Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/02/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1512 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 21/02/2025 e vertente
TRA
(P.I ) con l'avvocato Parte_1 P.IVA_1 Giusep tudio in Viterbo, C.F._1
Via Matteotti n. 15, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2 gli avvocati Stefano Ricci ( , Francesco Lugli (C.F. C.F._3
e Giovanni Salemi (C.F. ) C.F._4 C.F._5 nel cui studio in Roma, Viale di Castel Porziano n. 343/A, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 1010/2021 pubblicata il 07/09/2021 del Tribunale di Viterbo.
pag. 1 di 11
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 623/18 intimante il pagamento della somma di € 32.632,50 per il pagamento di lavorazioni aggiuntive rispetto alle opere strutturali eseguite sull'immobile di sua proprietà sulla base del contratto di appalto stipulato fra le parti, dell'importo di € 43.500,00 regolarmente saldati. A sostegno dell'opposizione deduceva che alcuna prova era stata offerta in ordine alla sussistenza di un accordo avente ad oggetto lavori ulteriori rispetto a quelli indicati in contratto, né in merito all'effettiva e regolare esecuzione degli stessi. Evidenziava, peraltro, che le opere erano state ultimate nel gennaio 2012 e collaudate il 23.3.12, mentre
i lavori indicati dalla controparte risalirebbero al 2015, in epoca successiva al collaudo del direttore dei lavori, per cui alcun rilievo avrebbe l'attestazione in seguito effettuata. Chiedeva quindi la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la revoca del decreto con accertamento che l'opponente nulla deve alla controparte, nonché la sua condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, avendo essa agito con mala fede o colpa grave. Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto Parte_1 dell'istanza di sospensione e dell'opposizione in quanto infondata. Deduceva invero di aver stipulato con la ricorrente un contratto di appalto e che durante l'esecuzione dei lavori la medesima gli commissionava l'esecuzione di opere di rifinitura aggiuntive, che venivano realizzate sotto il controllo dei Direttore dei Lavori. Tali opere venivano eseguite a regola d'arte e contabilizzate successivamente. Alcun rilievo era stato mosso dalla
prima della notifica del decreto ingiuntivo. CP_1
Instaurato il contraddittorio, respinte le richieste di prova della parte attrice, venivano precisate le conclusioni quindi la causa veniva rimessa in decisione...”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo n. 623/18 emesso dal Tribunale il 29.5.18; ha rigettato la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. e ha compensato le spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
Dalla documentazione in atti emerge che in data 27.10.2010 le parti stipulavano un contratto di appalto per l'esecuzione di opere strutturali
pag. 2 di 11 relative all'immobile di proprietà della sito in Orte, via Novara 4. CP_1
Nel contratto erano analiticamente indicate le opere da realizzare nonché il corrispettivo dovuto. Si prevedeva inoltre che eventuali lavorazioni aggiuntive o diverse rispetto a quelle indicate, dovessero essere preventivamente definite o concordate. Ai sensi dell'art. 1659 c.c. le variazioni al progetto posto a fondamento dell'appalto devono essere provate per iscritto, mentre ai sensi dell'art. 2723 c.c. i patti posteriori al contenuto di un documento possono essere provati per testimoni solo se appaiano verosimili in considerazione della qualità delle parti e della natura del contratto. Nella fattispecie in oggetto in senso contrario alla verosimiglianza dell'accordo assume rilievo la stipulazione precedentemente effettuata per iscritto, con precisa determinazione anche del corrispettivo.
Anche ove si ritenesse che in seguito al rapporto fiduciario instaurato le parti abbiano stipulato nuovi accordi orali, deve darsi rilievo al corrispettivo richiesto in via monitoria quasi pari al compenso già incassato. Si tratterebbe quindi non di lavorazioni e variazioni aggiuntive, ma di un nuovo contratto di importo e valore pari a quello già eseguito ma privo di riscontro scritto. Peraltro l'attestazione del Direttore dei Lavori del 2018 fa riferimento a lavori eseguiti nel periodo 2010-2013, mentre l'elenco dei lavori risale al
2015, per cui non si riferisce alle lavorazioni indicate nel decreto ingiuntivo. Si tratta, comunque, di una attestazione generica che non consente l'identificazione dei lavori. Tutti i documenti depositati dalla parte opposta, permesso di costruire, autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, piano di sicurezza, piano montaggio ponteggi, fatture e bolle di consegna, risalgono al 2010-2011 ossia ai lavori oggetto del contratto di appalto e non a quelli asseritamente svolti in seguito. L'unico documento successivo è il permesso di costruire del 14.4.2014 che, tuttavia, ha ad oggetto esclusivamente la fusione fra due immobili, per cui non consente di evidenziare un collegamento con i lavori indicati nell'elenco del 2015. Le prove orali articolate dalla parte opposta hanno ad oggetto il conferimento dell'incarico da parte della committente ad eseguire le opere indicate nell'elenco del 2015, ma non l'effettiva esecuzione delle stesse. Gli unici capitoli riferiti all'attività svolta dall'opposta attengono alla posa in opera di battiscopa epavimento in cotto che peraltro rientrava genericamente già nel contratto di appalto del 2010 – “posa in opera di pavimenti e rivestimenti interni all'abitazione” – ed è pria di precisazioni. Ne discende che la parte opposta non ha fornito la prova dell'attività svolta, dell'accordo e del corrispettivo convenuto, per cui il decreto ingiuntivo dovrà essere revocato.
pag. 3 di 11 Considerato che dall'attestazione del Direttore dei Lavori e dalla dichiarazione di inizio attività del 2014 emerge comunque lo svolgimento di opere extracontratto sebbene non identificate, si ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
Per le medesime ragioni deve essere respinta la domanda di condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, non sussistendone i presupposti.”.
§ 3. – Hanno proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del proposto appello, ogni altra contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, riformare l'impugnata sentenza del Tribunale Ordinario di Viterbo, n. 1010/2021, pubblicata in data 07/09/2021 e non notificata e per l'effetto, previa ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado nelle memorie ex art. 183 c.p.c. 6 c.p.c. e non ammesse, accogliere integralmente le conclusioni rassegnate in primo grado, in comparsa di costituzione e risposta che per comodità di lettura si riportano integralmente di seguito: “in via preliminare: respingere la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto ex art. 649 c.p.c., in quanto evidentemente infondata in fatto in diritto, non sussistendo i presupposti di legge per l'adozione del provvedimento richiesto;
nel merito: accertati i fatti di cui in premessa, respinta ogni altra avversa domanda, rigettare la proposta opposizione, in quanto infondata in fatto ed in diritto ma meramente dilatoria e temeraria e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 623/2018, RG 1521/2018, emesso ad istanza della società opposta nei confronti della IG.ra
in data 29/05/2018 e notificato in data 26/06/2018, Controparte_1 condannando conseguentemente, l'opponente al pagamento, in favore della società dell'importo pari ad € 33.632,50 (iva compresa), Parte_1 ovvero al pagamento di quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta o, comunque, equa e di giustizia all'esito del giudizio, anche, ove occorra, previa espletanda CTU.
Il tutto oltre interessi come richiesti in fase monitoria, nonché interessi ex art.
1284 co. 4 c.c.. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.”
Ha resistito l'appellata rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, così giudicare:
- IN VIA PRELIMINARE: dichiarare inammissibile e/o improcedibile per tutti i suesposti motivi l'atto di appello proposto dalla ai sensi Parte_1 degli art. 342 e 348 bis c.p.c.;
- NEL MERITO: rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e in diritto, siccome motivato nel presente atto, confermando per l'effetto la sentenza impugnata”.
pag. 4 di 11 Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Stefano Ricci il quale in uno con il presente atto si dichiara antistatario.”
All'udienza del 08/07/2022 la Corte ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
L'appello è stato discusso ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 21/02/2025.
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha “una ragionevole probabilità” di essere accolta, meritando le argomentate ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellata, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il pag. 5 di 11 ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 5 – L'appello proposto da contiene due motivi. Parte_1
§ 5.1 – Il primo motivo è intitolato: “Travisamento dei fatti compiuto dal Giudice di prime cure: sulla esistenza del rapporto fiduciario e sulla generica contestazione, da parte dell'odierna appellata, della esecuzione delle opere extra contratto eseguite dalla Parte_1 Con tale motivo l'appellante lamenta che il primo Giudice avrebbe errato nella ricostruzione dei fatti di causa, in quanto dalla documentazione in atti emergerebbe il conferimento dell'incarico dei lavori extra contratto alla società opposta, pur in assenza di pattuizione scritta.
Il rigetto della richiesta di ammissione dei mezzi di prova, come articolati da parte opposta in primo grado, non avrebbe consentito di fornire ulteriori prove del rapporto fiduciario intercorso tra le parti, in virtù del quale la avrebbe proseguito la propria attività pur in assenza Parte_1 di contratto, bensì in base a mere richieste verbali. Nella specie, avendo acquistato un'altra Controparte_1 porzione immobiliare adiacente, in via Novara n. 4 ed al fine di creare una unità immobiliare unica, aveva presentato il permesso di costruire del 18/04/2014, prot. 4788 (cfr. doc. 16 in allegato alla memoria 183 n. 2), costituente una variante al progetto 42/2010 (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio) in cui chiedeva l'autorizzazione alla fusione immobiliare senza cambio d'uso con la porzione immobiliare che era stata già oggetto del permesso di costruire 42/2010. La dunque, avrebbe eseguito le opere aggiuntive di Parte_1 cui all'elenco lavori, in parte presso l'immobile già acquistato dalla opposta all'epoca della sottoscrizione del contratto del 27/10/2010 ed in parte presso l'immobile acquistato successivamente, in data 11/07/2011, quando i lavori erano in corso, tanto che le voci di spesa riportate nell'elenco lavori si riferirebbero, alcune ad opere eseguite nella prima unità immobiliare
(camino, cucina in muratura) e le altre al secondo immobile.
Attraverso la prova testi parte opposta avrebbe, quindi, potuto dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico verbale per le opere in questione, nonché la circostanza relativa alla costante presenza in cantiere del padre e del marito della IG.ra (cfr. capitolo di prova n. 5 – CP_1 memoria 183 n. 2 co. 6, c.p.c.), che avevano contezza in tempo reale dell'andamento delle lavorazioni. Inoltre, la consulenza tecnica d'ufficio, ove ammessa, avrebbe dimostrato l'effettiva esecuzione delle opere di cui all'elenco lavori (cfr. memoria 183 n. 2 co. 6, c.p.c, punto c) e relativi costi.
pag. 6 di 11 § 5.2 – Il secondo motivo è intitolato: “
2. Errata valutazione del materiale probatorio in atti” Lamenta l'appellante che la valutazione del materiale probatorio in atti compiuta dal Giudice di primo grado sarebbe del tutto inattendibile ed errata, avendo travisato le risultanze probatorie desumibili dai mezzi di prova offerti.
In particolare, rispetto al contenuto della dichiarazione resa dal
Direttore dei Lavori il tribunale avrebbe erroneamente posto in correlazione l'elenco lavori (cfr. doc. 8 del fascicolo monitorio) e la dichiarazione del Direttore dei Lavori, mentre il Direttore Lavori, nella propria dichiarazione, distingue nettamente i lavori svolti tra gli anni 2010-2013, in relazione ai quali “non ha mai riscontrato vizi o difformità pregiudizievoli per ciò che riguarda il Vostro intervento come ditta appaltatrice” e le ulteriori lavorazioni extra contratto (cfr. doc. 8, I capoverso)
Infatti, in ordine alle opere straordinarie eseguite, il Direttore dei lavori avrebbe confermato l'incarico conferito personalmente dalla IG.ra
[...]
alla per l'esecuzione di opere aggiuntive non previste CP_1 Parte_1 nel contratto ed i cui costi non erano stati preventivati, rilevando l'esecuzione a perfetta regola dell'arte delle opere commissionate ed eseguite. Dunque, la dichiarazione del Direttore dei Lavori avrebbe costituito piena prova della esecuzione dei lavori da parte dell'appellante.
I motivi, che per ragione di connessione saranno trattati congiuntamente, sono infondati. Il tribunale ha correttamente ritenuto che l'appaltatrice non avesse fornito la prova della commissione di lavori aggiuntivi rispetto ai lavori preventivati, eseguiti e saldati di cui al contratto del 27/10/2010. La documentazione depositata dall'opposta non è, nella specie, idonea a dimostrare la commissione delle nuove opere, né tantomeno l'avvenuta esecuzione, essendosi l'appaltatrice limitata a sostenere che le opere erano state commissionate oralmente, producendo un elenco di opere redatto unilateralmente dalla medesima.
Sul punto il tribunale ha giustamente evidenziato che per i lavori effettivamente commissionati era stato stipulato un contratto scritto, con precisa determinazione anche del corrispettivo, e lo stesso contratto prevedeva che le lavorazioni diverse e aggiuntive a quelle indicate nel preventivo avrebbero dovuto essere preventivamente definite o comunque concordate tra impresa e committenza.
Ne discende che trova applicazione la disciplina generale codicistica dell'appalto, per cui, in conformità all'art. 1659 c.c., l'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate e che l'autorizzazione si deve provare per iscritto.
pag. 7 di 11 Poiché, infatti, l'appaltatore è tenuto ad eseguire l'opera in base al progetto del committente, lo stesso non può apportarvi unilateralmente variazioni non pattuite e l'autorizzazione del committente all'esecuzione delle modificazioni debba provarsi per iscritto.
Lo stesso principio costituisce pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la quale è conforme nell'affermare che «in tema di appalto, il regime probatorio delle variazioni dell'opera muta a seconda che queste ultime siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore o a quella del committente poiché, nel primo caso, l'art. 1659 c.c. richiede che le modifiche siano autorizzate dal committente e che l'autorizzazione risulti da atto scritto ad substantiam» (Cass. civ., n. 32989/2019; Cass. civ., n.
19099/2011; Cass. civ., n. 106/1980)
Nel caso di specie, non vi è prova che i lavori extra contratto eseguiti dalla ditta appaltatrice siano stati autorizzati per iscritto dal committente, non avendo l'attrice assolto il relativo onere probatorio sulla stessa gravante. Peraltro, nel caso di specie, appare poco credibile che le parti non abbiano inteso sottoscrivere un nuovo accordo, a garanzia di entrambe le obbligazioni, considerato il compimento di opere per un importo complessivo di ben € 33.632,50, e che il rapporto sia quindi proseguito sulla base della mera fiducia. E' evidente quindi che il solo elenco di lavori extra contratto del 9 febbraio 2015, privo di sottoscrizione di entrambe le parti, nulla dimostra in merito alla loro commissione o autorizzazione e alla completa esecuzione, tanto più che le bolle di consegna e le fatture prodotte a sostegno del decreto ingiuntivo si sono rivelate inconferenti in quanto relative a un periodo precedente (2011-2012) a quello in cui sarebbe avvenuta la commissione verbale.
La fattura n. 106/2017, a saldo per lavori straordinari di ristrutturazione, pari a € 33.632,50, riferita al riepilogo lavori del 09/02/2015, tra l'altro, non è preceduta da alcuna fattura in acconto. La circostanza poi che i lavori extracontratto siano stati eseguiti a seguito dell'acquisto di un'altra porzione immobiliare adiacente, sita in via Novara n. 4, al fine di creare una unità immobiliare unica, come risulta dal permesso a costruire n. 42/10, prot. 10818 del 0/09/2010 (doc. 1 fascicolo monitorio) e dal permesso a costruire del 14/04/2014, prot. 4788 (cfr. doc. 16 in allegato alla seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c.), con cui è stata effettuata la fusione dei due immobili, non ha trovato alcuna conferma nei documenti depositati.
In primo luogo, come rilevato dal primo giudice, il permesso di costruire del 14.04.2014, prot. 4788 del 18.04.2014, in variante al progetto n. 42/10 del 09.09.2010, non dimostra affatto che la abbia CP_1 commissionato e autorizzato le opere di cui all'elenco lavori extra contratto, evincendosi esclusivamente la volontà di quest'ultima di ottenere la fusione immobiliare, senza cambio d'uso, di due manufatti già esistenti, ma di certo pag. 8 di 11 non che le opere, eventualmente realizzate, siano state eseguite dalla
Parte_1
Peraltro, il permesso di costruire non risulta essere corredato da ulteriore documentazione per l'autorizzazione all'avvio di opere aggiuntive in variazione al progetto originario e né vi è prova che la richiesta sia andata a buon fine. Ancora, dall'elenco dei lavori extra contratto del 9 febbraio 2015 non si desume, tra l'altro, alcuna distinzione tra le opere eseguite nella prima unità immobiliare (camino, cucina in muratura) e le altre relative al secondo immobile. Quanto alla dichiarazione del direttore dei lavori Geom. Per_1 nel 2018, il primo Giudice ha condivisibilmente evidenziato la
[...] genericità dell'affermazione del medesimo dal momento che non è stato in grado di specificare né la tipologia né la quantificazione economica delle opere aggiuntive. Né vi è prova che le opere aggiuntive di cui si parla riguardassero l'elenco del 2015, avendo fatto, il Direttore dei Lavori, unicamente riferimento al periodo temporale 2010-2013.
Costituisce dato pacifico e documentale invece che le opere di cui al contratto del 2010 siano state ultimate in data 30/01/2012 e collaudate il 23/3/2012, essendo rimasta pertanto sfornita di prova la successiva commissione di opere extra appalto e la loro esecuzione.
In sostanza non è emersa alcuna corrispondenza tra i documenti depositati dalla parte opposta “permesso di costruire, autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, piano di sicurezza, piano montaggio ponteggi, fatture e bolle di consegna” e le asserite opere aggiuntive, dal momento che tale documentazione risale al 2010-2011 ossia ai lavori oggetto del contratto di appalto.
Quanto alla prova testi deve rammentarsi che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere “specifica”, dovendo la parte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado, come avvenuto nella specie (cfr. Cass. n. 5812/2016; Cass. n. 16420/2023). L'appellante ha infatti solo genericamente contestato la statuizione di rigetto della prova testi, in virtù della quale il primo Giudice ha spiegato, con motivazione immune da censure, che i capitoli formulati hanno ad oggetto il conferimento dell'incarico di esecuzione delle opere indicate nell'elenco prodotto, ma non l'esecuzione effettiva delle stesse. In altre parole, l'ammissione della prova testi con i capitoli di prova articolati non avrebbe comunque dimostrato la realizzazione delle opere di cui si chiede il compenso.
pag. 9 di 11 A fronte di ciò, nessuna censura è stata articolata sul punto, essendosi l'appellante limitato a reiterare la richiesta di ammissione dei mezzi di prova, affermandone l'indispensabilità per provare la commissione delle opere, senza confrontarsi in alcun modo con il ragionamento del primo giudice e omettendo di riprodurre nelle conclusioni dell'atto di appello gli specifici capitoli di prova di cui si è chiesta l'ammissione. Quanto alla richiesta di C.T.U. il tribunale ha correttamente rilevato il carattere esplorativo della medesima dal momento che la società Pt_1 non ha offerto alcuna prova sui lavori eseguiti e sul periodo di esecuzione.
Deve osservarsi, invero, che secondo il consolidato orientamento di legittimità la consulenza tecnica di ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo essa la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, onde non può essere superata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prove, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, primo comma, cod. proc. civi., cfr. Cass. N. 3130 del 08(02/2011). E' stato anche precisato che al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al ctu anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Cass. 3191 del 2006). Né la consulenza d'ufficio può quindi essere utilizzata per acquisire documentazione che la parte avrebbe potuto produrre e la cui ammissione da parte del giudice comporterebbe lo snaturamento della funzione assegnata dal codice a tale istituto e la violazione del giusto processo, presidiato dall'art. 111 Cost., sotto il profilo della posizione paritaria delle parti e della ragionevole durata (cfr. Cass. 8989 del 2011)”. Orbene, nel caso di specie, la richiesta di C.T.U. è finalizzata a provare i fatti costitutivi della domanda, quali la successiva prosecuzione del rapporto tra le parti con commissione di ulteriori opere e l'effettiva esecuzione delle stesse, che, diversamente da quanto assume l'appellante, la ha ampiamente contestato. CP_1 Pertanto, era onere dell'appellante fornire in maniera adeguata la dimostrazione di tali circostanze avendo posto le stesse a fondamento della domanda, non potendo supplire a tal fine un'eventuale C.T.U.
pag. 10 di 11 La richiesta è pertanto inammissibile.
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
§ 6. – Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, ex decreto n. 147 del 13/8/2022, in rapporto allo scaglione (da € 26.001,00 a
€ 52.000,00) di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, secondo parametri medi, ad eccezione della fase di trattazione che ha avuto minimo sviluppo.
§ 7. – Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12 a carico dell'appellante.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di contro la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
1010/2021, pubblicata il 07/09/2021, resa tra le parti dal Tribunale di
Viterbo, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – rigetta l'appello e conferma la sentenza n. 1010 del 2021 del Tribunale di Viterbo;
2. – condanna al pagamento in solido delle Parte_1 spese di lite in favore di liquidate in Controparte_1 complessivi € 8.469,00, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase di trattazione, € 3.470,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge, con distrazione in favore del difensore della parte, Avv.to Stefano Ricci, che si dichiara antistatario;
3. – dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il giorno 21/02/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
pag. 11 di 11