltro uno strumento indefettibile di garanzia del regolare svolgimento dell'attività negoziale, sia nell'interesse dei cittadini, sia della stessa amministrazione, in quanto agevola l'espletamento della funzione di controllo e la concreta osservanza dei principi di buon andamento e imparzialità. Per tali contratti, allora, non solo deve escludersi che la manifestazione di volontà delle parti possa essere implicita o desumibile da comportamenti meramente attuativi, ma deve ritenersi che, salvo le ipotesi in cui specifiche norme lo consentano, il contratto deve essere consacrato in un unico documento nel quale siano specificamente indicate le clausole che disciplinano il rapporto. La volontà della PA di concludere il negozio deve essere manifestata alla controparte dall'organo rappresentativo esterno dell'ente, che è il solo abilitato a stipulare in nome e per conto di questo, e ad essere perciò munito dei poteri necessari per vincolare l'amministrazione per la quale si obbliga. Si è precisato che il contratto nullo non può essere nemmeno ritenuto suscettibile di convalida, perché attraverso la ratifica o sanatoria, può essere corretto il vizio di un atto annullabile. Il contratto, quindi privo della forma scritta ad substantiam è nullo ed insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, dovendosi, quindi, escludere l'attribuzione di rilevanza ad eventuali convalida o ratifica successive e non potendosi neppure ammettere la validità di manifestazioni di volontà implicita o desumibile da comportamenti puramente attuativi (cfr. Cass. civ. 16240/2025).
Inoltre, l'art. 23 del d.l. n.66 del 1989 (oggi art. 191 Tuel 267 del 2000) ha subordinato la validità del rapporto alla deliberazione autorizzativa dello stesso e all'impegno contabile. 6
Al riguardo il recentissimo intervento della Suprema Corte (Ordinanza Sez. VI, num. 5267 del 2022), con la quale è stato sancito che “l' art. 191, comma primo, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel consentire
l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni;
che tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal comma quarto del medesimo articolo, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma primo, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura che tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dagli artt. 284 e ss. r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (seguiti dall'art. 23, comma terzo, del d.l. 28 aprile 1989 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dall'art. 35, comma quarto, del d.lgs.
25 febbraio 1995, n. 77, a sua volta modificato dall'art. 4 del d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dello impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis,
Cass., Sez. Un., 10/06/2005, n. 12195; Cass., Sez. II, 11/06/2018, n. 15050; Cass., Sez. I, 13/06/2018,
n. 15410), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli, in mancanza, di rifiutare la stipulazione;
che l'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 cod. civ.; che non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo ritenuto osservato il requisito della forma scritta, in virtù dell'avvenuta stipulazione del contratto mediante un unico documento, formatosi progressivamente attraverso lo scambio via telefax della proposta e dell'accettazione, sottoscritte da entrambe le parti, ne ha dichiarato la nullità, a causa della mancanza dell'impegno di spesa e dell'attestazione della 7
copertura finanziaria, eccepita dal fin dal primo grado” (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI CP_1 civ., 17/2/2022 n. 5267).
In ragione di quanto sopra, unitamente al principio secondo il quale il creditore che agisce per accertare l'altrui inadempimento è tenuto a fornire la prova del titolo e dell'esigibilità della prestazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale graverà la prova del fatto estintivo, costitutivo dell'intervenuto adempimento (Cfr. SS.UU. n. 13533/2001), va rilevato che parte attrice, disattendendo al proprio onere, non ha prodotto, neppure in corso di causa il contratto di somministrazione posto a fondamento della pretesa azionata in ordine alla sorte capitale.
Né tale rilevata carenza probatoria può ritenersi colmata a mezzo della documentazione prodotta, ovvero l'elenco delle fatture (doc. 2 dell'atto introduttivo) e le fatture (doc. 11 della prima memoria ex art. 183 c.p.c.), in ragione dell'avvenuta contestazione opposta alle stesse ex adverso e in assenza di ulteriore documentazione a supporto della pretesa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi al contratto, si inquadra fra tutti gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto giuridico già costituito.
Pertanto, solo quando tale rapporto sia contestato, la fattura da sola non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, e avere una mera rilevanza indiziante (cfr. Cass. Civ.
299/2016).
A conclusioni diverse non può giungersi invocando gli allegati CGF Salvaguardia _ gennaio 2021 dicembre 2022 e le condizioni contrattuali salvaguardia 2019 2020, non costituendo documentazione che implica o prova la conclusione dell'accordo tra le parti in causa, priva peraltro della denominazione, del codice POD e delle condizioni specifiche di erogazione del servizio.
Vale la pena altresì rilevare che a fronte delle contestazioni mosse da parte della convenuta, volte anche a rilevare l'avvenuto pagamento di quanto dovuto nei confronti della cedente, costituendo le somme oggi richieste oggetto di note di credito che hanno annullato le pretese inizialmente versate, nulla ha prodotto parte attrice a sostegno della domanda proposta.
Ne consegue che solo il credito richiesto non può essere riconosciuto e con esso neanche gli interessi, ivi compresi quelli anatocistici.
Va poi evidenziato che la pretesa in questione di parte attrice non può trovare accoglimento neppure attraverso il ricorso all'ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Sul punto è sufficiente rilevare che la norma in esame è soggetta al requisito della sussidiarietà, come previsto dall'art. 2042 c.c prevedendo che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito. 8
Ciò significa che la possibilità di ricorso allo strumento in questione è possibile solo quando, astrattamente, non sia possibile esperirne un'altra.
Quanto al caso di specie, parte attrice aveva certamente a disposizione un'azione contrattuale per tutelare la posizione giuridica posta a fondamento della domanda in esame. Detta azione si è rivelata infondata in ragione della non regolarità sotto il profilo formale del rapporto contrattuale motivo per il quale la domanda va rigettata.
La domanda può invece essere accolta per la parte relativa ai contratti di erogazione.
Invero, va rilevato che parte attrice, in conformità alle regole sull'onere della prova richiamate, ha depositato, a sostegno della propria domanda, oltre alle fatture solo due contratti aventi ad oggetto l'erogazione di gas naturale, l'uno del 19/09/2012 avente codice identificativo NumeroDiCartaId_1
e l'altro del 09/09/2010 con codice identificativo NumeroDiCartaId_2
Ne consegue che, operato il confronto tra tutte le fatture depositate e il contenuto dei succitati contratti, la domanda può ritenersi fondata solo in riferimento agli importi dovuti a titolo di interessi per il tardivo pagamento delle fatture rese da n. 4125183208 del 10-04-2021, n. CP_2
4119857465 del 10-03-2021, n. 4135254311 dell'11/05/2025 che in ragione del codice PDR risultano emesse in riferimento al contratto del 09/09/2010 e rese da , soggetto cedente di parte CP_2 attrice
Non può essere accolta la domanda per le somme ulteriori richieste, trattandosi talvolta di fatture di energia elettrica ed in altre ipotesi di fornitura di gas non riferibile ai contratti agli atti, non potendosi colmare la mancanza del contratto mediante la documentazione di provieneza della stessa parte attrice, ( tabella certificazione titolarità per il caso di dispacciamento dell'energia elettrica e il prospetto titolarità per il PDR ) essendone evidente la carenza di prova.
Va rigettata anche la pretesa riferita al tardivo pagamento delle fatture provenienti da Eni S.p.a. e
Naos investiment, non sussistendo prova del contratto e della cessione .
Complessivamente deve quindi ritenersi provato un credito pari ad €. 14, 72 , in riferimento al quale non può essere accolta la sollevata eccezione di prescrizione.
Sulle somme riconosciute non risulta legittima la richiesta al riconoscimento degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori oggetto delle Note di debito ai sensi degli artt. 2 e 5 del
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, atteso che alla data di notifica dell'atto di citazione gli interessi moratori oggetto delle note di debito non risultavano scaduti da oltre sei mesi ai sensi dell'art. 1283 cc.
Va infine accolta la domanda di parte attrice avente ad oggetto la condanna nei confronti del
[...] al pagamento di una somma forfettaria, pari a complessivi € 120,00 a titolo di CP_1 risarcimento ex art. 6 D. lgs. n. 231/2002 come novellato al D. lgs 192/2012, in coerenza con quanto 9
stabilito dall'art. 6 par 1 della direttiva 2011/7/UE finalizzata a scongiurare pratiche dilatorie dei pagamenti, nella somma fissa di €. 40, 00 per ogni fattura non pagata e che, secondo quanto previsto dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza della sez. VIII, 04/05/2023, n.78 non può essere negata dal giudice nazionale sul fondamento dei principi generali del diritto privato nazionale, quand'anche i ritardi di pagamento, verificatisi nell'ambito di uno stesso e unico contratto, riguardino segnatamente importi modesti, incluso inferiori a tale importo forfettario.
Le spese di lite seguono la soccombenza principale di parte attrice e si liquidano come da dispositivo che segue ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del decisum rispetto al petitum richiesto.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
1973/2022, in parziale accoglimento della domanda di Parte_1
- condanna il al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
€. €. 14,72 per le causali di cui in parte motiva, nonché al pagamento della somma ulteriore di €. 120,00 per indennizzo ex art. 6 D. lgs 231/2002;
- Condanna al rimborso delle spese di lite in favore del Parte_1 Controparte_1 che si liquidano in €. 5.077,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge
Siracusa 21 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore