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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1690/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Palagonia ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campofelice di Roccella in Via
Santa Rosalia n. 60, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore;
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore;
-resistenti contumaci-
OGGETTO: assegni familiari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premettendo: - di aver lavorato presso il Comune di Campofelice di Roccella con contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.08.2020 al 10.11.2020, con la qualifica di operaio, addetta alle pulizie;
- di aver presentato in data 25.08.2020 domanda all'ente previdenziale per la corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare maturati per il periodo
1.07.2020-30.06.2021;
- che tale domanda veniva rigettata dall' con la seguente Controparte_3
motivazione: “per il periodo richiesto non si rileva attività da lavoro dipendente nel settore privato dal 01.07.2020 al 30.06.2021”;
- che, con successiva comunicazione a mezzo pec dell'11.03.2021, l' CP_2
ulteriormente specificava che “La sua assistita ha inoltrato Parte_1
domanda di anf…indicando quale datore di lavoro il Comune di Campofelice di
Roccella. Dalle verifiche effettuate risulta che per la stessa non stata inoltrata comunicazione di assunzione in qualità di lavoratrice dipendente ma UNILAV con codice C 04.00 – CONTRATTI DI BORSA LAVORO E WORK
EXPERIENCES- tant'è che il Comune utilizzatore non ha mai trasmesso denunce mensili per comunicare la contribuzione. Pertanto, la sua Pt_2
assistita, non essendo inquadrata come lavoratrice dipendente, non ha diritto a percepire assegni al nucleo familiare”;
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di reiezione appurato che, conformemente a quanto si evince dalla Certificazione Unica del 2021, “la IG.ra
era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e come tale ha Pt_1
diritto a ricevere gli assegni per il nucleo familiare maturati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro”, nonché l'errore in cui era incorso il Comune datore di lavoro nella comunicazione UNILAV, indicando il relativo contratto come borsa lavoro, anziché come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui prova era desumibile dalla partecipazione ad un corso di formazione lavoratori prima della regolare assunzione. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare che “il contratto di lavoro intrattenuto tra il e la IG.ra è di tipo Controparte_1 Pt_1
subordinato, a tempo parziale, e non del tipo borsa lavoro e altre experiences;
-
Accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto a percepire dal Parte_1
Comune di Campofelice di Roccella e/o Dall' Istituto Nazionale Previdenza Sociale, gli assegni per il nucleo familiare per i figli e per il periodo Persona_1 Per_2
10 agosto 2010-10 novembre 2020 e pari ad € 412,50; - Condannare il
[...]
a corrispondere alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
denaro per gli assegni per il nucleo familiare maturati dal 10 agosto 2020 al 10 novembre 2020 e pari complessivamente ad € 412,50 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assunzione fino al pieno ed effettivo soddisfo o le altre somme maggiori o minori che l' Ill.mo Tribunale vorrà determinare in diritto o in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati;
-
Condannare, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, a corrispondere le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetario”.
Sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio le parti convenute, delle quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
14.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, invero, premettersi che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo, annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n.
15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Nel caso di specie, la ricorrente rivendica il suo diritto alla corresponsione degli assegni nucleo familiare sulla base dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il
, classificando Controparte_4
il contratto come contratto di borsa lavoro e work experiences, anziché come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Sul punto, è necessario rilevare che l'istituto del tirocinio formativo/borsa lavoro è disciplinato dalla l. 196/1997, dal D.M. 142/1998 e dal D.L. 138/2011, nonché dall'Accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e Provincie autonome. Viene, nell'ambito di tale forma contrattuale, prescritta la designazione di un tutore con funzioni didattico/organizzative delle attività, e di un responsabile aziendale di inserimento, la redazione di un progetto formativo e di orientamento con obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.
Tra le funzioni del tirocinio formativo è annoverata quella di provvedere all'orientamento nel mondo del lavoro o all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, eventualmente anche di soggetti disabili o svantaggiati, prevedendosi, in tale caso, vincoli di durata, specificità dei soggetti attuatori, l'individuazione di un progetto formativo individuale e di una indennità di partecipazione in favore del tirocinante. Si specifica, in particolare, che laddove la finalità da garantire sia quella di inclusione del soggetto svantaggiato, il progetto formativo possa prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
Occorre, pertanto, valutare se, nel caso di specie, il concreto svolgimento del rapporto della ricorrente sia, da un lato, risultato conforme alla funzione ed alle finalità del progetto da attuare e dell'istituto utilizzato e, dall'altro se la prestazione della stessa, tenuto conto della compatibilità della acquisizione di professionalità elementari con lo specifico progetto formativo, non abbia assunto caratteristiche e connotazioni tali da refluire nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, ovvero se le finalità di addestramento, inserimento ed inclusione siano risultate recessive rispetto all'interesse alla utilizzazione della prestazione, da valutarsi sula base del totale assoggettamento ai poteri di organizzazione, eterodirezione e controllo dell'utilizzatore, tali da qualificare la situazione di fatto alla stregua di rapporto di lavoro subordinato (Trib. Novara, 29 maggio 2010).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale né del contratto stipulato con il Comune di Campofelice di Roccella, né dell'eventuale progetto formativo individuale, né, tantomeno, ha articolato mezzi istruttori idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con il convenuto, producendo, quale CP_1
elemento idoneo a suffragare l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, un attestato di partecipazione ad un corso lavoratori, che, al contrario, sarebbe di per sé compatibile proprio con il tirocinio borsa/lavoro.
Per le ragioni su esposte, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la novità della questione trattata, le stesse si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso:
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 15.03.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1690/2023 R.G. controversie di lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Vincenzo Palagonia ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Campofelice di Roccella in Via
Santa Rosalia n. 60, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
, in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore;
in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore;
-resistenti contumaci-
OGGETTO: assegni familiari
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.05.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe premettendo: - di aver lavorato presso il Comune di Campofelice di Roccella con contratto di lavoro a tempo determinato dal 10.08.2020 al 10.11.2020, con la qualifica di operaio, addetta alle pulizie;
- di aver presentato in data 25.08.2020 domanda all'ente previdenziale per la corresponsione degli Assegni per il Nucleo Familiare maturati per il periodo
1.07.2020-30.06.2021;
- che tale domanda veniva rigettata dall' con la seguente Controparte_3
motivazione: “per il periodo richiesto non si rileva attività da lavoro dipendente nel settore privato dal 01.07.2020 al 30.06.2021”;
- che, con successiva comunicazione a mezzo pec dell'11.03.2021, l' CP_2
ulteriormente specificava che “La sua assistita ha inoltrato Parte_1
domanda di anf…indicando quale datore di lavoro il Comune di Campofelice di
Roccella. Dalle verifiche effettuate risulta che per la stessa non stata inoltrata comunicazione di assunzione in qualità di lavoratrice dipendente ma UNILAV con codice C 04.00 – CONTRATTI DI BORSA LAVORO E WORK
EXPERIENCES- tant'è che il Comune utilizzatore non ha mai trasmesso denunce mensili per comunicare la contribuzione. Pertanto, la sua Pt_2
assistita, non essendo inquadrata come lavoratrice dipendente, non ha diritto a percepire assegni al nucleo familiare”;
Lamentava, pertanto, l'illegittimità del provvedimento di reiezione appurato che, conformemente a quanto si evince dalla Certificazione Unica del 2021, “la IG.ra
era stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e come tale ha Pt_1
diritto a ricevere gli assegni per il nucleo familiare maturati durante il periodo di vigenza del rapporto di lavoro”, nonché l'errore in cui era incorso il Comune datore di lavoro nella comunicazione UNILAV, indicando il relativo contratto come borsa lavoro, anziché come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, la cui prova era desumibile dalla partecipazione ad un corso di formazione lavoratori prima della regolare assunzione. Concludeva, quindi, chiedendo di accertare e dichiarare che “il contratto di lavoro intrattenuto tra il e la IG.ra è di tipo Controparte_1 Pt_1
subordinato, a tempo parziale, e non del tipo borsa lavoro e altre experiences;
-
Accertare e dichiarare che la IG.ra ha diritto a percepire dal Parte_1
Comune di Campofelice di Roccella e/o Dall' Istituto Nazionale Previdenza Sociale, gli assegni per il nucleo familiare per i figli e per il periodo Persona_1 Per_2
10 agosto 2010-10 novembre 2020 e pari ad € 412,50; - Condannare il
[...]
a corrispondere alla IG.ra la somma di Controparte_1 Parte_1
denaro per gli assegni per il nucleo familiare maturati dal 10 agosto 2020 al 10 novembre 2020 e pari complessivamente ad € 412,50 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di assunzione fino al pieno ed effettivo soddisfo o le altre somme maggiori o minori che l' Ill.mo Tribunale vorrà determinare in diritto o in via equitativa, oltre agli interessi legali maturati;
-
Condannare, per l'effetto, il in persona del Controparte_1
Sindaco in carica, a corrispondere le spese ed i compensi professionali del presente giudizio, oltre ad IVA, C.P.A. e rimborso spese forfetario”.
Sebbene regolarmente citate, non si costituivano in giudizio le parti convenute, delle quali, pertanto, va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del
14.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Deve, invero, premettersi che l'assegno per il nucleo familiare costituisce una prestazione previdenziale non pensionistica temporanea che ha la duplice finalità di integrare il salario o la pensione e di sovvenire ai maggiori oneri rappresentati dai carichi di famiglia.
A decorrere dal 1° gennaio 1988 esso viene erogato a richiesta dei lavoratori dipendenti, dei titolari di pensione e delle prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente, dei lavoratori assistiti dall'assicurazione contro la tubercolosi, del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, dei dipendenti e pensionati degli enti pubblici anche non territoriali, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2 del d.l. n. 69/88, convertito in l. n. 153/88.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, l'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al provvedimento legislativo, annualmente rivalutata.
Per quanto riguarda il reddito del nucleo familiare, esso è composto dall'ammontare dei redditi complessivi di qualsiasi natura, assoggettabili all'Irpef, conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione dell'assegno fino al 30 giugno dell'anno successivo;
l'attestazione del reddito del nucleo familiare è resa con dichiarazione non soggetta ad autenticazione, alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 della l. n.
15/68 (art. 2, co. 9, d.l. n. 69/88).
L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare (art. 2, co. 10).
Per quanto riguarda, invece, il nucleo familiare esso è composto dai coniugi e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limite di età qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (art. 2, co. 6).
Nel caso di specie, la ricorrente rivendica il suo diritto alla corresponsione degli assegni nucleo familiare sulla base dell'asserito errore in cui sarebbe incorso il
, classificando Controparte_4
il contratto come contratto di borsa lavoro e work experiences, anziché come contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
Sul punto, è necessario rilevare che l'istituto del tirocinio formativo/borsa lavoro è disciplinato dalla l. 196/1997, dal D.M. 142/1998 e dal D.L. 138/2011, nonché dall'Accordo del 24/01/2013 tra Governo, Regioni e Provincie autonome. Viene, nell'ambito di tale forma contrattuale, prescritta la designazione di un tutore con funzioni didattico/organizzative delle attività, e di un responsabile aziendale di inserimento, la redazione di un progetto formativo e di orientamento con obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio.
Tra le funzioni del tirocinio formativo è annoverata quella di provvedere all'orientamento nel mondo del lavoro o all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, eventualmente anche di soggetti disabili o svantaggiati, prevedendosi, in tale caso, vincoli di durata, specificità dei soggetti attuatori, l'individuazione di un progetto formativo individuale e di una indennità di partecipazione in favore del tirocinante. Si specifica, in particolare, che laddove la finalità da garantire sia quella di inclusione del soggetto svantaggiato, il progetto formativo possa prevedere anche l'acquisizione di professionalità elementari.
Occorre, pertanto, valutare se, nel caso di specie, il concreto svolgimento del rapporto della ricorrente sia, da un lato, risultato conforme alla funzione ed alle finalità del progetto da attuare e dell'istituto utilizzato e, dall'altro se la prestazione della stessa, tenuto conto della compatibilità della acquisizione di professionalità elementari con lo specifico progetto formativo, non abbia assunto caratteristiche e connotazioni tali da refluire nell'alveo del rapporto di lavoro subordinato, ovvero se le finalità di addestramento, inserimento ed inclusione siano risultate recessive rispetto all'interesse alla utilizzazione della prestazione, da valutarsi sula base del totale assoggettamento ai poteri di organizzazione, eterodirezione e controllo dell'utilizzatore, tali da qualificare la situazione di fatto alla stregua di rapporto di lavoro subordinato (Trib. Novara, 29 maggio 2010).
Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente non ha fornito alcuna prova documentale né del contratto stipulato con il Comune di Campofelice di Roccella, né dell'eventuale progetto formativo individuale, né, tantomeno, ha articolato mezzi istruttori idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con il convenuto, producendo, quale CP_1
elemento idoneo a suffragare l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato, un attestato di partecipazione ad un corso lavoratori, che, al contrario, sarebbe di per sé compatibile proprio con il tirocinio borsa/lavoro.
Per le ragioni su esposte, il ricorso va rigettato.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la novità della questione trattata, le stesse si compensano per intero.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- rigetta il ricorso:
- compensa per intero le spese di lite.
Così deciso, in Termini Imerese il 15.03.2025.
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo