Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/02/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 78/2025 promosso da:
, nato a [...] il [...] ( ), residente in Parte_1 C.F._1
Cento (FE), Via Alessandro Scarlatti n. 12,
e
, nata a [...] il [...] ( residente in [...]Parte_2 C.F._2
(AG), Via Porta San Pietro n. 25
Entrambi rappresentati, difesi ed assistiti dall'Avv. Maura Magoni ( ) del C.F._3
Foro di Bologna, con studio in Cento (FE), Via Commercio n. 45 presso la quale è elettivamente domiciliata in virtù di mandato rilasciato in calce al ricorso congiunto, con dichiarazione di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente numero di fax:
051.683.40.41 e/o indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473.bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14 gennaio 2025, premettendo di aver contratto matrimonio in data 05/07/1986 con rito concordatario in Agrigento in regime di comunione dei beni;
che dalla unione coniugale sono nati i
consensualmente giusta decreto di omologa emesso in data 22.03.2002 dal Tribunale di Sciacca;
che da allora tra di loro non è più intervenuta alcuna riconciliazione, sussistendo pertanto tutte le condizioni di cui all'art. 3 Legge 898/70; hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
CONDIZIONI:
1) Omissis.
2) Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richieste di assegno di divorzio.
3) Dichiarare che le spese del presente procedimento sono integralmente a carico del Sig.
[...]
. Pt_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 13 febbraio 2025.
In data 5 febbraio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti
La domanda deve trovare accoglimento.
Ed invero, ricorre nel caso di specie una delle ipotesi previste dall'art. 3, 1° comma, n. 2 lett. b) della
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55, essendosi la separazione, protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei predetti, l'11 marzo 2022, innanzi al presidente del Tribunale di Sciacca nella procedura di separazione consensuale.
E' inoltre da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere mantenuta o ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita anche con riferimento alle ulteriori statuizioni che non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Bivona (AG) il 5 luglio
1986 fra , nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 Parte_2
Bivona (AG) il 21/11/1966, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
2. ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bivona di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1986 Atto n. 9 Parte II Serie B
3. DICHIARA che perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del Parte_2
coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Ferrara, nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri