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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 31/01/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5978 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 31.01.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv.Claudia Blù in sostituzione dell'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Blù fa presente che è stata depositata la prova della notifica IL GOP
Rilevato che non è stato chiarito quanto richiesto nel precedente verbale aggiorna l'udienza alle ore 20,20 per consentire al procuratore dei ricorrenti di chiarire detto aspetto
Alle ore 20,25 viene effettuato un nuovo collegamento e l'avv. Blù precisa che
[...]
è nata il [...], mentre Controparte_2 Parte_5 è nato in data [...].
Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT.
IL GOP Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore
21,10
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5978/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5978 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 31.01.2024
I. Con ricorso depositato in data 26.03.2024
1. , nata il [...], nella città di Caxias do Controparte_4 Sul (RS – Brasile), residente in [...], 275/304, Menino Deus,
Porto Alegre/RS- CAP: 90150-100;
Email_ Dott. alasso 2
2. , nato il [...], nella città di Farroupilha Parte_3
(RS – Brasile), residente in [...], n. 449, São Luiz, Farroupilha/RS- CAP: 95170-
862;
3. , nato il [...], nella città di Caxias do Sul (RS – Brasile), Controparte_1 residente in [...]1063, Desvio Rizzo, Caxias do Sul/RS- CAP: 5110-780;
4. , nata il [...], nella città di Farroupilha Controparte_2 (RS – Brasile), residente in [...], 449, São Luiz, Farroupilha/RS-CAP: 95170-
862;
5. nato il [...], nella città di Caxias do Sul (RS – Parte_4 Brasile), residente in [...], n. 449, São Luiz, Farroupilha/RS- CAP: 95170-862.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data Persona_1
17.01.1887, da genitori italiani nel Comune di Fontaniva (PD), il quale aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- In data 06.03.1918 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_2 nascevano in Brasile, i sig.ri:
• , il 28.01.1925 che si univa con Persona_3 Controparte_5 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, Pt_3
, il 10.07.1957 e da questi: Persona_4
✓ , il 12.09.1996 Parte_3 Parte_3
, il 22.08.1981. Dall'unione Persona_5 Parte_3 della predetta e Controparte_2 nasceva: Persona_6
❖ il 02.01.2003 Parte_5
➢ , 27.10.1925 che si univa con Parte_6 CP_6 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, Pt_7
✓ , il 13.08.1974 Controparte_1
➢ , il 28.05.1939 che si univa con e Parte_8 Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 3
dall'unione nasceva, in Brasile
✓ la sig.ra , il 06.03.1961 che si univa con Parte_9 [...] e dall'unione, nasceva, in Brasile: Persona_7
❖ il 23.04.1989 Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
nato in data 17.01.1887
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 4
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
21,10
Lecce-Venezia, 31.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA R.G. n.5978 /2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Verbale di causa Udienza 31.01.2025 alle ore 19,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni. E' presente l'avv.Claudia Blù in sostituzione dell'avv. Pt_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. Blù fa presente che è stata depositata la prova della notifica IL GOP
Rilevato che non è stato chiarito quanto richiesto nel precedente verbale aggiorna l'udienza alle ore 20,20 per consentire al procuratore dei ricorrenti di chiarire detto aspetto
Alle ore 20,25 viene effettuato un nuovo collegamento e l'avv. Blù precisa che
[...]
è nata il [...], mentre Controparte_2 Parte_5 è nato in data [...].
Ribadisce che la discendenza è paterna e post Unità d'Italia. Si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT.
IL GOP Decide la causa come da contestuale sentenza resa in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. alle ore
21,10
Il Giudice
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 5978/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 5978 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 DA Parte_1 Parte_2
2 Parte_3
3 Controparte_1
4 Controparte_2
5 Parte_4
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_3
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del giorno 31.01.2024
I. Con ricorso depositato in data 26.03.2024
1. , nata il [...], nella città di Caxias do Controparte_4 Sul (RS – Brasile), residente in [...], 275/304, Menino Deus,
Porto Alegre/RS- CAP: 90150-100;
Email_ Dott. alasso 2
2. , nato il [...], nella città di Farroupilha Parte_3
(RS – Brasile), residente in [...], n. 449, São Luiz, Farroupilha/RS- CAP: 95170-
862;
3. , nato il [...], nella città di Caxias do Sul (RS – Brasile), Controparte_1 residente in [...]1063, Desvio Rizzo, Caxias do Sul/RS- CAP: 5110-780;
4. , nata il [...], nella città di Farroupilha Controparte_2 (RS – Brasile), residente in [...], 449, São Luiz, Farroupilha/RS-CAP: 95170-
862;
5. nato il [...], nella città di Caxias do Sul (RS – Parte_4 Brasile), residente in [...], n. 449, São Luiz, Farroupilha/RS- CAP: 95170-862.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_3 formulando le seguenti conclusioni:
-riconoscere e dichiarare la cittadinanza italiana iure sanguinis dei ricorrenti indicati in epigrafe;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_3 competente, di adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti indicati, provvedendo alle comunicazioni all'Autorità consolare competente.
- Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato in data Persona_1
17.01.1887, da genitori italiani nel Comune di Fontaniva (PD), il quale aveva mai rinunciato alla cittadinanza italiana;
- In data 06.03.1918 contraeva matrimonio con e dalla loro unione Persona_2 nascevano in Brasile, i sig.ri:
• , il 28.01.1925 che si univa con Persona_3 Controparte_5 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, Pt_3
, il 10.07.1957 e da questi: Persona_4
✓ , il 12.09.1996 Parte_3 Parte_3
, il 22.08.1981. Dall'unione Persona_5 Parte_3 della predetta e Controparte_2 nasceva: Persona_6
❖ il 02.01.2003 Parte_5
➢ , 27.10.1925 che si univa con Parte_6 CP_6 [...]
e dall'unione nasceva, in Brasile, Pt_7
✓ , il 13.08.1974 Controparte_1
➢ , il 28.05.1939 che si univa con e Parte_8 Controparte_7
Dott. Giovanni Calasso 3
dall'unione nasceva, in Brasile
✓ la sig.ra , il 06.03.1961 che si univa con Parte_9 [...] e dall'unione, nasceva, in Brasile: Persona_7
❖ il 23.04.1989 Parte_1
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso ed ordinanza nei termini di legge;
III Il Procuratore della Repubblica di Venezia nulla ha opposto;
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_3 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano Persona_1
nato in data 17.01.1887
[...]
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse
Dott. Giovanni Calasso 4
vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_3 conseguenti.
Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_3 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_3 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_3 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., resa in udienza ed allegata al verbale alle ore
21,10
Lecce-Venezia, 31.01.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5