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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 13750/2024 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente ed estensore
Dott. Carlo Azzolini Giudice
Dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
Nel procedimento promosso da
(c.f. ), con l'avv. Federica Nadalutti Parte_1 C.F._1
ricorrente contro
(c.f. , con l'avv. Mariagrazia Pegoraro Controparte_1 C.F._2
resistente e con l'intervento del P.M., in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia
In punto: Regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ha proposto ricorso al fine di ottenere la regolamentazione della responsabilità Parte_1
genitoriale nei confronti dei figli minori , nato a Venezia in [...]_1
09.04.2009 e , nata a [...] in data [...], dalla relazione fuori dal Persona_2
matrimonio con . Controparte_1 La ricorrente ha concluso chiedendo:
“1. assegnare la casa familiare sita in Scorzè (VE), fraz. Peseggia, Via Mazzini, 29, con arredi e corredi, alla Signora perché continui a vivervi con i figli;
Pt_1
2. affidare in modo condiviso il figlio ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza Per_1
dello stesso presso la madre;
3. disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità: un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato sera fino alla domenica sera dopo cena quando lo riporterà direttamente a casa dalla madre;
durante il periodo estivo, una settimana da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno compatibilmente con gli impegni dei figli;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per metà della vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua ed il periodo dalla domenica sera fino alla ripresa delle lezioni;
per tutte le altre festività verrà seguito il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori;
Per_ 4. , maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere presso la madre e potrà vedere il padre liberamente;
5. porre a carico del Signor l'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli con l'importo di € CP_1
3.000,00 (da intendersi € 1.500,00 per ciascuno), mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT, alle coordinate bancarie della Signora con decorrenza dalla data della Pt_1
domanda;
6. porre a carico del Signor l'obbligo di provvedere al pagamento dell'80% delle spese straordinarie CP_1
necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di Venezia;
7. con vittoria di spese di lite.”
Si è costituito il resistente che ha concluso chiedendo:
“1. Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore come è sempre avvenuto per entrambi i figli;
Per_1
2. assegnare la casa alla ricorrente che l'abiterà con i figli non ancora autosufficienti;
3. stabilire che il padre possa frequentare il figlio minore ogni qualvolta possa farlo con preavviso Per_1
alla madre e compatibilmente con gli impegni del figlio e comunque ogni martedì sera fino al mercoledì mattina e ogni fine settimana alternato;
le vacanze invernali e estive così come quelle pasquali e natalizie verranno decise dai genitori di anno in anno concordemente con i figli come è avvenuto sinora;
4. il signor continuerà a versare alla signora € 400,00 per ciascun figlio da rivalutare CP_1 Pt_1
annualmente oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Venezia.
Con spese e compensi di causa, oltre IVA e CPA rifusi.”
All'udienza del 14/01/2025 il Giudice delegato, sentite le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“ sarà affidato congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre alla quale Per_1
viene assegnata la casa familiare;
frequenterà il padre a week-end alternati con la madre, dal sabato Per_1
sera alle 20,00 alla domenica sera alle ore 19,00 e un giorno infrasettimanale, tendenzialmente il martedì, dalle ore 19,00 con accompagnamento a scuola il giorno successivo;
durante il periodo estivo, due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno compatibilmente con gli impegni dei figli;
per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno i periodi dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per metà della vacanze pasquali, alternando di anno in anno il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche fino al giorno di Pasqua ed il periodo dalla domenica sera fino alla ripresa delle lezioni;
per tutte le altre festività verrà seguito il calendario ordinario, salvo diverso accordo
Per_ tra i genitori;
, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, continuerà a vivere presso la madre e potrà vedere il padre liberamente;
porre a carico del Sig. l'obbligo di concorrere al CP_1
mantenimento dei figli con l'importo di €700,00 ciascuno (€ 1.400,00), mediante bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese, rivalutabile ISTAT, alle coordinate bancarie della Signora con decorrenza Pt_1
dalla dal mese di febbraio 2025; porre a carico del Signor l'obbligo di provvedere al pagamento CP_1
dell'60% delle spese straordinarie necessarie per i figli, da individuarsi in base al Protocollo del Tribunale di
Venezia. Assegno Unico Universale al 50% come per legge. Spese di lite compensate”. Dopo un breve pausa a fine di far valutare la proposta, le parti hanno dichiarato di aderire alle proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato con le seguenti modifiche:
“Spese straordinarie a carico del sig. nella misura del 70% e Assegno Unico Universale a totale CP_1
beneficio della sig.ra . Pt_1
Il P.M. è intervenuto, concludendo per l'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'assetto complessivo dei rapporti concordato tra le parti sia adeguato a garantire le esigenze di mantenimento, educazione e cura del minore.
P.Q.M.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c., definitivamente pronunciando:
- Ratifica le conclusioni concordemente rassegnate dalle parti.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 16/01/2025
Il Presidente estensore dott. Alessandro Cabianca