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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/06/2025, n. 12026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12026 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 46979/2024 degli affari civili contenziosi, vertente
TRA
nata in [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 elett.te dom.ta presso lo studio dell'avv. Nina Luburic, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato;
Resistente
Oggetto: permesso di soggiorno per coesione familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.11.2024, la ricorrente ha impugnato il rifiuto del rilascio di permesso di soggiorno per coesione familiare, emesso dalla Questura di il 07.10.2023 e notificato in data 05.12.2023; conseguentemente, ha CP_1 chiesto, in via cautelare, disporsi la sospensione degli effetti del decreto;
nel merito e in via principale, annullare il decreto, accertare e dichiarare il diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari di cui all'art. 30 del D.lgs. 286/1998; in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto al rilascio
1 di titolo di soggiorno per protezione speciale, di cui agli artt. 19, co. 1 e 1.1 e art. 5, co. 6 TUI, e art. 8 CEDU.
Il provvedimento di rigetto risulta emesso in quanto “è risultato che la
Richiedente è irreperibile all'indirizzo dichiarato quale residenza all'atto della presentazione dell'istanza, dunque, non risulta sussistere il necessario requisito dell'effettiva convivenza. Inoltre in data 10.02.2017 è stata deferita all'A.G. e successivamente condannata per sfruttamento della prostituzione;
reato ostativo al soggiorno in Italia. VISTO che il permesso di soggiorno è titolo necessario per soggiornare regolarmente sul T.N. e, dunque, l'emigrazione da esso,
l'irreperibilità ed il totale disinteresse per l'istanza presentata, ne fa desumere la rinuncia. […] CONSIDERATO che si è totalmente disinteressato all'istanza presentata ed il Commissariato di Cassino, dopo accertamenti ne ha comunicato
l'irreperibilità all'indirizzo dichiarato quale residenza;
che l'allarme sociale destato dal reato a lei ascritto ne fa presumere la pericolosità e lo scarso inserimento”. L'autorità amministrativa ha dunque altresì rilevato la mancata sussistenza dell'inespellibilità di cui al combinato disposto degli artt. 19 e 30
d.lgs. 286/98 per la dedotta mancata effettiva convivenza con cittadino italiano e, ritenuto il provvedimento quale atto dovuto, ha provveduto ad emetterlo e notificarlo omettendo la comunicazione di cui agli artt. 7 e 8 L. 241/90 (cfr. provvedimento).
La ricorrente ha esposto di essere giunta in Italia nel 2009, ben presto integrandosi sul T.N. e contraendo matrimonio con cittadino italiano, in data Persona_1
27.10.2012; che in Italia vivono altresì il figlio ( , la nipote ( Persona_2 [...]
), e la sorella ( ; che è stata titolare di permesso per motivi di Per_3 Per_4 lavoro, revocato in data 13.11.2018 a seguito della condanna disposta con sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, (8°sezione penale) del 24.02.2017; che
è stata ritenuta colpevole del reato ascrittole limitatamente all'accusa di agevolazione e favoreggiamento della prostituzione (cfr. sentenza in atti); che, pertanto, quest'ultimo non rientra nelle categorie di cui all'art. 4, co. 3, d.lgs.
286/1998. Per quel che concerne l'istanza in oggetto ha altresì dedotto di averla presentata in data 13.09.2022; di aver successivamente cambiato abitazione, unitamente al proprio coniuge, stipulando contratto di locazione e provvedendo alla registrazione dello stesso e al cambio di residenza;
che in data 17.11.2023
2 inviava alla Questura diffida ad adempiere, ricevendo in data 05.12.2023 la notifica del provvedimento impugnato.
In questa sede la ricorrente ha lamentato l'illegittimità del decreto per eccesso di potere e travisamento dei fatti;
per carenza e insufficienza della motivazione;
per irragionevolezza e carenza istruttoria e per violazione, in particolare, degli artt.
30, 19 e 5, co. 6, D.lgs. 286/98; art. 28, DPR 394/99; art 8 CEDU e dell'art. 10 bis
L. 241/90, deducendo altresì la violazione del proprio diritto a presentare osservazioni e documentazione che ben avrebbe potuto comportare un diverso esito del procedimento amministrativo.
Con decreto del 13.12.2024 è stata disposta la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissata udienza al 20.06.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Parte resistente, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace.
Con note del 19.06.2025, parte ricorrente ha richiamato tutto quanto già dedotto e ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni.
***
Occorre in primo luogo evidenziare che nel caso di specie trova applicazione il quadro normativo di cui al D.lgs. 30/2007, in particolare l'art 10, che prevede il rilascio della Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
La disciplina in esame è stata prevista dal legislatore italiano in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Quest'ultima prevede il rilascio della c.d. Carta di soggiorno, in presenza di tre requisiti, che possono essere richiesti dalle normative nazionali: un passaporto in corso di validità; un documento che attesti la qualità di familiare o l'esistenza di un'unione registrata;
l'attestato d'iscrizione o, in mancanza di un sistema di iscrizione, qualsiasi prova del soggiorno nello Stato membro ospitante del cittadino dell'Unione che gli interessati accompagnano o raggiungono (art. 10. Con
2004/38/CE).
