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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 11707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11707 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^ Sezione Lavoro n. 23827/2025 R. Gen.
Il Giudice designato dr. SS PAGLIARINI nella causa
T R A
(nata a [...] - TE - il 25.8.1946), elettivamente Parte_1 domiciliata in Roma, via Giovan Battista Gandino 45/47, presso lo studio dell'avv.
AR OL che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Francesco
Petrolo - in virtù di delega in atti ricorrente
E
in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, presso la Filiale metropolitana di Roma
NI (via Giulio Romano 46), rappresentato e difeso dal funzionario Cristina
Scalamandrè in virtù di delega in atti convenuto all'udienza del 18.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
DISPOSITIVO condanna l' a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
13.367,94 (a titolo di ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento relativi al periodo da 1.9.2023 a 30.9.2025), oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo;
dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere;
condanna l' a rimborsare in favore dei procuratori antistatari della parte CP_1 ricorrente i compensi legali che si liquidano in € 1.863,50, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 21,50. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.7.2025 - esponendo di aver Parte_1 già ottenuto un decreto di omologa di accertamento tecnico preventivo ex art. 445- bis c.p.c. (con il quale il giudice, in data 29/30.1.2025, aveva omologato la Ctu medica che aveva accertato che la era in possesso del requisito medico Parte_1 per ottenere l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di agosto 2023) e di aver infruttuosamente fatto richiesta all' dei ratei di detta prestazione, in presenza degli ulteriori requisiti oltre CP_1
quello medico-sanitario - ha convenuto in giudizio l' chiedendo CP_1
l'accertamento del suo diritto a detta prestazione e la condanna dell al CP_1 pagamento in suo favore dei ratei pregressi, oltre accessori.
L' si è costituito in giudizio facendo presente che la prestazione era stata CP_1 riconosciuta con provvedimento del 13.9.2025 e con pagamento degli arretrati con valuta 1.10.2025, circostanza questa confermata solo parzialmente dalla parte ricorrente all'odierna udienza che ha riferito dell'avvenuto pagamento dei ratei mensili da ottobre 2023 ma non anche degli arretrati.
In base a ciò - fermo restando che la prestazione risulta riconosciuta dall' CP_1
e che risultano quantificati nel provvedimento del 13.9.2025 gli arretrati dovuti alla ricorrente per il periodo settembre 2023/settembre 2025 - va pertanto disposta condanna dell' al pagamento in favore della ricorrente di detti arretrati, CP_2
nella misura di € 13.367,94, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo.
Per il resto, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo a carico dell' nonché distratte ex art. 93 c.p.c., tenuto conto che la prestazione, CP_1
peraltro non ancora liquidata per gli arretrati, è stata comunque riconosciuta con decorrenza successiva al termine di 120 giorni successivi alla notifica del decreto di omologa.
Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 4
(cause di previdenza) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (tra
€ 5.200 e € 26.000, pari all'ammontare delle somme dovute per due anni: cfr. Cass.
17.7.2018, n. 19020); si sono considerate solo le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) e si è disposta infine la riduzione fino al 50% del valore di queste
2 tre fasi, ex art. 4, comma 1, del Dm n. 55/2014, come modificato dal Dm n.
147/2022 (considerata l'estrema semplicità della questione trattata).
Roma, 18.11.2025.
Il giudice
SS GL
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