TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/06/2025, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32560/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente, all'udienza del 18.06.2025, nella causa in grado di appello tra e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con emissione del dispositivo e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 828/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 09720226002656647000 per inadempimento dell'obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto i cinquanta anni di età.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Ed in effetti, con l'atto di appello in oggetto, la difesa della signora ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza del giudice di primo grado n. 828/2024 - pubblicata il
24/01/2024 nel procedimento RG n. 6973/2023 - con la quale il Giudice di Pace ha compensato le spese di giudizio tra le parti pur avendo accolto l'opposizione spiegata pagina1 di 3 dalla opponente avverso l'avviso di addebito per la somma di euro 100,00 per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Ha sostenuto – la difesa dell'appellante – che il giudice di primo grado non avrebbe fatto buon uso dei propri poteri di interpretazione di fatto e diritto della fattispecie, e soprattutto dei principi in materia di regime della c.d. soccombenza, non potendosi compensare le spese nei casi in cui – come il presente – l'appellante sia risultato integralmente vincitore.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'atto di appello ed ha proposto CP_1 appello incidentale censurando la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui aveva accolto l'opposizione senza considerare: a) l'assenza di una valida certificazione di esonero dalla vaccinazione della per il mese di giugno, con integrazione degli Parte_1 estremi dell'illecito rettamente contestato con l'avviso di addebito opposto;
b) la tardività –
e quindi l'irrilevanza – della comunicazione della stessa, trasmessa agli organi competenti quando ormai era decorso il termine di dieci giorni previsto, a tal fine, dal quarto comma del citato articolo 4 sexies;
c) ed infine la temporaneità della certificazione attestante l'impedimento, non in grado di giustificare l'omessa vaccinazione nel periodo intercorrente tra il 01.06.2022 ed il 15.06.2022.
Va precisato che con le note depositate in data 14.06.2025 la difesa dell' ha CP_1 dato conto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 202/2024, convertito nella L.
15/2025 - il quale, ai commi 4 e 5, dell'art. 21, si é stabilita l'estinzione di diritto dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4 sexies del decreto legge 01.04.2021 n. 44. Ed in effetti, il legislatore, con l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, entrato in vigore il 28.12.2024 e convertito in Legge n. 15 del 21.02.2025, ha abrogato l'articolo 4- sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, per i procedimenti sanzionatori in corso e i giudizio ancora pendenti: “[…] di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 non ancora conclusi…. sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Controparte_1
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti
[...] sanzionatori annullati.
I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti, quindi, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]”.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, l'entrata in vigore della novella normativa, integra quel c.d. factum principis idoneo a determinare il venir meno della materia del contendere in ordine all'intera questione sottoposta a giudizio, non lasciando residuare – la sopravvenienza normativa – neanche la questione circa il gravame delle spese processuali sul riparto delle quali lo scrivente avrebbe dovuto/potuto delibare in termini di c.d. soccombenza virtuale.
Non vi sono ragioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale della decisione del legislatore di disporre, in uno all'annullamento delle sanzioni pecuniarie,
pagina2 di 3 anche la compensazione delle spese processuali, in ragione della diversità della fattispecie presente rispetto alla pronuncia - parametro offerta a sostegno della richiesta rimessione alla Corte Costituzionale.
La conseguenza è quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, in funzione di giudice di appello della sentenza n. 828/2024 pubblicata il 24/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento RG n. 6973/2023:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e pronuncia l'estinzione del presente giudizio sull'avviso di addebito n. 09720226002656647000.
b) Dispone la compensazione integrale delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 18.06.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Successivamente, all'udienza del 18.06.2025, nella causa in grado di appello tra e la parte convenuta Parte_1 Controparte_1
tempestivamente costituita.
[...]
Il Tribunale lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione, con emissione del dispositivo e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 828/2024 emessa dal Giudice di Pace di Roma avente ad oggetto l'avviso di addebito n. 09720226002656647000 per inadempimento dell'obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto i cinquanta anni di età.
Conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate.
Ed in effetti, con l'atto di appello in oggetto, la difesa della signora ha proposto Parte_1 gravame avverso la sentenza del giudice di primo grado n. 828/2024 - pubblicata il
24/01/2024 nel procedimento RG n. 6973/2023 - con la quale il Giudice di Pace ha compensato le spese di giudizio tra le parti pur avendo accolto l'opposizione spiegata pagina1 di 3 dalla opponente avverso l'avviso di addebito per la somma di euro 100,00 per inadempimento dell'obbligo vaccinale.
Ha sostenuto – la difesa dell'appellante – che il giudice di primo grado non avrebbe fatto buon uso dei propri poteri di interpretazione di fatto e diritto della fattispecie, e soprattutto dei principi in materia di regime della c.d. soccombenza, non potendosi compensare le spese nei casi in cui – come il presente – l'appellante sia risultato integralmente vincitore.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto dell'atto di appello ed ha proposto CP_1 appello incidentale censurando la decisione del giudice di primo grado nella misura in cui aveva accolto l'opposizione senza considerare: a) l'assenza di una valida certificazione di esonero dalla vaccinazione della per il mese di giugno, con integrazione degli Parte_1 estremi dell'illecito rettamente contestato con l'avviso di addebito opposto;
b) la tardività –
e quindi l'irrilevanza – della comunicazione della stessa, trasmessa agli organi competenti quando ormai era decorso il termine di dieci giorni previsto, a tal fine, dal quarto comma del citato articolo 4 sexies;
c) ed infine la temporaneità della certificazione attestante l'impedimento, non in grado di giustificare l'omessa vaccinazione nel periodo intercorrente tra il 01.06.2022 ed il 15.06.2022.
Va precisato che con le note depositate in data 14.06.2025 la difesa dell' ha CP_1 dato conto dell'entrata in vigore delle disposizioni del D.L. 202/2024, convertito nella L.
15/2025 - il quale, ai commi 4 e 5, dell'art. 21, si é stabilita l'estinzione di diritto dei procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 4 sexies del decreto legge 01.04.2021 n. 44. Ed in effetti, il legislatore, con l'art. 21, commi 4 e 5, D.L. 27 dicembre 2024 n. 202, entrato in vigore il 28.12.2024 e convertito in Legge n. 15 del 21.02.2025, ha abrogato l'articolo 4- sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, prevedendo, per i procedimenti sanzionatori in corso e i giudizio ancora pendenti: “[…] di cui all'articolo 4-sexies del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 non ancora conclusi…. sono definitivamente interrotti, mentre le sanzioni pecuniarie già irrogate sono annullate. Ai fini del conseguente discarico delle sanzioni pecuniarie già irrogate, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, l' Controparte_1
trasmette in via telematica al Ministero della salute l'elenco dei provvedimenti
[...] sanzionatori annullati.
I giudizi pendenti aventi ad oggetto tali provvedimenti, quindi, sono estinti di diritto a spese compensate. Restano acquisite al bilancio dello Stato le somme già versate, per sanzioni pecuniarie, alla data di entrata in vigore del presente decreto.. […]”.
Ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Ed infatti, l'entrata in vigore della novella normativa, integra quel c.d. factum principis idoneo a determinare il venir meno della materia del contendere in ordine all'intera questione sottoposta a giudizio, non lasciando residuare – la sopravvenienza normativa – neanche la questione circa il gravame delle spese processuali sul riparto delle quali lo scrivente avrebbe dovuto/potuto delibare in termini di c.d. soccombenza virtuale.
Non vi sono ragioni per sollevare questioni di legittimità costituzionale della decisione del legislatore di disporre, in uno all'annullamento delle sanzioni pecuniarie,
pagina2 di 3 anche la compensazione delle spese processuali, in ragione della diversità della fattispecie presente rispetto alla pronuncia - parametro offerta a sostegno della richiesta rimessione alla Corte Costituzionale.
La conseguenza è quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese processuali, del primo e del secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, in funzione di giudice di appello della sentenza n. 828/2024 pubblicata il 24/01/2024, pronunciata dal Giudice di Pace di Roma nel procedimento RG n. 6973/2023:
a) Dichiara la cessazione della materia del contendere e pronuncia l'estinzione del presente giudizio sull'avviso di addebito n. 09720226002656647000.
b) Dispone la compensazione integrale delle spese processuali relative al primo ed al secondo grado di giudizio.
Così deciso in Roma il 18.06.2025.
Il Giudice dr. Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3