Per quel che riguarda i motivi a supporto del diniego impugnato questi risultano vertenti su: l'effettività del rapporto di coniugio per mancata convivenza;
la
3 dedotta pericolosità della ricorrente nonché la ritenuta tacita rinuncia della stessa per mancata manifestazione di interesse.
Premesso che quest'ultimo rilievo risulta meramente apodittico, dovendo l'amministrazione in ogni caso esaminare l'istanza nel merito, nonché smentito, oltre che dalla diffida in atti, dallo stesso provvedimento, nel quale espressamente si riporta la mancanza di comunicazione di avvio del relativo procedimento né risulta emesso il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis l. 241/90.
Nulla viene inoltre precisato in relazione ai diversi accertamenti che gli agenti del
Commissariato di Cassino avrebbero espletato per accertare, appunto,
l'irreperibilità della ricorrente. Di contro, quest'ultima ha prodotto a supporto della propria regolare presenza sul territorio, unitamente al coniuge: contratto di locazione del 28.06.2023, a nome di entrambi i coniugi (3 anni + 2) e relativa ricevuta di protocollo di registrazione;
comunicazione di avvio del cambio di residenza del 17.07.2023, di entrambi i coniugi;
certificato di stato di famiglia e di residenza del 06.12.2023; documenti dei coniugi;
certificato di matrimonio ed estratto dell'atto di matrimonio, entrambi rilasciati il 27.10.2012; ricevuta di scelta del beneficiario della pensione previdenziale del sig. (indicazione Per_1 della ricorrente); n. 18 fotografie.
Ritenuta dunque superata anche la contestazione sulla reperibilità e presenza della ricorrente sul territorio e sull'effettività del vincolo coniugale (sussistente dal
27.10.2012), occorre soffermarsi sulla presunta pericolosità della stessa, desunta dall'allarme sociale destato dal reato a lei ascritto.
Al caso di specie trova applicazione l'art. 20 del medesimo d.lgs. 30/2007 sopra richiamato, secondo cui: “Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.”, motivi meglio precisati nei commi successivi e che anche in presenza di condanne penali, non di per sé sole sufficienti, richiedono una valutazione concreta dei comportamenti individuali dell'interessato e il rispetto del principio di proporzionalità (comma 4). Invero, i suddetti comportamenti devono rappresentare una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza tale da giustificare l'adozione di un provvedimento che, in ogni caso, deve tenere conto
4 della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il
Paese di origine (comma 5).
Alla luce di quanto dedotto e allegato emerge dunque la sussistenza di un unico procedimento penale, definito con sentenza di condanna per la commissione da parte della ricorrente di reato di agevolazione e favoreggiamento della prostituzione di cui all'art. 3, L. n. 75/1958.
Seppur con evidenza risulta accertata una condotta antigiuridica tenuta dalla ricorrente per un dato lasso di tempo, dalla natura del reato commesso, nonché dal tempo di commissione dello stesso, non si rilevano quegli indici stringenti richiamati dalla disposizione posta a fondamento del provvedimento di diniego, la quale, tenuto conto della natura del diritto a cui è posta a tutela (in primo luogo del diritto all'unità familiare del cittadino europeo), ne richiede una rigorosa applicazione, come chiarito da costante giurisprudenza.
La disposizione in esame prevede infatti che: “I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.” (co. 3 art. 20, d.lgs. 30/2007).
Posto che non si rinvengono nel caso de quo le fattispecie richiamate dalla norma, in ogni caso, il giudizio di pericolosità deve essere attuale e aggiornato.
5 Tanto premesso, occorre rilevare che dal provvedimento impugnato, nonché da quanto in atti, non può dirsi emerso l'espletamento in fase amministrativa di un giudizio di pericolosità fondato su elementi concreti e aggiornati né risulta espletato quel giudizio di bilanciamento che tiene conto della complessiva situazione della richiedente che, nel caso di specie, risiede in Italia da circa sedici anni unitamente ad altri familiari e dove, dal 2012, è coniugata con cittadino italiano, con il quale, inoltre, risulta convivere.
Ciò posto, l'unica contestazione di rilievo avanzata dalla Questura di CP_1 attiene alla condanna sopra richiamata che, tuttavia, oltre a non essere di per sé sola sufficiente, come sopra visto, risulta in concreto riguardare un reato diverso da quello indicato nel provvedimento impugnato (che invero fa riferimento al solo momento del deferimento all'A.G.) e per il quale la ricorrente ha subito una condanna a due anni di reclusione ed euro 1000 di multa (oltre a pagamento delle spese processuali con perdita della licenza di esercizio dell'attività di estetista) che, a distanza di diversi anni, ragionevolmente ha oramai interamente scontato.
Ciò posto, nonché considerato che nessun altro rilievo penale risulta alla stessa ascritto, non emerge la sussistenza della presunta pericolosità sociale della ricorrente, posta a fondamento del diniego al rilascio del titolo di soggiorno e che, di contro, ben dovrebbe essere accertata al fine della legittimità dello stesso diniego di cui si discute.
In conclusione, alla luce di tutto quanto rilevato, considerata la contumacia di parte resistente e la peculiarità del giudizio, e tenuto conto della normativa e della giurisprudenza richiamata, il ricorso va accolto con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto, dispone il rilascio in favore di Parte_1 nata in [...] il [...], della carta di soggiorno per coesione familiare di cui all'art. 10, d.lgs. 30/2007;
- dichiara le spese integralmente compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lilla De Nuccio
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